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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 2505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2505 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3101/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Murineddu giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Bellaroba giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6623/2023, pubblicata in data 22 giugno 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso con cui , lavoratrice Parte_1 dello spettacolo, aveva chiesto di accertare il suo diritto al ricalcolo della quota B della pensione di anzianità a carico dell' ex avente decorrenza 1° marzo 2021 e di condannare l' CP_1 CP_2 CP_3
a corrisponderle le differenze maturate a tal titolo, anche determinate nell'importo di giustizia.
A fondamento, riteneva che la normativa di settore, esente da rimarchi di irragionevolezza o disparità di trattamento, non consentiva di ritenere fondata la pretesa aziona dal ricorrente e tanto in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 36056 del
09/12/2022, secondo cui: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l . CP_1
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 7 dicembre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, dell'art. 12 del D.lgs.
n. 503/1992, degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 182/1997;
- motivazione erronea e insufficiente;
- errata ricostruzione del quadro normativo e della disciplina del calcolo della quota B e conseguente erroneo convincimento d'infondatezza del diritto dell'appellante alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in fruizione.
3. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
4. La causa, istruita con c.t.u. contabile, è stata decisa all'udienza del 9 luglio 2025 come in dispositivo.
2 5. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
6. Osserva la Corte che la questione controversa attiene al computo della quota B del trattamento pensionistico in fruizione da parte della sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 182 Parte_1 del 1997, art. 4, co. 8.
Sostiene la pensionata che il calcolo della menzionata quota vada operato senza l'applicazione del tetto massimo di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7.
7. Ebbene, in tema la Suprema Corte, con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022, pure condivisa dal Tribunale) ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo D.Lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l . CP_1
Più di recente, con la sentenza n. 8742/2023 la Suprema Corte ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell ”. Controparte_4
8. Manifestamente infondata, poi, si appalesa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
8, del d.lgs. n. 182/1997 in relazione all'art. 76 Cost., questione sollevata dalla parte appellata, la quale assume che l'interpretazione data dalla Suprema Corte del D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma
8, sarebbe in contrasto con la legge delega (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a), laddove prevede, come criterio direttivo, la "commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti".
A tal riguardo, con la sentenza n. 10852/2023 la Suprema Corte ha precisato che nei precedenti arresti
(tra cui Cass. 36056/22, 38018/22, 870/23, 1775/23) “si è richiamata C. Cost. n. 202/08 che, proprio
3 riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (Lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (Lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, "purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost." (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una "necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate", in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n. 173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la "commisurazione" delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di "necessaria corrispondenza" cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n. 202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in "un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra CP_1 retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce" (punto 3 del Considerato in diritto)”.
Negli stessi termini è intervenuta la più recente Cass. n. 24249/2024.
9. Questa Corte condivide il riferito orientamento, in quanto espressione di un'esegesi della normativa in applicazione coerente con i principi fondanti la successione della legge nel tempo e orientata costituzionalmente.
10. Accertata, quindi, quale sia la modalità corretta di computo della quota B, con ordinanza del 9 ottobre
2024 la Corte, tenuto conto di quanto complessivamente domandato dalla (la quale invero Parte_1 nelle originarie conclusioni ha chiesto di determinare il dovuto “anche secondo giustizia tenuto conto del maggior numero di contributi giornalieri di competenza), ha disposto c.t.u. contabile sul seguente quesito:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa, autorizzato fin d'ora l'accesso negli uffici amministrativi dell' CP_1
-dica quanti siano i contributi giornalieri di competenza della quota B per la pensione oggetto di causa;
4 -ove il numero dei predetti contributi sia maggiore di quello considerato dall' al CP_1 momento della liquidazione del trattamento pensionistico in questione, determini le differenze dovute tenuto conto del limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo
12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10 del d.lgs. n. 182 del 1997”.
11. Il c.t.u. dott. ha così risposto al quesito: Persona_1
“1. IIcontributi giornalieri di competenza della quota B sono pari a 4.148.
2. …Essendo i contributi considerati dall' nella determinazione della Quota B pari a CP_1
3.640, il sottoscritto ha determinato la differenza dovuta per la Quota B nella misura di euro
327,12 mensili per 13 mensilità…”
Il c.t.u. è pervenuto a tale conclusione sulla scorta dei seguenti argomenti:
“… Nell'impostare il lavoro per dare risposta al Quesito, il sottoscritto ha in primo luogo esaminato gli estratti conto contributivi in atti, onde poter rispondere alla prima parte del
Quesito al lui posto da : : CP_5
-“dica quanti siano i contributi giornalieri di competenza della quota B per la pensione oggetto di causa”
A tal fine il sottoscritto ha preso visione dell'allegato 4 al ricorso introduttivo di primo grado, riportante “Estratto Conto Completo Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi
Professionisti elaborato il 23/3/2021”.
Il sottoscritto ha pertanto riportato su un foglio elettronico i dati del suddetto estratto conto ed ha considerato, ai fini della risposta al Quesito, i giorni di contribuzione dal 01.01.1993 al 31.01.2021, ultima data in cui risulta contribuzione prima della decorrenza della pensione (01.03.2021).
E' infatti noto che la Quota B della pensione ex si determina, per i lavoratori aventi CP_2 un'anzianità contributiva almeno di 18 anni alla data del 31.12.1995 (come nel caso di specie) secondo il sistema retributivo (legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) e che la "quota B" corrisponde
«all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503 del 1992).
In particolare, per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, la pensione è calcolata, per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B) ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi o migliori anni di vita lavorativa - migliori 540
5 retribuzioni giornaliere per la Quota A + migliori 1.900 etribuzioni giornaliere in caso di gruppo A – ultime 2.600 o 3.120 retribuzioni giornaliere se, rispettivamente, gruppo B o C per quanto riguarda la Quota B); la Quota A terrà conto delle giornate accreditate fino al
31 dicembre 1992 mentre la Quota B delle giornate accreditate tra il 1° gennaio 1993 e il
31 dicembre 2011; per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal
2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione.
Tenuto conto di quanto sopra, si riporta nella tabella che segue il conteggio dei contributi giornalieri effettuato dallo scrivente, per il periodo intercorrente tra il 01.01.1993 ed il
31.12.2011:
Tabella 1
…
Dall'estratto conto retributivo in atti il sottoscritto ha potuto riscontrare che il numero dei contributi giornalieri dal 01.01.1993 al 10.12.2011 é pari a 4.148 giorni di contribuzione.
Lo scrivente ha quindi confrontato i suddetti giorni di contribuzione risultanti dall'estratto conto, con il numero dei giorni di contribuzione considerato dall' nella determinazione CP_1 della pensione del ricorrente, pari a 3.764 giorni di contribuzione, riscontrando che il numero dei predetti contributi è maggiore di quello considerato dall' al momento della CP_1 liquidazione del trattamento pensionistico in questione. Effettuata tale preliminare verifica, lo scrivente ha quindi determinato le differenze dovute, tenuto conto del limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10 del d.lgs. n. 182 del 1997.
Nell'impostare la verifica delle differenze dovute, lo scrivente ha quindi tenuto conto delle Co indicazioni ricevute da . Ill.ma e in particolare delle recenti sentenze della Suprema Corte richiamate nel testo della sentenza gravata (Cass. N.36056 del 19.12.2022; Cass. N.38018 del 29.12.2022; Cass. N.870/2023, le quali, nel riformare le decisioni di secondo grado
(favorevoli ai pensionati), hanno affermato il seguente principio: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della " quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo
6 modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (Sez. CP_1
L - , Sentenza n. 36056 del 09/12/2022)”.
Alla luce delle suddette pronunce e del sopra riportato principio, il sottoscritto ha pertanto:
1) Determinato la Retribuzione Giornaliera Media di ciascun periodo di contribuzione risultante da estratto conto dal 01.01.1993 al 10.12.2011, dividendo, per ciascun periodo di contribuzione, la retribuzione riportata nell'estratto conto per il numero di giorni di contribuzione relativi;
2) Ordinato le retribuzioni giornaliere così determinate in ordine decrescente, riportando per ciascuna Retribuzione Giornaliera Media il numero dei giorni di contribuzione relativi;
3) Determinato la somma del numero dei giorni di contribuzione relativi;
4) Rivalutato le prime 1.900 retribuzioni (essendo il lavoratore appartenente al Gruppo A dei lavoratori dello spettacolo ai fini della determinazione della Quota B di pensione) sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni ai fini della determinazione CP_1 della Quota B di pensione, per le pensioni decorrenti nel 2006 (All. 2);
5) Rivalutato, a partire dal 1998, sulla base dell'indice annuale medio ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, il limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10 del d.lgs. n. 182 del 1997, pari a lire 315.000.
6) Determinato le prime 1.900 Retribuzioni Giornaliere Pensionabili prendendo a riferimento le minori delle somme come sopra determinate sub 4) e 5);
7) Moltiplicato le prime 1.900 Retribuzioni Giornaliere Pensionabili per il numero dei giorni di contribuzione relativi;
8) Calcolato la media degli importi di cui sub 7);
9) Applicato alla suddetta media la percentuale di rendimento del 2% fino al massimale di retribuzione vigente presso l'AGO nell'anno 2021 (anno di decorrenza della pensione), nonché le altre percentuali di rendimento richiamate dalla Circolare numero 83 del CP_1
7 20-05-2016 per quanto riguarda la quota parte della media delle retribuzioni giornaliere superiore al tetto vigente presso l'AGO
10) Moltiplicato la somma degli importi di cui sub 9) per il numero totale dei giorni di contribuzione (4.148 giorni).
Si riporta nella tabella di seguito lo sviluppo dei calcoli relativi dal punto 1) al punto 8):
Tabella 2
…
La differenza rispetto a quanto determinato dall' è pari a euro 327,12 (=1573,37 - CP_1
1.246,25) mensili per 13 mensilità…”.
12. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., in quanto esaustive, coerenti con il quesito posto ed esenti da errori logico-contabili.
13. Pertanto, va affermato che per il titolo di cui all'originario ricorso ha maturato Parte_1 il diritto di percepire una differenza sulla pensione di € 327,12 mensili e l' va condannato a CP_1 pagarle dette differenze per il periodo successivo al 1° marzo 2021 (decorrenza della prestazione).
14. Il credito in parola deve essere poi maggiorato, come per legge (art. 16, co. 6 L. n. 412/1991), degli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo effettivo.
15. Alla stregua delle svolte ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va dunque pronunciata conforme declaratoria e condanna.
16. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita, con reciproca soccombenza, alla stregua di principi di diritto che hanno composto orientamenti di merito difformi.
17. Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico solidale delle parti nei confronti del consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna di esse nei rapporti interni.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Dichiara che per il titolo di cui all'originario ricorso ha diritto, in relazione al Parte_1 periodo successivo al 1° marzo 2021, alla differenza di € 327,12 mensili sui ratei della pensione in fruizione.
Condanna l' a pagare all'appellante le somme maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla CP_1 scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
8 Liquida le spese di c.t.u. con separato provvedimento e le pone a carico solidale delle parti nei confronti del consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna di esse nei rapporti interni.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3101/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. F. Murineddu giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Bellaroba giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6623/2023, pubblicata in data 22 giugno 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva il ricorso con cui , lavoratrice Parte_1 dello spettacolo, aveva chiesto di accertare il suo diritto al ricalcolo della quota B della pensione di anzianità a carico dell' ex avente decorrenza 1° marzo 2021 e di condannare l' CP_1 CP_2 CP_3
a corrisponderle le differenze maturate a tal titolo, anche determinate nell'importo di giustizia.
A fondamento, riteneva che la normativa di settore, esente da rimarchi di irragionevolezza o disparità di trattamento, non consentiva di ritenere fondata la pretesa aziona dal ricorrente e tanto in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 36056 del
09/12/2022, secondo cui: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l . CP_1
2. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 7 dicembre
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A Parte_1 sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 1420/1971, dell'art. 12 del D.lgs.
n. 503/1992, degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 182/1997;
- motivazione erronea e insufficiente;
- errata ricostruzione del quadro normativo e della disciplina del calcolo della quota B e conseguente erroneo convincimento d'infondatezza del diritto dell'appellante alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in fruizione.
3. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
4. La causa, istruita con c.t.u. contabile, è stata decisa all'udienza del 9 luglio 2025 come in dispositivo.
2 5. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
6. Osserva la Corte che la questione controversa attiene al computo della quota B del trattamento pensionistico in fruizione da parte della sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 182 Parte_1 del 1997, art. 4, co. 8.
Sostiene la pensionata che il calcolo della menzionata quota vada operato senza l'applicazione del tetto massimo di cui al D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7.
7. Ebbene, in tema la Suprema Corte, con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022, pure condivisa dal Tribunale) ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo D.Lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l . CP_1
Più di recente, con la sentenza n. 8742/2023 la Suprema Corte ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell ”. Controparte_4
8. Manifestamente infondata, poi, si appalesa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
8, del d.lgs. n. 182/1997 in relazione all'art. 76 Cost., questione sollevata dalla parte appellata, la quale assume che l'interpretazione data dalla Suprema Corte del D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma
8, sarebbe in contrasto con la legge delega (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a), laddove prevede, come criterio direttivo, la "commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti".
A tal riguardo, con la sentenza n. 10852/2023 la Suprema Corte ha precisato che nei precedenti arresti
(tra cui Cass. 36056/22, 38018/22, 870/23, 1775/23) “si è richiamata C. Cost. n. 202/08 che, proprio
3 riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (Lire 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (Lire 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, "purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost." (punto 2 del Considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una "necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate", in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (C. Cost. n. 173/86, punto 10 del Considerato in diritto). Dunque, la "commisurazione" delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di "necessaria corrispondenza" cui si riferisce parte controricorrente, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da C. Cost. n. 202/08, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in "un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' di talché non è possibile lamentare il semplice dato della diversità esistente tra CP_1 retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce" (punto 3 del Considerato in diritto)”.
Negli stessi termini è intervenuta la più recente Cass. n. 24249/2024.
9. Questa Corte condivide il riferito orientamento, in quanto espressione di un'esegesi della normativa in applicazione coerente con i principi fondanti la successione della legge nel tempo e orientata costituzionalmente.
10. Accertata, quindi, quale sia la modalità corretta di computo della quota B, con ordinanza del 9 ottobre
2024 la Corte, tenuto conto di quanto complessivamente domandato dalla (la quale invero Parte_1 nelle originarie conclusioni ha chiesto di determinare il dovuto “anche secondo giustizia tenuto conto del maggior numero di contributi giornalieri di competenza), ha disposto c.t.u. contabile sul seguente quesito:
“Il c.t.u., esaminati gli atti e i documenti di causa, autorizzato fin d'ora l'accesso negli uffici amministrativi dell' CP_1
-dica quanti siano i contributi giornalieri di competenza della quota B per la pensione oggetto di causa;
4 -ove il numero dei predetti contributi sia maggiore di quello considerato dall' al CP_1 momento della liquidazione del trattamento pensionistico in questione, determini le differenze dovute tenuto conto del limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo
12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10 del d.lgs. n. 182 del 1997”.
11. Il c.t.u. dott. ha così risposto al quesito: Persona_1
“1. IIcontributi giornalieri di competenza della quota B sono pari a 4.148.
2. …Essendo i contributi considerati dall' nella determinazione della Quota B pari a CP_1
3.640, il sottoscritto ha determinato la differenza dovuta per la Quota B nella misura di euro
327,12 mensili per 13 mensilità…”
Il c.t.u. è pervenuto a tale conclusione sulla scorta dei seguenti argomenti:
“… Nell'impostare il lavoro per dare risposta al Quesito, il sottoscritto ha in primo luogo esaminato gli estratti conto contributivi in atti, onde poter rispondere alla prima parte del
Quesito al lui posto da : : CP_5
-“dica quanti siano i contributi giornalieri di competenza della quota B per la pensione oggetto di causa”
A tal fine il sottoscritto ha preso visione dell'allegato 4 al ricorso introduttivo di primo grado, riportante “Estratto Conto Completo Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi
Professionisti elaborato il 23/3/2021”.
Il sottoscritto ha pertanto riportato su un foglio elettronico i dati del suddetto estratto conto ed ha considerato, ai fini della risposta al Quesito, i giorni di contribuzione dal 01.01.1993 al 31.01.2021, ultima data in cui risulta contribuzione prima della decorrenza della pensione (01.03.2021).
E' infatti noto che la Quota B della pensione ex si determina, per i lavoratori aventi CP_2 un'anzianità contributiva almeno di 18 anni alla data del 31.12.1995 (come nel caso di specie) secondo il sistema retributivo (legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) e che la "quota B" corrisponde
«all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993» (art. 13, lettera b, del citato d.lgs. n. 503 del 1992).
In particolare, per gli assicurati con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, la pensione è calcolata, per la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 2011, secondo il metodo di calcolo retributivo (Quota A + Quota B) ovvero sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi o migliori anni di vita lavorativa - migliori 540
5 retribuzioni giornaliere per la Quota A + migliori 1.900 etribuzioni giornaliere in caso di gruppo A – ultime 2.600 o 3.120 retribuzioni giornaliere se, rispettivamente, gruppo B o C per quanto riguarda la Quota B); la Quota A terrà conto delle giornate accreditate fino al
31 dicembre 1992 mentre la Quota B delle giornate accreditate tra il 1° gennaio 1993 e il
31 dicembre 2011; per la quota relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal
2012, con il metodo contributivo (Quota C) ovvero in base ai contributi versati/accreditati dal 1° gennaio 2012 fino alla decorrenza della pensione.
Tenuto conto di quanto sopra, si riporta nella tabella che segue il conteggio dei contributi giornalieri effettuato dallo scrivente, per il periodo intercorrente tra il 01.01.1993 ed il
31.12.2011:
Tabella 1
…
Dall'estratto conto retributivo in atti il sottoscritto ha potuto riscontrare che il numero dei contributi giornalieri dal 01.01.1993 al 10.12.2011 é pari a 4.148 giorni di contribuzione.
Lo scrivente ha quindi confrontato i suddetti giorni di contribuzione risultanti dall'estratto conto, con il numero dei giorni di contribuzione considerato dall' nella determinazione CP_1 della pensione del ricorrente, pari a 3.764 giorni di contribuzione, riscontrando che il numero dei predetti contributi è maggiore di quello considerato dall' al momento della CP_1 liquidazione del trattamento pensionistico in questione. Effettuata tale preliminare verifica, lo scrivente ha quindi determinato le differenze dovute, tenuto conto del limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10 del d.lgs. n. 182 del 1997.
Nell'impostare la verifica delle differenze dovute, lo scrivente ha quindi tenuto conto delle Co indicazioni ricevute da . Ill.ma e in particolare delle recenti sentenze della Suprema Corte richiamate nel testo della sentenza gravata (Cass. N.36056 del 19.12.2022; Cass. N.38018 del 29.12.2022; Cass. N.870/2023, le quali, nel riformare le decisioni di secondo grado
(favorevoli ai pensionati), hanno affermato il seguente principio: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della " quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo
6 modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' (Sez. CP_1
L - , Sentenza n. 36056 del 09/12/2022)”.
Alla luce delle suddette pronunce e del sopra riportato principio, il sottoscritto ha pertanto:
1) Determinato la Retribuzione Giornaliera Media di ciascun periodo di contribuzione risultante da estratto conto dal 01.01.1993 al 10.12.2011, dividendo, per ciascun periodo di contribuzione, la retribuzione riportata nell'estratto conto per il numero di giorni di contribuzione relativi;
2) Ordinato le retribuzioni giornaliere così determinate in ordine decrescente, riportando per ciascuna Retribuzione Giornaliera Media il numero dei giorni di contribuzione relativi;
3) Determinato la somma del numero dei giorni di contribuzione relativi;
4) Rivalutato le prime 1.900 retribuzioni (essendo il lavoratore appartenente al Gruppo A dei lavoratori dello spettacolo ai fini della determinazione della Quota B di pensione) sulla base dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni ai fini della determinazione CP_1 della Quota B di pensione, per le pensioni decorrenti nel 2006 (All. 2);
5) Rivalutato, a partire dal 1998, sulla base dell'indice annuale medio ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, il limite alle retribuzioni giornaliere previsto dall'articolo 12, comma 7 del D.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 10 del d.lgs. n. 182 del 1997, pari a lire 315.000.
6) Determinato le prime 1.900 Retribuzioni Giornaliere Pensionabili prendendo a riferimento le minori delle somme come sopra determinate sub 4) e 5);
7) Moltiplicato le prime 1.900 Retribuzioni Giornaliere Pensionabili per il numero dei giorni di contribuzione relativi;
8) Calcolato la media degli importi di cui sub 7);
9) Applicato alla suddetta media la percentuale di rendimento del 2% fino al massimale di retribuzione vigente presso l'AGO nell'anno 2021 (anno di decorrenza della pensione), nonché le altre percentuali di rendimento richiamate dalla Circolare numero 83 del CP_1
7 20-05-2016 per quanto riguarda la quota parte della media delle retribuzioni giornaliere superiore al tetto vigente presso l'AGO
10) Moltiplicato la somma degli importi di cui sub 9) per il numero totale dei giorni di contribuzione (4.148 giorni).
Si riporta nella tabella di seguito lo sviluppo dei calcoli relativi dal punto 1) al punto 8):
Tabella 2
…
La differenza rispetto a quanto determinato dall' è pari a euro 327,12 (=1573,37 - CP_1
1.246,25) mensili per 13 mensilità…”.
12. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., in quanto esaustive, coerenti con il quesito posto ed esenti da errori logico-contabili.
13. Pertanto, va affermato che per il titolo di cui all'originario ricorso ha maturato Parte_1 il diritto di percepire una differenza sulla pensione di € 327,12 mensili e l' va condannato a CP_1 pagarle dette differenze per il periodo successivo al 1° marzo 2021 (decorrenza della prestazione).
14. Il credito in parola deve essere poi maggiorato, come per legge (art. 16, co. 6 L. n. 412/1991), degli interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo effettivo.
15. Alla stregua delle svolte ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va dunque pronunciata conforme declaratoria e condanna.
16. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono compensate tra le parti, tenuto conto che la controversia è stata definita, con reciproca soccombenza, alla stregua di principi di diritto che hanno composto orientamenti di merito difformi.
17. Per le stesse ragioni le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico solidale delle parti nei confronti del consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna di esse nei rapporti interni.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
Dichiara che per il titolo di cui all'originario ricorso ha diritto, in relazione al Parte_1 periodo successivo al 1° marzo 2021, alla differenza di € 327,12 mensili sui ratei della pensione in fruizione.
Condanna l' a pagare all'appellante le somme maturate a tal titolo, con gli interessi legali dalla CP_1 scadenza dei singoli ratei di riferimento fino al saldo effettivo.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
8 Liquida le spese di c.t.u. con separato provvedimento e le pone a carico solidale delle parti nei confronti del consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna di esse nei rapporti interni.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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