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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/11/2024, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N . 2 8 5 6 / 2 0 2 1 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ficarazzi (PA), in Corso Umberto I n. 698, presso lo studio dell'avv.
Loredana Mancino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, in Via G. Paisiello n. 14, presso lo studio dell'avv. Silvia Di
Miceli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 16.10.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2021, nata a [...] il [...], Parte_1
proponeva domanda di separazione personale nei confronti di , nato a [...] il Controparte_1
07.08.1965, con il quale aveva contratto matrimonio in Palermo il 25.10.1990.
Con comparsa di costituzione del 04.04.2022, si costituiva in giudizio e si Controparte_1
associava alla richiesta di separazione.
In data 14.07.2022 si svolgeva l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. Il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.07.2022 emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Con le note di trattazione ex art. 127 ter. c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14.12.2022, entrambi i difensori chiedevano, per il prosieguo del giudizio, la concessione dei i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 04.05.2023 venivano onerate le parti a depositare copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta, copia del proprio estratto contributivo INPS aggiornato all'attualità, nonché al deposito delle visure relative al proprio patrimonio immobiliare.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 29.05.2024 entrambi i difensori rappresentavano l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e, a questo punto, il giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di manifestare la loro sopravvenuta riconciliazione.
All'udienza del 16.10.2024 le parti dichiaravano la loro avvenuta conciliazione e la causa veniva a quel punto assegnata in decisione, prendendo atto della rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
*****
Ciò posto, nel caso di specie, deve, innanzitutto, rilevarsi che non è ancora intervenuta sentenza sullo “status”, che abbia pronunciato la separazione tra i coniugi, onde alla dichiarata avvenuta riconciliazione tra le parti consegue l'abbandono della domanda giudiziale e la cessazione della materia del contendere.
Altresì, a seguito della riconciliazione tra i coniugi consegue l'inefficacia dei provvedimenti provvisori emessi ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., “ratione temporis” vigente da parte del Presidente del Tribunale con ordinanza del 18.07.2022.
Infatti, a norma dell'articolo 189 disp. att. c.p.c. l'ordinanza con la quale il Presidente del
Tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 c.p.c. conserva la sua efficacia anche dopo che il processo si è chiuso per estinzione ex artt. 306 e ss. c.p.c., onde deve ritenersi, al contrario, che essa non conservi la sua efficacia nell'ipotesi di definizione del processo con sentenza di cessazione della materia del contendere per riconciliazione tra i coniugi.
Deve, conseguentemente, dichiararsi la cessazione fra le parti della materia del contendere e la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti provvisori.
Nessuna comunicazione deve essere effettuata all'ufficiale dello stato civile atteso che, a norma dell'articolo 69 primo comma lett. d) del D.P.R. 396/2000, nell'atto di matrimonio non viene annotata la domanda di separazione, ma solo la pronuncia di separazione (sentenza che abbia dichiarato la separazione o decreto di omologa della separazione consensuale), pronuncia che nel caso di specie, si è detto, non è stata ancora emessa nel presente giudizio, essendo la riconciliazione tra i coniugi intervenuta prima che si pervenisse a pronunciare la separazione.
Altresì, ai sensi dell'articolo 63 co. 1 lettera g) del citato D.P.R. sono oggetto di trascrizione:
“le dichiarazioni con le quali coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'articolo 157 del codice civile”, onde la riconciliazione va trascritta solo nell'ipotesi di coniugi già separati;
circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate fra le parti, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e cessati gli effetti dei provvedimenti provvisori, ex art. 708 c.p.c. “ratione temporis” vigente, emessi dal Presidente del
Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza del 18.07.2022;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2856 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021,
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Ficarazzi (PA), in Corso Umberto I n. 698, presso lo studio dell'avv.
Loredana Mancino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, in Via G. Paisiello n. 14, presso lo studio dell'avv. Silvia Di
Miceli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Termini Imerese
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale del 16.10.2024 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2021, nata a [...] il [...], Parte_1
proponeva domanda di separazione personale nei confronti di , nato a [...] il Controparte_1
07.08.1965, con il quale aveva contratto matrimonio in Palermo il 25.10.1990.
Con comparsa di costituzione del 04.04.2022, si costituiva in giudizio e si Controparte_1
associava alla richiesta di separazione.
In data 14.07.2022 si svolgeva l'udienza dinanzi al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. Il Presidente, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 18.07.2022 emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole e nominava il Giudice Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Con le note di trattazione ex art. 127 ter. c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
14.12.2022, entrambi i difensori chiedevano, per il prosieguo del giudizio, la concessione dei i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 04.05.2023 venivano onerate le parti a depositare copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta, copia del proprio estratto contributivo INPS aggiornato all'attualità, nonché al deposito delle visure relative al proprio patrimonio immobiliare.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 29.05.2024 entrambi i difensori rappresentavano l'intervenuta riconciliazione tra i coniugi e, a questo punto, il giudice disponeva la comparizione personale delle parti al fine di manifestare la loro sopravvenuta riconciliazione.
All'udienza del 16.10.2024 le parti dichiaravano la loro avvenuta conciliazione e la causa veniva a quel punto assegnata in decisione, prendendo atto della rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
*****
Ciò posto, nel caso di specie, deve, innanzitutto, rilevarsi che non è ancora intervenuta sentenza sullo “status”, che abbia pronunciato la separazione tra i coniugi, onde alla dichiarata avvenuta riconciliazione tra le parti consegue l'abbandono della domanda giudiziale e la cessazione della materia del contendere.
Altresì, a seguito della riconciliazione tra i coniugi consegue l'inefficacia dei provvedimenti provvisori emessi ai sensi dell'articolo 708 c.p.c., “ratione temporis” vigente da parte del Presidente del Tribunale con ordinanza del 18.07.2022.
Infatti, a norma dell'articolo 189 disp. att. c.p.c. l'ordinanza con la quale il Presidente del
Tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 c.p.c. conserva la sua efficacia anche dopo che il processo si è chiuso per estinzione ex artt. 306 e ss. c.p.c., onde deve ritenersi, al contrario, che essa non conservi la sua efficacia nell'ipotesi di definizione del processo con sentenza di cessazione della materia del contendere per riconciliazione tra i coniugi.
Deve, conseguentemente, dichiararsi la cessazione fra le parti della materia del contendere e la cessazione dell'efficacia dei provvedimenti provvisori.
Nessuna comunicazione deve essere effettuata all'ufficiale dello stato civile atteso che, a norma dell'articolo 69 primo comma lett. d) del D.P.R. 396/2000, nell'atto di matrimonio non viene annotata la domanda di separazione, ma solo la pronuncia di separazione (sentenza che abbia dichiarato la separazione o decreto di omologa della separazione consensuale), pronuncia che nel caso di specie, si è detto, non è stata ancora emessa nel presente giudizio, essendo la riconciliazione tra i coniugi intervenuta prima che si pervenisse a pronunciare la separazione.
Altresì, ai sensi dell'articolo 63 co. 1 lettera g) del citato D.P.R. sono oggetto di trascrizione:
“le dichiarazioni con le quali coniugi separati manifestano la loro riconciliazione ai sensi dell'articolo 157 del codice civile”, onde la riconciliazione va trascritta solo nell'ipotesi di coniugi già separati;
circostanza non ricorrente nel caso di specie.
Quanto alle spese processuali, esse vanno integralmente compensate fra le parti, stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione Collegiale, definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e cessati gli effetti dei provvedimenti provvisori, ex art. 708 c.p.c. “ratione temporis” vigente, emessi dal Presidente del
Tribunale di Termini Imerese con l'ordinanza del 18.07.2022;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Quintavalle Dott. Giuseppe Rini