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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 4443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4443 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Antonio Rosario Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 50834 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 04/07/2025, vertente
TRA
- Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante nonché P.IVA_1 Parte_2
( ) in proprio, rappresentati e Parte_2 C.F._1 difesi dall'avv. Franco Orlando come da procura in atti;
RECLAMANTI
E
- ( ), con l'avv. Paolo Di Controparte_1 C.F._2
Schiena;
RECLAMATO CONTUMACE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 con l'avv. Stefano Intorcia;
RECLAMATA CONTUMACE
r.g. n. 1 E Controparte_3
- Controparte_4
( , in persona del curatore avv.
[...] P.IVA_1 CP_5
[...]
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. contro la sentenza del Tribunale di
Roma n. 343/2025.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, Sezione Civile affinchè Voglia, previa sospensione ex art. 52 CCII della fase di liquidazione, accogliere il presente reclamo per tutti i motivi espressi in premessa. Per l'effetto Voglia l'On.le Corte, rigettata ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, revocare la Sentenza n. 343/2025 notificata il 17.04.2025 emessa dal Tribunale di Roma, di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società reclamante. In caso di eventuale opposizione Voglia l'On.le Collegio condannare parte resistente al pagamento delle spese ed onorari del presente reclamo da distrarsi in favore del sottoscritto anticipatario. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto, stante la seria ed oggettiva controvertibilità della questione giuridica, voglia l'Ecc.mo Collegio disporre la compensazione delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 343/2025, chiedendo la revoca dell'apertura della liquidazione giudiziale e -nelle more della decisione- la sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli atti di gestione.
La reclamante ha dedotto:
1. la sopravvenuta mancanza di legittimazione dei creditori istanti, essendo stati parzialmente pagati durante la procedura “pre- fallimentare” e risultando il saldo residuo inferiore alla soglia di legge;
2. il possesso dei requisiti della c.d. impresa minore, avendo la società cessato ogni attività sin dal
2021 ed avendo ceduto le passività insieme al ramo d'azienda;
3. l'insussistenza dello stato di insolvenza (a) poiché è stata presentata istanza c.d. di rottamazione del debito tributario che, oltre tutto, non è neppure integralmente esigibile a fronte della
“sospensione legale dei termini”; (b) poiché sono in corso “trattative stragiudiziali”
r.g. n. 2 con l'istituto bancario, ai fini della definizione a saldo e stralcio;
(c) poiché, pur in assenza di “attivi diretti”, la società può beneficiare, anche ai fini del soddisfacimento delle proprie obbligazioni, della solidità del gruppo di riferimento, che vanta “contratti attivi e continuativi”.
Nonostante la rituale notificazione, nessuno si è costituito in giudizio per le controparti.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
1. Non consta alcuna dichiarazione di desistenza anteriore alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, da parte dei creditori che sono stati solo parzialmente soddisfatti.
Come osservato nella sentenza impugnata, inoltre, le passività risultano ampiamente superiori alla soglia di cui all'art. 49, V comma C.C.I.I., essendo i soli debiti tributari iscritti a ruolo superiori ad euro 2.800.000,00; del tutto generica, peraltro, è la contestazione di esigibilità di alcuni di tali debiti (non meglio individuati), dovendosi altresì rammentare che neanche l'eventuale rateizzazione esclude la qualificazione degli stessi come “scaduti e non pagati” (v. Cass.
32742/2024).
2. Tale ammontare rende manifesto il difetto dei requisiti dimensionali della c.d. impresa minore, essendo le passività ampiamente superiori al parametro di cui all'art. 2, lett. d) n. 3 C.C.I.I.; d'altro canto, non consta neppure la prova degli altri requisiti (di cui è necessario il possesso congiunto ai fini dell'esenzione di cui all'art
121 C.C.I.I.) stante l'omesso deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2021.
3. Tale omissione è di per sé indice della condizione di insolvenza.
D'altro canto, sono documentati ed incontroversi: a) l'esito negativo dei pignoramenti mobiliari presso terzi e presso la sede legale;
b) l'adempimento solo parziale dell'accordo transattivo che era intervenuto con uno degli istanti;
c) la molteplicità, etereogeneità, risalenza e rilevanza dei debiti ingiustificatamente inadempiuti, “risalendo quelli tributari anche all'anno 2005” (v. sentenza impugnata). A dispetto di quanto prospettato (v. verbale di udienza), inoltre, non è stato affatto documentato l'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata (la cui r.g. n. 3 presentazione, oltre tutto, risulta concomitante alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in data 17/4/2025), né, per altro verso, sono state individuate
-tanto meno documentate- le risorse disponibili per il pagamento.
In tale contesto, infine, va dato conto della mancanza di ogni concretezza nella rappresentazione degli apporti della “società del gruppo di riferimento al socio”, così come nell'illustrazione delle trattative in corso con il ceto bancario.
In definitiva, il reclamo deve essere respinto, con assorbimento di ogni altra istanza.
Le spese restano a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da
[...]
contro la sentenza del Tribunale Parte_1 di Roma n. 343/2025, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- dichiara irripetibili le spese;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 10/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 4