Art. 3. Disposizioni per attivita' culturali 1. Per la realizzazione del programma "Bologna citta' europea della cultura" e' autorizzata la spesa di lire 3,4 miliardi per l'anno 1998, di lire 7,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 9,5 miliardi per l'anno 2000.
2. E' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna e' autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storicoartistico.
3. All' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 1 dicembre 1997, n. 420 , le parole: "Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna".
4. Al fine di consentire l'operativita' della societa' di cultura "La Biennale di Venezia", e' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998.
5. All'associazione "Italia nostra" e' concesso un contributo annuo di lire 400 milioni a decorrere dal 1998.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 5 della legge 1 dicembre 1997, n. 420 , recante: "Istituzione della Consulta e dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", come modificato dalla presente legge, cosi' dispone:
"Art 5 (Contributi statali). - 1. Per il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonche' per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:
a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;
b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;
c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;
d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;
e) al Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna;
f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;
h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della citta' di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;
i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.
2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e' concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.
3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali".
2. E' autorizzato un limite di impegno ventennale di lire 2 miliardi a decorrere dal 1999, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Bologna e' autorizzato ad effettuare per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale su propri beni di valore storicoartistico.
3. All' articolo 5, comma 1, lettera e), della legge 1 dicembre 1997, n. 420 , le parole: "Comitato nazionale per le celebrazioni e le manifestazioni per Bologna, capitale europea della cultura per il 2000" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna".
4. Al fine di consentire l'operativita' della societa' di cultura "La Biennale di Venezia", e' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1998.
5. All'associazione "Italia nostra" e' concesso un contributo annuo di lire 400 milioni a decorrere dal 1998.
Nota all' art. 3 :
- L' art. 5 della legge 1 dicembre 1997, n. 420 , recante: "Istituzione della Consulta e dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", come modificato dalla presente legge, cosi' dispone:
"Art 5 (Contributi statali). - 1. Per il triennio 1997-1999 e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per il 1997, di lire 10 miliardi per il 1998 e di lire 11 miliardi per il 1999, da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonche' per le edizioni nazionali e da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per l'anno 1997, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, sono concessi i seguenti contributi dello Stato:
a) alla Fondazione Rossini Opera Festival di Pesaro, lire 3 miliardi;
b) al Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della Repubblica napoletana del 1799, lire 2 miliardi;
c) al Comitato nazionale per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini, lire 1 miliardo;
d) al Comitato nazionale per le celebrazioni Voltiane, lire 1 miliardo;
e) al Comitato per Bologna, citta' europea della cultura per il 2000, istituito presso il comune di Bologna;
f) al Comitato nazionale per la celebrazione del quarto centenario della morte di Giordano Bruno, lire 1 miliardo;
g) alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, lire 1 miliardo;
h) al Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della citta' di Cuneo, patria di Duccio Galimberti, lire 500 milioni;
i) per la celebrazione del duecentesimo anniversario della nascita di Gaetano Donizetti, lire 500 milioni.
2. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e' concesso un contributo statale di lire 1 miliardo ai Comitati per le celebrazioni dell'anno 2000.
3. Per la tempestiva realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla costituzione dei previsti Comitati nazionali".