Art. 12.
Quando sia necessario il ricovero in un istituto di cura la spesa di spedalita' per gli assicurati e' assunta dalla Cassa, la quale ha diritto di fare eseguire visite di controllo da propri medici fiduciari ai marittimi ricoverati.
Se il ricovero sia fatto in ospedali civili del Regno, delle Colonie, del Possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranita' dello Stato, sara' applicata per la spesa di degenza, quando non sia stata stipulata apposita convenzione, la tariffa minima in vigore presso gli ospedali stessi nei riguardi di ricoverati a spese di altri enti di previdenza, di assistenza o di beneficenza.
Quando sia necessario il ricovero in un istituto di cura la spesa di spedalita' per gli assicurati e' assunta dalla Cassa, la quale ha diritto di fare eseguire visite di controllo da propri medici fiduciari ai marittimi ricoverati.
Se il ricovero sia fatto in ospedali civili del Regno, delle Colonie, del Possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranita' dello Stato, sara' applicata per la spesa di degenza, quando non sia stata stipulata apposita convenzione, la tariffa minima in vigore presso gli ospedali stessi nei riguardi di ricoverati a spese di altri enti di previdenza, di assistenza o di beneficenza.