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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/07/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3678/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to ALLEGRA GIOVANNI) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.04.2025 per il deposito di note.
L'opposizione è inammissibile.
Ed invero, come è noto, il comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c. dispone che “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”, mentre, a mente dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La fase di opposizione alle conclusioni della CTU si compone, dunque, di due atti sequenziali: la dichiarazione di dissenso, da presentare entro il termine perentorio fissato dal giudice in misura non superiore a trenta giorni, a seguito del deposito della consulenza, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., e il ricorso introduttivo del giudizio di merito, che va depositato entro i 30 giorni successivi alla proposizione della dichiarazione di dissenso, per come disposto dall'art. 445 bis, comma 6 c.p.c.
I termini in questione sono perentori e, pertanto, la loro inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, così come risulta dallo storico del fascicolo telematico della fase di accertamento tecnico preventivo (Rg. 2217/2023), la parte ricorrente ha depositato le contestazioni avverso le conclusioni del CTU solamente in data 16.08.2024, ossia oltre il termine perentorio di 30 giorni fissato dal giudice per l'eventuale formulazione della dichiarazione di dissenso e decorrente dal 10.07.2024 (il termine, infatti, scadeva il 9.08.2024).
Da qui, l'inammissibilità della presente opposizione.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
Rilevato altresì che l' , nella precedente fase di ATP, si è costituito in giudizio il CP_1
30.08.2024, ossia in data successiva al deposito delle contestazioni avverso le conclusioni del CTU, nessuna statuizione va assunta con riguardo alle spese della prima fase del giudizio.
Si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. della fase di
ATP, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione; nulla sulle spese di lite della fase di ATP;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, in favore dell' , che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese CP_1 generali come per legge;
pone ad integrale carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate con separato decreto. Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.04.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3678/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to ALLEGRA GIOVANNI) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 08.04.2025 per il deposito di note.
L'opposizione è inammissibile.
Ed invero, come è noto, il comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c. dispone che “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”, mentre, a mente dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c. “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La fase di opposizione alle conclusioni della CTU si compone, dunque, di due atti sequenziali: la dichiarazione di dissenso, da presentare entro il termine perentorio fissato dal giudice in misura non superiore a trenta giorni, a seguito del deposito della consulenza, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., e il ricorso introduttivo del giudizio di merito, che va depositato entro i 30 giorni successivi alla proposizione della dichiarazione di dissenso, per come disposto dall'art. 445 bis, comma 6 c.p.c.
I termini in questione sono perentori e, pertanto, la loro inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di merito.
Ciò premesso, va rilevato che, nel caso di specie, così come risulta dallo storico del fascicolo telematico della fase di accertamento tecnico preventivo (Rg. 2217/2023), la parte ricorrente ha depositato le contestazioni avverso le conclusioni del CTU solamente in data 16.08.2024, ossia oltre il termine perentorio di 30 giorni fissato dal giudice per l'eventuale formulazione della dichiarazione di dissenso e decorrente dal 10.07.2024 (il termine, infatti, scadeva il 9.08.2024).
Da qui, l'inammissibilità della presente opposizione.
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, non ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
Rilevato altresì che l' , nella precedente fase di ATP, si è costituito in giudizio il CP_1
30.08.2024, ossia in data successiva al deposito delle contestazioni avverso le conclusioni del CTU, nessuna statuizione va assunta con riguardo alle spese della prima fase del giudizio.
Si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. della fase di
ATP, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione; nulla sulle spese di lite della fase di ATP;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite della presente fase di opposizione, in favore dell' , che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese CP_1 generali come per legge;
pone ad integrale carico della parte ricorrente le spese di c.t.u. della fase di ATP, liquidate con separato decreto. Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 08.04.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)