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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 11457/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via G. Porzio 4 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-318 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-1897 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-142 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-3486 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19672/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti ed insistono per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte della Corte di
Giustizia tributaria di Roma (sent. n. 1136/2025) ritualmente notificato la parte impugnava i seguenti atti:
- Avviso di Accertamento n. 51624/318 del 14-05-2024 n. cronologico 2002_2_2024-1496 Anno 2019 I.M.
U.;
- Avviso di Accertamento n. 51624/1897 del 14-05-2024 n. cronologico 2000_2_2024-1495 Anno
2020 I.M.U.;
- Avviso di Accertamento n. 51624/142 del 14-05-2024 n. cronologico 2001_2_2024-1497 Anno 2021 I.M.
U.;
- Avviso di Accertamento n. 51624/3486 del 14-05-2024 n. cronologico 2002_2_2024-1494 Anno
2022 I.M.U..
Eccepiva la nullità per omessa motivazione, oltre che per mancato contraddittorio, e nel merito deduceva di essere in possesso di entrambi i requisiti soggettivo ed oggettivo per beneficare dell'esenzione di cui al
D.M. 19 novembre 2012 n. 200.
In particolare, quanto al requisito soggettivo, chiariva che l'immobile era utilizzato direttamente dall'ordine ricorrente che risiede nel territorio dello Stato e che non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73 c.1 lettera c DPR 917/1986), trattandosi di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. del 28 settembre 1934 che, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi.
Sul piano del requisito oggettivo, evidenziava che l'immobile era destinato esclusivamente alle attività indicate nella norma D.lgs 23/2011 art. 9 comma 8 che dispone l'applicazione all'IMU dell'art. 7 del D.lgs
504/1992 con particolare riferimento alla lettera i) laddove viene richiamato l'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi,
a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro).
Rimarcava che sono ricondotti nella nozione più ampia di edificio di culto anche le pertinenze della
Chiesa, quale l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali e che si pongano con essa in rapporto di strumentalità, e che il bene nello specifico tassato era un campetto da calcio destinato ai ragazzi dell'oratorio privo di natura commerciale in quanto fruito dai ragazzi senza alcun corrispettivo in cambio, quindi senza fini di lucro, sottolineando il mancato svolgimento di alcuna attività commerciale da parte dell'ente Ecclesiastico.
Concludeva nei seguenti termini: “in via principale : - dichiarare illegittima la pretesa stante la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di esenzione per gli immobili richiamati, e ritenuto che la pretesa del Comune di Napoli espone il ricorrente ad un danno grave ed irreparabile in quanto privo, per sua natura, di capacità finanziarie e che le motivazioni in punto di diritto e di merito sopra specificate manifestano la fondatezza del presente ricorso proposto sussistendo, ad avviso del ricorrente, i presupposti a sostegno di un intervento che in via cautelare sospenda provvisoriamente l'esecuzione ai sensi dell'art. 47 del DLGS 546/1992)”.
Si costituiva a seguito di riassunzione il Comune di Napoli chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva, essendo unico soggetto legittimato il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio, Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Nonostante la notifica alla NO srl in data 10-9-2024 la società restava contumace (e neppure si costitutuiva a seguito di riassunzione dinanzi alla corte di giustizia tributaria di Napoli).
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si controverte sul diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 in tema di ICI, applicabile anche all'imposta IMU oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del
D.Lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011.
Tale esenzione, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12 opera per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Come è evidente, si è in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce l'obbligo tributario e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altra fattispecie, ma sempre in materia di ICI, Cass. n. 15407 del
2017 ed innumerevoli altre).
L'esenzione in oggetto muove dal concorso di un presupposto soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente (art. 87, ora 73, co.1) lett. c) Tuir), e di un presupposto oggettivo dato dallo svolgimento nell'immobile, secondo modalità non commerciali, di una delle attività indicate dall'art. 7 co. 1° lett. i) in esame (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222).
Come affermato da innumerevoli pronunce della Corte di cassazione, una lettura dell'evoluzione normativa in materia - indotta dalla decisione della Commissione UE 2013/286 - impone di escludere che possa riconoscersi l'esenzione allorquando quest'ultima, venendo ad incidere su un settore produttivo operante alle condizioni di mercato, finisca con l'alterare le regole della libera concorrenza mediante la pratica configurazione di un vero e proprio aiuto di Stato, come tale inammissibile ex art. 107, paragrafo 1 TUE, sicché solo l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico rende compatibile, quanto a requisito obiettivo, l'esenzione in parola (altrimenti disapplicabile dal giudice nazionale) con il diritto UE (cfr. Cass. nn.13970/2016; 4066/2019; 6795/2020; 18831/2020; 28578/2020; 15364/2022
e molte altre). Ciò sul presupposto che né il requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente) né quello oggettivo
(natura dell'attività svolta) - per quanto necessari - possono essere sufficienti ad escludere l'incidenza delle modalità di concreto svolgimento dell'attività sulle condizioni di libero mercato, nel senso indicato, atteso che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè, offrire beni o servizi sul mercato, mentre la finalità sociale dell'attività svolta non è di per sé incompatibile con il suo carattere anche economico
- produttivo, la cui esclusione vuole appunto che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico.
Sul piano del riparto di oneri probatori, pur mantenendo l'ente impositore veste di attore in senso sostanziale,
è onere del contribuente fornire la prova in giudizio dei presupposti dell'esenzione invocata, ponendosi quest'ultima quale fatto impeditivo della pretesa di prelievo ("il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale": cfr. Cass. n.
6711/2015 ed altre).
E' stato quindi precisato che per assolvere alla prova della concreta attività svolta dal soggetto che intenda beneficiare dell'esenzione ex art. 7, che deve essere fornita in concreto dallo stesso soggetto, non è sufficiente il richiamo allo statuto o a certificazioni di carattere generale, atteso che la sussistenza del requisito oggettivo
- che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n. 5485 del 29/02/2008; Cass. n. 20776 del 26/10/2005).
Cionondimeno, la Corte di Cassazione nella recente sentenza del 26/06/2024 n. 17679 ha temperato l'onere probatorio incombente sul contribuente chiarendo che sul piano dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. “il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul piano soggettivo, la qualità di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove grava sull'ente impositore di provare a contrario l'eventuale esercizio di un'attività commerciale”.
Calando tale strumentario ermeneutico al caso di specie, va allora osservato come l'Ordine ha dimostrato, sul piano soggettivo, la propria qualità di ente ecclesiastico (cfr. atto di riconoscimento ed attestazione del riconoscimento stesso) ed ha, su quello oggettivo, ampiamente dedotto in ordine alla natura della pertinenza tassata - consistente in un campetto da calcio destinato ai ragazzi dell'oratorio presso il quale gli stessi verrebbero accolti senza alcun corrispettivo in cambio e dunque in assenza di fine di lucro - insistendo nella nomina di un CTU al fine di dimostrare la predetta circostanza;
lo stesso ha infine depositato dichiarazioni presentate su appositi modelli al fine di ottenere l'esenzione, sia pure per altre annualità (2012 e 2013).
A fronte di ciò, nella fattispecie all'esame, si staglia il totale deficit assertivo serbato da parte convenuta che, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha omesso qualsivoglia deduzione in ordine all'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'ordine, né alcun elemento utile in tal senso è ricavabile dagli avvisi di accertamento impugnati in quanto privi della benchè minima indicazione in parte qua.
Ritiene allora il giudicante come dovendo essere il rigore probatorio preteso pur sempre modulato in relazione alle specificità del caso concreto, anche alla luce dell'insegnamento della S.C. di cui alla richiamata pronuncia n. 17679/2024, non possa onerarsi ulteriormente parte ricorrente dell'assolvimento di siffatto onere probatorio, in quanto così facendo si finirebbe per aggravare ingiustificatamente le regole fissate dall'art. 2697 cod. civ., in relazione alla peculiarità connotante le attività previste dall'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per le quali la previsione dello svolgimento con modalità non commerciali non è stata peraltro dettata dal legislatore.
Il ricorso va in conclusione accolto. La controvertibilità delle questioni tratttate induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 11457/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via G. Porzio 4 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-318 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-1897 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-142 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 51624-3486 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19672/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riportano agli atti ed insistono per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza da parte della Corte di
Giustizia tributaria di Roma (sent. n. 1136/2025) ritualmente notificato la parte impugnava i seguenti atti:
- Avviso di Accertamento n. 51624/318 del 14-05-2024 n. cronologico 2002_2_2024-1496 Anno 2019 I.M.
U.;
- Avviso di Accertamento n. 51624/1897 del 14-05-2024 n. cronologico 2000_2_2024-1495 Anno
2020 I.M.U.;
- Avviso di Accertamento n. 51624/142 del 14-05-2024 n. cronologico 2001_2_2024-1497 Anno 2021 I.M.
U.;
- Avviso di Accertamento n. 51624/3486 del 14-05-2024 n. cronologico 2002_2_2024-1494 Anno
2022 I.M.U..
Eccepiva la nullità per omessa motivazione, oltre che per mancato contraddittorio, e nel merito deduceva di essere in possesso di entrambi i requisiti soggettivo ed oggettivo per beneficare dell'esenzione di cui al
D.M. 19 novembre 2012 n. 200.
In particolare, quanto al requisito soggettivo, chiariva che l'immobile era utilizzato direttamente dall'ordine ricorrente che risiede nel territorio dello Stato e che non ha come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale (art. 73 c.1 lettera c DPR 917/1986), trattandosi di Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. del 28 settembre 1934 che, nel perseguimento dei fini istituzionali di culto e religione, realizza la propria vocazione religiosa dedicandosi al servizio della Chiesa per il bene e la salvezza del prossimo nelle opere di evangelizzazione, di pietà, di apostolato e di carità sia spirituale sia temporale rispondenti alle particolari esigenze e necessità dei tempi e dei luoghi.
Sul piano del requisito oggettivo, evidenziava che l'immobile era destinato esclusivamente alle attività indicate nella norma D.lgs 23/2011 art. 9 comma 8 che dispone l'applicazione all'IMU dell'art. 7 del D.lgs
504/1992 con particolare riferimento alla lettera i) laddove viene richiamato l'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi,
a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro).
Rimarcava che sono ricondotti nella nozione più ampia di edificio di culto anche le pertinenze della
Chiesa, quale l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali e che si pongano con essa in rapporto di strumentalità, e che il bene nello specifico tassato era un campetto da calcio destinato ai ragazzi dell'oratorio privo di natura commerciale in quanto fruito dai ragazzi senza alcun corrispettivo in cambio, quindi senza fini di lucro, sottolineando il mancato svolgimento di alcuna attività commerciale da parte dell'ente Ecclesiastico.
Concludeva nei seguenti termini: “in via principale : - dichiarare illegittima la pretesa stante la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo di esenzione per gli immobili richiamati, e ritenuto che la pretesa del Comune di Napoli espone il ricorrente ad un danno grave ed irreparabile in quanto privo, per sua natura, di capacità finanziarie e che le motivazioni in punto di diritto e di merito sopra specificate manifestano la fondatezza del presente ricorso proposto sussistendo, ad avviso del ricorrente, i presupposti a sostegno di un intervento che in via cautelare sospenda provvisoriamente l'esecuzione ai sensi dell'art. 47 del DLGS 546/1992)”.
Si costituiva a seguito di riassunzione il Comune di Napoli chiedendo l'estromissione per difetto di legittimazione passiva, essendo unico soggetto legittimato il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio, Napoli Obiettivo Valore s.r.l..
Nonostante la notifica alla NO srl in data 10-9-2024 la società restava contumace (e neppure si costitutuiva a seguito di riassunzione dinanzi alla corte di giustizia tributaria di Napoli).
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il Giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Si controverte sul diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 in tema di ICI, applicabile anche all'imposta IMU oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dall'art. 9, comma 8, del
D.Lgs. n. 23 del 2011, in combinato disposto con l'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l.
n. 214 del 2011.
Tale esenzione, nella versione modificata ad opera dell'art. 91 bis del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 12 opera per "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".
Come è evidente, si è in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce l'obbligo tributario e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall'art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altra fattispecie, ma sempre in materia di ICI, Cass. n. 15407 del
2017 ed innumerevoli altre).
L'esenzione in oggetto muove dal concorso di un presupposto soggettivo riguardante la natura non commerciale dell'ente (art. 87, ora 73, co.1) lett. c) Tuir), e di un presupposto oggettivo dato dallo svolgimento nell'immobile, secondo modalità non commerciali, di una delle attività indicate dall'art. 7 co. 1° lett. i) in esame (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222).
Come affermato da innumerevoli pronunce della Corte di cassazione, una lettura dell'evoluzione normativa in materia - indotta dalla decisione della Commissione UE 2013/286 - impone di escludere che possa riconoscersi l'esenzione allorquando quest'ultima, venendo ad incidere su un settore produttivo operante alle condizioni di mercato, finisca con l'alterare le regole della libera concorrenza mediante la pratica configurazione di un vero e proprio aiuto di Stato, come tale inammissibile ex art. 107, paragrafo 1 TUE, sicché solo l'attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico rende compatibile, quanto a requisito obiettivo, l'esenzione in parola (altrimenti disapplicabile dal giudice nazionale) con il diritto UE (cfr. Cass. nn.13970/2016; 4066/2019; 6795/2020; 18831/2020; 28578/2020; 15364/2022
e molte altre). Ciò sul presupposto che né il requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente) né quello oggettivo
(natura dell'attività svolta) - per quanto necessari - possono essere sufficienti ad escludere l'incidenza delle modalità di concreto svolgimento dell'attività sulle condizioni di libero mercato, nel senso indicato, atteso che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè, offrire beni o servizi sul mercato, mentre la finalità sociale dell'attività svolta non è di per sé incompatibile con il suo carattere anche economico
- produttivo, la cui esclusione vuole appunto che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico.
Sul piano del riparto di oneri probatori, pur mantenendo l'ente impositore veste di attore in senso sostanziale,
è onere del contribuente fornire la prova in giudizio dei presupposti dell'esenzione invocata, ponendosi quest'ultima quale fatto impeditivo della pretesa di prelievo ("il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza, in concreto, dei requisiti dell'esenzione mediante la prova che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale": cfr. Cass. n.
6711/2015 ed altre).
E' stato quindi precisato che per assolvere alla prova della concreta attività svolta dal soggetto che intenda beneficiare dell'esenzione ex art. 7, che deve essere fornita in concreto dallo stesso soggetto, non è sufficiente il richiamo allo statuto o a certificazioni di carattere generale, atteso che la sussistenza del requisito oggettivo
- che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n. 5485 del 29/02/2008; Cass. n. 20776 del 26/10/2005).
Cionondimeno, la Corte di Cassazione nella recente sentenza del 26/06/2024 n. 17679 ha temperato l'onere probatorio incombente sul contribuente chiarendo che sul piano dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. “il contribuente deve limitarsi a dimostrare, sul piano soggettivo, la qualità di ente ecclesiastico e, sul piano oggettivo, la destinazione esclusiva dell'immobile all'attività di religione o di culto, essendo intrinseca la natura non commerciale dell'attività svolta, laddove grava sull'ente impositore di provare a contrario l'eventuale esercizio di un'attività commerciale”.
Calando tale strumentario ermeneutico al caso di specie, va allora osservato come l'Ordine ha dimostrato, sul piano soggettivo, la propria qualità di ente ecclesiastico (cfr. atto di riconoscimento ed attestazione del riconoscimento stesso) ed ha, su quello oggettivo, ampiamente dedotto in ordine alla natura della pertinenza tassata - consistente in un campetto da calcio destinato ai ragazzi dell'oratorio presso il quale gli stessi verrebbero accolti senza alcun corrispettivo in cambio e dunque in assenza di fine di lucro - insistendo nella nomina di un CTU al fine di dimostrare la predetta circostanza;
lo stesso ha infine depositato dichiarazioni presentate su appositi modelli al fine di ottenere l'esenzione, sia pure per altre annualità (2012 e 2013).
A fronte di ciò, nella fattispecie all'esame, si staglia il totale deficit assertivo serbato da parte convenuta che, con la propria scelta difensiva contumaciale, ha omesso qualsivoglia deduzione in ordine all'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'ordine, né alcun elemento utile in tal senso è ricavabile dagli avvisi di accertamento impugnati in quanto privi della benchè minima indicazione in parte qua.
Ritiene allora il giudicante come dovendo essere il rigore probatorio preteso pur sempre modulato in relazione alle specificità del caso concreto, anche alla luce dell'insegnamento della S.C. di cui alla richiamata pronuncia n. 17679/2024, non possa onerarsi ulteriormente parte ricorrente dell'assolvimento di siffatto onere probatorio, in quanto così facendo si finirebbe per aggravare ingiustificatamente le regole fissate dall'art. 2697 cod. civ., in relazione alla peculiarità connotante le attività previste dall'art. 16, lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222, per le quali la previsione dello svolgimento con modalità non commerciali non è stata peraltro dettata dal legislatore.
Il ricorso va in conclusione accolto. La controvertibilità delle questioni tratttate induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese.