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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 6227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6227 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3017/2021
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 11:55
Presidente Dott. AL LO Consigliere Relatore Dott. GI AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE
Avv. CALZOLAI FABRIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RUDILOSSO avv Petti pres in sost. Controparte_2
CP_3
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AL LO
AR GA NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL LO Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato, in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1
p.le Clodio, 13, presso lo studio dell'Avv. Daniele Berardi (C.F. che lo C.F._2 rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fabrizio Calzolai (C.F.
) giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
, quale Impresa designata ex lege dal F.G.V.S. (P. I.V.A. n. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Francesco Rudilosso Consolo (Codice Fiscale che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma e Parte_1 CP_3 Controparte_4
[...] nella qualità di impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...] per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da esso subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 2.12.2014, alle ore 18.35 circa, allorquando, trovandosi alla guida del motociclo Yamaha Majesty 400, tg. CP 65650, di proprietà di , in via Controparte_5
Cavour, in Roma, sulla corsia di sinistra dovendo dirigersi in via dei Serpenti, giunto all'altezza dell'hotel “Palatino”, veniva urtato dall'autovettura Opel Astra, tg. AA 3165 OC, di proprietà d CP_3
e condotto da di nazionalità ucraina. Aggiungeva l'allora attore che la
[...] CP_6 conducente del veicolo, mentre percorreva via Cavour, sulla corsia di destra, giunta all'altezza del civico n. 221, effettuava una vietata manovra d'inversione ad “U”, nonostante la presenza del motociclo sulla corsia di sinistra che, proveniente dal medesimo senso di marcia, la stava affiancando, nonché della doppia linea orizzontale. A seguito di tale vietata manovra, il motociclo Yamaha
Majesty 400 cadeva a terra, terminando la propria corsa contro l'autovettura Peugeot 208, tg. DS 079
ZL, parcheggiata a margine della carreggiata.
Si costituiva in giudizio la che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, atteso che parte attrice non aveva fornito alcuna prova della dedotta scopertura assicurativa della (presupposto necessario per l'intervento del F.G.V.S. ai sensi dell'art. CP_7
283 n. 1 lett. b), D.lgs. n. 209/2005); chiedeva, inoltre, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum, e, in via subordinata, che venisse dichiarata la corresponsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
pur citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_3
Con ordinanza del 14.11.2017 il Giudice accoglieva l'istanza di provvisionale ex art. 147 D.lgs. n.
209/2005 formulata da parte attrice e condannava i convenuti in solido al pagamento di € 90.000,00 in favore dell'attore.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15636/2020, pubblicata il 9.11.2020 così statuiva:
1. dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di;
2. CP_6 condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'ammontare di € 12.481,75 (€102.481,75
- € 90.000,00) all'attualità, oltre interessi come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale in favore di;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento Parte_1 dell'ammontare di € 21.420,00 all'attualità, oltre interessi come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale in favore di;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere Parte_1 all'attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, ed in € 834,00 per spese, da distrarsi, oltre ad € 4.320,00 per l'attività stragiudiziale.
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.”
3 Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avente n. 15636/20, emessa dal
Tribunale di Roma, in persona del G.U. dott.ssa Simona Sansa, relativamente al procedimento avente
R.G. 64232/16, confermata l'esclusiva responsabilità dell'appellata proprietaria sig.ra CP_3
nel sinistro di cui è causa: nel merito: - riformare parzialmente la sentenza come sopra meglio
[...] motivato;
- condannare le in persona del l.r.p.t., nq. di gestore del Fondo di Controparte_1
Garanzia vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 e ss. D.Lgs. 209/2005 unitamente e solidalmente all'appellata sig.ra , all'integrale risarcimento danno da lesioni (patrimoniale e non CP_3 patrimoniale) subito dal sig. ed in favore di quest'ultimo, sulla base di quanto Parte_1 sopra riportato e delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano come sopra precisato considerando la comparsa conclusionale depositata in primo grado da intendersi qui integralmente trascritta, oltre alle spese del C.T.P., quest'ultima da distrarsi in virtù dell'antistatarietà, decurtando gli importi già liquidati, oltre interessi e rivalutazione sulle differenze. Con condanna in solido tra loro degli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi sempre in favore dei procuratori antistatari”.
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adìta, accertata preliminarmente la proponibilità ed ammissibilità dell'atto d'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., respingere integralmente il proposto atto di gravame, nonché le richieste ivi avanzate, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata. Con condanna del Sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.” Pt_1
Il processo veniva interrotto
All'udienza del 23.1.2024 veniva dichiarata la contumacia di che non si è costituito CP_3 nonostante rituale notificazione.
Il processo veniva in data 19.11.2024 veniva dichiarato interrotto per la cancellazione all'albo del difensore di e poi ritualmente riassunto. CP_1
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
4 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado per quanto attiene alle somme riconosciute.
La sentenza di primo grado è motivata come segue per quanto di interesse.
“.. Alla luce delle esposte considerazioni, le parti convenute devono essere dichiarate tenute in solido al risarcimento dei danni patiti da . Tanto premesso, questo Tribunale condivide Parte_1
l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre
2012, n. 20292). In ordine alla liquidazione del danno, si ritiene di dover applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma come da ultimo modificate (giugno 2019). Questo Tribunale, infatti, ha ritenuto di dover confermare l'applicazione delle tabelle, elaborate fin dagli anni '90, in attesa della predisposizione della tabella nazionale prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni, così come modificato dalla legge 124/2017, anche tenendo conto del fatto che, pur in assenza della determinazione dei valori specifici previsti dalla nuova tabella, non possano non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla legge ai quali lo sviluppo concreto della tabella dovrà uniformarsi. In particolare, il Tribunale di Roma, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di mantenere il proprio sviluppo della Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente. A ciò si aggiunga
5 comunque che, nonostante il noto arresto della Corte di Cassazione secondo il quale “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass., 7 giugno 2011, n. 12408), ferma restando l'adesione al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere “l'equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento”, questo Tribunale ritiene di non doversi discostare, per le ragioni qui di seguito illustrate, dalla giurisprudenza sinora seguita, liquidando il danno accertato sulla base delle tabelle recentemente aggiornate. Si osserva infatti che, in ordine all'elezione delle tabelle milanesi come criterio generale di liquidazione equitativa del danno alla persona, l'orientamento affermato dalla richiamata sentenza Cass. 12408/2011 risulta stemperato da Cass., 31 agosto 2011, n. 17879 e, successivamente, anche da Cass., 23 novembre 2011, n. 24748 sia da Cass., 2 agosto 2011, n. 16866; a ciò si aggiunga che i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, volti a rimarcare la necessità di evitare “vuoti risarcitori” (v. Cass.,
22 agosto 2013, n. 19402 e Cass., 3 ottobre 2013, n. 22585), consentono di ritenere che le tabelle romane - attraverso le quali il danno biologico è computabile in modo distinto e senza inglobare le eventuali percentuali riferibili a tutti i possibili aspetti della personalizzazione - siano più idonee per la soluzione del caso concreto e, specificamente, di quello in esame. Si osserva infine che, nonostante la novità dei principi introdotti, non sono stati contraddetti quelli propugnati dalla Cassazione nelle sentenze “gemelle” del 2008 (SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti). Sotto altro profilo, non può trascurarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non sussistente il diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1524); ed ha anche affermato che il giudice non è vincolato alle tabelle adottate dal suo Tribunale, e qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già “in re ipsa” (Cass., 3.8.2005, n. 16237) ben potendo adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario purché fornisca adeguata motivazione della diversa scelta (cfr. Cass., 1.6.2006, n. 13130; 2.3.2004, n. 4186). Dunque, ciò che rileva ai fini dell'uniformità non è tanto, in assenza di specifica previsione normativa, il dato di partenza comune,
e cioè “la stessa tabella per tutti”, quanto l'utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare dalle quattro “sentenze gemelle” del 2008 (Cass 26972/2008; Cass. 26973/2008; Cass. 26974/2008; Cass. 26975/ 2008) nell'uso e nell'applicazione delle varie tabelle. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre considerare, quanto al danno non patrimoniale, che dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giudizio, è emerso che l'attore, a causa ed in conseguenza del sinistro, ha riportato
6 “Frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale tibia e perone di dx con sublussazione del ginocchio. Ferita lacero contusa regione dorsale articolazione interfalangea prossimale II raggio mano sn” e che tali lesioni sono causalmente compatibili con la dinamica del sinistro stradale. Il consulente tecnico ha stimato il consuntivo medico legale in termini di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 35, di 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e di giorni 90 inabilità temporanea parziale al 50%. Infine l'invalidità permanente è stata valutata nella misura del 24%. Tanto premesso, le conclusioni del C.T.U., suffragate da accertamenti diagnostici specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo al Pertanto, con Pt_1 riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera psicofisica dell'infortunato, sulla scorta delle tabelle in uso al Tribunale di Roma (aggiornate al giugno 2019), il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore ammonta complessivamente ad € 102.481,75 (dei quali € 70.648,90
a titolo di danno biologico ed € 11.336,50 per IT), comprensivo della maggiorazione del 25% a titolo di danno morale in considerazione della grave entità della lesione riportata e del traumatico decorso operatorio e post-operatorio. L'attore chiede, inoltre, il risarcimento del danno da capacità lavorativa specifica e generica. Sul tema è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, necessita distinguere tra la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che è risarcibile quale danno biologico, il quale ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, da una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno.
Detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. 18 aprile 2003 n. 6291; Cass. 21 aprile 2010. n. 9444). Ne consegue che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette
7 automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre 2013 n. 25634). Conclusivamente, mentre il danno alla capacità lavorativa generica deve essere valutato insieme al danno biologico, quanto al danno alla capacità lavorativa specifica è necessario che risulti fornita dal danneggiato la prova che l'accertata riduzione della capacità produttiva ha inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto (in tal senso Cass. Civ. sez. III n. 10289 del 27/07/2001; Cass. Civ. sez. III n. 1230 del 23/01/2006; Cass. Civ. sez. III n. 2062 del 29/01/2010; Cass. Civ. sez. III n. 16541 del
28/09/2012). Nel caso in esame, l'attore non ha né dedotto, né tantomeno provato, di aver subito una contrazione dei redditi in conseguenza del sinistro per cui è causa e, anzi, in sede di operazioni peritali il – contrariamente a quanto dichiarato dai suoi difensori nelle note scritte del Pt_1
30.6.2020 – ha dichiarato di essere disoccupato all'epoca del sinistro e di essere invece impiegato all'epoca della espletata consulenza medico-legale. Il CTU, infine, ha precisato che i postumi quantificati non hanno impedito né impediscono di effettuare l'attività lavorativa dichiarata dal periziato. La domanda, quindi, deve essere sul punto rigettata. Con ordinanza del 14.11.2017 il
Giudice ha disposto in favore dell'attore una provvisionale ai sensi dell'art. 147 d.lgs. 209/05 per l'importo di € 90.000,00: tale somma deve essere detratta da quanto quantificato a titolo di danno non patrimoniale, ovvero € 102.481,75, con la conseguenza che i convenuti in solido devono essere condannati al pagamento di € 12.481,75 all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla parte attrice (v. doc. 7) risultano accertate spese per € 21.420,00 (nell'importo di € 21.062,13 già rivalutato all'attualità), così come anche ritenuto congruo dal CTU ed escluse le spese riportate negli scontrini allegati in atti (pari ad € 604,87), in quanto non causalmente riconducibili al sinistro del 2.12.2014. In relazione alla liquidazione degli interessi, osserva il Tribunale che tale questione deve essere attentamente valutata, anche alla luce dell'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1712 del 1995 (secondo cui
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino
8 alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma»). Tenuto conto dei criteri indicati nella predetta sentenza e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, il pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento può essere equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo pari a circa lo 0,70%, ritiene il giudicante che gli interessi possono essere liquidati nella detta misura. Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT). Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale. L'attore chiede anche il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte per l'importo di € 610,00 (come da fattura allegata in atti). E' costante l'orientamento della S.C. secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha 1diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 84/13; Cass. 3380/15). Nella specie, in considerazione del fatto che nel corso del giudizio è stato nominato un CTU, le cui conclusioni non sono state contestate dal CTP, si deve ritenere che la spesa suddetta sia stata eccessiva e che quindi non debba essere riconosciuta. Il chiede, inoltre, il rimborso delle Pt_1 spese stragiudiziali sostenute. In termini generali va rilevato che nell'ambito della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, spettano e vanno riconosciute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima nella fase stragiudiziale di risarcimento dei danni. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. 2275/06; Cass. 997/10; Cass. 11154/15). Inoltre la S.C. ha precisato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e
9 proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. SS.UU. 16990/17; Cass. 2644/18; Cass. 30732/19). Nella specie, poiché
l'attività stragiudiziale è stata provata dall'attore mediante la documentazione prodotta in atti, sicuramente compete al il rimborso della suddetta spesa, da quantificarsi secondo i valori Pt_1 medi previsti per l'attività stragiudiziale ai sensi degli artt. 1, 3, 18, 27 del D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 37 dell'8.3.2018, ovvero (per lo scaglione qui di interesse, da € 52.000,00 ad €
260.000,00) € 4.320,00 e non € 5.870,00 come erroneamente indicato in comparsa conclusionale.
Non può, invece, essere accolta la domanda di rimborso delle spese per la negoziazione assistita, che, se pur tempestivamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta documentalmente provata nell'an, mediante la produzione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita inviato alla controparte. Per tutto quanto esposto, la domanda merita accoglimento nei limiti sopra indicati. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 37/18) e tenuto conto della nota spese depositata, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Sul punto occorre, però, precisare quanto segue. I compensi giudiziali devono essere liquidati secondo i valori medi dello scaglione qui di interesse, da €
52.000,00 ad € 260.000,00, senza alcun aumento né per la fase istruttoria (in quanto non è stata particolarmente complessa) né tantomeno per la fase decisionale, che si è svolta non in presenza delle parti, ma in forma cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica in corso. Inoltre i difensori dell'attore richiedono, con la nota spese allegata alla comparsa conclusionale, gli ulteriori aumenti previsti dall'art. 4, commi 7 e 8 del D.M. 55/14, ma la domanda sul punto non può essere condivisa.
Letteralmente l'articolo invocato prevede al comma 7 “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”. Nella fattispecie la Compagnia non ha tenuto alcuna condotta abusiva, ma si è limitata ad esercitare una mera attività difensiva. Il successivo comma 8 dispone che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale il Giudice ritiene di non avvalersi della facoltà dell'aumento fino a un terzo del compenso per mancanza del requisito della manifesta fondatezza della domanda, soprattutto in considerazione della necessaria attività istruttoria svolta anche per superare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da oltre che per provare la dinamica del sinistro;
del divario Controparte_1 esistente tra la misura percentuale del danno biologico richiesta in citazione e quella giudizialmente
10 accertata, nonché del mancato riconoscimento del danno da capacità lavorativa specifica e generica.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.”
Con il primo motivo la sentenza viene censurata “Errata statuizione sulla diserzione delle tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico comprensivo del pregiudizio morale.”
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente utilizzato le tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano per risarcire il danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio morale. La motivazione addotta sul punto appare illogica e contraria al granitico orientamento della Suprema
Corte che qualifica le tabelle meneghine come “le più rappresentative sia da un punto di vista scientifico che qualitativo”. Pertanto, appare evidente che dalla mancata applicazione delle tabelle di
Milano sia derivato per l'appellante una ingiustificata diminuzione del danno liquidato.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “Omesso adeguamento/personalizzazione del danno non patrimoniale.”
L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui omette la personalizzazione del danno non patrimoniale non motivando le scelte sottese a tale diniego. Il giudice di prime cure avrebbe confuso l'aumento previsto per il pregiudizio morale con quello relativo all'adeguamento- personalizzazione del danno.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto fondato è il motivo relativo alla mancata applicazione delle tabelle di Milano.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C., la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata ed impone lo svolgimento di un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha ribadito la preminenza "para-normativa" delle tabelle milanesi. E' noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
– al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
11 Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Erroneamente quindi il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano senza alcuna motivazione in relazione al caso di specie.
L'espletata CTU (non contestata) ha accertato che l'appellante, a causa ed in conseguenza del sinistro, ha riportato “Frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale tibia e perone di dx con sublussazione del ginocchio. Ferita lacero contusa regione dorsale articolazione interfalangea prossimale II raggio mano sn”, stimando l'inabilità assoluta al 100% di giorni 35, l'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg e l'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg, mentre l'invalidità permanente è stata valutata nella misura del 24%.
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e quindi della relativa presumibile sofferenza per l'accertata fattura.
L'appellante lamenta poi la mancata personalizzazione del danno, avendo il giudice di primo grado confuso il pregiudizio morale con la personalizzazione del danno.
Il motivo è infondato, non risultando provate circostanze che giustifichino la personalizzazione.
Può essere richiamato l'orientamento del Supremo Collegio, in particolare Cass. 23 febbraio 2016, n.
3505, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione
12 di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” e
Cass. 11 novembre 2019, n. 28988 per la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”.
Nel caso di specie non risultano comprovate conseguenze anomale rispetto a quelle già riconosciute nella misura standard delle tabelle. La dedotta gravità delle lesioni riportate afferisce al riconoscimento della invalidità come accertata (nella misura del 24%), non risultando una conseguenza atipica ed ulteriore che può giustificare una personalizzazione.
Pertanto applicando le tabelle di Milano si perviene alla seguente somma a titolo di danno non patrimoniale:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 82.343,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 115.280,00
Invalidità temporanea totale € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
13 Totale danno biologico temporaneo € 11.787,50
Totale: € 127.067,50
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta all'attualità ad € 127.067,50.
A tale somma deve essere detratta la provvisionale riconosciuta in data 14.11.2017 per l'importo di
€ 90.000,00, che va rivalutata all'attualità per rendere le poste omogenee, pervenendosi ad €
108.180,00. Pertanto il danno non patrimoniale all'attualità è pari a € 18.887,50. Su tale somma decorrono gli accessori come determinati in sentenza. Da tale somma andranno detratte le somma eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa liquidazione del danno da capacità lavorativa generica e specifica.” Secondo l'appellante erroneamente non è stata ravvisa la sussistenza di un danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica. Contrariamente a quanto statuito, l'appellante evidenzia che tale danno prescinde dalla attualità della occupazione lavorativa del danneggiato. Nello specifico, pertanto, la mancata prova della perdita di capacità lavorativa specifica e lo stato di disoccupazione del al momento dell'incidente (attualmente Pt_1 lavora come portiere dell'albergo) non inciderebbero sulla risarcibilità del pregiudizio di cui sopra.
La giurisprudenza recente ha chiarito la natura della perdita di capacità lavorativa generica quale danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di chance e la sua indipendenza dalla specifica diminuzione della capacità lavorativa relativamente alle attività astrattamente svolgibili dal danneggiato. La liquidazione, peraltro, deve avvenire in base ad una valutazione prognostica e a presunzioni semplici, superabili dalla prova contraria. In ordine al danno da capacità lavorativa specifica, invece, si evidenzia che è stata riconosciuta sia a disoccupati sia a chi svolge attività lavorativa non retribuita. Appare evidente che, il danneggiato, un uomo di 41 anni, costretto ad una
“deambulazione con appoggio preferenziale su arto controlaterale” ed a una “zoppia di fuga”, subisce una maggiore usura lavorativa e una perdita di chance di futuro guadagno.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto va evidenziato come la CTU ha rilevato come i postumi come accertati “non hanno impedito né impediscono di effettuare l'attività lavorativa attualmente dichiarata dal periziando
(impiegato, disoccupato all'epoca dell'evento)”. Pertanto è stata esclusa l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica e generica.
Per quanto attiene alla capacità di lavoro generica, è la consulenza che esclude alcuna incidenza in relazione all'attività come impiegato. Né concretamente l'appellante fornisce elementi per ritenere l'erroneità di quanto accertato da parte del consulente (anche sotto il profilo della maggior usura lavorativa).
Per quanto attiene alla perdita della capacità di lavoro specifica, in diritto va ricordato come secondo
14 l'insegnamento della S.C. “in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (salva l'esigenza di tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un'altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell'ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell'evento dannoso, ma anche nell'ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale” (Cass. n. 4289/2024).
Nel caso di specie pacificamente l'appellante all'epoca dell'incidente era disoccupato mentre attualmente lavora.
Innanzitutto nulla è stato concretamente provato in ordine alle ragioni dello stato di disoccupazione ed in ordine alla situazione pregressa (anche come aspirazione). Né si può sostenere alcuna lesione alla idoneità a continuare la propria professione o una attività simile confacente, atteso che non vi è stato alcun peggioramento nello svolgimento dell'attività lavorativa neanche come aspirazione (non risulta comprovato nulla). Ulteriormente il fatto che l'appellante attualmente lavori, a differenza di prima, dimostra che non è chiaramente ravvisabile alcuna incidenza del sinistro sulla capacità di produrre reddito.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa liquidazione delle spese per la c.t.p. in sede di c.t.u.” L'appellante censura la motivazione addotta alla mancata liquidazione delle spese per la c.t.p. in sede di c.t.u. in quanto illogica e contraria al diritto di difesa. Secondo tale prospettazione, l'esclusione del rimborso delle spese di C.T.P. in sede di C.T.U. per assenza di note critiche alle conclusioni della C.T.U. non è condivisibile, atteso che il consulente giungeva a tali conclusioni dopo un esame congiunto e il contraddittorio tra i C.T.P..
Il motivo è fondato.
La somma richiesta per il CTP pari ad € 610,00 (come da fattura) non appare eccessiva neanche a fronte del fatto che non sono state formulate osservazioni alla CTU, atteso che la consulenza è stata esaminata nel contraddittorio dei consulenti di parte, che pertanto hanno espletato la loro funzione. Il fatto che non siano state presentate osservazioni non vale a ritenere la superfluità dell'attività svolta e quindi della relativa spesa.
15 Pertanto, in accoglimento dell'appello può essere riconosciuta la somma di € 610,00 quali spese per
CTP.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum (valore della causa sino ad €
26.000,00, tabella XII, scaglione terzo, valori in prossimità dei minimi considerati i risultati raggiunti e la semplicità delle questioni trattate).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 15636/2020, pubblicata il 9.11.2020 del Tribunale di Roma, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma che per il rimanente conferma, condanna e in via solidale, al pagamento a favore di per Controparte_1 CP_3 Parte_1 danno non patrimoniale della somma all'attualità di € 18.887,50 (anziché di € 12.481,75, di cui alla sentenza di primo grado), oltre accessori come in sentenza di primo grado, nonché al pagamento di €
610,00 per CTP;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di Controparte_1 CP_3 Pt_1 delle spese del grado che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA
[...]
e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Daniele Berardi e Fabrizio Calzolai, antistatari.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
GI AD AL LO
16
Sezione VI civile
R.G. 3017/2021
All'udienza collegiale del giorno 28/10/2025 ore 11:55
Presidente Dott. AL LO Consigliere Relatore Dott. GI AD
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BERARDI DANIELE
Avv. CALZOLAI FABRIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. RUDILOSSO avv Petti pres in sost. Controparte_2
CP_3
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
AL LO
AR GA NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AL LO Presidente dott.ssa GI AD Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 28.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3017 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, (C.F. ), elettivamente domiciliato, in Roma, Parte_1 CodiceFiscale_1
p.le Clodio, 13, presso lo studio dell'Avv. Daniele Berardi (C.F. che lo C.F._2 rapp.ta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Fabrizio Calzolai (C.F.
) giusta procura in atti;
C.F._3
APPELLANTE
E
, quale Impresa designata ex lege dal F.G.V.S. (P. I.V.A. n. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, Via Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Francesco Rudilosso Consolo (Codice Fiscale che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma e Parte_1 CP_3 Controparte_4
[...] nella qualità di impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
[...] per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da esso subiti a seguito del sinistro occorsogli in data 2.12.2014, alle ore 18.35 circa, allorquando, trovandosi alla guida del motociclo Yamaha Majesty 400, tg. CP 65650, di proprietà di , in via Controparte_5
Cavour, in Roma, sulla corsia di sinistra dovendo dirigersi in via dei Serpenti, giunto all'altezza dell'hotel “Palatino”, veniva urtato dall'autovettura Opel Astra, tg. AA 3165 OC, di proprietà d CP_3
e condotto da di nazionalità ucraina. Aggiungeva l'allora attore che la
[...] CP_6 conducente del veicolo, mentre percorreva via Cavour, sulla corsia di destra, giunta all'altezza del civico n. 221, effettuava una vietata manovra d'inversione ad “U”, nonostante la presenza del motociclo sulla corsia di sinistra che, proveniente dal medesimo senso di marcia, la stava affiancando, nonché della doppia linea orizzontale. A seguito di tale vietata manovra, il motociclo Yamaha
Majesty 400 cadeva a terra, terminando la propria corsa contro l'autovettura Peugeot 208, tg. DS 079
ZL, parcheggiata a margine della carreggiata.
Si costituiva in giudizio la che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, atteso che parte attrice non aveva fornito alcuna prova della dedotta scopertura assicurativa della (presupposto necessario per l'intervento del F.G.V.S. ai sensi dell'art. CP_7
283 n. 1 lett. b), D.lgs. n. 209/2005); chiedeva, inoltre, in via principale, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata sia sotto il profilo dell'an sia sotto il profilo del quantum, e, in via subordinata, che venisse dichiarata la corresponsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
pur citato, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. CP_3
Con ordinanza del 14.11.2017 il Giudice accoglieva l'istanza di provvisionale ex art. 147 D.lgs. n.
209/2005 formulata da parte attrice e condannava i convenuti in solido al pagamento di € 90.000,00 in favore dell'attore.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15636/2020, pubblicata il 9.11.2020 così statuiva:
1. dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva di;
2. CP_6 condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'ammontare di € 12.481,75 (€102.481,75
- € 90.000,00) all'attualità, oltre interessi come in motivazione, a titolo di danno non patrimoniale in favore di;
3. condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento Parte_1 dell'ammontare di € 21.420,00 all'attualità, oltre interessi come in motivazione, a titolo di danno patrimoniale in favore di;
4. condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere Parte_1 all'attrice le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, ed in € 834,00 per spese, da distrarsi, oltre ad € 4.320,00 per l'attività stragiudiziale.
5. pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido.”
3 Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza di primo grado, avente n. 15636/20, emessa dal
Tribunale di Roma, in persona del G.U. dott.ssa Simona Sansa, relativamente al procedimento avente
R.G. 64232/16, confermata l'esclusiva responsabilità dell'appellata proprietaria sig.ra CP_3
nel sinistro di cui è causa: nel merito: - riformare parzialmente la sentenza come sopra meglio
[...] motivato;
- condannare le in persona del l.r.p.t., nq. di gestore del Fondo di Controparte_1
Garanzia vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 e ss. D.Lgs. 209/2005 unitamente e solidalmente all'appellata sig.ra , all'integrale risarcimento danno da lesioni (patrimoniale e non CP_3 patrimoniale) subito dal sig. ed in favore di quest'ultimo, sulla base di quanto Parte_1 sopra riportato e delle Tabelle in uso al Tribunale di Milano come sopra precisato considerando la comparsa conclusionale depositata in primo grado da intendersi qui integralmente trascritta, oltre alle spese del C.T.P., quest'ultima da distrarsi in virtù dell'antistatarietà, decurtando gli importi già liquidati, oltre interessi e rivalutazione sulle differenze. Con condanna in solido tra loro degli appellati al pagamento delle spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi sempre in favore dei procuratori antistatari”.
La nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1
d'Appello adìta, accertata preliminarmente la proponibilità ed ammissibilità dell'atto d'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., respingere integralmente il proposto atto di gravame, nonché le richieste ivi avanzate, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata. Con condanna del Sig. al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.” Pt_1
Il processo veniva interrotto
All'udienza del 23.1.2024 veniva dichiarata la contumacia di che non si è costituito CP_3 nonostante rituale notificazione.
Il processo veniva in data 19.11.2024 veniva dichiarato interrotto per la cancellazione all'albo del difensore di e poi ritualmente riassunto. CP_1
Alla presente udienza i difensori hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione
4 di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado per quanto attiene alle somme riconosciute.
La sentenza di primo grado è motivata come segue per quanto di interesse.
“.. Alla luce delle esposte considerazioni, le parti convenute devono essere dichiarate tenute in solido al risarcimento dei danni patiti da . Tanto premesso, questo Tribunale condivide Parte_1
l'orientamento espresso dalle Sezioni unite n. 26972/2008 secondo cui il risarcimento del danno alla persona ha struttura bipolare, ossia di danno patrimoniale e non patrimoniale e che quest'ultimo comprende il danno biologico in senso stretto (inteso come lesione all'integrità psicofisica della persona), il danno morale come tradizionalmente inteso (inteso come sofferenza morale, non necessariamente transeunte, turbamento dello stato d'animo del danneggiato), nonché tutti quei pregiudizi diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto ovvero di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. Danno biologico, morale, esistenziale integrano solo voci o profili di danno, con contenuto descrittivo, considerando che, attesa la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana, deve essere liquidato tutto il danno, evitando la duplicazione dello stesso (cfr. sul principio dell'integralità del risarcimento e, tuttavia, del carattere unitario della liquidazione anche Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2014, n. 1361; sez. III, 16 maggio 2013, n. 11950, sez. III, sent. 20 novembre
2012, n. 20292). In ordine alla liquidazione del danno, si ritiene di dover applicare le tabelle sul danno biologico del Tribunale di Roma come da ultimo modificate (giugno 2019). Questo Tribunale, infatti, ha ritenuto di dover confermare l'applicazione delle tabelle, elaborate fin dagli anni '90, in attesa della predisposizione della tabella nazionale prevista dall'articolo 138 del codice delle assicurazioni, così come modificato dalla legge 124/2017, anche tenendo conto del fatto che, pur in assenza della determinazione dei valori specifici previsti dalla nuova tabella, non possano non tenersi in considerazione i criteri previsti dalla legge ai quali lo sviluppo concreto della tabella dovrà uniformarsi. In particolare, il Tribunale di Roma, pur modificando la propria tabella di valutazione del danno biologico relativa ai primi quaranta punti al fine di eliminare la differenza esistente con la Tabella milanese, ha ritenuto di mantenere il proprio sviluppo della Tabella stessa dai 40 punti di invalidità in poi al fine di conservare la corretta applicazione del criterio di legge che contrasta con un incremento del punto inferiore a quello assegnato al punto precedente. A ciò si aggiunga
5 comunque che, nonostante il noto arresto della Corte di Cassazione secondo il quale “la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cass., 7 giugno 2011, n. 12408), ferma restando l'adesione al principio fondante di tale pronuncia, ossia essere “l'equità non soltanto “regola del caso concreto” ma anche “parità di trattamento”, questo Tribunale ritiene di non doversi discostare, per le ragioni qui di seguito illustrate, dalla giurisprudenza sinora seguita, liquidando il danno accertato sulla base delle tabelle recentemente aggiornate. Si osserva infatti che, in ordine all'elezione delle tabelle milanesi come criterio generale di liquidazione equitativa del danno alla persona, l'orientamento affermato dalla richiamata sentenza Cass. 12408/2011 risulta stemperato da Cass., 31 agosto 2011, n. 17879 e, successivamente, anche da Cass., 23 novembre 2011, n. 24748 sia da Cass., 2 agosto 2011, n. 16866; a ciò si aggiunga che i più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, volti a rimarcare la necessità di evitare “vuoti risarcitori” (v. Cass.,
22 agosto 2013, n. 19402 e Cass., 3 ottobre 2013, n. 22585), consentono di ritenere che le tabelle romane - attraverso le quali il danno biologico è computabile in modo distinto e senza inglobare le eventuali percentuali riferibili a tutti i possibili aspetti della personalizzazione - siano più idonee per la soluzione del caso concreto e, specificamente, di quello in esame. Si osserva infine che, nonostante la novità dei principi introdotti, non sono stati contraddetti quelli propugnati dalla Cassazione nelle sentenze “gemelle” del 2008 (SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 e seguenti). Sotto altro profilo, non può trascurarsi che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto non sussistente il diritto del danneggiato ad ottenere la liquidazione del danno in base a tabelle in uso presso un determinato ufficio giudiziario piuttosto che in un altro (Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1524); ed ha anche affermato che il giudice non è vincolato alle tabelle adottate dal suo Tribunale, e qualora le utilizzi la motivazione della scelta è già “in re ipsa” (Cass., 3.8.2005, n. 16237) ben potendo adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario purché fornisca adeguata motivazione della diversa scelta (cfr. Cass., 1.6.2006, n. 13130; 2.3.2004, n. 4186). Dunque, ciò che rileva ai fini dell'uniformità non è tanto, in assenza di specifica previsione normativa, il dato di partenza comune,
e cioè “la stessa tabella per tutti”, quanto l'utilizzo da parte dei giudici di principi comuni ed uniformi, così come elaborati dalla giurisprudenza, in particolare dalle quattro “sentenze gemelle” del 2008 (Cass 26972/2008; Cass. 26973/2008; Cass. 26974/2008; Cass. 26975/ 2008) nell'uso e nell'applicazione delle varie tabelle. Facendo applicazione degli esposti principi al caso di specie, occorre considerare, quanto al danno non patrimoniale, che dalla C.T.U. medico legale espletata in corso di giudizio, è emerso che l'attore, a causa ed in conseguenza del sinistro, ha riportato
6 “Frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale tibia e perone di dx con sublussazione del ginocchio. Ferita lacero contusa regione dorsale articolazione interfalangea prossimale II raggio mano sn” e che tali lesioni sono causalmente compatibili con la dinamica del sinistro stradale. Il consulente tecnico ha stimato il consuntivo medico legale in termini di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 35, di 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% e di giorni 90 inabilità temporanea parziale al 50%. Infine l'invalidità permanente è stata valutata nella misura del 24%. Tanto premesso, le conclusioni del C.T.U., suffragate da accertamenti diagnostici specifici nonché da un'attenta valutazione dei dati anamnestici e degli esami specialistici, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico, devono essere senz'altro condivise dal Tribunale e prese a serio spunto per la valutazione dei postumi residuati in capo al Pertanto, con Pt_1 riferimento al danno non patrimoniale riferibile alla sfera psicofisica dell'infortunato, sulla scorta delle tabelle in uso al Tribunale di Roma (aggiornate al giugno 2019), il risarcimento del danno non patrimoniale spettante all'attore ammonta complessivamente ad € 102.481,75 (dei quali € 70.648,90
a titolo di danno biologico ed € 11.336,50 per IT), comprensivo della maggiorazione del 25% a titolo di danno morale in considerazione della grave entità della lesione riportata e del traumatico decorso operatorio e post-operatorio. L'attore chiede, inoltre, il risarcimento del danno da capacità lavorativa specifica e generica. Sul tema è opportuno evidenziare che la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, necessita distinguere tra la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto che è risarcibile quale danno biologico, il quale ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, da una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dà luogo ad una riduzione della capacità di guadagno.
Detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento, e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass. 18 aprile 2003 n. 6291; Cass. 21 aprile 2010. n. 9444). Ne consegue che il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette
7 automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio (Cass. 14 novembre 2013 n. 25634). Conclusivamente, mentre il danno alla capacità lavorativa generica deve essere valutato insieme al danno biologico, quanto al danno alla capacità lavorativa specifica è necessario che risulti fornita dal danneggiato la prova che l'accertata riduzione della capacità produttiva ha inciso, limitandola, sulla specifica capacità di guadagno futuro del soggetto (in tal senso Cass. Civ. sez. III n. 10289 del 27/07/2001; Cass. Civ. sez. III n. 1230 del 23/01/2006; Cass. Civ. sez. III n. 2062 del 29/01/2010; Cass. Civ. sez. III n. 16541 del
28/09/2012). Nel caso in esame, l'attore non ha né dedotto, né tantomeno provato, di aver subito una contrazione dei redditi in conseguenza del sinistro per cui è causa e, anzi, in sede di operazioni peritali il – contrariamente a quanto dichiarato dai suoi difensori nelle note scritte del Pt_1
30.6.2020 – ha dichiarato di essere disoccupato all'epoca del sinistro e di essere invece impiegato all'epoca della espletata consulenza medico-legale. Il CTU, infine, ha precisato che i postumi quantificati non hanno impedito né impediscono di effettuare l'attività lavorativa dichiarata dal periziato. La domanda, quindi, deve essere sul punto rigettata. Con ordinanza del 14.11.2017 il
Giudice ha disposto in favore dell'attore una provvisionale ai sensi dell'art. 147 d.lgs. 209/05 per l'importo di € 90.000,00: tale somma deve essere detratta da quanto quantificato a titolo di danno non patrimoniale, ovvero € 102.481,75, con la conseguenza che i convenuti in solido devono essere condannati al pagamento di € 12.481,75 all'attualità, a titolo di danno non patrimoniale.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla parte attrice (v. doc. 7) risultano accertate spese per € 21.420,00 (nell'importo di € 21.062,13 già rivalutato all'attualità), così come anche ritenuto congruo dal CTU ed escluse le spese riportate negli scontrini allegati in atti (pari ad € 604,87), in quanto non causalmente riconducibili al sinistro del 2.12.2014. In relazione alla liquidazione degli interessi, osserva il Tribunale che tale questione deve essere attentamente valutata, anche alla luce dell'orientamento formulato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1712 del 1995 (secondo cui
«qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino
8 alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma»). Tenuto conto dei criteri indicati nella predetta sentenza e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, il pregiudizio economico derivato dal ritardato pagamento può essere equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato). Considerato che tali forme di risparmio, dalla data del sinistro all'attualità, hanno avuto un rendimento medio annuo pari a circa lo 0,70%, ritiene il giudicante che gli interessi possono essere liquidati nella detta misura. Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore attuale, gli interessi andranno calcolati equitativamente sull'importo medio tra la somma liquidata ad oggi e quella dovuta all'epoca del fatto (ottenuta, quest'ultima, devalutando il primo importo con l'applicazione degli indici ISTAT). Dalla sentenza al soddisfo decorreranno, poi, gli interessi di mora in misura legale. L'attore chiede anche il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte per l'importo di € 610,00 (come da fattura allegata in atti). E' costante l'orientamento della S.C. secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha 1diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 84/13; Cass. 3380/15). Nella specie, in considerazione del fatto che nel corso del giudizio è stato nominato un CTU, le cui conclusioni non sono state contestate dal CTP, si deve ritenere che la spesa suddetta sia stata eccessiva e che quindi non debba essere riconosciuta. Il chiede, inoltre, il rimborso delle Pt_1 spese stragiudiziali sostenute. In termini generali va rilevato che nell'ambito della assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, spettano e vanno riconosciute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima nella fase stragiudiziale di risarcimento dei danni. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, difatti, “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. 2275/06; Cass. 997/10; Cass. 11154/15). Inoltre la S.C. ha precisato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e
9 proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Cass. SS.UU. 16990/17; Cass. 2644/18; Cass. 30732/19). Nella specie, poiché
l'attività stragiudiziale è stata provata dall'attore mediante la documentazione prodotta in atti, sicuramente compete al il rimborso della suddetta spesa, da quantificarsi secondo i valori Pt_1 medi previsti per l'attività stragiudiziale ai sensi degli artt. 1, 3, 18, 27 del D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 37 dell'8.3.2018, ovvero (per lo scaglione qui di interesse, da € 52.000,00 ad €
260.000,00) € 4.320,00 e non € 5.870,00 come erroneamente indicato in comparsa conclusionale.
Non può, invece, essere accolta la domanda di rimborso delle spese per la negoziazione assistita, che, se pur tempestivamente formulata nell'atto introduttivo del giudizio, non risulta documentalmente provata nell'an, mediante la produzione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita inviato alla controparte. Per tutto quanto esposto, la domanda merita accoglimento nei limiti sopra indicati. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale dei convenuti, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. 37/18) e tenuto conto della nota spese depositata, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Sul punto occorre, però, precisare quanto segue. I compensi giudiziali devono essere liquidati secondo i valori medi dello scaglione qui di interesse, da €
52.000,00 ad € 260.000,00, senza alcun aumento né per la fase istruttoria (in quanto non è stata particolarmente complessa) né tantomeno per la fase decisionale, che si è svolta non in presenza delle parti, ma in forma cartolare a causa dell'emergenza epidemiologica in corso. Inoltre i difensori dell'attore richiedono, con la nota spese allegata alla comparsa conclusionale, gli ulteriori aumenti previsti dall'art. 4, commi 7 e 8 del D.M. 55/14, ma la domanda sul punto non può essere condivisa.
Letteralmente l'articolo invocato prevede al comma 7 “Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli”. Nella fattispecie la Compagnia non ha tenuto alcuna condotta abusiva, ma si è limitata ad esercitare una mera attività difensiva. Il successivo comma 8 dispone che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Nel caso sottoposto al vaglio del Tribunale il Giudice ritiene di non avvalersi della facoltà dell'aumento fino a un terzo del compenso per mancanza del requisito della manifesta fondatezza della domanda, soprattutto in considerazione della necessaria attività istruttoria svolta anche per superare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da oltre che per provare la dinamica del sinistro;
del divario Controparte_1 esistente tra la misura percentuale del danno biologico richiesta in citazione e quella giudizialmente
10 accertata, nonché del mancato riconoscimento del danno da capacità lavorativa specifica e generica.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.”
Con il primo motivo la sentenza viene censurata “Errata statuizione sulla diserzione delle tabelle del tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico comprensivo del pregiudizio morale.”
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha erroneamente utilizzato le tabelle di Roma in luogo di quelle di Milano per risarcire il danno non patrimoniale comprensivo del pregiudizio morale. La motivazione addotta sul punto appare illogica e contraria al granitico orientamento della Suprema
Corte che qualifica le tabelle meneghine come “le più rappresentative sia da un punto di vista scientifico che qualitativo”. Pertanto, appare evidente che dalla mancata applicazione delle tabelle di
Milano sia derivato per l'appellante una ingiustificata diminuzione del danno liquidato.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata per “Omesso adeguamento/personalizzazione del danno non patrimoniale.”
L'appellante censura la sentenza di primo grado nel punto in cui omette la personalizzazione del danno non patrimoniale non motivando le scelte sottese a tale diniego. Il giudice di prime cure avrebbe confuso l'aumento previsto per il pregiudizio morale con quello relativo all'adeguamento- personalizzazione del danno.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto fondato è il motivo relativo alla mancata applicazione delle tabelle di Milano.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C., la mancata adozione delle tabelle milanesi sulla liquidazione del danno non patrimoniale va motivata ed impone lo svolgimento di un giudizio di congruità relativo all'uso di altri criteri, come le cosiddette "tabelle romane". Infatti, la Corte di cassazione - con la sentenza n. 38077/2021 - ha ribadito la preminenza "para-normativa" delle tabelle milanesi. E' noto come la Suprema Corte, “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
– al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3
Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226
c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
11 Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo
Cass. Sez. III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n. 20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Erroneamente quindi il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma e non quelle di Milano senza alcuna motivazione in relazione al caso di specie.
L'espletata CTU (non contestata) ha accertato che l'appellante, a causa ed in conseguenza del sinistro, ha riportato “Frattura scomposta pluriframmentaria metaepifisaria prossimale tibia e perone di dx con sublussazione del ginocchio. Ferita lacero contusa regione dorsale articolazione interfalangea prossimale II raggio mano sn”, stimando l'inabilità assoluta al 100% di giorni 35, l'inabilità temporanea parziale al 75% di 30 gg e l'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 gg, mentre l'invalidità permanente è stata valutata nella misura del 24%.
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, tenuto conto della lesione del diritto alla salute e quindi della relativa presumibile sofferenza per l'accertata fattura.
L'appellante lamenta poi la mancata personalizzazione del danno, avendo il giudice di primo grado confuso il pregiudizio morale con la personalizzazione del danno.
Il motivo è infondato, non risultando provate circostanze che giustifichino la personalizzazione.
Può essere richiamato l'orientamento del Supremo Collegio, in particolare Cass. 23 febbraio 2016, n.
3505, secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice, nel soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, nell'effettuare la necessaria personalizzazione
12 di esso, in base alle circostanze del caso concreto, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'”id quod plerumque accidit”, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate” e
Cass. 11 novembre 2019, n. 28988 per la quale: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento”.
Nel caso di specie non risultano comprovate conseguenze anomale rispetto a quelle già riconosciute nella misura standard delle tabelle. La dedotta gravità delle lesioni riportate afferisce al riconoscimento della invalidità come accertata (nella misura del 24%), non risultando una conseguenza atipica ed ulteriore che può giustificare una personalizzazione.
Pertanto applicando le tabelle di Milano si perviene alla seguente somma a titolo di danno non patrimoniale:
Età del danneggiato alla data del sinistro 41 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 82.343,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 115.280,00
Invalidità temporanea totale € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
13 Totale danno biologico temporaneo € 11.787,50
Totale: € 127.067,50
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta all'attualità ad € 127.067,50.
A tale somma deve essere detratta la provvisionale riconosciuta in data 14.11.2017 per l'importo di
€ 90.000,00, che va rivalutata all'attualità per rendere le poste omogenee, pervenendosi ad €
108.180,00. Pertanto il danno non patrimoniale all'attualità è pari a € 18.887,50. Su tale somma decorrono gli accessori come determinati in sentenza. Da tale somma andranno detratte le somma eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado,
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa liquidazione del danno da capacità lavorativa generica e specifica.” Secondo l'appellante erroneamente non è stata ravvisa la sussistenza di un danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica. Contrariamente a quanto statuito, l'appellante evidenzia che tale danno prescinde dalla attualità della occupazione lavorativa del danneggiato. Nello specifico, pertanto, la mancata prova della perdita di capacità lavorativa specifica e lo stato di disoccupazione del al momento dell'incidente (attualmente Pt_1 lavora come portiere dell'albergo) non inciderebbero sulla risarcibilità del pregiudizio di cui sopra.
La giurisprudenza recente ha chiarito la natura della perdita di capacità lavorativa generica quale danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di chance e la sua indipendenza dalla specifica diminuzione della capacità lavorativa relativamente alle attività astrattamente svolgibili dal danneggiato. La liquidazione, peraltro, deve avvenire in base ad una valutazione prognostica e a presunzioni semplici, superabili dalla prova contraria. In ordine al danno da capacità lavorativa specifica, invece, si evidenzia che è stata riconosciuta sia a disoccupati sia a chi svolge attività lavorativa non retribuita. Appare evidente che, il danneggiato, un uomo di 41 anni, costretto ad una
“deambulazione con appoggio preferenziale su arto controlaterale” ed a una “zoppia di fuga”, subisce una maggiore usura lavorativa e una perdita di chance di futuro guadagno.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto va evidenziato come la CTU ha rilevato come i postumi come accertati “non hanno impedito né impediscono di effettuare l'attività lavorativa attualmente dichiarata dal periziando
(impiegato, disoccupato all'epoca dell'evento)”. Pertanto è stata esclusa l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica e generica.
Per quanto attiene alla capacità di lavoro generica, è la consulenza che esclude alcuna incidenza in relazione all'attività come impiegato. Né concretamente l'appellante fornisce elementi per ritenere l'erroneità di quanto accertato da parte del consulente (anche sotto il profilo della maggior usura lavorativa).
Per quanto attiene alla perdita della capacità di lavoro specifica, in diritto va ricordato come secondo
14 l'insegnamento della S.C. “in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., la necessità che il danno da perdita della capacità lavorativa specifica sia liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (salva l'esigenza di tener conto anche della persistente - benché ridotta - capacità del danneggiato di procurarsi e mantenere un'altra attività lavorativa retribuita), sussiste non solo nell'ipotesi di cessazione di un rapporto lavorativo in atto al tempo dell'evento dannoso, ma anche nell'ipotesi in cui la vittima versi in stato di disoccupazione, ove si tratti di disoccupazione involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, sussistendo la ragionevole certezza o la positiva dimostrazione che il danneggiato, qualora fosse rimasto sano, avrebbe stipulato un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività lavorativa o comunque una attività confacente al proprio profilo professionale” (Cass. n. 4289/2024).
Nel caso di specie pacificamente l'appellante all'epoca dell'incidente era disoccupato mentre attualmente lavora.
Innanzitutto nulla è stato concretamente provato in ordine alle ragioni dello stato di disoccupazione ed in ordine alla situazione pregressa (anche come aspirazione). Né si può sostenere alcuna lesione alla idoneità a continuare la propria professione o una attività simile confacente, atteso che non vi è stato alcun peggioramento nello svolgimento dell'attività lavorativa neanche come aspirazione (non risulta comprovato nulla). Ulteriormente il fatto che l'appellante attualmente lavori, a differenza di prima, dimostra che non è chiaramente ravvisabile alcuna incidenza del sinistro sulla capacità di produrre reddito.
Con il quarto motivo d'appello la sentenza viene censurata per “Omessa liquidazione delle spese per la c.t.p. in sede di c.t.u.” L'appellante censura la motivazione addotta alla mancata liquidazione delle spese per la c.t.p. in sede di c.t.u. in quanto illogica e contraria al diritto di difesa. Secondo tale prospettazione, l'esclusione del rimborso delle spese di C.T.P. in sede di C.T.U. per assenza di note critiche alle conclusioni della C.T.U. non è condivisibile, atteso che il consulente giungeva a tali conclusioni dopo un esame congiunto e il contraddittorio tra i C.T.P..
Il motivo è fondato.
La somma richiesta per il CTP pari ad € 610,00 (come da fattura) non appare eccessiva neanche a fronte del fatto che non sono state formulate osservazioni alla CTU, atteso che la consulenza è stata esaminata nel contraddittorio dei consulenti di parte, che pertanto hanno espletato la loro funzione. Il fatto che non siano state presentate osservazioni non vale a ritenere la superfluità dell'attività svolta e quindi della relativa spesa.
15 Pertanto, in accoglimento dell'appello può essere riconosciuta la somma di € 610,00 quali spese per
CTP.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 tenuto conto del decisum (valore della causa sino ad €
26.000,00, tabella XII, scaglione terzo, valori in prossimità dei minimi considerati i risultati raggiunti e la semplicità delle questioni trattate).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 15636/2020, pubblicata il 9.11.2020 del Tribunale di Roma, così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma che per il rimanente conferma, condanna e in via solidale, al pagamento a favore di per Controparte_1 CP_3 Parte_1 danno non patrimoniale della somma all'attualità di € 18.887,50 (anziché di € 12.481,75, di cui alla sentenza di primo grado), oltre accessori come in sentenza di primo grado, nonché al pagamento di €
610,00 per CTP;
condanna e in via solidale, alla refusione a favore di Controparte_1 CP_3 Pt_1 delle spese del grado che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA
[...]
e CPA, con distrazione a favore degli avv.ti Daniele Berardi e Fabrizio Calzolai, antistatari.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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