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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
O. Catalano n. 24 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Arturo Barbarino;
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente CP_1 C.F._2 in O. Catalano n.24, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro
Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 e sottoscritto personalmente, i coniugi e Parte_1
premesso di avere contratto concordatario a Piazza Armerina (EN), in data CP_1
10.09.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piazza Armerina al n. 22 parte II seria B, Anno 2011, e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Persona_1 Parte_2
19.09.2014) (nata a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione Parte_3 personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro. La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 18.02.2025 che qui devono integralmente intendersi riportate e sottoscritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
) atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato C.F._2
Civile del Comune di Piazza Armerina al n. 22 parte II seria B, Anno 2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nel ricorso depositato il 18.02.2025, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto: separazione personale su ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c.; promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) ed ivi residente in [...] C.F._1
O. Catalano n. 24 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Arturo Barbarino;
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed ivi residente CP_1 C.F._2 in O. Catalano n.24, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Francesco Leandro
Alberghina;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 e sottoscritto personalmente, i coniugi e Parte_1
premesso di avere contratto concordatario a Piazza Armerina (EN), in data CP_1
10.09.2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del
Comune di Piazza Armerina al n. 22 parte II seria B, Anno 2011, e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a [...] il [...]), (nata a [...] il Persona_1 Parte_2
19.09.2014) (nata a [...] il [...]), hanno chiesto la pronuncia di separazione Parte_3 personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e di ogni legame sentimentale tra di loro. La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 18.02.2025 che qui devono integralmente intendersi riportate e sottoscritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473 bis 51 comma 3 c.p.c.
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 CP_1
) atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato C.F._2
Civile del Comune di Piazza Armerina al n. 22 parte II seria B, Anno 2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nel ricorso depositato il 18.02.2025, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta