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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/09/2025, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5898/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, dott.ssa Sara Monteleone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5898/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Gabriele Di Franco, presso il Parte_1
cui studio in Palermo alla via Napoli n. 84, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti parte attrice contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Scalia, CP_1
presso il cui studio in Palermo alla via Quintino Sella n. 76, è elettivamente domiciliato parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9 maggio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno precisato le conclusioni come da decreto di pari data, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il fratello, Parte_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sorta sui beni relitti dalla CP_1
madre, , e dal padre deceduti ab intestato rispettivamente in Persona_1 Persona_2
data 17.9.2014 e in data 12.12.2020, nonché la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria per l'occupazione esclusiva di due cespiti ereditari (l'appartamento di via delle Alpi n. 75 e il box/garage di via Daidone) con decorrenza dal decesso del padre (12.12.2020)
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto:
- che l'asse ereditario della madre era composto da: Persona_1
1) Immobile sito in Palermo – via delle Alpi n. 75, identificato al NCT al F. 30 – p.lla 913 sub 39, Cat. A/2, Classe 9, Superficie catastale mq. 203, Rendita € 743,70, quota in successione: ½;
2) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 2, Cat.
A/4, Classe 8, Superficie catastale mq. 110, Rendita € 503,55, quota in successione: 1/1;
3) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 3, Cat.
C/2, Classe 13, Superficie catastale mq. 38, Rendita € 80,80, quota in successione: 1/1;
4) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 3, qualità
, redd. dominicale € 5,79, Redd. Agrario € 2,11, avente dimensioni di mq. 1.020,00, Pt_2
quota in successione: 1/1;
5) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 5, avente dimensioni di mq. 766,00, quota in successione: 1/1;
6) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 107, qualità
, redd. dominicale € 26,16, Redd. Agrario € 9,51, avente dimensioni di mq. Pt_2
4.605,00, quota in successione: 1/1;
7) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 115, qualità
Vigneto, redd. dominicale € 10,00, redd. agrario € 3,64, avente dimensioni di mq. 1.760,00.
- che, apertasi la successione ab intestato di , i predetti beni si sono devoluti, Persona_1
in ragione di 1/3 ciascuno al coniuge, e ai figli odierne parti in causa;
Persona_2
- che pertanto al decesso di l'asse da quest'ultimo relitto risultava Persona_2
composto da:
1) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 3, qualità
, Redd. Dominicacle € 5,79, Redd. Agrario € 2,11, avente dimensioni di Pt_2
Pe mq.1.020,00, quota in successione: ;
2) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 107, qualità vigneto, redd. dominicale € 26,16, redd. agrario € 9,51, avente dimensioni di mq.
4.605,00 quota in successione: 1/3;
3) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 115, qualità
, redd. dominicale € 10,00, redd. agrario € 3,64, avente dimensioni di mq. Pt_2
1.760,00, quota in successione: 1/3;
4) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 5, avente dimensioni di mq. 766,00, quota in successione 1/3;
5) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 123, qualità
, redd. dominicale € 1,72, redd. agrario € 0,34, avente dimensioni di mq. Persona_4
1.111,00, quota in successione: 1/1; 6) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 2,
Cat.A/4, Classe 8, Superficie catastale mq. 110, Rendita € 503,55, quota in successione:
1/3;
7) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 3, Cat. quota in successione: 1/3;
Pe C/2, Classe , Superficie catastale mq. 38, Rendita € 80,80, quota in successione: 1/3;
8) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 257 sub 2,
Cat. C/2, Classe 6, Superficie catastale mq. 133, Rendita € 31,61, quota in successione:
1/1;
9) Immobile sito in Palermo – via Daidone n. 12/10, identificato al NCT al F. 43 – p.lla 976 sub 62, Cat. C/2, Classe 11, Superficie catastale mq. 84,00, Rendita € 218,72, quota in successione: 1/1;
10) Immobile sito in Palermo – via delle Alpi n. 75, identificato al NCT al F. 30 – p.lla 913 sub 39, Cat. A/2, Classe 9, Superficie catastale mq. 203, Rendita € 743,70, quota in successione: 4/6.
- che pertanto in seguito al decesso del padre, , tutti i cespiti ereditari Persona_2
risultano di proprietà dei figli e in ragione del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_1
- che dopo il decesso della madre, ed il padre hanno deciso di frazionare CP_1
l'appartamento di via delle Alpi in due unità, delle quali una è stata occupata dal predetto convenuto che ha continuato ad abitarvi anche dopo il decesso del padre, mentre l'altra è stata abitata dall'attrice, la quale tuttavia poco dopo, non ritenendola adeguata alle proprie esigenze, ha destinato a propria abitazione l'immobile di Cefalù;
- che dell'asse ereditario faceva originariamente parte anche l'importo di € 230.417,00 che i due figli hanno già provveduto a ripartirsi in ragione della metà ciascuno, nonché due automobili Ferrari targate rispettivamente SR302253 e PA515216;
- che entrambe le parti hanno proceduto alla vendita a terzi di altra vettura già intestata al de cuius (FIAT TG-PA762120) per il prezzo di € 8.000,00 che è stato Persona_2
interamente incassato dall'odierno convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.8.2022 si è costituito in giudizio CP_1
il quale ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione, contestando tuttavia alcuni
[...]
aspetti della ricostruzione avversaria e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della sorella al pagamento dell'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile di Cefalù, nonché della metà delle spese dal medesimo convenuto sostenute per l'appartamento di via delle Alpi (comprese quelle relative ai lavori di rifacimento del terrazzo) e per il magazzino di via Daidone (comprese quelle relative ai lavori di rifacimento del terrazzo).
La fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e nell'espletamento della CTU affidata all'Arch. . Persona_5
All'udienza del 9 maggio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda di divisione è improcedibile posto che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato consistenti difformità catastali che sono per legge ostative alla circolazione del bene e, dunque, anche alla divisione giudiziale dello stesso.
Nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice (e nello specifico, per quanto qui di interesse a quelli n. 5
e n. 6), l'esperto ha riscontrato all'interno dell'appartamento di via delle Alpi n. 75 talune rilevanti difformità catastali consistenti in un ampliamento superficiario e volumetrico per la realizzazione di:
chiusura a veranda di balcone lato interno con contestuale modifica della parete perimetrale e dei vani di comunicazione con rimozione di infissi;
ampliamento del vano ex lavanderia oggi servizio igienico su balcone preesistente attiguo alla citata veranda con cambio di destinazione d'uso di superficie da non residenziale
(balcone) a residenziale (wc);
chiusura a veranda di balcone lato cucina (mq 6,00) con contestuale rimozione di infissi di porta finestra e finestra;
realizzazione di veranda e tettoia su terrazzo.
Si tratta di difformità dello stato dei luoghi sia rispetto alla planimetria catastale vigente, sia rispetto a quella allegata al progetto approvato di cui al Certificato di abitabilità prot.16708/61.
Sotto il profilo urbanistico il Consulente ha riferito che le predette difformità “non sono regolarizzabili né in “accertamento di conformità” ai sensi dell'art.36 DPR 380/2001 (recepito in
Sicilia dall'art.14 LR 16/2016), né ai sensi dell'art.20 LR 4/2003. Le verande non rientrano nelle definizioni di cui all'art. 20 della legge n. 4 del 2003 della Regione Sicilia (integrato dall'art. 12 della L.R. 15/2006) per caratteristiche tipologiche, funzionali e d'uso (la rimozione di infissi perimetrali e l'unificazione con i vani attigui ne determinano un ampliamento superficiario e volumetrico e un cambio di destinazione d'uso), così come l'ampliamento volumetrico dell'attuale
WC preesistente e susseguente alla variazione n.5392/84, non risultano regolarizzabili in quanto non risulta che vi sia cubatura residua da potere sfruttare nel lotto edificato”. L'unico modo dunque per rendere l'immobile in parola regolare sotto il profilo urbanistico sarebbe la demolizione ed il ripristino dello stato originario.
Ed è proprio per tale ragione che il CTU nel rispondere al quesito relativo alla regolarità urbanistica ed edilizia del bene ha riferito che “Ai fini della regolarizzazione il sottoscritto ha pertanto previsto il ripristino delle difformità non sanabili con la ricostruzione delle aperture con relativi infissi danti su prospetto esterno, sia per la veranda 1 che 2 e delle sagome planimetriche risultanti da progetto assentito...(omissis)… Per la veranda 1) non è prevista la regolarizzazione in quanto a seguito di demolizione parziale del wc attiguo, tale manufatto rimarrebbe in tal punto privo di infisso e pertanto perderebbe i requisiti attributivi;
il sottoscritto ha pertanto previsto la rimozione”.
Giova precisare che ciò che allo stato incide - precludendola - sulla circolazione del bene è la difformità catastale in cui gli abusi in parola refluiscono.
Viene invero all'esame di questo Giudice la questione relativa alla possibilità – anche volendo tralasciare la questione relativa alla regolarità urbanistica del bene – di sciogliere (mediante la richiesta assegnazione al convenuto ovvero mediante vendita all'incanto) la comunione ereditaria formatasi su un immobile che presente difformità catastali rilevanti ex art 29 co. 1 bis, della l. n.
52/1985.
Tale disposizione prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Si ha riguardo, nella specie, a una figura di nullità formale, assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017) che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge, con la quale si è inteso perseguire al contempo:
(i) l'interesse generale al miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (cd. Anagrafe Immobiliare Integrata), garantendo una simmetria fra i dati che identificano l'immobile sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo), sia in termini di coerenza sostanziale (profilo oggettivo);
(ii) l'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, consentendo l'esatta individuazione degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi intestatari (cfr. sul punto Cass. n. 8611/2014).
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 e da ultimo Cass. n.18043/2020) la tesi secondo cui l'esclusione appena indicata non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis della citata disposizione, volta come si è detto ad assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
È stato perciò affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il Consulente Tecnico d'Ufficio abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art.
29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Tale interpretazione ha ottenuto recentemente l'avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. Sezioni Unite, 29 luglio 2021 n. 21761), che intervenendo in tema di ammissibilità del trasferimento immobiliare previsto negli accordi di separazione o divorzio, richiamando proprio la più recente giurisprudenza di legittimità relativa all'ambito di applicazione dell'art. 29 comma 1 bis della L. n. 52 del 1985 (Cass., 11/04/2014, n. 8611; Cass., 21/07/2016, n. 15073; Cass., 03/06/2016,
n. 11507; Cass., 29/08/2019, n. 21828), ha precisato che:
- l'accordo traslativo adottato in sede di divorzio (ma mutatis mutandis il principio, per le ragioni suesposte, è applicabile anche alla separazione consensuale) ha natura atipica e deve contenere tutte le indicazioni richieste, a pena di nullità, dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis c.c.; - gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell'intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari - previsti dall'ultima parte della L. n. 52 del 1985, art. 29 - possono essere eseguiti dall'ausiliario del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre;
- le prescrizioni riguardanti le informazioni e le dichiarazioni catastali, previste a pena di nullità, non si applicano solo agli atti negoziali notarili (sia esso l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata), ma anche alle scritture private semplici, agli atti pubblici amministrativi o giudiziari, che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma ovvero che trasferiscano o costituiscano diritti reali, in quanto, pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio, essa è, comunque, applicabile a tutti gli atti amministrativi che producono i medesimi effetti, quali i decreti di trasferimento per espropriazione, ed anche agli atti giudiziari, come le sentenze costitutive ex art. 2932 c.c..
Affermata l'applicabilità dell'art. 29 c. 1 bis L. 52 1985 anche ai trasferimenti effettuati in sede giudiziaria, resta da individuare con esattezza il perimetro applicativo oggettivo della norma.
A tal fine deve essere effettuata una analisi sistematica delle norme catastali che individuano i casi nei quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione.
La norma di riferimento in materia è l'art. 17 del DPR n. 1142 del 1949, a mente del quale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nelle ipotesi in cui “la variazione incide sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe” dell'unità immobiliare e dunque sulla determinazione della rendita catastale “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni
o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di destinazione d'uso del bene immobile urbano”, mentre “non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che pur variando la superficie utile dei vani interessati non variano il numero di vani o la loro funzionalità”.
Comportano, quindi, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione gli interventi in cui si modifica l'utilizzazione di superfici coperte quali balconi o terrazze [….], ampliando la cubatura, si varia il numero dei vani, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici eccetera (così pp.
11 e 12 Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 9.7.2010 prot. n. 3667).
Nel caso di specie - in cui è stato realizzato un vano in più mediante la chiusura del balcone con una veranda e l'eliminazione della parete perimetrale, e si è per di più destinata la predetta veranda a wc
- l'ampliamento volumetrico derivante dalla realizzazione della veranda sul balcone e la modifica della destinazione d'uso della superficie scoperta costituiscono interventi abusivi che ridondano altresì in rilevanti difformità catastali che incidono sulla consistenza catastale del bene, risultando pertanto impeditive della chiesta divisione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle difformità sia urbanistiche che catastali accertate dal Consulente negli immobili facenti parte del complesso della villetta unifamiliare situata a Cefalù e per le quali si rinvia alla relazione depositata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile.
Inoltre, sebbene le difformità catastali preclusive della commerciabilità e quindi della divisione siano emerse chiaramente dalla relazione di consulenza depositata in data 25.5.2024 e sebbene sulla conseguente improcedibilità della domanda divisione sia stato sollecitato il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., nessuna delle parti nelle successive udienze ha manifestato interesse per la divisione parziale proponendo la relativa domanda con riguardo al cespite di via Daidone e ai beni mobili.
L'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione esime il giudice dal pronunciarsi altresì sulla ripartizione delle passività che, per il principio dell'universalità, dovrà avvenire in sede di divisione unitamente a quella dell'attivo ereditario.
Deve precisarsi per completezza argomentativa che siffatta conclusione (e del resto la tipologia stessa della pronuncia di improcedibilità, in quanto di mero rito) non incide sulla fondatezza della domanda e conseguentemente non preclude ai comunisti, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà, di attivarsi per eliminare l'abuso e la difformità catastale e procedere indi a divisione.
Sono invece procedibili ed ammissibili - considerato il loro carattere autonomo rispetto alla domanda di divisione ereditaria - le domande relative al pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo del bene, che ciascuna delle parti ha formulato nei confronti dell'altra.
Giova al riguardo osservare che è pacifico tra le parti che a decorrere dal decesso di R_
, l'odierno convenuto ha avuto il godimento esclusivo del magazzino di via Daidone n. 12,
[...] così come l'odierna attrice ha adibito a propria residenza la villetta situata a Cefalù, C.da Monte;
con riferimento all'appartamento di via delle Alpi n. 75 è incontestato che lo stesso sia stato frazionato prima del decesso del de cuius in due unità abitative, una delle quali adibita a propria residenza dal convenuto, mentre l'altra, inizialmente abitata dall'odierna attrice, è stata dalla stessa lasciata in quanto non adeguata alle sue esigenze abitative.
Stando così le cose ed essendo incontestato che l'odierna attrice abbia nondimeno continuato a detenere le chiavi di una delle unità abitative di cui è tuttora composto l'appartamento di via delle
Alpi, non può ritenersi che il convenuto abbia fatto del cespite ereditario un uso esclusivo e preclusivo del pari uso della coerede. Ne deriva che nessuna indennità risarcitoria spetta sotto questo profilo all'odierna attrice.
Discorso parzialmente diverso deve farsi con riguardo al bene ereditario situato in via Daidone n.
12.
Giova premettere che, in materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari, la disciplina cui deve farsi riferimento non è evidentemente quella afferente il contratto tipico di locazione, ma quella sulla comunione ex art. 1100 e ss. c.c. ed in particolare la norma di cui all'art. 1102 c.c. ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ebbene, secondo condivisibile giurisprudenza sia di merito sia legittimità non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Cass. n. 7466/2015; Trib. Napoli 29.4.2003), e la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri, non va intesa nel senso di uso identico perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio.
Costituisce inoltre principio consolidato che in tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n.
11287/2010).
Sul punto tuttavia questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. n. 2423/2015). Nel caso di specie, sulla scorta di detto orientamento, a fronte dell'incontestato uso esclusivo da parte di dell'immobile comune dato dal magazzino di via Daidone n. 12, alla CP_1
odierna attrice spetta il pagamento della relativa indennità commisurata al valore locativo, tuttavia tale diritto sussiste soltanto dal momento della odierna domanda giudiziale risalente al 28.4.2022: è rimasto sfornito di prova che vi sia mai stata, prima di allora, alcuna iniziativa o richiesta da parte dell'odierna attrice nei confronti del fratello, da cui desumere la sua intenzione di utilizzare il bene o di ottenere il pagamento della relativa indennità di mancato godimento.
Discorso analogo deve farsi con riguardo alla domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto l'indennità risarcitoria relativa all'esclusione dal godimento dell'immobile situato a Cefalù
C.da Monte.
Anche in tal caso, se per un verso è pacifico tra le parti che lo stesso sia stato adibito a propria residenza dalla odierna attrice, per altro verso tuttavia non risulta che prima della proposizione della relativa domanda giudiziale (2.8.2022) il convenuto abbia mai chiesto alla sorella di farne pari uso o di pagare la relativa indennità di occupazione.
Pertanto, dovrà corrispondere all'odierna attrice l'indennità risarcitoria CP_1 commisurata al valore locativo dell'immobile di via Daidone n. 12 complessivamente quantificato dal Consulente in € 3.349,54 per la annualità dal 28.4.2022 al 28.4.2023 e in € 3.374,66 per le successive. Egli andrà pertanto condannato al pagamento di € 1.674,77 per l'annualità dal 28.4.2022 al 28.4.2023, € 1.687,33 per l'annualità dal 28.4.2023 al 28.4.2024 ed infine € 2.249,77 per le mensilità dal 29.4.2024 ad oggi (agosto 2025), per il complessivo importo di € 5.611,87.
Mentre dovrà corrispondere al fratello odierno convenuto l'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata al valore locativo della villetta situata a Cefalù C.da Monte, quantificato dal consulente in € 7.308,00 per la prima annualità (2.8.2022 - 2.8.2023) e in € 7.362,81 per le successive, con la conseguenza che la stessa andrà pertanto condannata al pagamento di € 3.654,00 per la prima annualità, € 3.681,40 per la seconda e la terza annualità (agosto 2023 - agosto 2025), per il complessivo importo di € 11.016,80.
La pronuncia di rito sulla domanda di divisione e la reciproca soccombenza in ordine alle altre domande giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi sui beni relitti da ed Persona_1 Persona_2
- condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice CP_1 Parte_1
l'importo di € 5.611,87 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna l'attrice, a pagare in favore del convenuto Parte_1 CP_1
l'importo di € 11.016,80 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuno.
Così deciso in Palermo il 1 settembre 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Palermo, dott.ssa Sara Monteleone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5898/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Gabriele Di Franco, presso il Parte_1
cui studio in Palermo alla via Napoli n. 84, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti parte attrice contro
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Scalia, CP_1
presso il cui studio in Palermo alla via Quintino Sella n. 76, è elettivamente domiciliato parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9 maggio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno precisato le conclusioni come da decreto di pari data, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
***
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio il fratello, Parte_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sorta sui beni relitti dalla CP_1
madre, , e dal padre deceduti ab intestato rispettivamente in Persona_1 Persona_2
data 17.9.2014 e in data 12.12.2020, nonché la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria per l'occupazione esclusiva di due cespiti ereditari (l'appartamento di via delle Alpi n. 75 e il box/garage di via Daidone) con decorrenza dal decesso del padre (12.12.2020)
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto:
- che l'asse ereditario della madre era composto da: Persona_1
1) Immobile sito in Palermo – via delle Alpi n. 75, identificato al NCT al F. 30 – p.lla 913 sub 39, Cat. A/2, Classe 9, Superficie catastale mq. 203, Rendita € 743,70, quota in successione: ½;
2) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 2, Cat.
A/4, Classe 8, Superficie catastale mq. 110, Rendita € 503,55, quota in successione: 1/1;
3) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 3, Cat.
C/2, Classe 13, Superficie catastale mq. 38, Rendita € 80,80, quota in successione: 1/1;
4) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 3, qualità
, redd. dominicale € 5,79, Redd. Agrario € 2,11, avente dimensioni di mq. 1.020,00, Pt_2
quota in successione: 1/1;
5) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 5, avente dimensioni di mq. 766,00, quota in successione: 1/1;
6) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 107, qualità
, redd. dominicale € 26,16, Redd. Agrario € 9,51, avente dimensioni di mq. Pt_2
4.605,00, quota in successione: 1/1;
7) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 115, qualità
Vigneto, redd. dominicale € 10,00, redd. agrario € 3,64, avente dimensioni di mq. 1.760,00.
- che, apertasi la successione ab intestato di , i predetti beni si sono devoluti, Persona_1
in ragione di 1/3 ciascuno al coniuge, e ai figli odierne parti in causa;
Persona_2
- che pertanto al decesso di l'asse da quest'ultimo relitto risultava Persona_2
composto da:
1) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 3, qualità
, Redd. Dominicacle € 5,79, Redd. Agrario € 2,11, avente dimensioni di Pt_2
Pe mq.1.020,00, quota in successione: ;
2) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 107, qualità vigneto, redd. dominicale € 26,16, redd. agrario € 9,51, avente dimensioni di mq.
4.605,00 quota in successione: 1/3;
3) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 115, qualità
, redd. dominicale € 10,00, redd. agrario € 3,64, avente dimensioni di mq. Pt_2
1.760,00, quota in successione: 1/3;
4) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 5, avente dimensioni di mq. 766,00, quota in successione 1/3;
5) Terreno sito in Cefalù – C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 123, qualità
, redd. dominicale € 1,72, redd. agrario € 0,34, avente dimensioni di mq. Persona_4
1.111,00, quota in successione: 1/1; 6) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 2,
Cat.A/4, Classe 8, Superficie catastale mq. 110, Rendita € 503,55, quota in successione:
1/3;
7) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 166 sub 3, Cat. quota in successione: 1/3;
Pe C/2, Classe , Superficie catastale mq. 38, Rendita € 80,80, quota in successione: 1/3;
8) Immobile sito in Cefalù - C.da Monte, identificato al NCT al F. 27 – p.lla 257 sub 2,
Cat. C/2, Classe 6, Superficie catastale mq. 133, Rendita € 31,61, quota in successione:
1/1;
9) Immobile sito in Palermo – via Daidone n. 12/10, identificato al NCT al F. 43 – p.lla 976 sub 62, Cat. C/2, Classe 11, Superficie catastale mq. 84,00, Rendita € 218,72, quota in successione: 1/1;
10) Immobile sito in Palermo – via delle Alpi n. 75, identificato al NCT al F. 30 – p.lla 913 sub 39, Cat. A/2, Classe 9, Superficie catastale mq. 203, Rendita € 743,70, quota in successione: 4/6.
- che pertanto in seguito al decesso del padre, , tutti i cespiti ereditari Persona_2
risultano di proprietà dei figli e in ragione del 50% ciascuno;
Pt_1 CP_1
- che dopo il decesso della madre, ed il padre hanno deciso di frazionare CP_1
l'appartamento di via delle Alpi in due unità, delle quali una è stata occupata dal predetto convenuto che ha continuato ad abitarvi anche dopo il decesso del padre, mentre l'altra è stata abitata dall'attrice, la quale tuttavia poco dopo, non ritenendola adeguata alle proprie esigenze, ha destinato a propria abitazione l'immobile di Cefalù;
- che dell'asse ereditario faceva originariamente parte anche l'importo di € 230.417,00 che i due figli hanno già provveduto a ripartirsi in ragione della metà ciascuno, nonché due automobili Ferrari targate rispettivamente SR302253 e PA515216;
- che entrambe le parti hanno proceduto alla vendita a terzi di altra vettura già intestata al de cuius (FIAT TG-PA762120) per il prezzo di € 8.000,00 che è stato Persona_2
interamente incassato dall'odierno convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.8.2022 si è costituito in giudizio CP_1
il quale ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione, contestando tuttavia alcuni
[...]
aspetti della ricostruzione avversaria e chiedendo in via riconvenzionale la condanna della sorella al pagamento dell'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile di Cefalù, nonché della metà delle spese dal medesimo convenuto sostenute per l'appartamento di via delle Alpi (comprese quelle relative ai lavori di rifacimento del terrazzo) e per il magazzino di via Daidone (comprese quelle relative ai lavori di rifacimento del terrazzo).
La fase istruttoria si è articolata nelle acquisizioni documentali prodotte dalle parti e nell'espletamento della CTU affidata all'Arch. . Persona_5
All'udienza del 9 maggio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - sulle conclusioni rassegnate dalle parti, e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda di divisione è improcedibile posto che il consulente tecnico d'ufficio ha individuato consistenti difformità catastali che sono per legge ostative alla circolazione del bene e, dunque, anche alla divisione giudiziale dello stesso.
Nel rispondere ai quesiti posti dal Giudice (e nello specifico, per quanto qui di interesse a quelli n. 5
e n. 6), l'esperto ha riscontrato all'interno dell'appartamento di via delle Alpi n. 75 talune rilevanti difformità catastali consistenti in un ampliamento superficiario e volumetrico per la realizzazione di:
chiusura a veranda di balcone lato interno con contestuale modifica della parete perimetrale e dei vani di comunicazione con rimozione di infissi;
ampliamento del vano ex lavanderia oggi servizio igienico su balcone preesistente attiguo alla citata veranda con cambio di destinazione d'uso di superficie da non residenziale
(balcone) a residenziale (wc);
chiusura a veranda di balcone lato cucina (mq 6,00) con contestuale rimozione di infissi di porta finestra e finestra;
realizzazione di veranda e tettoia su terrazzo.
Si tratta di difformità dello stato dei luoghi sia rispetto alla planimetria catastale vigente, sia rispetto a quella allegata al progetto approvato di cui al Certificato di abitabilità prot.16708/61.
Sotto il profilo urbanistico il Consulente ha riferito che le predette difformità “non sono regolarizzabili né in “accertamento di conformità” ai sensi dell'art.36 DPR 380/2001 (recepito in
Sicilia dall'art.14 LR 16/2016), né ai sensi dell'art.20 LR 4/2003. Le verande non rientrano nelle definizioni di cui all'art. 20 della legge n. 4 del 2003 della Regione Sicilia (integrato dall'art. 12 della L.R. 15/2006) per caratteristiche tipologiche, funzionali e d'uso (la rimozione di infissi perimetrali e l'unificazione con i vani attigui ne determinano un ampliamento superficiario e volumetrico e un cambio di destinazione d'uso), così come l'ampliamento volumetrico dell'attuale
WC preesistente e susseguente alla variazione n.5392/84, non risultano regolarizzabili in quanto non risulta che vi sia cubatura residua da potere sfruttare nel lotto edificato”. L'unico modo dunque per rendere l'immobile in parola regolare sotto il profilo urbanistico sarebbe la demolizione ed il ripristino dello stato originario.
Ed è proprio per tale ragione che il CTU nel rispondere al quesito relativo alla regolarità urbanistica ed edilizia del bene ha riferito che “Ai fini della regolarizzazione il sottoscritto ha pertanto previsto il ripristino delle difformità non sanabili con la ricostruzione delle aperture con relativi infissi danti su prospetto esterno, sia per la veranda 1 che 2 e delle sagome planimetriche risultanti da progetto assentito...(omissis)… Per la veranda 1) non è prevista la regolarizzazione in quanto a seguito di demolizione parziale del wc attiguo, tale manufatto rimarrebbe in tal punto privo di infisso e pertanto perderebbe i requisiti attributivi;
il sottoscritto ha pertanto previsto la rimozione”.
Giova precisare che ciò che allo stato incide - precludendola - sulla circolazione del bene è la difformità catastale in cui gli abusi in parola refluiscono.
Viene invero all'esame di questo Giudice la questione relativa alla possibilità – anche volendo tralasciare la questione relativa alla regolarità urbanistica del bene – di sciogliere (mediante la richiesta assegnazione al convenuto ovvero mediante vendita all'incanto) la comunione ereditaria formatasi su un immobile che presente difformità catastali rilevanti ex art 29 co. 1 bis, della l. n.
52/1985.
Tale disposizione prescrive che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione dei dati catastali e delle planimetrie, può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Si ha riguardo, nella specie, a una figura di nullità formale, assoluta e imprescrittibile (oltre che sanabile alle condizioni di cui al successivo co.1 ter introdotto con D.L n. 50/17 convertito con modificazione dalla legge n. 96/2017) che si verifica per il solo fatto dell'assenza nell'atto pubblico degli elementi prescritti dalla legge, con la quale si è inteso perseguire al contempo:
(i) l'interesse generale al miglioramento della qualità delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare (cd. Anagrafe Immobiliare Integrata), garantendo una simmetria fra i dati che identificano l'immobile sia in termini di coerenza formale (profilo soggettivo), sia in termini di coerenza sostanziale (profilo oggettivo);
(ii) l'interesse generale alla repressione dei fenomeni di elusione ed evasione fiscale, consentendo l'esatta individuazione degli immobili urbani produttivi di reddito e dei relativi intestatari (cfr. sul punto Cass. n. 8611/2014).
Ancorché parte della dottrina abbia sostenuto che la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private (unici titoli idonei alla trascrizione e alla voltura catastale), ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali e di scioglimento delle comunioni, si consolida, invece, in giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17990/2016 e da ultimo Cass. n.18043/2020) la tesi secondo cui l'esclusione appena indicata non sia condivisibile, almeno nella forma assoluta, alla luce della ratio legis della citata disposizione, volta come si è detto ad assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari.
È stato perciò affermato l'opposto principio secondo cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali [sulla natura costitutiva della divisione di una comunione ereditaria intesa come atto inter vivos si rimanda a Cass., Sez. Un., n. 25021/2019], l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo con conseguente improcedibilità della domanda laddove tale accertamento manchi o a fortiori laddove, come nel caso che ci occupa, il Consulente Tecnico d'Ufficio abbia certificato la non conformità dello stato di fatto del cespite alle planimetrie catastali (v. in particolare Cass. n.18043/2020 la quale conclude che “la divisione intanto [è] possibile in quanto i beni soddisfino le condizioni prescritte per la loro commerciabilità, e nel caso di specie quelle di cui alla L. n. 52 del 1985, art.
29, comma 1 bis, con la conseguenza che, in loro assenza, i beni sono destinati a restare in comunione fin quando non sia regolarizzato il loro assetto urbanistico – edilizio”).
Tale interpretazione ha ottenuto recentemente l'avallo delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. Sezioni Unite, 29 luglio 2021 n. 21761), che intervenendo in tema di ammissibilità del trasferimento immobiliare previsto negli accordi di separazione o divorzio, richiamando proprio la più recente giurisprudenza di legittimità relativa all'ambito di applicazione dell'art. 29 comma 1 bis della L. n. 52 del 1985 (Cass., 11/04/2014, n. 8611; Cass., 21/07/2016, n. 15073; Cass., 03/06/2016,
n. 11507; Cass., 29/08/2019, n. 21828), ha precisato che:
- l'accordo traslativo adottato in sede di divorzio (ma mutatis mutandis il principio, per le ragioni suesposte, è applicabile anche alla separazione consensuale) ha natura atipica e deve contenere tutte le indicazioni richieste, a pena di nullità, dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis c.c.; - gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell'intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari - previsti dall'ultima parte della L. n. 52 del 1985, art. 29 - possono essere eseguiti dall'ausiliario del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre;
- le prescrizioni riguardanti le informazioni e le dichiarazioni catastali, previste a pena di nullità, non si applicano solo agli atti negoziali notarili (sia esso l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata), ma anche alle scritture private semplici, agli atti pubblici amministrativi o giudiziari, che producano gli stessi effetti giuridici indicati dalla norma ovvero che trasferiscano o costituiscano diritti reali, in quanto, pur essendo la norma rivolta anzitutto agli atti formati o autenticati dal notaio, essa è, comunque, applicabile a tutti gli atti amministrativi che producono i medesimi effetti, quali i decreti di trasferimento per espropriazione, ed anche agli atti giudiziari, come le sentenze costitutive ex art. 2932 c.c..
Affermata l'applicabilità dell'art. 29 c. 1 bis L. 52 1985 anche ai trasferimenti effettuati in sede giudiziaria, resta da individuare con esattezza il perimetro applicativo oggettivo della norma.
A tal fine deve essere effettuata una analisi sistematica delle norme catastali che individuano i casi nei quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione dello stato dei beni con allegazione delle planimetrie catastali e pagamento della relativa sanzione.
La norma di riferimento in materia è l'art. 17 del DPR n. 1142 del 1949, a mente del quale per le unità immobiliari a destinazione ordinaria l'obbligo della relativa dichiarazione si configura nelle ipotesi in cui “la variazione incide sulla consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe” dell'unità immobiliare e dunque sulla determinazione della rendita catastale “a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, di ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni
o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni o cambio di destinazione d'uso del bene immobile urbano”, mentre “non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che pur variando la superficie utile dei vani interessati non variano il numero di vani o la loro funzionalità”.
Comportano, quindi, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione gli interventi in cui si modifica l'utilizzazione di superfici coperte quali balconi o terrazze [….], ampliando la cubatura, si varia il numero dei vani, ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici eccetera (così pp.
11 e 12 Circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 9.7.2010 prot. n. 3667).
Nel caso di specie - in cui è stato realizzato un vano in più mediante la chiusura del balcone con una veranda e l'eliminazione della parete perimetrale, e si è per di più destinata la predetta veranda a wc
- l'ampliamento volumetrico derivante dalla realizzazione della veranda sul balcone e la modifica della destinazione d'uso della superficie scoperta costituiscono interventi abusivi che ridondano altresì in rilevanti difformità catastali che incidono sulla consistenza catastale del bene, risultando pertanto impeditive della chiesta divisione.
Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle difformità sia urbanistiche che catastali accertate dal Consulente negli immobili facenti parte del complesso della villetta unifamiliare situata a Cefalù e per le quali si rinvia alla relazione depositata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata improcedibile.
Inoltre, sebbene le difformità catastali preclusive della commerciabilità e quindi della divisione siano emerse chiaramente dalla relazione di consulenza depositata in data 25.5.2024 e sebbene sulla conseguente improcedibilità della domanda divisione sia stato sollecitato il contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., nessuna delle parti nelle successive udienze ha manifestato interesse per la divisione parziale proponendo la relativa domanda con riguardo al cespite di via Daidone e ai beni mobili.
L'improcedibilità della domanda di scioglimento della comunione esime il giudice dal pronunciarsi altresì sulla ripartizione delle passività che, per il principio dell'universalità, dovrà avvenire in sede di divisione unitamente a quella dell'attivo ereditario.
Deve precisarsi per completezza argomentativa che siffatta conclusione (e del resto la tipologia stessa della pronuncia di improcedibilità, in quanto di mero rito) non incide sulla fondatezza della domanda e conseguentemente non preclude ai comunisti, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento a tutela delle loro facoltà, di attivarsi per eliminare l'abuso e la difformità catastale e procedere indi a divisione.
Sono invece procedibili ed ammissibili - considerato il loro carattere autonomo rispetto alla domanda di divisione ereditaria - le domande relative al pagamento dell'indennità per il godimento esclusivo del bene, che ciascuna delle parti ha formulato nei confronti dell'altra.
Giova al riguardo osservare che è pacifico tra le parti che a decorrere dal decesso di R_
, l'odierno convenuto ha avuto il godimento esclusivo del magazzino di via Daidone n. 12,
[...] così come l'odierna attrice ha adibito a propria residenza la villetta situata a Cefalù, C.da Monte;
con riferimento all'appartamento di via delle Alpi n. 75 è incontestato che lo stesso sia stato frazionato prima del decesso del de cuius in due unità abitative, una delle quali adibita a propria residenza dal convenuto, mentre l'altra, inizialmente abitata dall'odierna attrice, è stata dalla stessa lasciata in quanto non adeguata alle sue esigenze abitative.
Stando così le cose ed essendo incontestato che l'odierna attrice abbia nondimeno continuato a detenere le chiavi di una delle unità abitative di cui è tuttora composto l'appartamento di via delle
Alpi, non può ritenersi che il convenuto abbia fatto del cespite ereditario un uso esclusivo e preclusivo del pari uso della coerede. Ne deriva che nessuna indennità risarcitoria spetta sotto questo profilo all'odierna attrice.
Discorso parzialmente diverso deve farsi con riguardo al bene ereditario situato in via Daidone n.
12.
Giova premettere che, in materia di comunione, laddove venga in rilievo l'uso della cosa comune da parte di uno soltanto dei comproprietari, la disciplina cui deve farsi riferimento non è evidentemente quella afferente il contratto tipico di locazione, ma quella sulla comunione ex art. 1100 e ss. c.c. ed in particolare la norma di cui all'art. 1102 c.c. ai sensi del quale, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Ebbene, secondo condivisibile giurisprudenza sia di merito sia legittimità non sussiste un generale principio di par condicio tra i proprietari, perché le posizioni dei singoli compartecipi sono naturaliter tra loro differenziate e tali possono rimanere, senza che ciò comporti disparità di trattamento (Cass. n. 7466/2015; Trib. Napoli 29.4.2003), e la nozione di pari uso della cosa comune che ogni compartecipe, nell'utilizzare la cosa medesima, deve consentire agli altri, non va intesa nel senso di uso identico perché l'identità nello spazio o addirittura nel tempo potrebbe importare il divieto per ogni condomino di fare della cosa comune un uso particolare e a proprio esclusivo vantaggio.
Costituisce inoltre principio consolidato che in tema di uso della cosa comune, secondo i criteri stabiliti nell'art. 1102, c.c., lo sfruttamento esclusivo del bene, da parte del singolo, che ne impedisca la simultanea fruizione degli altri, non è riconducibile alla facoltà di ciascun condomino di trarre dal bene comune la più intensa utilizzazione, ma ne integra un uso illegittimo, in quanto il principio di solidarietà, cui devono essere informati i rapporti condominiali, richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (Cass. n. 17208/2008) e ciò anche quando la completa appropriazione riguardi una ridotta parte del bene comune (Cass. n.
11287/2010).
Sul punto tuttavia questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.” (Cass. n. 2423/2015). Nel caso di specie, sulla scorta di detto orientamento, a fronte dell'incontestato uso esclusivo da parte di dell'immobile comune dato dal magazzino di via Daidone n. 12, alla CP_1
odierna attrice spetta il pagamento della relativa indennità commisurata al valore locativo, tuttavia tale diritto sussiste soltanto dal momento della odierna domanda giudiziale risalente al 28.4.2022: è rimasto sfornito di prova che vi sia mai stata, prima di allora, alcuna iniziativa o richiesta da parte dell'odierna attrice nei confronti del fratello, da cui desumere la sua intenzione di utilizzare il bene o di ottenere il pagamento della relativa indennità di mancato godimento.
Discorso analogo deve farsi con riguardo alla domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto l'indennità risarcitoria relativa all'esclusione dal godimento dell'immobile situato a Cefalù
C.da Monte.
Anche in tal caso, se per un verso è pacifico tra le parti che lo stesso sia stato adibito a propria residenza dalla odierna attrice, per altro verso tuttavia non risulta che prima della proposizione della relativa domanda giudiziale (2.8.2022) il convenuto abbia mai chiesto alla sorella di farne pari uso o di pagare la relativa indennità di occupazione.
Pertanto, dovrà corrispondere all'odierna attrice l'indennità risarcitoria CP_1 commisurata al valore locativo dell'immobile di via Daidone n. 12 complessivamente quantificato dal Consulente in € 3.349,54 per la annualità dal 28.4.2022 al 28.4.2023 e in € 3.374,66 per le successive. Egli andrà pertanto condannato al pagamento di € 1.674,77 per l'annualità dal 28.4.2022 al 28.4.2023, € 1.687,33 per l'annualità dal 28.4.2023 al 28.4.2024 ed infine € 2.249,77 per le mensilità dal 29.4.2024 ad oggi (agosto 2025), per il complessivo importo di € 5.611,87.
Mentre dovrà corrispondere al fratello odierno convenuto l'indennità risarcitoria Parte_1
commisurata al valore locativo della villetta situata a Cefalù C.da Monte, quantificato dal consulente in € 7.308,00 per la prima annualità (2.8.2022 - 2.8.2023) e in € 7.362,81 per le successive, con la conseguenza che la stessa andrà pertanto condannata al pagamento di € 3.654,00 per la prima annualità, € 3.681,40 per la seconda e la terza annualità (agosto 2023 - agosto 2025), per il complessivo importo di € 11.016,80.
La pronuncia di rito sulla domanda di divisione e la reciproca soccombenza in ordine alle altre domande giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda di scioglimento della comunione ereditaria formatasi sui beni relitti da ed Persona_1 Persona_2
- condanna il convenuto a pagare in favore dell'attrice CP_1 Parte_1
l'importo di € 5.611,87 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna l'attrice, a pagare in favore del convenuto Parte_1 CP_1
l'importo di € 11.016,80 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti in ragione della metà per ciascuno.
Così deciso in Palermo il 1 settembre 2025
Il Giudice
Sara Monteleone