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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 07/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1803 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti PROTO MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
MARTUCCELLI SILVIO, MARTINO CARLO MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore nonché Sindaco.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
1. in linea principale, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da , soggetto che non occupa, neppure in via mediata, CP_1 Pt_1 suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di da , accertare e dichiarare che non è CP_1 Pt_1 Pt_1 debitrice nei confronti del di alcun importo a tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. CP_1
34 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 1.5), e che nessun importo è dovuto da a titolo di Pt_1 sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
1 Si producono, unitamente alla procura alle liti, i seguenti documenti: copia autentica della sentenza n. 243/2024 del Giudice di Pace di Lodi pubblicata in data
10 aprile 2024, resa all'esito del procedimento n. R.G. 2775/2023 e notificata il 22 luglio
2024, con attestazione di conformità e relativa busta telematica di notifica;
fascicolo di primo grado con atti e documenti di parte.
Si producono inoltre nella presente sede - in quanto di formazione sopravvenuta e rilevante nella presente sede – i seguenti documenti (la cui numerazione segue quella indicata per i documenti depositati nel procedimento di primo grado): […]
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con sentenza n. 243/2024 del 10.4.2024, decidendo sul ricorso di (in Parte_1 breve, contro il , il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato le Pt_1 Controparte_1 domande di e confermato il gravato avviso di accertamento n. 4746 del 6.9.2023, Pt_1 emesso per l'importo di complessivi 3.411,00 euro, a titolo di versamento dovuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 1, co. 831, legge 160/2019.
Tale sentenza, emessa all'esito del giudizio in contraddittorio con l'Ente, è stata appellata da per i seguenti motivi: Pt_1
• primo motivo: Violazione dell'art. 1, co. 831, L. 160/2019 e del Regolamento CUP del Comune di in ordine alla mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP CP_1
Cavi . si duole del fatto che l'importo soltanto dagli operatori che Parte_2 Pt_1 svolgono utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario e che, utilizzando solo le tecnologie FTTC VULA e non vi sarebbe;
peraltro, il Giudice di Pace Pt_3 avrebbe ignorato l'art. 5, co. 14-quinquies, D.L. 146/2021, con cui è stata fornita l'autentica interpretazione della norma impositiva;
• secondo motivo: violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
• terzo motivo: omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata, di accertamento della inesigibilità del ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Parte_4
Comunale.
2. All'udienza del 4.4.2025 la causa, di natura documentale, nella contumacia dell'appellato, è stata discussa ex artt. 351, 281-sexies c.p.c.
3. Il primo motivo d'appello è fondato: evidente risulta l'inesattezza in cui il Giudice di prime cure è incorso nell'applicazione del dato normativo.
L'art. 1, co. 831, L. 160/2019 a seguito delle modifiche intervenute dispone che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisiva e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche
2 in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
L'art. 5, co. 14-quinques, D.L. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla L.
215/2021, ha fornito l'interpretazione autentica della norma che precede, sancendo che
“si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
In sintesi, il c.d. CUP – Cavi e Condutture è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico (occupazione diretta) e dal soggetto che occupa il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Come precisato dalla legge di interpretazione autentica, in caso di scissione tra titolare di infrastruttura e titolare di contratto di cessione al consumatore del prodotto, non si configura alcuna occupazione mediata e il canone è dovuto soltanto dal beneficiario della concessione o, in ogni caso, qualora vi sia sfruttamento materiale.
Come ha precisamente allegato e documentato l'appellante (v. docc. 5, 6, 10, 11 fascicolo
I grado), sul territorio del Comune appellato la offre servizi che non presuppongono Pt_1 alcun utilizzo materiale delle infrastrutture, in quanto, operando soltanto in via virtuale, limitandosi a proporre sul mercato offerte al dettaglio che non presuppongono alcuna installazione o utilizzo materiale di infrastrutture proprie o altrui.
Né, dagli atti del giudizio, risulta alcun tipo di prova contraria, che ben l'Ente – a fronte delle precise allegazioni di controparte – avrebbe potuto sollecitare o produrre a fronte delle deduzioni di Pt_1
In conclusione, e con assorbimento di ogni altro motivo d'appello, le domande di Pt_1 meritano accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza gravata.
4. In punto di spese, si deve richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio (Cass.
23639/24) in forza del quale “In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di
3 condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”.
Le spese di lite sono quindi dovute tanto per questo giudizio, come per quello di prime cure, essendo assolutamente non condivisibile il motivo di compensazione dedotto dal
Giudice di Pace (il dato normativo è chiaro e la giurisprudenza di merito, consultabile in
BDP e online, è ormai stabile: v. da ultimo Trib. Perugia, 346/2025; Trib. Vicenza,
83/2025).
La liquidazione è eseguita in dispositivo, considerando il valore della causa e la natura, semplice e seriale, della lite;
si esclude la fase istruttoria, mai svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1803 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE il primo motivo d'appello avverso la sentenza n. 243/2024 del 10.4.2024 del
Giudice di Pace di Lodi e, assorbiti gli ulteriori, in integrale riforma della sentenza, annullato l'accertamento n. 4746 del 6.9.2023 emesso dal , Controparte_1
DICHIARA che nulla è dovuto da Parte_1
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
, che vengono liquidate in:
[...]
2.1) per il giudizio avanti al Giudice di Pace, 500,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
2.2) per il giudizio avanti al Tribunale, 1.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre 147,00 euro per esborsi.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 04/04/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
4
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di secondo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 1803 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio degli avv.ti PROTO MASSIMO Parte_1 P.IVA_1
MARTUCCELLI SILVIO, MARTINO CARLO MARIA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore nonché Sindaco.
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
1. in linea principale, accertare e dichiarare che nessun importo a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 è esigibile con riferimento all'attività svolta nel Comune di da , soggetto che non occupa, neppure in via mediata, CP_1 Pt_1 suolo pubblico e che nessun importo è dovuto neanche a titolo di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato;
3. in linea ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse reputato dovuto il canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 831, L. 160/2019 con riferimento all'attività svolta nel Comune di da , accertare e dichiarare che non è CP_1 Pt_1 Pt_1 debitrice nei confronti del di alcun importo a tale titolo, poiché – ai sensi dell'art. CP_1
34 del Regolamento Comunale recante la disciplina del canone unico patrimoniale – il canone è esigibile unicamente nei confronti del soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione (retro, § 1.5), e che nessun importo è dovuto da a titolo di Pt_1 sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese;
per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
1 Si producono, unitamente alla procura alle liti, i seguenti documenti: copia autentica della sentenza n. 243/2024 del Giudice di Pace di Lodi pubblicata in data
10 aprile 2024, resa all'esito del procedimento n. R.G. 2775/2023 e notificata il 22 luglio
2024, con attestazione di conformità e relativa busta telematica di notifica;
fascicolo di primo grado con atti e documenti di parte.
Si producono inoltre nella presente sede - in quanto di formazione sopravvenuta e rilevante nella presente sede – i seguenti documenti (la cui numerazione segue quella indicata per i documenti depositati nel procedimento di primo grado): […]
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con sentenza n. 243/2024 del 10.4.2024, decidendo sul ricorso di (in Parte_1 breve, contro il , il Giudice di Pace di Lodi ha rigettato le Pt_1 Controparte_1 domande di e confermato il gravato avviso di accertamento n. 4746 del 6.9.2023, Pt_1 emesso per l'importo di complessivi 3.411,00 euro, a titolo di versamento dovuto per gli anni 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 1, co. 831, legge 160/2019.
Tale sentenza, emessa all'esito del giudizio in contraddittorio con l'Ente, è stata appellata da per i seguenti motivi: Pt_1
• primo motivo: Violazione dell'art. 1, co. 831, L. 160/2019 e del Regolamento CUP del Comune di in ordine alla mancanza di presupposti per l'applicazione del CUP CP_1
Cavi . si duole del fatto che l'importo soltanto dagli operatori che Parte_2 Pt_1 svolgono utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario e che, utilizzando solo le tecnologie FTTC VULA e non vi sarebbe;
peraltro, il Giudice di Pace Pt_3 avrebbe ignorato l'art. 5, co. 14-quinquies, D.L. 146/2021, con cui è stata fornita l'autentica interpretazione della norma impositiva;
• secondo motivo: violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.;
• terzo motivo: omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata, di accertamento della inesigibilità del ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Parte_4
Comunale.
2. All'udienza del 4.4.2025 la causa, di natura documentale, nella contumacia dell'appellato, è stata discussa ex artt. 351, 281-sexies c.p.c.
3. Il primo motivo d'appello è fondato: evidente risulta l'inesattezza in cui il Giudice di prime cure è incorso nell'applicazione del dato normativo.
L'art. 1, co. 831, L. 160/2019 a seguito delle modifiche intervenute dispone che “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore di servizi di telecomunicazione e radiotelevisiva e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche
2 in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione.
L'art. 5, co. 14-quinques, D.L. 146/2021, introdotto in sede di conversione dalla L.
215/2021, ha fornito l'interpretazione autentica della norma che precede, sancendo che
“si interpreta nel senso che: a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro”.
In sintesi, il c.d. CUP – Cavi e Condutture è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione di suolo pubblico (occupazione diretta) e dal soggetto che occupa il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione. Come precisato dalla legge di interpretazione autentica, in caso di scissione tra titolare di infrastruttura e titolare di contratto di cessione al consumatore del prodotto, non si configura alcuna occupazione mediata e il canone è dovuto soltanto dal beneficiario della concessione o, in ogni caso, qualora vi sia sfruttamento materiale.
Come ha precisamente allegato e documentato l'appellante (v. docc. 5, 6, 10, 11 fascicolo
I grado), sul territorio del Comune appellato la offre servizi che non presuppongono Pt_1 alcun utilizzo materiale delle infrastrutture, in quanto, operando soltanto in via virtuale, limitandosi a proporre sul mercato offerte al dettaglio che non presuppongono alcuna installazione o utilizzo materiale di infrastrutture proprie o altrui.
Né, dagli atti del giudizio, risulta alcun tipo di prova contraria, che ben l'Ente – a fronte delle precise allegazioni di controparte – avrebbe potuto sollecitare o produrre a fronte delle deduzioni di Pt_1
In conclusione, e con assorbimento di ogni altro motivo d'appello, le domande di Pt_1 meritano accoglimento, con conseguente riforma integrale della sentenza gravata.
4. In punto di spese, si deve richiamare l'insegnamento del Supremo Collegio (Cass.
23639/24) in forza del quale “In tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91 c.p.c.) - la quale va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio - e tenuto conto dell'infrazionabilità della domanda, deve ritenersi implicita nella richiesta di
3 condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado”.
Le spese di lite sono quindi dovute tanto per questo giudizio, come per quello di prime cure, essendo assolutamente non condivisibile il motivo di compensazione dedotto dal
Giudice di Pace (il dato normativo è chiaro e la giurisprudenza di merito, consultabile in
BDP e online, è ormai stabile: v. da ultimo Trib. Perugia, 346/2025; Trib. Vicenza,
83/2025).
La liquidazione è eseguita in dispositivo, considerando il valore della causa e la natura, semplice e seriale, della lite;
si esclude la fase istruttoria, mai svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 1803 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE il primo motivo d'appello avverso la sentenza n. 243/2024 del 10.4.2024 del
Giudice di Pace di Lodi e, assorbiti gli ulteriori, in integrale riforma della sentenza, annullato l'accertamento n. 4746 del 6.9.2023 emesso dal , Controparte_1
DICHIARA che nulla è dovuto da Parte_1
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite a favore di Controparte_1 Parte_1
, che vengono liquidate in:
[...]
2.1) per il giudizio avanti al Giudice di Pace, 500,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
2.2) per il giudizio avanti al Tribunale, 1.000,00 euro per prestazioni professionali forensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre 147,00 euro per esborsi.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 04/04/2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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