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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 8862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8862 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 20668/2023
Verbale d'udienza del 13.06.2025 ore 12,16
E' presente per parte attrice l'avv. Gaetano Parrello in sostituzione dell'avv. ON SS che si riporta all'atto introduttivo e insiste per l'accoglimento. E' presente per l'avv. Stefano Iezzi in CP_1
sostituzione dell'avv. Antonio Memmolo che si riporta alla comparsa ed alle conclusioni. E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice
Visto l'art. 281, sexies c.p.c. alle ore 16,57 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RA ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 20668 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 trattenuto in decisione
all'udienza del 13.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Via G. Nicotera n. 29 presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CP_1
ON SS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
E in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1
Emmolo ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in ia del Tempio CP_1
di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso pagamento indennità O.S.P.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 13.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione all'avviso di Parte_1
pagamento dell'indennità di occupazione abusiva n. 10000160/2018 emesso dal Municipio I – Ufficio
Entrate di Prot. CA/2022/211017 il 21.12.2022, notificato il 28.02.2023 di euro 870,00, CP_1
sulla base di un verbale di accertamento n. 14-34177 elevato nei confronti di poiché Parte_2
“quale dipendente dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentare per mezzo di
espositori di souvenirs effettuava un'occupazione del suolo pubblico antistante l'esercizio per mq.
08,1 (m. 3,00x2,70) senza esibire concessione. A parte si e proceduto ai sensi dell'art. 20 CdS VAV
n. 14150129923. Il trasgressore viene invitato al ripristino dello stato dei luoghi e immediatamente
ottemperava. La misurazione è stata effettuata con fettuccia metrica alla presenza del trasgressore.”.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha invocato la decadenza del diritto della P.A. a riscuotere le somme richieste, in quanto il verbale di accertamento, elevato il 18.01.2018 non è stato contestato immediatamente, né notificato entro i 90 giorni dalla commessa violazione, come disposto dall'art. 14
della L. 689/81. Contestava, inoltre, l'illegittimità dell'avviso emesso con riferimento al quantum dell'importo, determinato sulla base di una presunta occupazione di 31 giorni, mentre nessuna sanzione è
stata elevata nei giorni precedenti l'accertamento indicato nell'avviso.
Si costituiva contestando puntualmente ogni avversa deduzione ed eccezione, chiedendo CP_1
il rigetto dell'opposizione perché infondata.
2 - La presente controversia muove dall'opposizione ad avviso di indennità per occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 e 14 bis del Regolamento COSAP. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP
richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP il quale cumula in un'unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis Regolamento COSAP Delibera
Comunale n. 117/1998, per l'indennità e la sanzione per occupazione abusiva). L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14
comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato
del 50%”).
La pretesa creditoria riportata nell'avviso è di natura indennitaria, quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata. Nessun rilievo assume la notifica del verbale di accertamento o i vizi formali del procedimento sanzionatorio ex art. 14 legge 689/81, per la valenza di atto ricognitivo del debito a titolo di indennità.
L'attrice ha contestato, nel merito, il quantum dell'importo determinato dall'Amministrazione nonché che la durata dell'occupazione di suolo pubblico pari a 31 gg precedenti l'accertamento.
Sulla durata dell'occupazione, la regola da applicare è quella imposta dalla legge n. 446/97 all' art. 63 ,
secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento.
Tale durata (31 giorni), si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma
"l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo giorno precedente alla
data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo prova contraria a carico del
trasgressore”.
Deve osservarsi, inoltre, che la normativa di settore opera in presenza dei caratteri di stabilità e permanenza dell'occupazione abusiva con esclusione dell'utilizzo del suolo ulteriore, rispetto a quello autorizzato, quando appare momentaneo o occasionale. Nella fattispecie in esame, nonostante l'ammissione della prova testimoniale, parte attrice ha rinunciato alla prova, così impedendo il raggiungimento della prova dell'effettiva occupazione di suolo pubblico come richiesta dalla norma citata.
E' evidente, quindi, la legittimità della richiesta creditoria dell'indennità richiesta da e CP_1
calcolata sui 31 giorni precedenti l'accertamento come stabilito dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara dovuto l'importo di cui all'avviso di pagamento indennità n. 10000160/2018 emesso dal
Municipio I – Ufficio Entrate di Prot. CA/2022/211017 il 21.12.2022, di euro CP_1
870,00;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1
complessivi euro 300,00 oltre accessori come per legge;
Roma, 13.06.2025
IL GIUDICE
RA ES
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 20668/2023
Verbale d'udienza del 13.06.2025 ore 12,16
E' presente per parte attrice l'avv. Gaetano Parrello in sostituzione dell'avv. ON SS che si riporta all'atto introduttivo e insiste per l'accoglimento. E' presente per l'avv. Stefano Iezzi in CP_1
sostituzione dell'avv. Antonio Memmolo che si riporta alla comparsa ed alle conclusioni. E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice
Visto l'art. 281, sexies c.p.c. alle ore 16,57 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa RA ES ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 20668 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 trattenuto in decisione
all'udienza del 13.06.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Via G. Nicotera n. 29 presso lo studio dell'Avv. Parte_1 CP_1
ON SS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE
E in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Antonio CP_1
Emmolo ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale in ia del Tempio CP_1
di Giove n. 21;
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione ad avviso pagamento indennità O.S.P.
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 13.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione all'avviso di Parte_1
pagamento dell'indennità di occupazione abusiva n. 10000160/2018 emesso dal Municipio I – Ufficio
Entrate di Prot. CA/2022/211017 il 21.12.2022, notificato il 28.02.2023 di euro 870,00, CP_1
sulla base di un verbale di accertamento n. 14-34177 elevato nei confronti di poiché Parte_2
“quale dipendente dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti non alimentare per mezzo di
espositori di souvenirs effettuava un'occupazione del suolo pubblico antistante l'esercizio per mq.
08,1 (m. 3,00x2,70) senza esibire concessione. A parte si e proceduto ai sensi dell'art. 20 CdS VAV
n. 14150129923. Il trasgressore viene invitato al ripristino dello stato dei luoghi e immediatamente
ottemperava. La misurazione è stata effettuata con fettuccia metrica alla presenza del trasgressore.”.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha invocato la decadenza del diritto della P.A. a riscuotere le somme richieste, in quanto il verbale di accertamento, elevato il 18.01.2018 non è stato contestato immediatamente, né notificato entro i 90 giorni dalla commessa violazione, come disposto dall'art. 14
della L. 689/81. Contestava, inoltre, l'illegittimità dell'avviso emesso con riferimento al quantum dell'importo, determinato sulla base di una presunta occupazione di 31 giorni, mentre nessuna sanzione è
stata elevata nei giorni precedenti l'accertamento indicato nell'avviso.
Si costituiva contestando puntualmente ogni avversa deduzione ed eccezione, chiedendo CP_1
il rigetto dell'opposizione perché infondata.
2 - La presente controversia muove dall'opposizione ad avviso di indennità per occupazione suolo pubblico, in violazione dell'art. 63 e dell'art. 14 e 14 bis del Regolamento COSAP. A fronte di una occupazione abusiva l'Amministrazione vanta sia una pretesa sanzionatoria che una pretesa di natura risarcitoria, commisurata nel suo ammontare al corrispettivo del canone COSAP
richiesto per le occupazioni assistite da concessione.
L'Amministrazione ha agito sulla base dei criteri previsti dall'art.63 del D. L.vo n.446/97 e del
Regolamento Comunale COSAP il quale cumula in un'unica previsione sia la disciplina del trattamento sanzionatorio sia quella dell'indennità di occupazione abusiva (art. 14 bis Regolamento COSAP Delibera
Comunale n. 117/1998, per l'indennità e la sanzione per occupazione abusiva). L'importo dell'occupazione abusiva è determinato avuto riguardo al canone per l'occupazione legittima (art. 14
comma 1 Regolamento “ per le occupazioni abusive si applica una indennità pari al canone maggiorato
del 50%”).
La pretesa creditoria riportata nell'avviso è di natura indennitaria, quale corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico non autorizzata. Nessun rilievo assume la notifica del verbale di accertamento o i vizi formali del procedimento sanzionatorio ex art. 14 legge 689/81, per la valenza di atto ricognitivo del debito a titolo di indennità.
L'attrice ha contestato, nel merito, il quantum dell'importo determinato dall'Amministrazione nonché che la durata dell'occupazione di suolo pubblico pari a 31 gg precedenti l'accertamento.
Sulla durata dell'occupazione, la regola da applicare è quella imposta dalla legge n. 446/97 all' art. 63 ,
secondo comma lett.g), in quest'ultima lettera è previsto, infatti, il criterio per il quale l'illecito si presuma che risalga a 30 giorni prima dell'accertamento.
Tale durata (31 giorni), si deduce direttamente dall'art. 14-bis della D.C.C. 75/2010, 1° comma
"l'occupazione abusiva si considera permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere
stabile, mentre - negli altri casi- si presume effettuata decorrere dal trentesimo giorno precedente alla
data del verbale di accertamento, di cui al successivo comma 3, salvo prova contraria a carico del
trasgressore”.
Deve osservarsi, inoltre, che la normativa di settore opera in presenza dei caratteri di stabilità e permanenza dell'occupazione abusiva con esclusione dell'utilizzo del suolo ulteriore, rispetto a quello autorizzato, quando appare momentaneo o occasionale. Nella fattispecie in esame, nonostante l'ammissione della prova testimoniale, parte attrice ha rinunciato alla prova, così impedendo il raggiungimento della prova dell'effettiva occupazione di suolo pubblico come richiesta dalla norma citata.
E' evidente, quindi, la legittimità della richiesta creditoria dell'indennità richiesta da e CP_1
calcolata sui 31 giorni precedenti l'accertamento come stabilito dalla norma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando;
1) Dichiara dovuto l'importo di cui all'avviso di pagamento indennità n. 10000160/2018 emesso dal
Municipio I – Ufficio Entrate di Prot. CA/2022/211017 il 21.12.2022, di euro CP_1
870,00;
2) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in CP_1
complessivi euro 300,00 oltre accessori come per legge;
Roma, 13.06.2025
IL GIUDICE
RA ES