Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Francesco F. Filocamo Presidente
Dr.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Dr. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al N° 214 del Ruolo generale dell'anno 2022, promossa da:
“ , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, con sede in Villamagna (CH);
, entrambi elettivamente domiciliati in Chieti presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Gianluigi Di Tizio per mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- appellanti –
CONTRO in persona del Controparte_2
direttore generale pro tempore, con sede in Chieti ed elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Complesso monumentale di San Domenico, Via Buccio di Ranallo, presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 622/2021 del Tribunale di Chieti, pubblicata il
22.09.2021.
CONCLUSIONI
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Per gli appellanti: <
2) in via istruttoria ammettere le prove articolate nella memoria ex art. 183
6° comma c.p.c. n. 2 di parte attrice, e cioè: a) ammettere prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) vero che verso la fine dell'anno 2007, Lei e , insieme al quale si Controparte_3 occupava di allevamento e commercio di bestiame, essendo interessati all'acquisto del complesso industriale di Bucchianico di proprietà della che era munito di un Controparte_1
locale predisposto a mattatoio, avete manifestato al sig. , legale rappresentante Controparte_1 della predetta società, l'intenzione di acquistare detto immobile? 2) vero che avevate raggiunto un'intesa di massima con il sig. per l'acquisto del complesso al prezzo di € Controparte_1
750.000, di cui circa 600.000 tramite accollo del mutuo contratto dalla con Controparte_1
l'allora HI S.p.a., previa rinegoziazione e rideterminazione dello stesso? 3) vero che nella primavera dell'anno 2008, insieme al sig. , si è recato presso la sede della Controparte_1
HI S.p.a., in Chieti alla Via Colonnetta, per discutere con il responsabile dell'Ufficio
Crediti, dott. circa la ridefinizione del finanziamento? 4) vero che nell'occasione Persona_1
vi è stata rappresentata la possibilità di rifinanziare il mutuo della con Controparte_1
riduzione degli interessi sul debito? 5) vero che nel mese di giugno 2008, avendo avuto notizia della notifica alla società degli avvisi di accertamento per quasi un milione di euro avete CP_1 desistito dal completare l'operazione di acquisto del complesso industriale? 6) vero che nell'anno
2008 la ha con Lei trattato per la ridefinizione del finanziamento Controparte_1 contratto con la HI S.p.a.? 7) vero che l' era nell'occasione favorevole a ridefinire CP_4 il finanziamento? 8) vero che successivamente all'accertamento del 2008 e fino al 2017 il sig.
, dopo essersi separato dal coniuge, si è trovato privo di lavoro e di mezzi di Controparte_1 sostentamento, riuscendo a vivere esclusivamente grazie all'aiuto dei propri familiari? Si indicano a testi: a) sui capitoli 1,2,3,4,5, il sig. , Contrada Chiaramilla 31, Testimone_1
Bucchianico; b) sui capitoli 6 e 7 il dott. – Viale Regina Elena n. 74, Pescara Persona_1
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all'epoca responsabile del Servizio crediti della HI c) sul capitolo 8 i sig.ri di Parte_1
, res.te in Bucchianico alla Contrada Colle Marconi 31 bis e Sulpizio Urbano, res.te in
[...]
Chieti. b) ammettere c.t.u. medico-legale, si opus sit, diretta ad accertare e quantificare, anche alla luce della documentazione in atti, il danno biologico sofferto dall'appellante nonché il nesso di causalità tra questo e i fatti oggetto di giudizio>>.
Per l'appellata: <<si conclude: l corte adita rigettare atto di appello siccome inammissibile ovvero infondato. con ogni conseguenza in ordine alle spese>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta dagli originari attori (tesa ad ottenere la condanna dell'odierna appellata al risarcimento dei danni – patrimoniali e non, per complessivi euro 1.500.000,00 - conseguiti dall'illegittimo comportamento imputato alla predetta, la quale a seguito di un accertamento operato dalla Guardia di
Finanza nell'anno 2008 aveva provveduto ad emettere tre avvisi di accertamento - il: n.
RA 4020300194/2008; n. RA 4020300216/2008; n. RA 4020300224/2008; nonché il n. RA
4020300323/2009 notificato l'anno successivo - deducendo una posizione creditoria nei confronti degli odierni appellanti per un ammontare complessivo di euro 932.983,66, salvo poi agire in autotutela nell'anno 2020 con l'annullamento totale degli anzidetti avvisi, dunque delle cartelle esattoriali connesse e conseguenti) in ragione del fatto per cui “la vicenda de quo (de qua ndr) – non portata alla cognizione giurisdizionale del giudice tributario – non si connota per profili di legittimità che possano far assumere alla vicenda medesima (che si ripete, avrebbe trovato agevole definizione in via giurisdizionale, peraltro con anche le tutele di gratuito patrocinio ove fossero stati sussistenti i presupposti) natura di fatto illecito” sì escludendo “ogni valutazione circa la richiesta risarcitoria per somma complessiva di ben tre milioni di euro” (Cfr. sentenza impugnata pag. 2).
2. Gli appellanti, nell'instare per la riforma della sentenza e l'accoglimento integrale della domanda originariamente proposta (come da conclusioni in epigrafe trascritte) hanno provveduto a censurarla sulla base di un unico motivo rubricato e sintetizzabile come segue:
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2.1. “erroneità della sentenza per omessa e/o errata valutazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione a cui doveva attenersi l'
[...]
[…] contrasto della sentenza con i principi affermati da Cass. n. CP_2
6283/2012”.
Costoro, più precisamente, lamentano la violazione di legge poc'anzi indicata, deducendo che la sentenza gravata, apoditticamente, ha ritenuto che la vicenda non fosse connotata da profili di illegittimità in quanto, al tempo dei fatti, la stessa non era stata portata alla cognizione giurisdizionale del giudice tributario. Infatti, il Sig.
sin dall'anno 2009 (come da documentazione in atti) in sede di procedimento CP_1
di accertamento con adesione, nonché nelle plurime e reiterate istanze (presentate rispettivamente in data: 17.02.2010; 16.06.2011 e 21.03.2013) volte all'annullamento degli avvisi in parola, aveva rappresentato, mediante produzione di documentazione idonea, le medesime ragioni che hanno poi condotto l'odierna appellata all'annullamento in autotutela – nell'anno 2020 - degli avvisi di accertamento di cui sopra;
portando altresì la questione all'attenzione del Garante del Contribuente primariamente nell'anno 2012 e successivamente nell'anno 2017.
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In particolare, il suddetto nel censurare la motivazione contenuta nel provvedimento gravato, ha evidenziato che: nell'anno 2001 aveva inoltrato agli Organi competenti richiesta di voltura della società da “ a , sebbene il registro dei Controparte_1 Parte_2 medicinali nell'anno successivo recasse ancora la prima intestazione;
parimenti, nell'anno 2002 aveva provveduto ad estinguere i conti correnti intestati alla “ ” presso la Controparte_1
banca HI S.p.a. e la banca BLS S.p.a., a seguito di avvenuta rateizzazione del fido residuo in due anni;
la “ ” aveva ceduto in comodato precario alla “ Controparte_1 Parte_2
nell'anno 2002 i capannoni ubicati a Bucchianico e Villamagna, luoghi entrambi deputati
[...] alla gestione dell'attività; i dipendenti venivano assunti alle dipendenze della “ Parte_2
a partire dall'anno 2002; sin da tale ultimo anno la “ ” non emetteva
[...] Controparte_1
alcuna fattura di acquisto e di vendita, né provvedeva alla comunicazione annuale IVA, poiché trattavasi oramai di società inattiva;
il procedimento di accertamento con adesione non si chiudeva con provvedimento espresso. A ciò si aggiunga che, sollecitato dall'odierno appellante, il
Garante del Contribuente: preliminarmente nell'anno 2015, a seguito di adeguata istruttoria, evidenziava la fondatezza delle ragioni esposte da costui, e conseguentemente procedeva a dare impulso all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela per iniziativa eteronoma, chiedendo alla P.A interessata di “concluderlo, nel prescritto termine di legge, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, sotto le previste comminatorie di legge”; in seguito, nell'anno 2017, nuovamente, attestando il colpevole ritardo dell'amministrazione interessata, sottolineava “il perdurare di tale gravissima situazione di illegittimità”. La situazione inerte imputata alla perdurava sino all'anno 2020, allorquando il nuovo Garante Controparte_2 del Contribuente dell'Abruzzo comunicava al Sig. che l'appellata con nota del CP_1
09.04.2020 provvedeva all'annullamento, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento su indicati e delle conseguenti cartelle esattoriali. Tale condotta – a dire degli appellanti – aveva causato notevolissimi danni alla ed allo stesso sig. , il Controparte_1 Controparte_1
quale di detta società era socio accomandatario, solidalmente responsabile, sia patrimoniali che biologici, morali, esistenziali ed all'immagine.
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Orbene, ad avviso degli appellanti, il provvedimento qui impugnato risulterebbe essere viziato nella parte in cui si discosta pedissequamente da principi giurisprudenziali pacifici e consolidati in forza del quale “la P.A. deve sempre conformarsi ai suindicati criteri di buona amministrazione, a nulla rilevando la mancata impugnazione davanti alla Commissione tributaria ovvero il carattere facoltativo dello sgravio in autotutela, come specificato chiaramente dal Giudice di legittimità con sentenza n. 6283/2012”, ed ancora “questo principio vale anche allorché il contribuente abbia lasciato scadere il termine utile per impugnare il provvedimento davanti alla Commissione tributaria, giudice competente ad accertarne l'illegittimità e, quindi, sia stato costretto ad affidarsi all'autotutela della P.A.”
Gli appellanti, similmente, hanno lamentato la non ammissione da parte del Tribunale delle richieste istruttorie;
istanza reiterata anche in codesta sede.
3. L'originaria convenuta, nel costituirsi anche nel presente grado, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto quindi il rigetto deducendone la totale inammissibilità ed infondatezza.
4. L'appello è infondato.
l'attenta e completa lettura della decisione invocata dagli appellanti, la cui difesa si CP_5
limita a richiamare solo la seconda parte di quella statuizione, induce ad escludere che nello specifico ricorrano i presupposti per il riconoscimento della invocata tutela risarcitoria.
Nell'occasione Cassazione civile sez. III, 20/04/2012, (ud. 02/04/2012, dep. 20/04/2012), n.6283 ha infatti affermato, condivisibilmente, quanto segue.
L'Amministrazione finanziaria non può essere chiamata a rispondere del danno eventualmente causato al contribuente sulla base del solo dato oggettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, essendo necessario che la stessa, nell'adottare l'atto illegittimo, abbia anche violato le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che costituiscono il limite esterno della sua azione.
Pertanto non è sufficiente l'obiettiva illegittimità del comportamento della P.A. (nel caso di specie della pretesa tributaria), ma occorre che tale illegittimità sia connotata da un quid pluris, che viene identificato nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Del resto, tutte le volte che l'azione giudiziaria viene basata sull'art. 2043 c.c., occorre necessariamente verificare non solo che la condotta abbia cagionato l'evento e che si sia verificato un danno - conseguenza, ma anche che essa sia qualificata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
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La stessa sezione della Corte di legittimità ha avuto modo di affermare (Cass. n. 22508 del 2011) che, in tema di responsabilità civile della P.A., l'ingiustizia del danno non può considerarsi in "re ipsa" nella sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo, invece, il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso;
b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa.
L'attività della P.A., anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti della legge e dal principio primario del "neminem laedere", di cui all'art. 2043 c.c. ed è, pertanto, consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato, da parte della stessa P.A., un comportamento doloso o colposo, che, in violazione della norma e del principio indicati abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità
e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall'art. 2043 c.c., ponendosi tali principi come limiti esterni alla sua attività discrezionale.
Nel semplice fatto di avere richiesto un tributo non dovuto dal contribuente allora, la responsabilità non è in re ipsa, ma deve accertarsi se l' non si è attenuta ai Controparte_2
criteri di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.
Precisa poi effettivamente la Corte, come sostenuto dall'appellante, che le regole sullo sgravio in sede di autotutela impongono alla P.A., una volta informata dell'errore in cui è incorsa, di compiere le necessarie verifiche e poi, accertato l'errore, di annullare il provvedimento riconosciuto illegittimo o, comunque, errato.
4.2-E tuttavia, dall'esame della specifica fattispecie al vaglio, emerge che: l'errore – se errore vi è stato - fosse stato (almeno) indotto nell'ente impositore proprio dalla condotta dell'odierno appellante;
l'accertamento che un errore fosse stato compiuto, per tale ragione, aveva richiesto particolari approfondimenti e l'acquisizione di riscontri documentali, faticosamente posti in essere dalla Agenzia e giustamente mediatati nel tempo nella loro idoneità a convincere della fondatezza della linea difensiva tardivamente opposta dal contribuente;
residuano ancora dubbi sulla tenuta di fondatezza dell'assunto difensivo prospettato dal contribuente e fatto proprio dallo stesso Garante.
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Risulta infatti agli atti che l'iniziativa dell' ebbe a prendere le mosse dall'esito delle CP_2
operazioni di controllo effettuate dalla Guardia di Finanza in data 26.2.2008 a carico di con sede in Villamagna;
esito ratificato nell'occasione anche con la Controparte_1 sottoscrizione in calce al relativo verbale dell'odierno opponente persona fisica.
La verifica aveva avuto per oggetto la disamina degli atti economico-commerciali, relativi agli anni di imposta 2003, 2004, 2005, 200C, 2007 e 2008 (fino al 04 gennaio).
Contestualmente alle operazioni di verifica presso la sede, una pattuglia aveva eseguito un accesso presso lo stabilimento in Bucchianico (CH).
Con riguardo al registro IVA era emerso che in esso, non erano state trascritte annotazioni, pur essendo la società in possesso di fatture relative agli anni 2003, 2006 e 2007.
Relativamente in particolare all'anno 2007 non risultava contabilizzato un imponibile per euro 72.203,64.
Nel corso dell'accertamento poi la P.G. aveva acquisito anche i documenti dì trasporto (in seguito d.d.t.) e sanitari "dichiarazione di provenienza e di destinazione dagli animali ", emessi dalla società nell'anno in trattazione per le cessioni di beni effettuate.
E' stato poi riscontrato come i dati emergenti dai d.d.t. corrispondessero ai datti acquisiti presso i clienti e i fornitori.
Per quanto concerne l'utilizzazione ”registro dei trattamenti”, tenuti ai sensi dell'art. 1o del
D.L.vo n. 236/1999, e che hanno la funzione di permettere agli organi di vigilanza del servizio veterinario delle di verificare il trattamento farmacologico riservato ai CP_6
volatili in stato di allevamento, la stessa GdF aveva già accertato quanto segue.
Il codice 035PE436 fino a tutto il 2003 identificava la a far Parte_3
data da gennaio 2004 il medesimo codice, su richiesta dell'interessato è stato attribuito alla
“ Parte_2
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Il codice 101CH071 fino alla data del 19 gennaio 2000 identifìcava la Parte_4
successivamente a tale data il medesimo codice, su richiesta dell'interessato, ò stato attribuito alla
(vgs allegato t . 13). Parte_5
La GdF aveva allora già ritenuto di affermare che le annotazioni riportate nello specifico registro fossero da attribuire, nel rispetto dei periodi segnalati, alle singole società.
La GdF aveva poi accertato che stata intestataria delle seguenti Parte_6
utenze:
n. 6847104863 per Io stabilimento di Rosicano(PE);
n. 6730310541 - per Io stabilimento di Bucchianlco(CH);
n. 6799379363 - per Io stabilimento di VilImmagna(CH);
Attraverso l'archivio Enel erano stati rilevati i quantitativi di Kilowatt erogati negli anni 2003,
2004, 2005 e 2006 nei singoli stabilimenti.
La società verificata non era risultata in possesso nell'occasione del sopralluogo ispettivo di alcun documento che attestasse un uso anche solo promiscuo dei predetti stabilimenti in capo ad altri soggetti.
In particolare non risultava prodotto il contratto di comodato asseritamente intercorso nel 2002 con e poi esibito con le richieste di riesame del 2010, ma con riferimento al quale non si deduce Pt_2 neanche l'esistenza di una data certa ai fini della opponibilità. Né in occasione di quell'accesso della PG
l'odierno attore risulta che abbia fatto almeno cenno orale all'esistenza di quel comodato.
Il personale rinvenuto al lavoro nei predetti stabilimenti non aveva fatto riferimento ad altro soggetto quale datore di lavoro ed anzi il soggetto a verifica, nell'occasione della visita ispettiva delle GdF, aveva ammesso che i nominativi, trascritti nel cartoncino di cui all'allegato 17 ivi rinvenuto, erano riconducibili ai dipendenti già generalizzati in sede di inizio dell'attività ispettiva e che le somma indicate a fianco di ciascun nominativo erano gli emolumenti corrisposti fino alla data del 30 novembre 2007.
L'intero compendio probatorio acquisito (unitamente ovviamente ai dati risultanti dalle visure storiche) pertanto, e non solo il Registro sanitario, come poi sostenuto dall'appellante nell'incontro del 27.11.2008, restituiva la prova dello svolgimento della attività da parte della società soggetta a verifica lungo tutti gli anni oggetto di accertamento
Risultano infatti acquisite fatture e d.d.t. intestati alla società appellante sino a tutto il 2007; risulta acquisita documentazione afferente i consumi elettrici intestata ancora all'odierna appellante e relativa alle annualità 2003/2004.
I dipendenti auditi in sede di accesso non avevano fatto riferimento ad altro soggetto datoriale pagina 9 di 12 10
che non fosse la odierna appellante e per tutto il periodo in oggetto.
I soggetti in particolare rinvenuti nell'occasione dell'accesso della P.G. nel 2008 al lavoro ed
CP_ auditi dalla G.d.F. erano risultati essere tali , , e mentre i Per_2 CP_7 CP_9 Per_3
lavoratori oggetto di comunicazione ad di trasferimento a risulterebbero CP_10 Pt_2
essere tali , , , e (si veda allegato 5 Per_4 Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 Per_9
alle istanza doc 10 delle produzioni attoree di primo grado).
Nelle stesse richieste di attivazione in autotutela, la difesa dell'appellante, pur assumendo una cessazione della attività sin dal 2001, ammette che la chiusura di due conti intestati alla stessa fosse avvenuta solo in data 11.10.2002 e 24.11.2004 e fosse relativa a conti BP (51741) e
HI (18628). L'accertamento G.d.F. aveva invece riguardato conti entrambi BP e in parte apparentemente uno era relativo ad altra numerazione (426326)
In relazione poi ai dati acquisiti dal predetto Registro sanitario, la G.d.F, come visto, aveva dato atto che aveva attribuito alle tre società i periodi di riferimento risultanti dalle denunciate variazioni ed infatti gli accertamenti sono poi confluiti in contestazioni che in relazione alle stesse annualità in parte si sovrappongono per le tre società.
La prospettazione difensiva allora fondata sull'assunto secondo cui la fosse CP_1
Co inattiva già per le annualità 2003/2005 (oggetto poi delle specifiche contestazioni alla per essere ogni attività invece stata svolta da (si veda il contenuto della memoria Parte_2
allegata al processo verbale 5.2.2009), veniva smentita da tutte le acquisizioni anche documentali disposte invece dalla P.G.
A fronte allora di tale solido quadro probatorio, correttamente l nella nota 13.8.2012, a seguito di CP_2
sollecitazione di adozione di istanza in autotutela, dava atto: che il contribuente non aveva dato seguito agli impegni assunti in sede di contraddittorio per la produzione di idonea documentazione idonea a sovvertire il contenuto di quella sopra vagliata (che indubbiamente faceva riferimento ad attività svolta ancora sino al 2007) e che il contribuente non aveva neanche tempestivamente impugnato gli atti ex art. 18 d.lgs. 546/92.
Evidenziava ancora come le allegazioni su cui erano fondate le istanze in autotutela non fossero idonee a scalfire l'impianto di quanto accertato dalla G.d.F. ed in particolare sottolineava come la richiesta di imputazione degli utili rinvenuti, documentalmente maturati in capo alla società oggetto di verifica, alla fosse sfornita di Pt_2
qualunque minimo riscontro.
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La circostanza allora che da ultimo l con nota del 9.4.2020 (Allegato 22), abbia provveduto Controparte_2 all'annullamento totale, in via di autotutela, degli avvisi di accertamento n.ri RA 4020300194/2008, RA
4020300216/2008, RA 4020300224/2008 e RA4020300323/2009 e delle conseguenti cartelle esattoriali, su sollecitazione del Garante, non incide allora minimamente sulla valutazione di assoluta inconfigurabilità di profili di colpa o tantomeno di dolo in capo alla Amministrazione convenuta, e rilevanti, come detto, ai fini de quibus, in ragione: a) della sussistenza di quel quadro probatorio almeno non univoco, ancora all'atto della benevola decisione nei confronti del contribuente, sulla effettiva cessazione della attività al 2001 della Società qui appellante;
b) della mancata impugnazione in sede giudiziaria dell'esito di quegli accertamenti da parte del contribuente stesso.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
5-Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato dall'appellante, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato che per compensi professionali liquida in euro 22.000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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Così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Francesco S. Filocamo
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