Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 2380 del 7.07.2023 Oggetto: ricalcolo della pensione con neutralizzazione dei periodi con retribuzioni ridotte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Attilio Galati Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Petrucci CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 25.03.2021, -premesso di: essere titolare di pensione cat. Parte_1
VO con decorrenza dal gennaio 1998; aver svolto, per 52 settimane nell'anno 1995 e per 44 settimane dell'anno 1996, attività lavorativa con una retribuzione inferiore a quella percepita negli anni precedenti;
aver richiesto all' , con domanda del 24.11.2017, la riliquidazione della pensione con CP_1 la neutralizzazione dei predetti periodi contributivi meno favorevoli, ai sensi dell'art. 3, comma 8, l.
n. 297/82, per come interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/94; essersi visto rigettare la domanda dall' chiedeva accertarsi il diritto alla riliquidazione della pensione CP_1 in godimento attraverso l'utilizzo, ai fini della determinazione della retribuzione annua pensionabile, delle retribuzioni percepite nel corso degli anni, con la neutralizzazione delle 52 settimane del 1995
e delle 44 settimane del 1996 da lavoro dipendente nella determinazione del valore retributivo nel
1
1.218,23 alla decorrenza originaria. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto, nonché la violazione del principio del ne bis in idem, avendo parte ricorrente già introdotto altro giudizio iscritto al n.13437/15 RG, avente a oggetto il diritto alla ricostituzione della pensione.
Nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale, preliminarmente, respingeva l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem, rilevando il diverso oggetto del procedimento iscritto al n.
13347/15 RG richiamato dall' , in quanto relativo al computo degli emolumenti extra mensili CP_1
nella retribuzione pensionabile;
nel merito, rigettava la domanda attorea. In particolare, dopo aver richiamato l'orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 29967/22) -secondo cui il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo;
ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82, può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, ovvero nell'ultimo quinquennio di lavoro e non anche in relazione a periodi diversi;
può trovare applicazione solo con riferimento alla c.d. quota A della pensione- riteneva che parte ricorrente non avesse dimostrato che i contributi da neutralizzare non fossero
CP_ necessari per l'esistenza della pensione stessa (come allegato nel provvedimento di rigetto dell'
e considerava non corretto che il ricorrente avesse omesso di chiedere la neutralizzazione della contribuzione volontaria, versata per gli per anni 1996 e 1997.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , che ha preliminarmente limitato la Parte_1
domanda alla sola quota A della pensione. Ha poi censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non dimostrato che i contributi da neutralizzare non fossero necessari per l'esistenza della pensione stessa, rilevando che, pur neutralizzando la contribuzione volontaria del 1996 e del
1997, comunque il pensionato poteva far valere ulteriore la contribuzione nella gestione commercianti, che garantiva il numero di contributi utili per la pensione di anzianità. Ha chiesto la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' , che ha insistito nell'eccezione di decadenza CP_1 dall'azione giudiziale e prescrizione del diritto. Nel merito ha evidenziato che, in realtà, già con provvedimento del 16.04.2018 (allegato agli atti del presente grado di giudizio), l' aveva CP_2
accolto la domanda amministrativa presentata dal pensionato il 24.11.2017, determinando la nuova retribuzione pensionabile, utile al calcolo della pensione in parola, con la neutralizzazione delle
2 settimane degli anni 1995 e 1996; da tale ricalcolo era derivato un credito lordo per l'appellante di €
4.180,60, riscosso con il rateo di pensione di giugno 2018. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 4.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere parzialmente accolta l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 639/70, reiterata dall' nel proprio atto di appello, su cui il Tribunale CP_1
non si è pronunciato.
Invero, l'eccezione è fondata con riferimento ai ratei di pensione maturati in epoca precedente ai tre anni decorrenti dalla data di deposito del ricorso giudiziale di primo grado (25.03.2021) e, dunque, da epoca precedente il 25.03.2018.
In proposito giova richiamare l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (cfr. tra le tante Cass. n. 17430/2021) che -affrontando il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo- ha optato (con motivazioni che in questa sede si condividono) per la natura c.d. "mobile" della decadenza, che riguarda, cioè, soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza).
***
Venendo al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Invero, è noto l'orientamento della Corte di Cassazione -già richiamato dal Tribunale, cui pure questa
Corte aderisce- secondo cui “in tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di "neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale -in caso di versamenti in diverse gestioni- va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento. Inoltre, “il rimedio, elaborato dalla
3 giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo” (cfr. Cass. n. 26442/2021, n. 29967/2022).
Ciò posto, come anticipato in premessa, deve darsi atto che l' , costituendosi nel presente grado CP_1
di giudizio, ha dedotto (nella memoria di costituzione) e dimostrato (con produzione documentale) di aver provveduto ad accogliere la domanda amministrativa, presentata dal pensionato il 24.11.2017, sin dall'aprile 2018 (cfr. modello TE08 del 16.04.2018, successivo al provvedimento di rigetto del
21.03.2018, contenente espresso riferimento alla domanda del 24.11.2017 e al suo accoglimento), provvedendo alla riliquidazione della pensione con “variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria” e al pagamento dei ratei arretrati (maturati dal dicembre 2012 in misura pari a € 4.174,25) unitamente al cedolino di pensione del mese di giugno 2018 (cfr. documento allegato in atti).
Parte appellante non ha in alcun modo contestato la documentazione prodotta dall' appellato. CP_2
Ebbene, circa l'ammissibilità della documentazione prodotta dall' , per la prima volta nel CP_1
presente grado di giudizio, deve richiamarsi il pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (cfr. tra le tante Cass. n. 16358/2024).
Nella specie, in particolare, la documentazione prodotta attiene alla prova del ricalcolo e del pagamento della prestazione pensionistica, per come richiesto con la domanda giudiziale, e, pertanto, poiché il pagamento costituisce eccezione in senso lato, il giudice deve tenerne conto, ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso (cfr. tra le tante, Cass. n.
17196/2018).
Da quanto detto consegue l'ammissibilità e rilevanza della documentazione prodotta dall' nel CP_1 presente grado di giudizio, al fine di dimostrare l'avvenuta riliquidazione della pensione attraverso il computo della retribuzione pensionabile risultante dalla neutralizzazione delle settimane con retribuzione ridotta accreditate negli anni 1995 e 1996.
Tanto deve ritenersi ancor più ove si consideri che parte appellante non ha mosso alcuna contestazione in merito alla documentazione prodotta dall' appellato nel presente grado di giudizio. CP_2
4 Le suesposte considerazioni sono sufficienti per il rigetto dell'appello, restando assorbita ogni altra questione.
Considerato che l'accoglimento della domanda amministrativa è avvenuto già prima della proposizione del giudizio di primo grado, deve ritenersi la soccombenza di . Parte_1
Tuttavia, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 8.01.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 7.07.2023 n. 2380 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2012 dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce, il 4.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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