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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16321/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9262/2022 R.G.
TRA
nata ad [...], il [...] (C.F. ),rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Giacomo Carini e Giovanni Carini, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
ottenere il rilascio dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita in Napoli alla Via San Cosmo a
Portanolana n.60, p.3°, in quanto dallo stesso occupata senza titolo.
La ricorrente rappresentava che detto immobile le era pervenuto, unitamente ai germani, e CP_2
per successione paterna e che lo stesso era stato dagli eredi concesso in Persona_1 Pt_1 comodato gratuito ai sig.ri , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_2
22.01.1989, e , nata a [...] il [...], e deceduta in Casalnuovo di Napoli Persona_3
(NA) il 04.01.2020 e che alla morte dei comodatari tale rapporto si era risolto ex art. 1811 c.c., non essendo configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia. Esponeva tuttavia la ricorrente che detto immobile allo stato risultava occupato da , il quale, benché diffidato con racc.ta del Controparte_1
30/09/2021, non aveva ha provveduto al rilascio dello stesso cespite di proprietà dell'istante.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessato il rapporto di comodato intercorso con i sig.ri e/o Per_2
, in conseguenza del decesso dei comodatari e condannarsi , Persona_3 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile di cui innanzi, occupato senza titolo, con riserva di agire per danni.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto, parte resistente non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale adito, rilevato che la controversia in esame aveva ad oggetto la risoluzione di contratto di comodato e quindi rientrante tra quelle per le quali è obbligatoria la mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.vo n. 28/2010, disponeva l'introduzione di siffatta procedura nel termine di legge, differendo a tal fine la prima udienza di comparizione.
Parte ricorrente provvedeva ad attivare tale procedura di mediazione obbligatoria, alla quale prendeva parte il resistente , pervenendosi ad un accordo transattivo per il Controparte_1
quale le parti si davano atto che il contratto di comodato di cui innanzi era risolto, pattuendosi contestualmente l'obbligo della parte istante di trasferire la proprietà dell'immobile sito in Napoli,
Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 60 al sig. che si obbligava ad acquistarla Controparte_1 al prezzo convenuto di €. 23.000,00, previa verifica della regolarità della documentazione a supporto.
All'udienza del 24.04.2024, tuttavia, parte ricorrente dava atto che nonostante l'accordo transattivo raggiunto , idoneamente compulsato ed invitato, non si presentava alla stipula Controparte_1
dell'atto di compravendita. chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione Parte_1
della materia del contendere in ordine alla risoluzione del comodato, come convenuto nel verbale di
2 mediazione, e fosse invece ordinato al convenuto l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Fissata l'udienza per la discussione, la causa viene decisa all'udienza odierna dell'11.06.2025 come segue.
Va preliminarmente rilevato che le parti in sede di mediazione demandata sono pervenute ad un accordo transattivo con il verbale sottoscritto in data 15.01.2024 che prevedeva, in relazione alla controversia oggetto del presente giudizio, il raggiungimento dell'accordo conciliativo, sintetizzato all'art. 10 del richiamato verbale, con il quale le parti si davano atto che il contratto di comodato era da intendersi risolto, obbligandosi nel contempo la sig.ra a trasferire in proprietà al sig. Pt_1
, che si obbligava ad acquistare, la proprietà dell'immobile oggetto di Controparte_1 controversia al prezzo convenuto di €. 23.000,00.
Al successivo art. 11 del predetto verbale di conciliazione le parti dichiaravano che “con la sottoscrizione del presente accordo conciliativo non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per questioni afferenti alla medesima controversia oggetto della procedura in corso. A tal proposito il giudizio verrà rinviato sino al perfezionamento dell'accordo salvo ad essere completamente abbandonato”.
Deve pertanto ritenersi perfezionato tra le parti un accordo conciliativo che impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna. Delle due, infatti, l'una: se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
se
è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere. Se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo ( in tal senso Cass. n. 12899/2021 sia pure con specifico riguardo all'accordo conciliativo raggiunto a seguito di proposta ex art. 185 bis c.p.c.).
Invero come chiarito dalla Corte di legittimità anche con la sentenza n. 20006/2017 con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso.
La conciliazione della lite avvenuta in sede di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la mediazione ha l'obiettivo di di ridurre il contenzioso giudiziale civile, fornendo assistenza alle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e in caso di esito positivo, la mediazione si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione.
3 Tale accordo di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
La conciliazione determina quindi la composizione bonaria della controversia e comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, quindi, della necessità di una pronuncia del Giudice.
La cessazione della materia del contendere si verifica infatti ogni volta che sopravvenga una situazione – come nel caso di specie – che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
La transazione si sostituisce quindi alla regolamentazione dei rapporti fra le parti.
Deve allo stato, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta conciliazione, fermo restando che il mancato rispetto degli obblighi assunti da una delle parti autorizza il ricorso all'esecuzione degli obblighi nascenti dal verbale, ma non la richiesta di rilascio, risultando quest'ultima abbandonata per effetto del verbale di conciliazione innanzi richiamato.
Atteso il raggiungimento dell'accordo conciliativo di cui innanzi, il Tribunale ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli il 11.06.2025
Dott. Maria Esposito
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice onorario del Tribunale di Napoli, dott. Maria Esposito ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza dell'11/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9262/2022 R.G.
TRA
nata ad [...], il [...] (C.F. ),rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Giacomo Carini e Giovanni Carini, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore, mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo del giudizio, sia i verbali di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
1 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio per Parte_1 Controparte_1
ottenere il rilascio dell'unità immobiliare di sua proprietà, sita in Napoli alla Via San Cosmo a
Portanolana n.60, p.3°, in quanto dallo stesso occupata senza titolo.
La ricorrente rappresentava che detto immobile le era pervenuto, unitamente ai germani, e CP_2
per successione paterna e che lo stesso era stato dagli eredi concesso in Persona_1 Pt_1 comodato gratuito ai sig.ri , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_2
22.01.1989, e , nata a [...] il [...], e deceduta in Casalnuovo di Napoli Persona_3
(NA) il 04.01.2020 e che alla morte dei comodatari tale rapporto si era risolto ex art. 1811 c.c., non essendo configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia. Esponeva tuttavia la ricorrente che detto immobile allo stato risultava occupato da , il quale, benché diffidato con racc.ta del Controparte_1
30/09/2021, non aveva ha provveduto al rilascio dello stesso cespite di proprietà dell'istante.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessato il rapporto di comodato intercorso con i sig.ri e/o Per_2
, in conseguenza del decesso dei comodatari e condannarsi , Persona_3 Controparte_1 all'immediato rilascio dell'immobile di cui innanzi, occupato senza titolo, con riserva di agire per danni.
Instauratosi il contraddittorio a seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto, parte resistente non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale adito, rilevato che la controversia in esame aveva ad oggetto la risoluzione di contratto di comodato e quindi rientrante tra quelle per le quali è obbligatoria la mediazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs.vo n. 28/2010, disponeva l'introduzione di siffatta procedura nel termine di legge, differendo a tal fine la prima udienza di comparizione.
Parte ricorrente provvedeva ad attivare tale procedura di mediazione obbligatoria, alla quale prendeva parte il resistente , pervenendosi ad un accordo transattivo per il Controparte_1
quale le parti si davano atto che il contratto di comodato di cui innanzi era risolto, pattuendosi contestualmente l'obbligo della parte istante di trasferire la proprietà dell'immobile sito in Napoli,
Via San Cosmo Fuori Porta Nolana, 60 al sig. che si obbligava ad acquistarla Controparte_1 al prezzo convenuto di €. 23.000,00, previa verifica della regolarità della documentazione a supporto.
All'udienza del 24.04.2024, tuttavia, parte ricorrente dava atto che nonostante l'accordo transattivo raggiunto , idoneamente compulsato ed invitato, non si presentava alla stipula Controparte_1
dell'atto di compravendita. chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione Parte_1
della materia del contendere in ordine alla risoluzione del comodato, come convenuto nel verbale di
2 mediazione, e fosse invece ordinato al convenuto l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa.
Fissata l'udienza per la discussione, la causa viene decisa all'udienza odierna dell'11.06.2025 come segue.
Va preliminarmente rilevato che le parti in sede di mediazione demandata sono pervenute ad un accordo transattivo con il verbale sottoscritto in data 15.01.2024 che prevedeva, in relazione alla controversia oggetto del presente giudizio, il raggiungimento dell'accordo conciliativo, sintetizzato all'art. 10 del richiamato verbale, con il quale le parti si davano atto che il contratto di comodato era da intendersi risolto, obbligandosi nel contempo la sig.ra a trasferire in proprietà al sig. Pt_1
, che si obbligava ad acquistare, la proprietà dell'immobile oggetto di Controparte_1 controversia al prezzo convenuto di €. 23.000,00.
Al successivo art. 11 del predetto verbale di conciliazione le parti dichiaravano che “con la sottoscrizione del presente accordo conciliativo non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per questioni afferenti alla medesima controversia oggetto della procedura in corso. A tal proposito il giudizio verrà rinviato sino al perfezionamento dell'accordo salvo ad essere completamente abbandonato”.
Deve pertanto ritenersi perfezionato tra le parti un accordo conciliativo che impedisce la pronuncia di una sentenza di condanna. Delle due, infatti, l'una: se si pronuncia una condanna, vuol dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
se
è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere. Se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo ( in tal senso Cass. n. 12899/2021 sia pure con specifico riguardo all'accordo conciliativo raggiunto a seguito di proposta ex art. 185 bis c.p.c.).
Invero come chiarito dalla Corte di legittimità anche con la sentenza n. 20006/2017 con la firma del verbale di conciliazione viene a cessare la materia del contendere, sconfessando, qualora presente, anche una eventuale sentenza emessa in data precedente al verbale stesso.
La conciliazione della lite avvenuta in sede di mediazione obbligatoria, nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che la mediazione ha l'obiettivo di di ridurre il contenzioso giudiziale civile, fornendo assistenza alle parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e in caso di esito positivo, la mediazione si conclude con la formazione del processo verbale di conciliazione.
3 Tale accordo di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
La conciliazione determina quindi la composizione bonaria della controversia e comporta il venir meno dell'originaria posizione di contrasto esistente tra le parti e, quindi, della necessità di una pronuncia del Giudice.
La cessazione della materia del contendere si verifica infatti ogni volta che sopravvenga una situazione – come nel caso di specie – che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice.
La transazione si sostituisce quindi alla regolamentazione dei rapporti fra le parti.
Deve allo stato, quindi, essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuta conciliazione, fermo restando che il mancato rispetto degli obblighi assunti da una delle parti autorizza il ricorso all'esecuzione degli obblighi nascenti dal verbale, ma non la richiesta di rilascio, risultando quest'ultima abbandonata per effetto del verbale di conciliazione innanzi richiamato.
Atteso il raggiungimento dell'accordo conciliativo di cui innanzi, il Tribunale ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese di lite compensate.
Così deciso in Napoli il 11.06.2025
Dott. Maria Esposito
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