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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3929/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3929/2023 promossa da:
e con Avv. Bergamaschi OPPONENTI Parte_1 Parte_2 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Lanza e Giarratana OPPOSTA Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi alle domande svolte nel corso del giudizio. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1217/2023, con cui si ingiungeva loro di pagare a
[...]
in persona del l.r. p.t., la somma di €43.498,54, oltre interessi e spese, di talché ne chiedevano CP_1 la declaratoria di nullità e/o annullabilità e l'accertamento del saldo dovuto e la non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi, con sostituzione degli interessi bancari con gli interessi di legge. Gli opponenti contestavano, oltre il mancato esperimento della mediazione, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito nonché la violazione del principio di determinatezza del tasso di interesse indicato in contratto, trattandosi di un finanziamento “alla francese” privo di indicazione se il calcolo degli interessi fosse semplice o composto. Il decreto monitorio era stato richiesto dall'odierna società opposta sul presupposto di essere creditrice, in forza di cessione di credito da parte di (che aveva ceduto il proprio credito a Parte_3 Controparte_2 che a sua volta lo aveva ceduto a che poi lo aveva ceduto a , del Controparte_3 Controparte_1 saldo debitore del contratto di finanziamento n.16163890. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto, stante la regolarità e la fondatezza del decreto monitorio. Trattata la causa, esperito nelle more il procedimento di mediazione, che sortiva esito negativo, richiesto rinvio dalle parti per tentare di transigere la vertenza e tentata invano la conciliazione, ritenuta matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa era discussa e decisa all'udienza del 30.04.2025. Nel presente processo parte opponente ha dedotto, in via liminare, la mancanza di legittimazione attiva della società opposta, non avendo prodotto adeguata prova della cessione del credito azionato in via monitoria. Prima di tutto deve rilevarsi che l'eccezione sollevata dall'opponente non si risolve in una questione pregiudiziale sulla legittimazione ad agire, ma concerne il merito della vertenza.
pagina 1 di 6 Ed invero, è risaputo che “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui …; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio… Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile…” (sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass.13756/2006; Cass.10843/1997; Cass. 11321/2007; Cass.355/2008; Cass.6132/2008; Cass.14468/2008). È, difatti, ormai acquisito in giurisprudenza che
“…per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante”) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale: di conseguenza i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono ad ipotesi residuali. Tali, infatti, possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto). Pertanto, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni…” (cfr., ex plurimis, Cass. 11321/2007; Cass.10843/1997, Cass.2105/2000, Cass.17606/2003, Cass.16158/2005, Cass. 24457/2005, Cass.24594/2005, Cass.28227/2005, Cass.4796/2006, Cass.13756/2006). Ed ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto statuendo che “… la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto...” (così Cass. S.U. 2951/2016, v. anche Cass.15759/2014, Cass.22525/2018). Da tanto ne consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art.2697 c.c.. Nel caso in esame, stante la contestazione de qua sollevata da parte opponente, deve comunque ritenersi provata la legittimazione della ricorrente in sede monitoria, odierna opposta. Difatti, l'opposta, cui spettava l'onere di fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli dell'operazione di cessione, ha comunque provato di essere successore di per il credito portato Parte_3 nel decreto monitorio.
pagina 2 di 6 In particolare, già in sede di istanza monitoria, parte opposta ha prodotto non solo il contratto di finanziamento datato 02.07.2009 concluso con (cfr. doc.4 della fase monitoria), ma anche la Parte_3 prova della cessione di crediti da parte di a che a sua volta li aveva ceduti a Parte_3 Controparte_2
che poi li aveva ceduti a (cfr. docc.7 e ss. della fase monitoria, Controparte_3 Controparte_1 riscontrati dai docc.20 e ss. della fase dell'opposizione), tra cui appare esservi ricompreso il credito azionato (cfr. la stringa di tabulato prodotta sub doc.19 di parte opposta, che indica la posizione ceduta). In proposito, va, invero, osservato che l'art.1260 c.c. dispone che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Affinché il contratto di cessione spieghi i suoi effetti, è, pertanto, sufficiente solo che sussista l'accordo fra cedente e cessionario, determinandosi così la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati non solo fra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, verso il quale è necessaria, per la mera operatività della cessione, l'avvenuta comunicazione del negozio, a norma dell'art.1264 c.c. (che dispone che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”) o comunque che il debitore provveda all'accettazione. Come previsto dall'art.1264 c.c., la notifica della cessione al debitore, che è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario), è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il credito viene trasferito con il mero accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. La notifica della cessione permette, dunque, al debitore di essere informato della cessione e di pagare correttamente al nuovo creditore (cessionario). La notifica può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari: importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione. Tale principio è stato suffragato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021, ha statuito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 18/10/2005, n. 20143) secondo cui “la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto” o anche successivamente, nel corso del giudizio (v. Cass. civ., sez. lav., 12.5.1990, n. 4077 cit.)”. Comunque, per giurisprudenza costante, gli adempimenti pubblicitari rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (cfr. Cass.15364/2011; Cass.23463/2009, Cass. 4713/2019: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art.1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante”).
pagina 3 di 6 La cessione di credito, che è un contratto a forma libera, si perfeziona, pertanto, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto, che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario: ipotesi che, in ogni caso, non ricorre nel caso in esame. Ancora, va ricordato quell'orientamento della Suprema Corte, che statuisce che “L'art. 58, co. 2, del d.lgs., n. 385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (così Cass.20495/2020, v. anche Cass.13954/2006, Cass.5997/2006). Pertanto, parte opposta ha dato prova di essere divenuta titolare del credito azionato. Passando al piano di ammortamento alla francese, la questione concerne se la previsione negoziale inter partes potesse comportare, da un lato, l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale del negozio in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. e, dall'altro, la violazione delle norme in materia di trasparenza e di quella di cui all'art. 117 T.U.B., che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Ciò posto, deve rilevarsi che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato non incide sulla determinatezza del negozio, in quanto il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né l'automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi, e non è, quindi, in contrasto con il divieto di anatocismo o con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo di modo che, nel progredire nell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è man mano decrescente. In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è, dunque, causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile (cfr. Cass., S.U., 15130/2024, v. da ultimo Cass.1167/2025). Le Sezioni Unite hanno, invero, risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze (come nella fattispecie qui esaminata) dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”, specificando che l'assenza di indicazioni sulle modalità di ammortamento, in particolare sul calcolo degli interessi, non comporta la nullità del contratto di finanziamento. pagina 4 di 6 Secondo questa giurisprudenza, in un prestito bancario a tasso fisso, la cui restituzione avviene a rate secondo un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione del metodo di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi dovuti secondo la formula degli interessi composti, non costituisce motivo di nullità parziale del contratto. Questo principio di diritto corrisponde, secondo le Sezioni Unite, anche alle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, secondo cui gli istituti di credito sono tenuti a fornire ai clienti informazioni precontrattuali sotto forma di un riepilogo puntuale degli importi dovuti alle varie scadenze, tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile, dal quale risultino la periodicità e la composizione delle rate e che sia comprensibile a chiunque. La validità del contratto è infatti garantita anche nel caso in cui l'ammortamento alla francese comporti un significativo aumento del costo totale del denaro preso a prestito a causa della capitalizzazione degli interessi secondo la formula degli interessi composti. La sentenza conclude, dunque, nel senso che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso d'interesse predeterminato. Deve, dunque, concludersi in modo conforme a quanto statuito dal Supremo Collegio, sicché in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Nella fattispecie esaminata, quindi, la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" e la mancata esplicitazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo. Accertata la validità del negozio concluso, va altresì evidenziato non solo come la documentazione prodotta da parte opposta, sia nella fase monitoria sia nella successiva causa di opposizione, sia sufficientemente idonea a suffragare il credito vantato, ma anche come alcuna contestazione sia stata mossa dall'opponente sia in relazione all'an (sulla sottoscrizione con del contratto di finanziamento Pt_3 datato 02.07.2009 monitoriamente azionato, sull'erogazione della somma finanziata, sull'inadempimento nel pagamento delle rate convenute, sull'intervenuta decadenza e intimazione di pagamento) che al quantum debeatur, salvo quanto sopra motivato. Preso, dunque, atto sia della mancata contestazione da parte dell'opponente del credito portato dal decreto monitorio opposto (nei limiti come sopra chiarito) sia della documentazione prodotta in sede monitoria nonché del carteggio inter partes acquisito al fascicolo dell'opposizione, deve ritenersi provata la fondatezza della pretesa azionata. Deve, infine, rilevarsi che parte opponente non ha dedotto e provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda dell'opposta (cfr. in questo senso Cass. S.U. 13533/2001, Cass.8615/2006, Cass.15677/2009, Cass.13685/2019): è noto che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare (senza onere di provarlo) che l'adempimento non vi sia stato. Ciò si spiega, chiariscono le S.U., per le evidenti difficoltà (in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova) per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative); al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore.
pagina 5 di 6 Ed ancora, la Corte ha chiarito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento. Corollario di quanto sopra è che va rigettata l'opposizione e va confermato il decreto ingiuntivo opposto. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, per l'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1217/2023 emesso da questo Tribunale il 17.07.2023,
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.356,00, oltre oneri di legge. Busto Arsizio, 30.04.2025
Il Giudice
A.D'Elia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3929/2023 promossa da:
e con Avv. Bergamaschi OPPONENTI Parte_1 Parte_2 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Lanza e Giarratana OPPOSTA Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi alle domande svolte nel corso del giudizio. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1217/2023, con cui si ingiungeva loro di pagare a
[...]
in persona del l.r. p.t., la somma di €43.498,54, oltre interessi e spese, di talché ne chiedevano CP_1 la declaratoria di nullità e/o annullabilità e l'accertamento del saldo dovuto e la non debenza delle somme derivanti da erronea applicazione degli interessi, con sostituzione degli interessi bancari con gli interessi di legge. Gli opponenti contestavano, oltre il mancato esperimento della mediazione, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito nonché la violazione del principio di determinatezza del tasso di interesse indicato in contratto, trattandosi di un finanziamento “alla francese” privo di indicazione se il calcolo degli interessi fosse semplice o composto. Il decreto monitorio era stato richiesto dall'odierna società opposta sul presupposto di essere creditrice, in forza di cessione di credito da parte di (che aveva ceduto il proprio credito a Parte_3 Controparte_2 che a sua volta lo aveva ceduto a che poi lo aveva ceduto a , del Controparte_3 Controparte_1 saldo debitore del contratto di finanziamento n.16163890. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto opposto, stante la regolarità e la fondatezza del decreto monitorio. Trattata la causa, esperito nelle more il procedimento di mediazione, che sortiva esito negativo, richiesto rinvio dalle parti per tentare di transigere la vertenza e tentata invano la conciliazione, ritenuta matura per la decisione, venivano precisate le conclusioni e la causa era discussa e decisa all'udienza del 30.04.2025. Nel presente processo parte opponente ha dedotto, in via liminare, la mancanza di legittimazione attiva della società opposta, non avendo prodotto adeguata prova della cessione del credito azionato in via monitoria. Prima di tutto deve rilevarsi che l'eccezione sollevata dall'opponente non si risolve in una questione pregiudiziale sulla legittimazione ad agire, ma concerne il merito della vertenza.
pagina 1 di 6 Ed invero, è risaputo che “la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo e il convenuto assumano la veste di -rispettivamente- soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla;
mentre attiene invece al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata. Ne consegue che trattasi di questione di "legitimatio ad causam" nel (solo) caso in cui si faccia valere in via giurisdizionale un diritto rappresentato come altrui …; laddove attiene viceversa al merito della causa la controversia concernente la reale titolarità del diritto sostanziale del diritto fatto valere in giudizio, in ordine al quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio… Al di fuori di tali ipotesi, la controversia in ordine alla reale titolarità del diritto sostanziale fatto valere in giudizio attiene al merito della causa, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole sull'onere della prova e preclusioni dettate per il processo civile…” (sul punto la giurisprudenza è costante, si confrontino ex pluribus, Cass.13756/2006; Cass.10843/1997; Cass. 11321/2007; Cass.355/2008; Cass.6132/2008; Cass.14468/2008). È, difatti, ormai acquisito in giurisprudenza che
“…per determinare la legittimazione (o, se si vuole, "la situazione legittimante”) si deve fare riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale: di conseguenza i casi in cui la decisione di merito non può essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono ad ipotesi residuali. Tali, infatti, possono considerarsi quelli in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che "a priori" (prima, cioè, di sapere se esiste o non esiste) non possa appartenere a colui che chiede il giudizio (o il corrispondente obbligo non possa gravare sul convenuto). Pertanto, mentre il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica - sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore - della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, l'accertamento della effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, è questione soggetta all'ordinaria disciplina dell'onere probatorio e delle impugnazioni…” (cfr., ex plurimis, Cass. 11321/2007; Cass.10843/1997, Cass.2105/2000, Cass.17606/2003, Cass.16158/2005, Cass. 24457/2005, Cass.24594/2005, Cass.28227/2005, Cass.4796/2006, Cass.13756/2006). Ed ancora le Sezioni Unite si sono pronunciate sul punto statuendo che “… la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto...” (così Cass. S.U. 2951/2016, v. anche Cass.15759/2014, Cass.22525/2018). Da tanto ne consegue che, al pari degli altri requisiti di fondatezza della domanda, la titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso soggiace agli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art.2697 c.c.. Nel caso in esame, stante la contestazione de qua sollevata da parte opponente, deve comunque ritenersi provata la legittimazione della ricorrente in sede monitoria, odierna opposta. Difatti, l'opposta, cui spettava l'onere di fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli dell'operazione di cessione, ha comunque provato di essere successore di per il credito portato Parte_3 nel decreto monitorio.
pagina 2 di 6 In particolare, già in sede di istanza monitoria, parte opposta ha prodotto non solo il contratto di finanziamento datato 02.07.2009 concluso con (cfr. doc.4 della fase monitoria), ma anche la Parte_3 prova della cessione di crediti da parte di a che a sua volta li aveva ceduti a Parte_3 Controparte_2
che poi li aveva ceduti a (cfr. docc.7 e ss. della fase monitoria, Controparte_3 Controparte_1 riscontrati dai docc.20 e ss. della fase dell'opposizione), tra cui appare esservi ricompreso il credito azionato (cfr. la stringa di tabulato prodotta sub doc.19 di parte opposta, che indica la posizione ceduta). In proposito, va, invero, osservato che l'art.1260 c.c. dispone che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Affinché il contratto di cessione spieghi i suoi effetti, è, pertanto, sufficiente solo che sussista l'accordo fra cedente e cessionario, determinandosi così la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati non solo fra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, verso il quale è necessaria, per la mera operatività della cessione, l'avvenuta comunicazione del negozio, a norma dell'art.1264 c.c. (che dispone che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”) o comunque che il debitore provveda all'accettazione. Come previsto dall'art.1264 c.c., la notifica della cessione al debitore, che è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario), è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il credito viene trasferito con il mero accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. La notifica della cessione permette, dunque, al debitore di essere informato della cessione e di pagare correttamente al nuovo creditore (cessionario). La notifica può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari: importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione. Tale principio è stato suffragato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n. 12734 del 13 maggio 2021, ha statuito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. civ., sez. III, 18/10/2005, n. 20143) secondo cui “la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto” o anche successivamente, nel corso del giudizio (v. Cass. civ., sez. lav., 12.5.1990, n. 4077 cit.)”. Comunque, per giurisprudenza costante, gli adempimenti pubblicitari rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (cfr. Cass.15364/2011; Cass.23463/2009, Cass. 4713/2019: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art.1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante”).
pagina 3 di 6 La cessione di credito, che è un contratto a forma libera, si perfeziona, pertanto, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto, che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario: ipotesi che, in ogni caso, non ricorre nel caso in esame. Ancora, va ricordato quell'orientamento della Suprema Corte, che statuisce che “L'art. 58, co. 2, del d.lgs., n. 385/1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (così Cass.20495/2020, v. anche Cass.13954/2006, Cass.5997/2006). Pertanto, parte opposta ha dato prova di essere divenuta titolare del credito azionato. Passando al piano di ammortamento alla francese, la questione concerne se la previsione negoziale inter partes potesse comportare, da un lato, l'indeterminatezza o l'indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale del negozio in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. e, dall'altro, la violazione delle norme in materia di trasparenza e di quella di cui all'art. 117 T.U.B., che impone, a pena di nullità, che i contratti indichino il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Ciò posto, deve rilevarsi che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato non incide sulla determinatezza del negozio, in quanto il piano di ammortamento a rate costanti non importa indeterminatezza del tasso né l'automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi, e non è, quindi, in contrasto con il divieto di anatocismo o con i doveri di trasparenza, trattandosi di meccanismo che prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo di modo che, nel progredire nell'ammortamento, la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) è man mano decrescente. In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese", la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è, dunque, causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. L'ammortamento alla francese, infatti, viene ritenuto espressione di una pattuizione contrattuale volta a perseguire interessi meritevoli di tutela, tenuto conto che gli interessi possono essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile (cfr. Cass., S.U., 15130/2024, v. da ultimo Cass.1167/2025). Le Sezioni Unite hanno, invero, risolto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese, relativo alle conseguenze (come nella fattispecie qui esaminata) dell'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuo nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese”, specificando che l'assenza di indicazioni sulle modalità di ammortamento, in particolare sul calcolo degli interessi, non comporta la nullità del contratto di finanziamento. pagina 4 di 6 Secondo questa giurisprudenza, in un prestito bancario a tasso fisso, la cui restituzione avviene a rate secondo un piano di ammortamento alla francese, la mancata indicazione del metodo di ammortamento e della capitalizzazione degli interessi dovuti secondo la formula degli interessi composti, non costituisce motivo di nullità parziale del contratto. Questo principio di diritto corrisponde, secondo le Sezioni Unite, anche alle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, secondo cui gli istituti di credito sono tenuti a fornire ai clienti informazioni precontrattuali sotto forma di un riepilogo puntuale degli importi dovuti alle varie scadenze, tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile, dal quale risultino la periodicità e la composizione delle rate e che sia comprensibile a chiunque. La validità del contratto è infatti garantita anche nel caso in cui l'ammortamento alla francese comporti un significativo aumento del costo totale del denaro preso a prestito a causa della capitalizzazione degli interessi secondo la formula degli interessi composti. La sentenza conclude, dunque, nel senso che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso d'interesse predeterminato. Deve, dunque, concludersi in modo conforme a quanto statuito dal Supremo Collegio, sicché in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Nella fattispecie esaminata, quindi, la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" e la mancata esplicitazione in contratto del regime di capitalizzazione adottato non causa la nullità parziale del contratto, poiché l'informativa fornita era sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo. Accertata la validità del negozio concluso, va altresì evidenziato non solo come la documentazione prodotta da parte opposta, sia nella fase monitoria sia nella successiva causa di opposizione, sia sufficientemente idonea a suffragare il credito vantato, ma anche come alcuna contestazione sia stata mossa dall'opponente sia in relazione all'an (sulla sottoscrizione con del contratto di finanziamento Pt_3 datato 02.07.2009 monitoriamente azionato, sull'erogazione della somma finanziata, sull'inadempimento nel pagamento delle rate convenute, sull'intervenuta decadenza e intimazione di pagamento) che al quantum debeatur, salvo quanto sopra motivato. Preso, dunque, atto sia della mancata contestazione da parte dell'opponente del credito portato dal decreto monitorio opposto (nei limiti come sopra chiarito) sia della documentazione prodotta in sede monitoria nonché del carteggio inter partes acquisito al fascicolo dell'opposizione, deve ritenersi provata la fondatezza della pretesa azionata. Deve, infine, rilevarsi che parte opponente non ha dedotto e provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda dell'opposta (cfr. in questo senso Cass. S.U. 13533/2001, Cass.8615/2006, Cass.15677/2009, Cass.13685/2019): è noto che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare (senza onere di provarlo) che l'adempimento non vi sia stato. Ciò si spiega, chiariscono le S.U., per le evidenti difficoltà (in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova) per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative); al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore.
pagina 5 di 6 Ed ancora, la Corte ha chiarito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto corretto adempimento. Corollario di quanto sopra è che va rigettata l'opposizione e va confermato il decreto ingiuntivo opposto. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificato, per l'attività effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1217/2023 emesso da questo Tribunale il 17.07.2023,
3. rigetta ogni altra domanda avanzata,
4. condanna parte opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.356,00, oltre oneri di legge. Busto Arsizio, 30.04.2025
Il Giudice
A.D'Elia
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