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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 95 /2024 V.G., riservata in decisione ex art. 127 ter cpc ddl 12.2.2025, avente ad oggetto: Divorzio – a seguito di sentenza di separazione dell'intestato Tribunale n. 7/2024- pubbl. il 12.6.2024- su domanda congiunta e cumulativa ex artt 473bis. 49 e .51 cpc
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pirillo Leonilda - giusta procura in atti-;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Brandi Fabio - giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.2.2024 e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 26.10.2013; che dall'unione non sono nati figli- chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione prevista dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 7/2024- pubbl. il 12.6.2024 veniva pronunciata la separazione tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in data 18.6.2024, la causa era rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 12.2.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) ex Pag. 1 a 3 L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Mutato il Giudice relatore, ri-assegnata la trattazione al sottoscritto Giudice
(12.11.2024); confermata l'ordinanza dell'11.6.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (28.2.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la separazione e scioglimento del matrimonio: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
26/10/2013 a Vibo Valentia;
matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vibo Valentia Atto n. 17 Parte I – Ufficio 1; ordinare al Comune di Vibo Valentia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e – sm- Controparte_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione
Pag. 2 a 3 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2013, atto n. 17, parte I, Ufficio 1);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.2.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G. 95 /2024 V.G., riservata in decisione ex art. 127 ter cpc ddl 12.2.2025, avente ad oggetto: Divorzio – a seguito di sentenza di separazione dell'intestato Tribunale n. 7/2024- pubbl. il 12.6.2024- su domanda congiunta e cumulativa ex artt 473bis. 49 e .51 cpc
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pirillo Leonilda - giusta procura in atti-;
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Brandi Fabio - giusta procura in atti-;
Ricorrenti
NONCHE'
P.M. - sede- Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16.2.2024 e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 26.10.2013; che dall'unione non sono nati figli- chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con le pattuite condizioni e, al verificarsi della condizione prevista dalla legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Con Sentenza parziale n. 7/2024- pubbl. il 12.6.2024 veniva pronunciata la separazione tra i predetti coniugi e, con ordinanza emessa in data 18.6.2024, la causa era rimessa sul ruolo del Giudice relatore per l'udienza sostitutiva del 12.2.2025 per i successivi adempimenti (verifica della condizione di procedibilità ex art. 3, n. 2, lett. b) ex Pag. 1 a 3 L. 898/1970 e ss;
acquisizione della volontà di non volersi riconciliare e conferma delle condizioni già formulate dai ricorrenti con il ricorso introduttivo).
Mutato il Giudice relatore, ri-assegnata la trattazione al sottoscritto Giudice
(12.11.2024); confermata l'ordinanza dell'11.6.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
Alla stregua delle risultanze in atti, ritiene il Collegio che la domanda di divorzio vada accolta, essendosi perfezionata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dall' art. 1 L. 6 .5. 2015 n. 55; essendo invero decorsi i termini di legge dalla data di comparizione personale delle parti e, quindi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (contenenti la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare e di voler rinunciare alla comparizione personale) e tenuto conto che, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente (28.2.2024), è perdurata incontestatamente e ininterrottamente la separazione.
I coniugi hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare, confermando le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la separazione e scioglimento del matrimonio: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data
26/10/2013 a Vibo Valentia;
matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vibo Valentia Atto n. 17 Parte I – Ufficio 1; ordinare al Comune di Vibo Valentia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre tale accordo a base della presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e – sm- Controparte_1
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione
Pag. 2 a 3 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2013, atto n. 17, parte I, Ufficio 1);
C) Spese compensate.
Così deciso nella C.C. telematica del 12.2.2025 La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3