Articolo 26 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 25Articolo 27
Versione
14 maggio 1968
Art. 26. I residui attivi alla chiusura
dell'esercizio finanzario 1957-58 restano
determinati in.............................. L. 79.526.889 dei quali nell'esercizio 1958-59 furono
riscossi e versati.......................... L. 79.490.169
----------- e rimasero da riscuotere al 30 giugno 1959.. L. 36.720
Entrata in vigore il 14 maggio 1968