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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/07/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 5 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Vincenzo Tulliani ed elettivamente domiciliato in Matera, alla Via Caropreso n. 31;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Rinaldo Di Ciommo, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: rivalutazione contributiva - appello avverso la sentenza n. 576/2021, emessa il 22 dicembre
2021 e comunicata il 23 dicembre 2021, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare totalmente la sentenza n. 576/2021 del Tribunale di Matera, pubblicata il 22.12.2021 che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha rigettato il ricorso di primo grado e, conseguentemente, accogliere la domanda introduttiva del giudizio, con il favore delle spese di lite del doppio grado con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento delle difese ed eccezioni dell'Istituto appellato:
1. rigettare l'atto di appello siccome destituito di fondamento e confermare l'impugnata sentenza- salvo che per il capo relativo alla compensazione delle spese per l'evidente soccombenza in primo grado, di parte ricorrente - condannando l'appellante alle spese e competenze del doppio grado;
2. rigettare –siccome inammissibili- tutte le avverse richieste istruttorie per inconferenza, superfluità, tardività”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in primo grado dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera,
[...]
adiva quest'ultimo per vedersi riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per Parte_1 esposizione all'amianto, per il periodo intercorrente dal febbraio 1974 al novembre 1990, periodo in cui aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell , nello stabilimento di Pisticci Scalo. CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' eccependo, preliminarmente, CP_1
l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto azionato e concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda attorea.
All'esito della discussione delle parti, con sentenza n. 576/2021, emessa il 22 dicembre 2021 e comunicata il 23 dicembre 2021, il Tribunale di Matera, rigettava il ricorso proposto dal , Parte_1 dichiarando l'esenzione dello stesso dal pagamento delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, respingeva la domanda azionata, sulla base del rilievo che il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per il periodo di esposizione qualificata a polveri di amianto è un diritto che può essere fatto valere dal giorno in cui l'interessato, con un comportamento inequivocabile, dimostri di avere avuto contezza della propria esposizione all'amianto, contezza che doveva essere desunta dalla data di presentazione della domanda amministrativa all' CP_3
Nel caso de quo, tale domanda era stata presentata il 15.03.2007 e da tale momento doveva desumersi la consapevolezza da parte del della sua esposizione qualificata all'amianto. Pt_1
CP_ Avverso tale sentenza, proponeva appello nei confronti dell' con ricorso Parte_1 depositato il 18 gennaio 2022, censurando la pronuncia medesima per mancata valutazione della documentazione da lui prodotta, nonché, dell'informativa richiesta ed acquisita dall' come di quanto CP_3 argomentato nelle note conclusionali depositate il 17.07.2018.
Concludeva, quindi, nei termini espressamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, concludeva come in atti.
All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto, ancorando il dies a quo di decorso della stessa, a fronte di una diversa allegazione e prova, alla data di presentazione della domanda amministrativa all' da parte del ricorrente, proposta il 15 marzo 2007. Deve evidenziarsi che la CP_3
Suprema Corte ha precisato che “il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 27149/2024).
Facendo corretta applicazione del principio illustrato, non può non porsi in rilievo che la durata del rapporto di lavoro svolto dall'odierno appellante alle dipendenze della società del gruppo di CP_2
Pisticci è stata superiore al decennio, dal febbraio 1974 a novembre 1990 e che la proposizione della domanda amministrativa in data 15 marzo 2007 potrebbe rappresentare, come correttamente statuito dal primo giudice, il termine iniziale di decorso della prescrizione decennale, sancendo il momento di consapevolezza, da parte del , della sua esposizione qualificata all'amianto. Pt_1
In termini generali, deve precisarsi che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Né tale regola subisce eccezioni nel rito lavoro, nel quale il giudice, all'udienza fissata ex art. 420, comma 4,
c.p.c., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa matura per la decisione e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come risulti dagli atti che dopo la domanda all' del 15.03.2007, il CP_3 CP_
presentava altre due domande amministrative, questa volta all' rispettivamente in data Pt_1
14.10.2015 ed in data 11.01.2017, depositando il primo ricorso giurisdizionale in data 1.04.2016, in tal modo, senz'altro determinando plurime interruzioni del decorso della prescrizione, anche tenendo conto del termine di partenza, per come individuato dal giudice di primo grado.
Passando al merito del ricorso, ritiene questa Corte che l'esposizione qualificata all'amianto da parte del
, per un periodo ultradecennale, possa agevolmente desumersi sia dal curriculum lavorativo dello Pt_1 stesso, rilasciato dalla società datrice di lavoro che da alcune perizie tecniche disposte in altri procedimenti, relativamente a posizioni lavorative similari a quelle dell'appellante, in quanto inerenti allo stesso stabilimento lavorativo, arrivando ad accertare, mediante il programma Amyant, la sussistenza di percentuali qualificate di amianto, idonee ad integrare il requisito richiesto per l'ottenimento della rivalutazione contributiva oggetto di causa. Alla luce di tutte le considerazioni espresse, l'appello va accolto e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 13 della L.
n. 257/1992, con conseguente rivalutazione del periodo lavorativo svolto dal dall'1.2.1974 Pt_1 all'1.11.1990.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse sono interamente compensate tra le parti in causa, considerati i contrasti giurisprudenziali manifestatisi in materia di individuazione del dies a quo di decorso della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 5 CP_ del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di primo grado;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 12 giugno 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 5 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonio Vincenzo Tulliani ed elettivamente domiciliato in Matera, alla Via Caropreso n. 31;
APPELLANTE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Rinaldo Di Ciommo, giusta procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 263;
APPELLATO
OGGETTO: rivalutazione contributiva - appello avverso la sentenza n. 576/2021, emessa il 22 dicembre
2021 e comunicata il 23 dicembre 2021, non notificata, del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera, dott. Antonio Marzario.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello adita, in accoglimento del presente gravame, riformare totalmente la sentenza n. 576/2021 del Tribunale di Matera, pubblicata il 22.12.2021 che, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ha rigettato il ricorso di primo grado e, conseguentemente, accogliere la domanda introduttiva del giudizio, con il favore delle spese di lite del doppio grado con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”;
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento delle difese ed eccezioni dell'Istituto appellato:
1. rigettare l'atto di appello siccome destituito di fondamento e confermare l'impugnata sentenza- salvo che per il capo relativo alla compensazione delle spese per l'evidente soccombenza in primo grado, di parte ricorrente - condannando l'appellante alle spese e competenze del doppio grado;
2. rigettare –siccome inammissibili- tutte le avverse richieste istruttorie per inconferenza, superfluità, tardività”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in primo grado dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Matera,
[...]
adiva quest'ultimo per vedersi riconosciuto il diritto alla rivalutazione contributiva per Parte_1 esposizione all'amianto, per il periodo intercorrente dal febbraio 1974 al novembre 1990, periodo in cui aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell , nello stabilimento di Pisticci Scalo. CP_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l' eccependo, preliminarmente, CP_1
l'intervenuta decadenza e la prescrizione del diritto azionato e concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda attorea.
All'esito della discussione delle parti, con sentenza n. 576/2021, emessa il 22 dicembre 2021 e comunicata il 23 dicembre 2021, il Tribunale di Matera, rigettava il ricorso proposto dal , Parte_1 dichiarando l'esenzione dello stesso dal pagamento delle spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, respingeva la domanda azionata, sulla base del rilievo che il diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per il periodo di esposizione qualificata a polveri di amianto è un diritto che può essere fatto valere dal giorno in cui l'interessato, con un comportamento inequivocabile, dimostri di avere avuto contezza della propria esposizione all'amianto, contezza che doveva essere desunta dalla data di presentazione della domanda amministrativa all' CP_3
Nel caso de quo, tale domanda era stata presentata il 15.03.2007 e da tale momento doveva desumersi la consapevolezza da parte del della sua esposizione qualificata all'amianto. Pt_1
CP_ Avverso tale sentenza, proponeva appello nei confronti dell' con ricorso Parte_1 depositato il 18 gennaio 2022, censurando la pronuncia medesima per mancata valutazione della documentazione da lui prodotta, nonché, dell'informativa richiesta ed acquisita dall' come di quanto CP_3 argomentato nelle note conclusionali depositate il 17.07.2018.
Concludeva, quindi, nei termini espressamente riportati in epigrafe.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., con decreto ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, all'appellato, che, costituendosi tempestivamente nel giudizio di gravame, concludeva come in atti.
All'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, lette le note fatte pervenire dalle parti costituite, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto alla luce delle considerazioni qui di seguito illustrate.
Il primo giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto, ancorando il dies a quo di decorso della stessa, a fronte di una diversa allegazione e prova, alla data di presentazione della domanda amministrativa all' da parte del ricorrente, proposta il 15 marzo 2007. Deve evidenziarsi che la CP_3
Suprema Corte ha precisato che “il diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto costituisce un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione per cui alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni” (Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 27149/2024).
Facendo corretta applicazione del principio illustrato, non può non porsi in rilievo che la durata del rapporto di lavoro svolto dall'odierno appellante alle dipendenze della società del gruppo di CP_2
Pisticci è stata superiore al decennio, dal febbraio 1974 a novembre 1990 e che la proposizione della domanda amministrativa in data 15 marzo 2007 potrebbe rappresentare, come correttamente statuito dal primo giudice, il termine iniziale di decorso della prescrizione decennale, sancendo il momento di consapevolezza, da parte del , della sua esposizione qualificata all'amianto. Pt_1
In termini generali, deve precisarsi che in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.
Né tale regola subisce eccezioni nel rito lavoro, nel quale il giudice, all'udienza fissata ex art. 420, comma 4,
c.p.c., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa matura per la decisione e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come risulti dagli atti che dopo la domanda all' del 15.03.2007, il CP_3 CP_
presentava altre due domande amministrative, questa volta all' rispettivamente in data Pt_1
14.10.2015 ed in data 11.01.2017, depositando il primo ricorso giurisdizionale in data 1.04.2016, in tal modo, senz'altro determinando plurime interruzioni del decorso della prescrizione, anche tenendo conto del termine di partenza, per come individuato dal giudice di primo grado.
Passando al merito del ricorso, ritiene questa Corte che l'esposizione qualificata all'amianto da parte del
, per un periodo ultradecennale, possa agevolmente desumersi sia dal curriculum lavorativo dello Pt_1 stesso, rilasciato dalla società datrice di lavoro che da alcune perizie tecniche disposte in altri procedimenti, relativamente a posizioni lavorative similari a quelle dell'appellante, in quanto inerenti allo stesso stabilimento lavorativo, arrivando ad accertare, mediante il programma Amyant, la sussistenza di percentuali qualificate di amianto, idonee ad integrare il requisito richiesto per l'ottenimento della rivalutazione contributiva oggetto di causa. Alla luce di tutte le considerazioni espresse, l'appello va accolto e, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi il diritto alla rivalutazione dell'anzianità contributiva, ai sensi dell'art. 13 della L.
n. 257/1992, con conseguente rivalutazione del periodo lavorativo svolto dal dall'1.2.1974 Pt_1 all'1.11.1990.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse sono interamente compensate tra le parti in causa, considerati i contrasti giurisprudenziali manifestatisi in materia di individuazione del dies a quo di decorso della prescrizione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 5 CP_ del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da nei confronti di in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di primo grado;
2) compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Potenza, 12 giugno 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Roberto Spagnuolo