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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/08/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 114/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 21/01/2025, est. Mariani, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dagli avv. Nyranne Moshi, IVn Assael e Daniela Palmieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, via Carducci n. 31 appellanti contro
(C.F. e P.IV , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Eleonora Zanucco e Maddalena De
Rosa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Rovello
n. 12 appellata e appellante in via incidentale in data 6/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni come di seguito precisate: per gli appellanti:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma della sentenza 238/2025, previe le più opportune declaratorie e respinta ogni istanza ed eccezione avversaria, 4) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque
l'inapplicabilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art 10
c. 1 del CCNL Autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 e norme collegate anche relative agli accordi nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_2
5) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dagli accordi e contratti nazionali e aziendali, elencati al punto A4 in diritto del presente ricorso e più precisamente:
- ind. Lavoro in FI - FN (cod. 0501);
- ind. Integrazione in FI-FN (cod. 0502);
- ind. magg. impegno merci (cod. 0506);
- ind. maggior impegno (cod. 0598);
- ind. presenza parametrata (cod. 0523);
- ind. merci turno Cargo (cod.0503);
- ind. lavoro in R (cod.0507);
- ind. integrazione in R (cod. 0508); Pe
- ind. lavoro in (cod. 0509);
- ind. integrazione in SC 8cod. 510)
- ind. presenza Turno (cod. 0524);
- ind. presenza domenicale (cod. 0525);
- ind. lavoro notturno (cod.0534);
- ind. magg. Notturna (cod. 0536); CP_3
- ind. Diaria intera (cod.0561); pag. 2/17 - ind. Parziale (cod.0562); CP_4
- ind. diaria intera comunale (cod. 0609);
- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);
- ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678);
- ind. turno di riserva (cod. 067C);
- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D).
6) per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riserva di successiva azione per i periodi successivi al 31/12/2023, negli importi lordi così meglio specificati:
• per quanto riguarda ad € 2.653,20 ovvero alla diversa somma Controparte_5 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
• per quanto riguarda ad € 1.466,72 ovvero alla diversa somma Parte_2 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
• per quanto riguarda ad € 2.813,15 ovvero alla diversa somma Parte_3 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
• per quanto riguarda ad € 4.841,52 ovvero alla diversa somma Parte_4 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda sub 2).
Il tutto con rivalutazione e interessi dalla singola scadenza al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio come determinati dal decreto 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenendo conto ex art. 4, comma 2, dell'aumento dovuto per l'assistenza a più soggetti, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22% da distrarsi a favore dei pag. 3/17 procuratori antistatari e oltre al contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria (…)”;
per l'appellata ed appellante in via incidentale:
“(i) in via principale, rigettare il ricorso in appello promosso dai Sigg.ri Pt_1 [...]
e
contro
Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 perché del tutto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 238 del 21.01.2025.
(ii) In via subordinata, rigettare le originarie domande proposte ex adverso perché non può chiedersi di accertare la nullità “parziale” di una clausola contrattuale
(iii) In via ulteriormente subordinata, rigettare le originarie domande proposte ex adverso perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto.
(iv) In via incidentale, ove fosse accolta la domanda di nullità delle clausole contrattuali collettive come richiesto da controparte, voglia porre nel nulla gli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma,
c.c. sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL
Autoferrotranvieri. Sempre in via incidentale, ma gradata, voglia l'Ecc.ma Corte, in applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nell'art. 12 del CCNL applicato, accertare e dichiarare la nullità dell'intera clausola disciplinante ciascuna delle indennità invocate, con conseguente esclusione di ogni incidenza di queste sulla retribuzione per il periodo di godimento delle ferie e integrale rigetto delle domande avversarie.
(v) In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese relativi sia al presente grado di giudizio che a quello precedente.
In via istruttoria, ci si oppone alle avverse istanze istruttorie, evidenziando che la controversia ha ad oggetto questioni di solo diritto [e che] pertanto l'escussione testimoniale risulterebbe del tutto irrilevante ai fini di causa. In ogni caso, ove il
Giudice dovesse ritenerlo utile a fini di causa, si chiede l'ammissione della prova per testi sui medesimi capitoli e con gli stessi testimoni indicati nella memoria di primo grado che si abbia per espressamente ripetuta e trascritta. pag. 4/17 Qualora sorga dubbio in merito all'incidenza percentuale delle indennità richiesta da controparte sulla retribuzione degli appellanti, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello nominare un Consulente tecnico d'ufficio.
In caso di ammissione della CTU richiesta ex adverso, si chiede di essere autorizzati alla nomina di un CTP”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 238/2025 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti dipendenti di con mansioni di operatore di
[...] Controparte_1 manovra trasporto merci, avevano lamentato l'invalidità delle previsioni contrattuali in forza delle quali veniva loro riconosciuta, durante il periodo feriale, una retribuzione inferiore a quella percepita durante i periodi di lavoro ordinario;
ciò in quanto dette previsioni erano in contrasto con l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 2003/88.
I lavoratori avevano quindi chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al riconoscimento delle correlate differenze retributive.
Il Tribunale ha evidenziato che:
i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del proprio diritto al percepimento, durante il periodo feriale, di una retribuzione che tenesse conto anche di una serie di indennità normalmente percepite durante i periodi lavorati (nel dettaglio: -
Ind. Lavoro in FI - FN (cod. 0501);- Ind. Integrazione in FI-FN (cod. 0502);- Ind. magg. impegno merci (cod. 0506);- ind. maggior impegno (cod. 0598);- ind. presenza parametrata (cod. 0523);- ind. merci turno Cargo (cod.0503);- ind. lavoro in R ( cod.0507);- ind. integrazione in R ( cod. 0508);- ind. lavoro in SC (cod. 0509);- ind. integrazione in SC (cod. 510)- ind. presenza Turno (cod. 0524);- ind. presenza domenicale (cod. 0525);- ind. lavoro notturno (cod.0534);- ind. magg. Notturna CP_3
(cod. 0536);- ind. Diaria intera (cod.0561);- (cod.0562);- Ind. diaria Controparte_6 intera comunale (cod. 0609);- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);-
Ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);- ind. pernottamento (cod. 0678);- ind. turno di riserva (cod.
067C);- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D);-ind. Premio produzione
(cod. 0498)); pag. 5/17 dette voci indennitarie “risultavano tipiche dello status professionale di macchinista ferroviario rivestito dai lavoratori”; per l'indennità pernottamento cod. 0678 andava tuttavia dichiarato il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo mai stato loro erogata la relativa voce retributiva;
inoltre, nonostante il collegamento tra le indennità rivendicate e l'esecuzione di mansioni correlate allo status personale e professionale dei ricorrenti, anche considerando le maggiorazioni corrisposte in via forfettaria ai dipendenti durante il periodo feriale ed il premio di produzione mensile (pagato mensilmente a prescindere dall'effettiva presenza in servizio del lavoratore), la decurtazione della retribuzione feriale derivante dalla mancata considerazione delle elencate indennità non era idonea a produrre un apprezzabile effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie;
la mancata produzione dell'effetto dissuasivo era circostanza di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande attoree, risultando assorbita la “questione propriamente civilistica relativa alla inscindibilità delle disposizioni del CCNL applicato all'epoca del rapporto”.
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la decisione di Parte_3 Parte_4 prime cure.
Con il primo motivo di appello i lavoratori hanno lamentato la violazione e falsa applicazione, ad opera del primo giudice, della direttiva 2003/88/Ce come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione, dalla Corte di Cassazione e dalle Corti di merito.
Nella prospettiva del gravame, “la sentenza di primo grado ha correttamente individuato le premesse di diritto che disciplinano la fattispecie, ma ne ha dato un'applicazione concreta del tutto errata”.
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: agli effetti di causa, la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria riteneva sufficiente – per ravvisare il contrasto con la normativa europea- una diminuzione della retribuzione anche solo potenzialmente idonea a disincentivare la fruizione delle ferie, a prescindere dalla concreta rinuncia al godimento delle ferie da parte degli interessati;
pag. 6/17 la giurisprudenza di merito di questa Corte d'Appello aveva ritenuto dissuasive anche variazioni della retribuzione feriale nella misura del 12,41%, ben inferiori a quelle ravvisabili nel caso di specie;
in primo grado i ricorrenti avevano depositato in giudizio alcuni conteggi analitici, che il datore di lavoro aveva contestato non dal punto di vista della correttezza aritmetica, bensì soltanto con riferimento ai presupposti di elaborazione (reputando necessaria la considerazione dell'incidenza percentuale del mancato computo delle voci indennitarie con riguardo all'ammontare complessivo della retribuzione annuale, e non solo quella del periodo feriale); in assenza di contestazione specifica dei conteggi attorei, acclarato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'incidenza della decurtazione retributiva e l'effetto potenzialmente dissuasivo andavano valutati avendo riguardo al periodo feriale, e non alla retribuzione annuale, il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare i conteggi attorei e non elaborarne autonomamente di propri;
in ogni caso, i conteggi elaborati in sentenza scontavano anche degli errori di elaborazione (ad esempio, nella retribuzione feriale non erano mai stati inclusi, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, i ratei di mensilità supplementari).
Con il secondo motivo di appello i lavoratori hanno criticato la decisione impugnata per avere proceduto autonomamente ad elaborare conteggi, al di fuori del contraddittorio delle parti, e per avere omesso di disporre CTU, al fine di verificare l'esattezza o meno dei conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Per questi motivi
, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata e notificata in data 23.4.2025 si è costituita per il gravame contestando la fondatezza dell'appello principale Controparte_1 avversario e proponendo, a propria volta, appello incidentale avverso la decisione di prime cure.
Nell'argomentare in merito all'asserita infondatezza dell'appello principale, la società ha evidenziato che: diversamente da quanto opinato dai lavoratori, la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie deve essere “paragonabile” ma non uguale a quella ordinaria;
pag. 7/17 i calcoli effettuati dal primo giudice, al fine di operare la doverosa verifica in ordine al requisito della dissuasività, risultavano del tutto corretti, considerando anche che i conteggi dei lavoratori non tenevano conto delle maggiorazioni retributive forfettarie già percepite, in forza di specifiche norme del CCNL, durante il periodo feriale, né calcolavano l'impatto del premio di produzione;
i nuovi conteggi allegati all'appello dovevano considerarsi inammissibili;
con specifico riguardo all'indennità di lavoro notturno, con riguardo alle mansioni svolte dagli appellanti andava considerato che lo svolgimento di lavoro notturno non costituiva una caratteristica dell'attività professionale del macchinista.
Secondo la società, “le mansioni del macchinista autoferrotranviere, infatti, non sono affatto connotate dallo svolgimento notturno;
quest'ultimo costituisce una mera modalità, affatto continuativa o costante, di svolgimento della prestazione. Ne costituisce prova il fatto che gli appellanti svolgono una media di 6 – 8 turni notturni nell'intero anno solare (!): sul punto si veda il doc. 6 allegato alla memoria di primo grado. Diverso è il caso, ad esempio del portiere di notte o della guardia notturna, la cui attività è chiaramente e tipicamente connotata dalla collocazione delle mansioni esclusivamente in orario notturno, con tutte le caratteristiche che ne derivano”; in ogni caso, non era accoglibile la domanda avversaria di accertamento di
“nullità parziale” dell'art. 10 de CCNL e delle norme degli accordi collettivi introduttivi le indennità oggetto di causa nella sola parte in cui dette clausole escludevano il computo delle indennità nel periodo feriale.
In via incidentale, ove fosse stata accolta la domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali collettive censurate dai lavoratori, la società ha chiesto dichiararsi la nullità degli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma, c.c., sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta all'art. 12 del CCNL Controparte_2
Sempre in via incidentale, la società ha anche chiesto che, in applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nell'art. 12 del CCNL applicato, venisse dichiarata la nullità dell'intera clausola disciplinante ciascuna delle indennità invocate, con conseguente esclusione di ogni incidenza di queste sulla retribuzione sia per il periodo lavorato sia per il periodo feriale. pag. 8/17 All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Ad eccezione che per l'indennità di pernottamento cod. 0678, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo all'indennità cod. 0678, infatti, la dichiarazione di carenza di interesse contenuta nella sentenza di primo grado non è stata in alcun modo censurata dagli appellanti ed è pertanto divenuta definitiva.
Relativamente alle restanti indennità, invece, le richieste dei dipendenti sono fondate, dovendosi sul punto modificare la decisione di primo grado.
In uno con il primo giudice, va richiamato innanzitutto il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l'espressione
< ferie annuali retribuite > contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Per_2
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella
[...] ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_3
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva pag. 9/17 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425)» (così, tra le tante, Cass.
n. 15362/2025; Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 8672/2024).
Più nel dettaglio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (così Cass. n. 13932/2024 già citata).
Applicati detti principi al caso di specie, va considerato che il collegamento intrinseco delle indennità oggetto di causa alle mansioni normalmente esercitate dagli operatori di manovra, esplicitamente ravvisato dal primo giudice, è stato specificamente contestato dalla società ex art. 346 c.p.c. solo con riguardo all'indennità di lavoro notturno.
Rispetto a tale voce retributiva, va considerato che l'accordo aziendale n. 8/2003
(doc. 8 fascicolo lavoratori) prevede al punto 5 che il personale dipendente anche di terra è impegnato per un numero massimo di 90 notti annue nella fascia tra le ore 22 alle
5,00, e sempre al comma 6 dell'art.5 dispone che “nell'ambito della programmazione dei turni di lavoro per ciascuna settimana potrà essere previsto un numero di notti, definite secondo i criteri individuati nella lettera a) del presente punto, in misura pari a
2, anche consecutive”. pag. 10/17 Dalle buste paga prodotte dai lavoratori risulta poi che gli stessi siano stati effettivamente impiegati su turni di lavoro anche notturni.
Considerando che l'orario di lavoro dei dipendenti parti in causa era articolato su turni e che detti turni potevano essere anche notturni, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e sia pur in termini quantitativi limitati, ad avviso del
Collegio deve concludersi che l'indennità in questione sia “intrinsecamente collegata a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”, come richiesto dalla Cassazione.
Appurata la riconducibilità di tutte le indennità oggetto di causa – diverse da quella cod. 0678- alle mansioni svolte e allo status professionale dei lavoratori, la verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse conduce, ad avviso della
Corte, a conclusioni diverse da quelle formulate dal primo giudice.
Innanzitutto, va considerato che- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e dalla società (anche nei propri conteggi: doc. 4) - la verifica della sussistenza di un astratta attitudine dissuasiva va effettuata avuto riguardo all'incidenza della decurtazione della retribuzione mensile, e non su quella annuale.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisibilmente affermando che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” , in quanto “non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva pag. 11/17 dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. ad esempio Cass. 20/05/2024 n. 13932).
Tenuto conto dell'incidenza mensile del mancato riconoscimento delle voci oggetto di causa, l'effetto dissuasivo è, ad avviso del Collegio, agevolmente apprezzabile sulla scorta dei conteggi effettuati dagli appellanti.
I conteggi elaborati per ciascun lavoratore (doc. 16a, 16 b, 16 c e 16 d fascicolo appellanti) risultano predisposti secondo criteri condivisibili, considerando la media delle indennità percepite nell'anno precedente alla maturazione delle ferie in rapporto ai giorni di presenza effettiva, secondo il procedimento analiticamente illustrato alle pagine da 35 e 36 del ricorso in appello (da intendersi qui richiamate), reputato condivisibile dal Collegio.
In tali conteggi (cfr. ancora doc. 16a, 16 b, 16 c e 16 d del fascicolo appellanti), nello stimare le differenze retributive, i lavoratori hanno già considerato i premi di produzione e le maggiorazioni forfettarie per il periodo feriale previste dai contratti collettivi.
Né l'esattezza di tali conteggi è inficiata dal passaggio in giudicato della statuizione relativa all'indennità cod. 0678: trattandosi di indennità che, come eccepito dalla società, e non hanno mai percepito negli anni Parte_2 Parte_1 Pt_3 Pt_4 oggetto di causa (per 2021, 2022 e 2023, per gli altri dal 2019 al 2023), essa Parte_2 non ha spiegato alcun rilievo nella stima delle differenze retributive qui liquidate.
E del resto, con riguardo alla quantificazione delle differenze retributive operata dagli appellanti, la società non ha mosso rilievi specifici sulla esattezza aritmetica dei calcoli, ma solo sui criteri sottesi a detti calcoli, affermando- come si è visto in modo non condivisibile -la necessità di valutare l'incidenza delle indennità su base annuale, piuttosto che mensile.
Considerato che
“Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria pag. 12/17 estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"
(così Cassazione civile sez. lav., 06/12/2017, n.29236), il Collegio reputa utilizzabili i conteggi effettuati dalla difesa degli appellanti (doc. 16 da a) a d) fascicolo appellanti principali), senza necessità di svolgere alcuna CTU.
Da tali conteggi si desume un'incidenza del mancato computo delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione feriale sempre superiore al 30%.
Una simile incidenza percentuale sulla retribuzione feriale è all'evidenza di entità tale- un terzo circa della retribuzione ordinaria- da poter potenzialmente spiegare un apprezzabile effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto al godimento delle ferie.
All'accoglimento del primo motivo di appello principale nei termini ora illustrati (con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello principale) non ostano poi le argomentazioni ed eccezioni reiterate dalla società nella forma di appello incidentale
(ma a ben vedere costituenti riproposizione ex art. 346 c.p.c. di questioni rimaste assorbite avanti il Tribunale, essendo risultata la società integralmente vittoriosa in primo grado).
Non è fondata l'eccezione secondo cui l'invalidità delle disposizioni dei contratti collettivi aziendali e nazionali che escludono la computabilità nella retribuzione feriale delle indennità oggetto di giudizio dovrebbe determinare la dichiarazione di nullità dell'intero corpo contrattuale in cui dette disposizioni sono contenute, in forza del principio di cui all'art. 1419 comma 1 c.c. (“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”).
In senso contrario va considerato che “Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ.), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass. n. 10050 pag. 13/17 del 16/11/1996; n. 11248 del 13/11/1997; cfr. anche Cass. 13222/2014: “l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (v. Cass. 13561/2008 cit.)”).
Nel caso di specie, la società nulla ha dedotto od offerto di provare circa la sussistenza dei presupposti per ravvisare la nullità integrale degli accordi aziendali e del CCNL applicato al rapporto, in ragione della nullità delle sole clausole che escludono il computo delle già menzionate indennità qui esaminate per la retribuzione feriale (art. 10
CCNL Autoferrotranvieri 12.03.1980 e norme nazionali e aziendali ad esso collegate).
Vero è che la società ha evidenziato che detto CCNL, nel rinnovo del 27.11.2000, all'art. 12 prevede una norma, rubricata “Inscindibilità delle norme contrattuali”, secondo la quale “Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo”.
Tuttavia, la norma, di per sé considerata, non ha tenore tale da far ritenere che le parti non avrebbero concluso l'accordo di rinnovo senza la (implicita) previsione di perdurante validità dell'art. 10, primo alinea, del CCNL del 12.3.1980 (“A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art.
1”, retribuzione normale nella quale non rientrano le indennità di cui si discute), risultando piuttosto espressiva, ad avviso del Collegio, della volontà delle parti sociali di contemplare l'applicazione organica del CCNL, non frazionata per singoli istituti.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversia analoga alla presente, “la c.d. clausola di inscindibilità presuppone la validità delle clausole ritenute e dichiarate inscindibili, non potendo la contrattazione collettiva derogare a una norma imperativa e addirittura determinare la caducazione dell'intero contratto, pag. 14/17 trasformando la nullità parziale in nullità totale. In particolare, il meccanismo dell'integrazione automatica ex art. 1339 c.c. esclude che possa aversi nullità totale in presenza di una nullità soltanto parziale (Cass. n. 27920/2021). Ne consegue che la clausola di inscindibilità, nel significato voluto dalla ricorrente, volta ad impedire il meccanismo inderogabilmente imposto dall'art. 1339 c.c., sarebbe quindi a sua volta nulla per contrasto con tale norma imperativa. Si tratterebbe allora di un risultato da rifiutare, in quanto in palese violazione del criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c.” (così Cass. n. 13043/2025).
Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, non coglie nel segno l'obiezione della società secondo cui, ravvisata l'invalidità delle norme che definiscono la retribuzione feriale in misura inferiore a quella ordinaria, dovrebbero cadere anche le differenti previsioni contrattuali (contenute anche in fonti pattizie differenti dal CCNL) che disciplinano e prevedono il pagamento delle indennità oggetto di causa.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversie analoghe a quelle odierna, “le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012)”; stante la reiterata affermazione del principio secondo cui l'espressione
«ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ), le previsioni contrattuali Parte_5 di segno contrario sono da ritenere nulle, con applicazione del meccanismo dell'integrazione automatica ex art. 1339 c.c. ritenuto operante dalla Suprema Corte di
Cassazione in controversie analoghe alla presente (cfr. la già citata Cass n. 13043/2025).
Ogni altra questione è assorbita.
Per queste ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuta la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione, nel periodo feriale, pag. 15/17 della sola retribuzione base o “normale”, in ragione dell'incidenza delle indennità sopra puntualmente indicate deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.12.2023 i seguenti importi lordi: • per quanto riguarda € 2.653,20; • per quanto riguarda Controparte_5
€ 1.466,72; • per quanto riguarda € 2.813,15;• Parte_2 Parte_3 per quanto riguarda € 4.841,52; il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_4 dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Per queste ragioni, in applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della società.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro
3.800,00, per il primo grado di giudizio ed in euro 3.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Di tali importi va disposta la distrazione a favore dei difensori della parte appellante principale, in quanto antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma CP_1
1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228.
PQM
pag. 16/17 In parziale riforma della sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
a corrispondere a titolo di differenze retributive maturate sino al Controparte_1
31.12.2023 per i titoli di cui in motivazione i seguenti importi lordi:
• per quanto riguarda € 2.653,20; Controparte_5
• per quanto riguarda € 1.466,72; Parte_2
• per quanto riguarda € 2.813,15; Parte_3
• per quanto riguarda € 4.841,52; Parte_4 il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese di lite del Parte_2 Parte_3 Parte_4 doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
Milano, 6/05/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 114/2025
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Maria Rosaria Cuomo Presidente
Serena Sommariva Consigliere
Laura Bertoli Consigliere rel. nella causa di appello avverso la sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Milano, pubblicata il 21/01/2025, est. Mariani, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
e (C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dagli avv. Nyranne Moshi, IVn Assael e Daniela Palmieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, via Carducci n. 31 appellanti contro
(C.F. e P.IV , rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Eleonora Zanucco e Maddalena De
Rosa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Milano, via Rovello
n. 12 appellata e appellante in via incidentale in data 6/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni come di seguito precisate: per gli appellanti:
“Voglia la Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in riforma della sentenza 238/2025, previe le più opportune declaratorie e respinta ogni istanza ed eccezione avversaria, 4) accertare e dichiarare per i motivi esposti in ricorso, la nullità e/o comunque
l'inapplicabilità ai ricorrenti e comunque disapplicare le clausole contenute nell'art 10
c. 1 del CCNL Autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 e norme collegate anche relative agli accordi nazionali e aziendali, nella parte in cui prevedono che i giorni di ferie dei ricorrenti sono retribuite con la retribuzione base di cui all'art 3 c. 1 CCNL del 27 novembre 2000; Controparte_2
5) dichiarata nulla e comunque disapplicata ogni norma contrattuale contraria, accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi di fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata alla esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dagli accordi e contratti nazionali e aziendali, elencati al punto A4 in diritto del presente ricorso e più precisamente:
- ind. Lavoro in FI - FN (cod. 0501);
- ind. Integrazione in FI-FN (cod. 0502);
- ind. magg. impegno merci (cod. 0506);
- ind. maggior impegno (cod. 0598);
- ind. presenza parametrata (cod. 0523);
- ind. merci turno Cargo (cod.0503);
- ind. lavoro in R (cod.0507);
- ind. integrazione in R (cod. 0508); Pe
- ind. lavoro in (cod. 0509);
- ind. integrazione in SC 8cod. 510)
- ind. presenza Turno (cod. 0524);
- ind. presenza domenicale (cod. 0525);
- ind. lavoro notturno (cod.0534);
- ind. magg. Notturna (cod. 0536); CP_3
- ind. Diaria intera (cod.0561); pag. 2/17 - ind. Parziale (cod.0562); CP_4
- ind. diaria intera comunale (cod. 0609);
- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);
- ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);
- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);
- ind. pernottamento (cod. 0678);
- ind. turno di riserva (cod. 067C);
- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D).
6) per l'effetto condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a ciascun ricorrente l'importo pari alle differenze retributive dallo stesso vantate tra le somme corrisposte dalla convenuta per ferie godute e quelle spettanti ai lavoratori a tale titolo in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta sub 2), con riserva di successiva azione per i periodi successivi al 31/12/2023, negli importi lordi così meglio specificati:
• per quanto riguarda ad € 2.653,20 ovvero alla diversa somma Controparte_5 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
• per quanto riguarda ad € 1.466,72 ovvero alla diversa somma Parte_2 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
• per quanto riguarda ad € 2.813,15 ovvero alla diversa somma Parte_3 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
• per quanto riguarda ad € 4.841,52 ovvero alla diversa somma Parte_4 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia;
nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda sub 2).
Il tutto con rivalutazione e interessi dalla singola scadenza al saldo.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio come determinati dal decreto 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenendo conto ex art. 4, comma 2, dell'aumento dovuto per l'assistenza a più soggetti, oltre rimborso spese forfettarie 15% c.p.a. 4% e i.v.a. 22% da distrarsi a favore dei pag. 3/17 procuratori antistatari e oltre al contributo unificato versato per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria (…)”;
per l'appellata ed appellante in via incidentale:
“(i) in via principale, rigettare il ricorso in appello promosso dai Sigg.ri Pt_1 [...]
e
contro
Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1 perché del tutto infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza resa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, n. 238 del 21.01.2025.
(ii) In via subordinata, rigettare le originarie domande proposte ex adverso perché non può chiedersi di accertare la nullità “parziale” di una clausola contrattuale
(iii) In via ulteriormente subordinata, rigettare le originarie domande proposte ex adverso perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto.
(iv) In via incidentale, ove fosse accolta la domanda di nullità delle clausole contrattuali collettive come richiesto da controparte, voglia porre nel nulla gli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma,
c.c. sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta nel CCNL
Autoferrotranvieri. Sempre in via incidentale, ma gradata, voglia l'Ecc.ma Corte, in applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nell'art. 12 del CCNL applicato, accertare e dichiarare la nullità dell'intera clausola disciplinante ciascuna delle indennità invocate, con conseguente esclusione di ogni incidenza di queste sulla retribuzione per il periodo di godimento delle ferie e integrale rigetto delle domande avversarie.
(v) In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese relativi sia al presente grado di giudizio che a quello precedente.
In via istruttoria, ci si oppone alle avverse istanze istruttorie, evidenziando che la controversia ha ad oggetto questioni di solo diritto [e che] pertanto l'escussione testimoniale risulterebbe del tutto irrilevante ai fini di causa. In ogni caso, ove il
Giudice dovesse ritenerlo utile a fini di causa, si chiede l'ammissione della prova per testi sui medesimi capitoli e con gli stessi testimoni indicati nella memoria di primo grado che si abbia per espressamente ripetuta e trascritta. pag. 4/17 Qualora sorga dubbio in merito all'incidenza percentuale delle indennità richiesta da controparte sulla retribuzione degli appellanti, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello nominare un Consulente tecnico d'ufficio.
In caso di ammissione della CTU richiesta ex adverso, si chiede di essere autorizzati alla nomina di un CTP”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 238/2025 il Tribunale di Milano ha respinto, a spese compensate, il ricorso con cui e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti dipendenti di con mansioni di operatore di
[...] Controparte_1 manovra trasporto merci, avevano lamentato l'invalidità delle previsioni contrattuali in forza delle quali veniva loro riconosciuta, durante il periodo feriale, una retribuzione inferiore a quella percepita durante i periodi di lavoro ordinario;
ciò in quanto dette previsioni erano in contrasto con l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 2003/88.
I lavoratori avevano quindi chiesto la condanna del proprio datore di lavoro al riconoscimento delle correlate differenze retributive.
Il Tribunale ha evidenziato che:
i ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento del proprio diritto al percepimento, durante il periodo feriale, di una retribuzione che tenesse conto anche di una serie di indennità normalmente percepite durante i periodi lavorati (nel dettaglio: -
Ind. Lavoro in FI - FN (cod. 0501);- Ind. Integrazione in FI-FN (cod. 0502);- Ind. magg. impegno merci (cod. 0506);- ind. maggior impegno (cod. 0598);- ind. presenza parametrata (cod. 0523);- ind. merci turno Cargo (cod.0503);- ind. lavoro in R ( cod.0507);- ind. integrazione in R ( cod. 0508);- ind. lavoro in SC (cod. 0509);- ind. integrazione in SC (cod. 510)- ind. presenza Turno (cod. 0524);- ind. presenza domenicale (cod. 0525);- ind. lavoro notturno (cod.0534);- ind. magg. Notturna CP_3
(cod. 0536);- ind. Diaria intera (cod.0561);- (cod.0562);- Ind. diaria Controparte_6 intera comunale (cod. 0609);- ind. giorn. progetti. Specifici (cod.0526 e/o cod.0645);-
Ind. pernottamento con dormitorio (cod. 0567);- ind. pernottamento senza dormitorio comunale (cod. 0612);- ind. pernottamento (cod. 0678);- ind. turno di riserva (cod.
067C);- ind. Completamento corsa (cod. 0677; cod.067D);-ind. Premio produzione
(cod. 0498)); pag. 5/17 dette voci indennitarie “risultavano tipiche dello status professionale di macchinista ferroviario rivestito dai lavoratori”; per l'indennità pernottamento cod. 0678 andava tuttavia dichiarato il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, non essendo mai stato loro erogata la relativa voce retributiva;
inoltre, nonostante il collegamento tra le indennità rivendicate e l'esecuzione di mansioni correlate allo status personale e professionale dei ricorrenti, anche considerando le maggiorazioni corrisposte in via forfettaria ai dipendenti durante il periodo feriale ed il premio di produzione mensile (pagato mensilmente a prescindere dall'effettiva presenza in servizio del lavoratore), la decurtazione della retribuzione feriale derivante dalla mancata considerazione delle elencate indennità non era idonea a produrre un apprezzabile effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie;
la mancata produzione dell'effetto dissuasivo era circostanza di per sé idonea a determinare il rigetto delle domande attoree, risultando assorbita la “questione propriamente civilistica relativa alla inscindibilità delle disposizioni del CCNL applicato all'epoca del rapporto”.
Con ricorso depositato in data 3.2.2025 Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello avverso la decisione di Parte_3 Parte_4 prime cure.
Con il primo motivo di appello i lavoratori hanno lamentato la violazione e falsa applicazione, ad opera del primo giudice, della direttiva 2003/88/Ce come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione, dalla Corte di Cassazione e dalle Corti di merito.
Nella prospettiva del gravame, “la sentenza di primo grado ha correttamente individuato le premesse di diritto che disciplinano la fattispecie, ma ne ha dato un'applicazione concreta del tutto errata”.
Ad avviso degli appellanti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che: agli effetti di causa, la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria riteneva sufficiente – per ravvisare il contrasto con la normativa europea- una diminuzione della retribuzione anche solo potenzialmente idonea a disincentivare la fruizione delle ferie, a prescindere dalla concreta rinuncia al godimento delle ferie da parte degli interessati;
pag. 6/17 la giurisprudenza di merito di questa Corte d'Appello aveva ritenuto dissuasive anche variazioni della retribuzione feriale nella misura del 12,41%, ben inferiori a quelle ravvisabili nel caso di specie;
in primo grado i ricorrenti avevano depositato in giudizio alcuni conteggi analitici, che il datore di lavoro aveva contestato non dal punto di vista della correttezza aritmetica, bensì soltanto con riferimento ai presupposti di elaborazione (reputando necessaria la considerazione dell'incidenza percentuale del mancato computo delle voci indennitarie con riguardo all'ammontare complessivo della retribuzione annuale, e non solo quella del periodo feriale); in assenza di contestazione specifica dei conteggi attorei, acclarato che secondo la giurisprudenza di legittimità l'incidenza della decurtazione retributiva e l'effetto potenzialmente dissuasivo andavano valutati avendo riguardo al periodo feriale, e non alla retribuzione annuale, il primo giudice avrebbe dovuto utilizzare i conteggi attorei e non elaborarne autonomamente di propri;
in ogni caso, i conteggi elaborati in sentenza scontavano anche degli errori di elaborazione (ad esempio, nella retribuzione feriale non erano mai stati inclusi, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, i ratei di mensilità supplementari).
Con il secondo motivo di appello i lavoratori hanno criticato la decisione impugnata per avere proceduto autonomamente ad elaborare conteggi, al di fuori del contraddittorio delle parti, e per avere omesso di disporre CTU, al fine di verificare l'esattezza o meno dei conteggi allegati al ricorso di primo grado.
Per questi motivi
, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Con memoria difensiva depositata e notificata in data 23.4.2025 si è costituita per il gravame contestando la fondatezza dell'appello principale Controparte_1 avversario e proponendo, a propria volta, appello incidentale avverso la decisione di prime cure.
Nell'argomentare in merito all'asserita infondatezza dell'appello principale, la società ha evidenziato che: diversamente da quanto opinato dai lavoratori, la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie deve essere “paragonabile” ma non uguale a quella ordinaria;
pag. 7/17 i calcoli effettuati dal primo giudice, al fine di operare la doverosa verifica in ordine al requisito della dissuasività, risultavano del tutto corretti, considerando anche che i conteggi dei lavoratori non tenevano conto delle maggiorazioni retributive forfettarie già percepite, in forza di specifiche norme del CCNL, durante il periodo feriale, né calcolavano l'impatto del premio di produzione;
i nuovi conteggi allegati all'appello dovevano considerarsi inammissibili;
con specifico riguardo all'indennità di lavoro notturno, con riguardo alle mansioni svolte dagli appellanti andava considerato che lo svolgimento di lavoro notturno non costituiva una caratteristica dell'attività professionale del macchinista.
Secondo la società, “le mansioni del macchinista autoferrotranviere, infatti, non sono affatto connotate dallo svolgimento notturno;
quest'ultimo costituisce una mera modalità, affatto continuativa o costante, di svolgimento della prestazione. Ne costituisce prova il fatto che gli appellanti svolgono una media di 6 – 8 turni notturni nell'intero anno solare (!): sul punto si veda il doc. 6 allegato alla memoria di primo grado. Diverso è il caso, ad esempio del portiere di notte o della guardia notturna, la cui attività è chiaramente e tipicamente connotata dalla collocazione delle mansioni esclusivamente in orario notturno, con tutte le caratteristiche che ne derivano”; in ogni caso, non era accoglibile la domanda avversaria di accertamento di
“nullità parziale” dell'art. 10 de CCNL e delle norme degli accordi collettivi introduttivi le indennità oggetto di causa nella sola parte in cui dette clausole escludevano il computo delle indennità nel periodo feriale.
In via incidentale, ove fosse stata accolta la domanda di declaratoria di nullità delle clausole contrattuali collettive censurate dai lavoratori, la società ha chiesto dichiararsi la nullità degli interi contratti collettivi che le contengono e ciò sia ex art. 1419, primo e secondo comma, c.c., sia in ragione della clausola di inscindibilità contenuta all'art. 12 del CCNL Controparte_2
Sempre in via incidentale, la società ha anche chiesto che, in applicazione della clausola di inscindibilità contenuta nell'art. 12 del CCNL applicato, venisse dichiarata la nullità dell'intera clausola disciplinante ciascuna delle indennità invocate, con conseguente esclusione di ogni incidenza di queste sulla retribuzione sia per il periodo lavorato sia per il periodo feriale. pag. 8/17 All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Ad eccezione che per l'indennità di pernottamento cod. 0678, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Con riguardo all'indennità cod. 0678, infatti, la dichiarazione di carenza di interesse contenuta nella sentenza di primo grado non è stata in alcun modo censurata dagli appellanti ed è pertanto divenuta definitiva.
Relativamente alle restanti indennità, invece, le richieste dei dipendenti sono fondate, dovendosi sul punto modificare la decisione di primo grado.
In uno con il primo giudice, va richiamato innanzitutto il condiviso insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui «la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza Robinson Steele del 2006, ha precisato che con l'espressione
< ferie annuali retribuite > contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, Per_2
e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella
[...] ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa Per_3
To.He. del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva pag. 9/17 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425)» (così, tra le tante, Cass.
n. 15362/2025; Cass. n. 13932/2024; Cass. n. 8672/2024).
Più nel dettaglio, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta
l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (così Cass. n. 13932/2024 già citata).
Applicati detti principi al caso di specie, va considerato che il collegamento intrinseco delle indennità oggetto di causa alle mansioni normalmente esercitate dagli operatori di manovra, esplicitamente ravvisato dal primo giudice, è stato specificamente contestato dalla società ex art. 346 c.p.c. solo con riguardo all'indennità di lavoro notturno.
Rispetto a tale voce retributiva, va considerato che l'accordo aziendale n. 8/2003
(doc. 8 fascicolo lavoratori) prevede al punto 5 che il personale dipendente anche di terra è impegnato per un numero massimo di 90 notti annue nella fascia tra le ore 22 alle
5,00, e sempre al comma 6 dell'art.5 dispone che “nell'ambito della programmazione dei turni di lavoro per ciascuna settimana potrà essere previsto un numero di notti, definite secondo i criteri individuati nella lettera a) del presente punto, in misura pari a
2, anche consecutive”. pag. 10/17 Dalle buste paga prodotte dai lavoratori risulta poi che gli stessi siano stati effettivamente impiegati su turni di lavoro anche notturni.
Considerando che l'orario di lavoro dei dipendenti parti in causa era articolato su turni e che detti turni potevano essere anche notturni, in conformità a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e sia pur in termini quantitativi limitati, ad avviso del
Collegio deve concludersi che l'indennità in questione sia “intrinsecamente collegata a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate”, come richiesto dalla Cassazione.
Appurata la riconducibilità di tutte le indennità oggetto di causa – diverse da quella cod. 0678- alle mansioni svolte e allo status professionale dei lavoratori, la verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse conduce, ad avviso della
Corte, a conclusioni diverse da quelle formulate dal primo giudice.
Innanzitutto, va considerato che- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice e dalla società (anche nei propri conteggi: doc. 4) - la verifica della sussistenza di un astratta attitudine dissuasiva va effettuata avuto riguardo all'incidenza della decurtazione della retribuzione mensile, e non su quella annuale.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisibilmente affermando che “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale” , in quanto “non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva pag. 11/17 dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (cfr. ad esempio Cass. 20/05/2024 n. 13932).
Tenuto conto dell'incidenza mensile del mancato riconoscimento delle voci oggetto di causa, l'effetto dissuasivo è, ad avviso del Collegio, agevolmente apprezzabile sulla scorta dei conteggi effettuati dagli appellanti.
I conteggi elaborati per ciascun lavoratore (doc. 16a, 16 b, 16 c e 16 d fascicolo appellanti) risultano predisposti secondo criteri condivisibili, considerando la media delle indennità percepite nell'anno precedente alla maturazione delle ferie in rapporto ai giorni di presenza effettiva, secondo il procedimento analiticamente illustrato alle pagine da 35 e 36 del ricorso in appello (da intendersi qui richiamate), reputato condivisibile dal Collegio.
In tali conteggi (cfr. ancora doc. 16a, 16 b, 16 c e 16 d del fascicolo appellanti), nello stimare le differenze retributive, i lavoratori hanno già considerato i premi di produzione e le maggiorazioni forfettarie per il periodo feriale previste dai contratti collettivi.
Né l'esattezza di tali conteggi è inficiata dal passaggio in giudicato della statuizione relativa all'indennità cod. 0678: trattandosi di indennità che, come eccepito dalla società, e non hanno mai percepito negli anni Parte_2 Parte_1 Pt_3 Pt_4 oggetto di causa (per 2021, 2022 e 2023, per gli altri dal 2019 al 2023), essa Parte_2 non ha spiegato alcun rilievo nella stima delle differenze retributive qui liquidate.
E del resto, con riguardo alla quantificazione delle differenze retributive operata dagli appellanti, la società non ha mosso rilievi specifici sulla esattezza aritmetica dei calcoli, ma solo sui criteri sottesi a detti calcoli, affermando- come si è visto in modo non condivisibile -la necessità di valutare l'incidenza delle indennità su base annuale, piuttosto che mensile.
Considerato che
“Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria pag. 12/17 estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum debeatur"
(così Cassazione civile sez. lav., 06/12/2017, n.29236), il Collegio reputa utilizzabili i conteggi effettuati dalla difesa degli appellanti (doc. 16 da a) a d) fascicolo appellanti principali), senza necessità di svolgere alcuna CTU.
Da tali conteggi si desume un'incidenza del mancato computo delle indennità oggetto di causa sulla retribuzione feriale sempre superiore al 30%.
Una simile incidenza percentuale sulla retribuzione feriale è all'evidenza di entità tale- un terzo circa della retribuzione ordinaria- da poter potenzialmente spiegare un apprezzabile effetto dissuasivo rispetto all'esercizio del diritto al godimento delle ferie.
All'accoglimento del primo motivo di appello principale nei termini ora illustrati (con conseguente assorbimento del secondo motivo di appello principale) non ostano poi le argomentazioni ed eccezioni reiterate dalla società nella forma di appello incidentale
(ma a ben vedere costituenti riproposizione ex art. 346 c.p.c. di questioni rimaste assorbite avanti il Tribunale, essendo risultata la società integralmente vittoriosa in primo grado).
Non è fondata l'eccezione secondo cui l'invalidità delle disposizioni dei contratti collettivi aziendali e nazionali che escludono la computabilità nella retribuzione feriale delle indennità oggetto di giudizio dovrebbe determinare la dichiarazione di nullità dell'intero corpo contrattuale in cui dette disposizioni sono contenute, in forza del principio di cui all'art. 1419 comma 1 c.c. (“La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”).
In senso contrario va considerato che “Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ.), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità” (Cass. n. 10050 pag. 13/17 del 16/11/1996; n. 11248 del 13/11/1997; cfr. anche Cass. 13222/2014: “l'eccezionalità della disposizione che prevede l'estensione all'intero contratto della nullità di singole parti o clausole dello stesso, che l'invalidità dell'intero contratto può essere dichiarata dal giudice soltanto nei casi in cui la parte interessata, che l'abbia dedotta o eccepita, abbia assolto al relativo onere probatorio, offrendo la rigorosa dimostrazione che la parte o clausola affetta da nullità non abbia esistenza autonoma, ma sia in correlazione inscindibile con il resto del contratto, sicché i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da invalidità (v. Cass. 13561/2008 cit.)”).
Nel caso di specie, la società nulla ha dedotto od offerto di provare circa la sussistenza dei presupposti per ravvisare la nullità integrale degli accordi aziendali e del CCNL applicato al rapporto, in ragione della nullità delle sole clausole che escludono il computo delle già menzionate indennità qui esaminate per la retribuzione feriale (art. 10
CCNL Autoferrotranvieri 12.03.1980 e norme nazionali e aziendali ad esso collegate).
Vero è che la società ha evidenziato che detto CCNL, nel rinnovo del 27.11.2000, all'art. 12 prevede una norma, rubricata “Inscindibilità delle norme contrattuali”, secondo la quale “Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo”.
Tuttavia, la norma, di per sé considerata, non ha tenore tale da far ritenere che le parti non avrebbero concluso l'accordo di rinnovo senza la (implicita) previsione di perdurante validità dell'art. 10, primo alinea, del CCNL del 12.3.1980 (“A partire dal 1° luglio 1981, gli agenti avranno diritto ad un periodo annuale di ferie, con la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art.
1”, retribuzione normale nella quale non rientrano le indennità di cui si discute), risultando piuttosto espressiva, ad avviso del Collegio, della volontà delle parti sociali di contemplare l'applicazione organica del CCNL, non frazionata per singoli istituti.
Inoltre, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversia analoga alla presente, “la c.d. clausola di inscindibilità presuppone la validità delle clausole ritenute e dichiarate inscindibili, non potendo la contrattazione collettiva derogare a una norma imperativa e addirittura determinare la caducazione dell'intero contratto, pag. 14/17 trasformando la nullità parziale in nullità totale. In particolare, il meccanismo dell'integrazione automatica ex art. 1339 c.c. esclude che possa aversi nullità totale in presenza di una nullità soltanto parziale (Cass. n. 27920/2021). Ne consegue che la clausola di inscindibilità, nel significato voluto dalla ricorrente, volta ad impedire il meccanismo inderogabilmente imposto dall'art. 1339 c.c., sarebbe quindi a sua volta nulla per contrasto con tale norma imperativa. Si tratterebbe allora di un risultato da rifiutare, in quanto in palese violazione del criterio ermeneutico di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c.” (così Cass. n. 13043/2025).
Allo stesso modo, e per le stesse ragioni, non coglie nel segno l'obiezione della società secondo cui, ravvisata l'invalidità delle norme che definiscono la retribuzione feriale in misura inferiore a quella ordinaria, dovrebbero cadere anche le differenti previsioni contrattuali (contenute anche in fonti pattizie differenti dal CCNL) che disciplinano e prevedono il pagamento delle indennità oggetto di causa.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in controversie analoghe a quelle odierna, “le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n.
22577/2012)”; stante la reiterata affermazione del principio secondo cui l'espressione
«ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 fa riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. CGUE 15.9.2011, C-
155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C385/17, ), le previsioni contrattuali Parte_5 di segno contrario sono da ritenere nulle, con applicazione del meccanismo dell'integrazione automatica ex art. 1339 c.c. ritenuto operante dalla Suprema Corte di
Cassazione in controversie analoghe alla presente (cfr. la già citata Cass n. 13043/2025).
Ogni altra questione è assorbita.
Per queste ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenuta la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la corresponsione, nel periodo feriale, pag. 15/17 della sola retribuzione base o “normale”, in ragione dell'incidenza delle indennità sopra puntualmente indicate deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a titolo di differenze retributive maturate sino al 31.12.2023 i seguenti importi lordi: • per quanto riguarda € 2.653,20; • per quanto riguarda Controparte_5
€ 1.466,72; • per quanto riguarda € 2.813,15;• Parte_2 Parte_3 per quanto riguarda € 4.841,52; il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_4 dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese di lite, va considerato il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez.
23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n. 19122; in senso conforme anche Cass. n.
6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n. 15483/2008).
Per queste ragioni, in applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della società.
Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro
3.800,00, per il primo grado di giudizio ed in euro 3.800,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Di tali importi va disposta la distrazione a favore dei difensori della parte appellante principale, in quanto antistatari.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma CP_1
1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge
24.12.2012 n. 228.
PQM
pag. 16/17 In parziale riforma della sentenza n. 238/2025 del Tribunale di Milano, condanna
[...]
a corrispondere a titolo di differenze retributive maturate sino al Controparte_1
31.12.2023 per i titoli di cui in motivazione i seguenti importi lordi:
• per quanto riguarda € 2.653,20; Controparte_5
• per quanto riguarda € 1.466,72; Parte_2
• per quanto riguarda € 2.813,15; Parte_3
• per quanto riguarda € 4.841,52; Parte_4 il tutto oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 [...]
e le spese di lite del Parte_2 Parte_3 Parte_4 doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante in via incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
Milano, 6/05/2025
Il Presidente Il Consigliere est.
Maria Rosaria Cuomo Laura Bertoli
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