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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/07/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
n.r.g. 899 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione collegiale, composto dai Magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice
Dott.Valentina Prudente Giudice rel.est.
All'esito della camera di consiglio del 01/07/2025 , udito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.r.g. 899 /2025
Nel giudizio tra: ifeso dall'avv. ELISA CASINI Parte_1
E ifesa dall'avv. ELISA CASINI CP_1
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto- Cessazione degli effetti civili sulle conclusioni congiunte come da ricorso:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 17/06/2017 presso la chiesa Madonna del Cavatore sita in località Bonascola Comune di Carrara (MS), atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.12 P. 2 S.A Uff.1 anno 2017 • ordinare al Comune di Carrara di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni 1)I figli minori e continueranno ad Per_1 Per_2 essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le decisioni afferenti la vita degli stessi e saranno collocati prevalentemente presso la madre nella di lei casa sita in Carrara (MS), Via Melara n° 33. Il sig. potrà tenere con sé i Parte_1
P a g . 1 | 4 figli liberamente in ogni momento previo accordo telefonico con la madre. Fino ad oggi i genitori, che lavorano prevalentemente su turni, sono riusciti a gestire in maniera serena e priva di conflitti il tempo che ciascuno trascorrerà con i figli, decidendo di volta in volta in base alle esigenze lavorative di entrambi, nonché agli impegni dei bambini. In ogni caso il padre terrà con sé i figli due volte a settimana, indicativamente il martedì ed il giovedì, andandoli a prendere a scuola e riportandoli a scuola il giorno successivo. Nei periodi di vacanza li andrà a prendere e li riporterà presso la casa materna. I minori trascorreranno altresì i weekend (da venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, in cui saranno riaccompagnati a scuola) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore. Durante il periodo feriale estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di due settimane, anche non continuative. Detti periodi andranno concordati dai coniugi, tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro, entro il 30 giugno di ogni anno. Resta inteso che i coniugi potranno concordare tra di loro altre e diverse modalità di visita dovessero medio tempore risultare utili e necessarie nell'interesse dei figli. Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli le principali festività (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo e compleanno dei minori) secondo il criterio dell'alternanza negli anni e dell'alternanza fra festività. Ogni spostamento dei minori che preveda pernottamento fuori delle residenze dei genitori, dovrà essere preventivamente comunicato e concordato. Il genitore collocatario garantirà la continuità dei rapporti con il genitore non collocatario ed entrambi garantiranno il mantenimento di equilibrati e concreti rapporti con i parenti e ascendenti di ambo i rami genitoriali;
i coniugi, altresì si impegnano ad evitare comportamenti sconvenienti e/o pregiudizievoli per l'interesse dei figli. 2) La casa familiare sita a Carrara (MS), Via Montale n° 14 B è già stata assegnata in sede di separazione al IG. che tuttora vi abita;
3) Il sig. continuerà a corrispondere alla IG.ra Parte_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400,00 (€ 200,00 per CP_1 ciascuno di essi), che sarà versata entro il giorno 15 di ogni mese su C/C intestato alla moglie n [...]; tutto questo per dodici mensilità annue e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. La IG.ra continuerà a percepire per CP_1 intero l'assegno unico per i figli. 4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-
P a g . 2 | 4 universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. 5) Le parti, entrambe economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
6) I coniugi esprimono fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, nonché all'inserimento dei minori sui passaporti di entrambi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 9.04.2025, i coniugi sopra generalizzati chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi celebrato alle condizioni di cui al ricorso, a cui le parti si sono riportate in udienza, tenutasi in modalità cartolare loro istanza.
***
Il Tribunale di Massa
OSSERVA
Ritenuta la propria competenza,
Dato atto che (C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 e (C.F. ) nata a [...] il [...] hanno CP_1 C.F._2 contratto matrimonio concordatario in data 17.06.2017 a Carrara (MS) trascritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune di Carrara al n.12, parte 2, anno 2017; dato atto che dall'unione è nato il figlio (26.03.2013) e la figlia (08.10.2016), Per_1 Per_2 attualmente minorenni;
Il Tribunale, ritenuta la propria competenza territoriale osserva che:
- risulta decreto di omologa della separazione consensuale del 31.05.2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Massa;
- le parti insistevano per l'accoglimento delle originarie conclusioni all'udienza tenutasi in modalità cartolare loro istanza in data 30.06.2025;
- non vi è stata ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi nel semestre antecedente la proposizione della domanda o in esito al tentativo obbligatorio di conciliazione;
- le condizioni dagli stessi concordate in sede di ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui integralmente richiamate sono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Nulla deve disporsi sulle spese processuali.
P.Q.M.
P a g . 3 | 4 Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e il 17.06.2017 a Carrara, trascritto nei registri di Parte_1 CP_1 Stato Civile del Comune di cui sopra al n.12, parte 2, anno 2017;
2. Conferma inoltre tutte le condizioni indicate nel ricorso come riportate in epigrafe e da aversi qui per integralmente richiamate.
3. Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune sopraindicato per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza.
.
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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