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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 22/05/2023, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 00945/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della -OMISSIS-., e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Jacopo Brambilla Sica, Valentina Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 14612/12B15E/Area OSP 1^Ter, notificato in data 12 febbraio 2019, con il quale il Prefetto della Provincia di Milano ha disposto la sospensione dell' “autorizzazione alla gestione dell'Istituto di Investigazioni Private -OMISSIS-rilasciata al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-” ordinando alla Questura di Milano “il ritiro degli originali dei titoli autorizzativi e della tabella delle tariffe, anche relativamente all'autorizzazione ad avvalersi della collaborazione del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, come da provvedimento p.n. dell'11/12/2015”;
- del decreto prot. n. 1 Area I ter O.S.P. – 1000 armi – -OMISSIS- del 31 gennaio 2019, notificato il 21 febbraio 2019, con il quale il Prefetto di Milano ha disposto sia la revoca dell'autorizzazione al porto d'armi per difesa personale rinnovata al Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 30/05/2018 e del libretto di porto d'armi per difesa personale n. -OMISSIS- sia il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi;
- ove occorra, della nota del 29 gennaio 2019 con la quale la Questura di Massa Carrara – Squadra Mobile – 3^Sezione – ha comunicato alla Prefettura di Milano di aver proceduto sia all'esecuzione “dell'Ordinanza di Applicazione di Misura cautelare n. -OMISSIS- R.G.N.R. – Mod. 21 e nr. -OMISSIS- R.G. G.I.P. emessa in data 19/01/2019 dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa” con la quale è stata disposta “la misura cautelare personale coercitiva della custodia cautelare agli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 379 c.p. a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, che veniva posto agli arresti domiciliari in Milano via -OMISSIS- 3° piano” sia all'immediata adozione, a titolo provvisorio “del ritiro cautelativo delle armi, materie, esplodenti e autorizzazioni amministrative detenute dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-”;
- ove occorra, del verbale della Squadra Mobile del 28 gennaio 2019 con il quale gli agenti di P.G. hanno dato atto che “alle precedenti ore 6.40 a Milano in via -OMISSIS- [hanno] provveduto al ritiro cautelativo delle sottoelencate armi, materie esplodenti ed autorizzazioni amministrative regolarmente detenute da -OMISSIS- -OMISSIS-”;
- nonché di ogni altro eventuale provvedimento, anche non noto, che siano ad essi connessi, presupposti e/o conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che -in relazione al permanente interesse alla coltivazione del gravame relativamente alla revoca dell’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale e del libretto di porto d’armi per difesa personale n. -OMISSIS- nonché al divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi- si palesa la opportunità di differire la trattazione del gravame alla udienza straordinaria del 10 ottobre 2023, tenuto conto della allegata, imminente, chiusura del procedimento penale n. -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) differisce la trattazione del gravame, all’uopo fissando la udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 ottobre 2023.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.