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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente
T R A
Parte_1
(p. iva con sede legale a Sonnino (LT) in via Capocroce 36, in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore Giudiziario, Dott. per effetto del Parte_2 provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – in data 26.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 137/2021 R.G.M.P. (all.1), elettivamente domiciliata a Rieti (RI) in via di Porta Romana n. 64, presso e nello studio dell'Avvocato Maria Antonietta Cenciarelli del Foro di
Rieti
Ricorrente/Intimante nato a [...] l'[...] c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Lollo Maurizio elett.te dom.to in Roma Lungotevere Prati, 21-22;
Resistente/intimato
OGGETTO: risoluzione locazione pagamento canoni
CONCLUSIONI Come da verbale del 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità, l' Parte_1 in persona dell' Amministratore Giudiziario Dott. , per
[...] Parte_2 effetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – in data
26.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 137/2021 - previa autorizzazione del G.D. Dott.ssa Anna
Maria Fattori del 22.01.2024 (all. 2), agiva nei confronti del per la convalida dello Controparte_1 sfratto di cui al contratto di locazione dell'1/7/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
22/2/2021 al numero 001639 serie 3 T, avente ad oggetto l' immobile sito in Sonnino (LT), Via
Capocroce n.°5000, piano primo interno 3, in NCEU Fg 32, part. 4037, sub 26 classe A/ 23, concesso in locazione al conduttore deducendo la morosità nel pagamento del canone relativo Controparte_1 ai canoni del periodo Luglio 2018/Febbraio 2024 ( tutta la durata della locazione) oltre oneri accessori per un totale complessivo di € 20.400,00, chiedendo emettersi convalida di sfratto e conseguenziale rilascio dell' immobile e decreto ingiuntivo relativo ai canoni non pagati.
Nel costituirsi l' intimato resisteva alla domanda per le ragioni addotte con la memoria di costituzione del 22.04.2024, contestando radicalmente il diritto dell' intimante ad agire per la risoluzione del contratto di locazione, trattandosi di sublocazione espressamente vietata nel contratto a monte Antares
s.r.l. il difetto di potere dell' Amministrazione giudiziaria di agire, ed in ogni Parte_1 Parte_1 caso il pagamento parziale del canone, in subordine chiedeva concedersi termine di grazia.
La fase della convalida si concludeva con l' emissione in data 13.05.2024 di provvedimento di rilascio e di mutamento del rito con concessione di termine per memorie integrative e per la mediazione, nonché rinvio per la discussione all' udienza del 25.02.2025.
Parte intimata depositava in data 20.12.2024 memoria integrativa nell' ambito del giudizio RG
1030/2024 relativo alla fase di convalida, mentre parte intimata depositava la relativa memoria integrativa nell' ambito di questo procedimento, riportandosi alle conclusioni di cui alla fase di convalida, dava atto ed allegava esperimento della procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, rappresentando che l' immobile era stato coattivamente rilasciato in data 27.11.2024, chiedeva inoltre ordinarsi la cancellazione di talune espressione contenute negli scritti difensivi di controparte ritenute sconvenienti ed offensive ex art 89 c.p.c.
All' udienza del 25.02.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo allegato. Va preliminarmente evidenziato che con le memorie integrative allegate, la difesa del CP_1 muove eccezioni relative alla fase esecutiva dell' ordinanza di rilascio emanata nella fase di convalida, eccependo vizi dell' atto di precetto per assenza della concessione del termine di gg 10 per adempiere spontaneamente e rappresentando difetti di notifica del suddetto atto in quanto consegnato a familiare
“non convivente”.
Le suddette censure investono aspetti relative alla fase esecutiva dell' ordinanza di rilascio e pertanto dovevano essere dedotti nelle forme dell' opposizione al precetto ex artt 615/617 primo comma cpc e sono pertanto inammissibili, in questo giudizio, relativo alla fase di merito del giudizio di sfratto ed avente ad oggetto la fase cognitiva piena della domanda di risoluzione della locazione e di pagamento dei canoni.
Ciò premesso, venendo al merito in assenza di allegazione e dimostrazione di circostanze in fatto o diritto sopravvenute rilevanti sotto il profilo dell' eventuale accoglimento delle eccezioni di parte resistente si richiama in toto quanto già evidenziato con ordinanza di mutamento del rito del
13.05.2024, in quanto del tutto esaustiva in merito al thema decidendum, testualmente : “ … l' intimato ha preliminarmente dedotto la nullità del contratto di locazione in quanto qualificato sublocazione derivata dal contratto di locazione a monte tra la soc. Antares srl e la;
ritenuto che il conduttore è carente di Parte_1 interesse ad eccepire il divieto di sublocazione atteso che è eccezione al più proponibile dalla locatrice nei confronti della sublocatrice/conduttrice, nel rapporto interno tra le suddette parti, in quanto costituirebbe un inadempimento rispetto alle reciproche obbligazioni assunte, ma non è eccezione formulabile dal sub-conduttore terzo rispetto al rapporto principale di locazione;
in ogni caso, la carenza di una locazione a monte e la nullità della sublocazione comporterebbe comunque la sussistenza di un' occupazione sine titulo da parte dell' odierno intimato che legittimerebbe l' azione di rilascio del cespite ed il pagamento di un' indennità di occupazione;
rilevato che in relazione all' eccezione di carenza di legittimazione dell' amministrazione giudiziaria dell' ad agire con la procedura di sfratto, va osservato che incontestato il Parte_1 sequestro e successiva confisca del patrimonio aziendale della Società attrice, l' amministrazione giudiziaria è subentrata ex lege nella gestione ed amministrazione e conservazione dei beni oggetto delle suddette misure con conseguente legittimazione, previa autorizzazione dell' autorità giudiziaria competente come nella fattispecie, ad agire per il pagamento dei canoni ed il rilascio dei cespiti locati ed oggetto della misura;
rilevato che con riferimento alla dedotta impossibilità di pagare il canoni in assenza della conoscenza del subentro dell' Amministrazione giudiziaria nella gestione del cespite locato, il conduttore a decorrere dalla messa in mora del 14.07.2023 era in grado, usando un' ordinaria diligenza, di individuare il soggetto destinatario del pagamento e le modalità di adempimento della mora ( quanto meno nei limiti non contestati); ritenuto infine che le ricevute di pagamento affitto relative a parte dei canoni dovuti pari ad € 12.600,00 non sono opponibili all' amministrazione giudiziaria in quanto soggetto terzo rispetto alle dedotte quietanze relative ad asseriti pagamenti tra il conduttore e la società locatrice prima del sequestro e confisca dei beni locati e dunque antecedenti il subentro dell' amministrazione giudiziaria;
in ogni caso, quand'anche si ritenesse provato il suddetto pagamento parziale, sussisterebbe comunque una mora idonea a giustificare la risoluzione del rapporto, in quanto eccedente la misura di un canone;
ritenuto che
ostativa alla concessione del termine di grazie è il riconoscimento di una mora solo parziale rispetto a quella dedotta dall' opponente…”
Con il provvedimento sopra richiamato è stato altresì ordinato il rilascio dell' immobile locato entro gg 20 dalla comunicazione della suddetta ordinanza.
In questa fase, quali fatti sopravvenuti, va preso atto del documentato esperimento della procedura di mediazione, senza successo e del sopravvenuto rilascio da parte dell' intimato dell' immobile in data
27.11.2024, con maturazione a quella data di una mora complessiva di € 23.100,00 .
Va dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con conseguenziale condanna del conduttore al pagamento della complessiva somma di €
23.100,00 a titolo di canoni non pagati fino al rilascio.
L' intimata ha inoltre richiesto la cancellazione di talune espressioni riportate nelle note autorizzate dell'
11.05.2024 di controparte, ritenute sconvenienti ed offensive e testualmente riportate e trascritte nella memorie integrative.
L' istanza sul punto è parzialmente e fondata e merita accoglimento nei seguenti limiti.
In linea generale, va osservato che un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 cpc, solo quando superi le esigenze della difesa (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e sia ricollegabile al mero intento di offendere l'avversario (s.u. 88/2579) ovvero non sia giustificata dalla necessità della dialettica processuale.
Nella fattispecie, ritiene questo giudicante che travalichino i limiti di difesa della parte talune espressioni offensive e sconvenienti sotto richiamate, in quanto “insinuazioni” del tutto gratuite che hanno fatto riferimento a gravi fatti di cronaca giudiziaria del tutto estranei alla presente vicenda, in modo decontestualizzato e lesivo del decoro del difensore di controparte che ha agito in giudizio e del
Tribunale di Roma Misure Prevenzioni che ha conferito l' incarico di agire attraverso gli organi della procedura;
si fa in particolare riferimento al seguente passaggio di cui a pag 3 delle note autorizzate dell'
11.05.2024 difesa “Vorrei ricordare il caso di Palermo dell'Amm.ne Giudiziaria e misure di CP_1
Prevenzione Giudice Saguto per i reati di corruzione e concussione..”
Va pertanto ordinata la cancellazione delle suddette espressioni come da dispositivo.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte conduttrice/resistente come da dispositivo, comprese quelle della fase di mediazione. Nonostante l' infondatezza delle eccezioni di parte resistente, ritiene questo giudicante che non sussistano i presupposti di cui all' art. 96 cpc, non trattandosi, in parte, di eccezioni temerarie o palesemente infondate ( eccezione di divieto di sublocazione, pagamento parziale canoni), essendo peraltro i presupposti della condanna per lite temeraria del tutto diversi da quelli di cui all' art 89 cpc. non attinente alla fondatezza della domanda o delle difese.
Motivazione contestuale.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dalla Parte_1
come in epigrafe e, per l' effetto, dichiara risolto il
[...] contratto di locazione dell'1/7/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22/2/2021 al numero 001639 serie 3 T avente ad oggetto l' immobile sito in Sonnino (LT), Via Capocroce
n.°5000, piano primo interno 3, in NCEU Fg 32, part. 4037, sub 26 classe A/ 23, concesso in locazione al conduttore per grave inadempimento ex art 1453 c.c del Controparte_1 conduttore;
Per l' effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della Parte_1 complessiva somma di € 23.100,00 maturati a titolo di canoni di locazione non corrisposti fino alla data di rilascio avvenuto in data 27.11.2024 oltre interessi legali dalla domanda ad effettivo pagamento;
Conferma l' ordinanza di rilascio in atti emessa in corso di giudizio;
Rigetta le eccezioni di parte resistente in quanto infondate;
Ordina ai sensi dell' art 89 cpc la cancellazione della seguente espressione sconveniente ed ingiuriosa r“ Vorrei ricordare il caso di Palermo dell'Amm.ne Giudiziaria e misure di Prevenzione Giudice
Saguto per i reati di corruzione e concussione” contenuta a pag 3 delle note depositate in data
11.05.2024;
Rigetta la domanda ex art 96 cpc proposta da parte ricorrente;
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite comprensive della fase di mediazione, liquidate in complessivi € 3500,00 per competenze € 145,00 per esborsi vivi fase di merito ed €
550,00 a titolo spese per mediazione;
Motivazione contestuale.
- Latina, 25.02.2025
IL Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
.
,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2142 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente
T R A
Parte_1
(p. iva con sede legale a Sonnino (LT) in via Capocroce 36, in persona
[...] P.IVA_1 dell'Amministratore Giudiziario, Dott. per effetto del Parte_2 provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – in data 26.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 137/2021 R.G.M.P. (all.1), elettivamente domiciliata a Rieti (RI) in via di Porta Romana n. 64, presso e nello studio dell'Avvocato Maria Antonietta Cenciarelli del Foro di
Rieti
Ricorrente/Intimante nato a [...] l'[...] c.f. rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dagli avv. Lollo Maurizio elett.te dom.to in Roma Lungotevere Prati, 21-22;
Resistente/intimato
OGGETTO: risoluzione locazione pagamento canoni
CONCLUSIONI Come da verbale del 25.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avente ad oggetto intimazione di sfratto per morosità, l' Parte_1 in persona dell' Amministratore Giudiziario Dott. , per
[...] Parte_2 effetto del provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione – in data
26.01.2022 nell'ambito del procedimento n. 137/2021 - previa autorizzazione del G.D. Dott.ssa Anna
Maria Fattori del 22.01.2024 (all. 2), agiva nei confronti del per la convalida dello Controparte_1 sfratto di cui al contratto di locazione dell'1/7/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
22/2/2021 al numero 001639 serie 3 T, avente ad oggetto l' immobile sito in Sonnino (LT), Via
Capocroce n.°5000, piano primo interno 3, in NCEU Fg 32, part. 4037, sub 26 classe A/ 23, concesso in locazione al conduttore deducendo la morosità nel pagamento del canone relativo Controparte_1 ai canoni del periodo Luglio 2018/Febbraio 2024 ( tutta la durata della locazione) oltre oneri accessori per un totale complessivo di € 20.400,00, chiedendo emettersi convalida di sfratto e conseguenziale rilascio dell' immobile e decreto ingiuntivo relativo ai canoni non pagati.
Nel costituirsi l' intimato resisteva alla domanda per le ragioni addotte con la memoria di costituzione del 22.04.2024, contestando radicalmente il diritto dell' intimante ad agire per la risoluzione del contratto di locazione, trattandosi di sublocazione espressamente vietata nel contratto a monte Antares
s.r.l. il difetto di potere dell' Amministrazione giudiziaria di agire, ed in ogni Parte_1 Parte_1 caso il pagamento parziale del canone, in subordine chiedeva concedersi termine di grazia.
La fase della convalida si concludeva con l' emissione in data 13.05.2024 di provvedimento di rilascio e di mutamento del rito con concessione di termine per memorie integrative e per la mediazione, nonché rinvio per la discussione all' udienza del 25.02.2025.
Parte intimata depositava in data 20.12.2024 memoria integrativa nell' ambito del giudizio RG
1030/2024 relativo alla fase di convalida, mentre parte intimata depositava la relativa memoria integrativa nell' ambito di questo procedimento, riportandosi alle conclusioni di cui alla fase di convalida, dava atto ed allegava esperimento della procedura di mediazione obbligatoria con esito negativo, rappresentando che l' immobile era stato coattivamente rilasciato in data 27.11.2024, chiedeva inoltre ordinarsi la cancellazione di talune espressione contenute negli scritti difensivi di controparte ritenute sconvenienti ed offensive ex art 89 c.p.c.
All' udienza del 25.02.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo allegato. Va preliminarmente evidenziato che con le memorie integrative allegate, la difesa del CP_1 muove eccezioni relative alla fase esecutiva dell' ordinanza di rilascio emanata nella fase di convalida, eccependo vizi dell' atto di precetto per assenza della concessione del termine di gg 10 per adempiere spontaneamente e rappresentando difetti di notifica del suddetto atto in quanto consegnato a familiare
“non convivente”.
Le suddette censure investono aspetti relative alla fase esecutiva dell' ordinanza di rilascio e pertanto dovevano essere dedotti nelle forme dell' opposizione al precetto ex artt 615/617 primo comma cpc e sono pertanto inammissibili, in questo giudizio, relativo alla fase di merito del giudizio di sfratto ed avente ad oggetto la fase cognitiva piena della domanda di risoluzione della locazione e di pagamento dei canoni.
Ciò premesso, venendo al merito in assenza di allegazione e dimostrazione di circostanze in fatto o diritto sopravvenute rilevanti sotto il profilo dell' eventuale accoglimento delle eccezioni di parte resistente si richiama in toto quanto già evidenziato con ordinanza di mutamento del rito del
13.05.2024, in quanto del tutto esaustiva in merito al thema decidendum, testualmente : “ … l' intimato ha preliminarmente dedotto la nullità del contratto di locazione in quanto qualificato sublocazione derivata dal contratto di locazione a monte tra la soc. Antares srl e la;
ritenuto che il conduttore è carente di Parte_1 interesse ad eccepire il divieto di sublocazione atteso che è eccezione al più proponibile dalla locatrice nei confronti della sublocatrice/conduttrice, nel rapporto interno tra le suddette parti, in quanto costituirebbe un inadempimento rispetto alle reciproche obbligazioni assunte, ma non è eccezione formulabile dal sub-conduttore terzo rispetto al rapporto principale di locazione;
in ogni caso, la carenza di una locazione a monte e la nullità della sublocazione comporterebbe comunque la sussistenza di un' occupazione sine titulo da parte dell' odierno intimato che legittimerebbe l' azione di rilascio del cespite ed il pagamento di un' indennità di occupazione;
rilevato che in relazione all' eccezione di carenza di legittimazione dell' amministrazione giudiziaria dell' ad agire con la procedura di sfratto, va osservato che incontestato il Parte_1 sequestro e successiva confisca del patrimonio aziendale della Società attrice, l' amministrazione giudiziaria è subentrata ex lege nella gestione ed amministrazione e conservazione dei beni oggetto delle suddette misure con conseguente legittimazione, previa autorizzazione dell' autorità giudiziaria competente come nella fattispecie, ad agire per il pagamento dei canoni ed il rilascio dei cespiti locati ed oggetto della misura;
rilevato che con riferimento alla dedotta impossibilità di pagare il canoni in assenza della conoscenza del subentro dell' Amministrazione giudiziaria nella gestione del cespite locato, il conduttore a decorrere dalla messa in mora del 14.07.2023 era in grado, usando un' ordinaria diligenza, di individuare il soggetto destinatario del pagamento e le modalità di adempimento della mora ( quanto meno nei limiti non contestati); ritenuto infine che le ricevute di pagamento affitto relative a parte dei canoni dovuti pari ad € 12.600,00 non sono opponibili all' amministrazione giudiziaria in quanto soggetto terzo rispetto alle dedotte quietanze relative ad asseriti pagamenti tra il conduttore e la società locatrice prima del sequestro e confisca dei beni locati e dunque antecedenti il subentro dell' amministrazione giudiziaria;
in ogni caso, quand'anche si ritenesse provato il suddetto pagamento parziale, sussisterebbe comunque una mora idonea a giustificare la risoluzione del rapporto, in quanto eccedente la misura di un canone;
ritenuto che
ostativa alla concessione del termine di grazie è il riconoscimento di una mora solo parziale rispetto a quella dedotta dall' opponente…”
Con il provvedimento sopra richiamato è stato altresì ordinato il rilascio dell' immobile locato entro gg 20 dalla comunicazione della suddetta ordinanza.
In questa fase, quali fatti sopravvenuti, va preso atto del documentato esperimento della procedura di mediazione, senza successo e del sopravvenuto rilascio da parte dell' intimato dell' immobile in data
27.11.2024, con maturazione a quella data di una mora complessiva di € 23.100,00 .
Va dunque accolta la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, con conseguenziale condanna del conduttore al pagamento della complessiva somma di €
23.100,00 a titolo di canoni non pagati fino al rilascio.
L' intimata ha inoltre richiesto la cancellazione di talune espressioni riportate nelle note autorizzate dell'
11.05.2024 di controparte, ritenute sconvenienti ed offensive e testualmente riportate e trascritte nella memorie integrative.
L' istanza sul punto è parzialmente e fondata e merita accoglimento nei seguenti limiti.
In linea generale, va osservato che un'espressione contenuta in uno scritto presentato al giudice è qualificabile come offensiva, ai fini dell'ordine di cancellazione contemplato dall'art. 89 cpc, solo quando superi le esigenze della difesa (da valutarsi a prescindere dalla fondatezza delle tesi sostenute) e sia ricollegabile al mero intento di offendere l'avversario (s.u. 88/2579) ovvero non sia giustificata dalla necessità della dialettica processuale.
Nella fattispecie, ritiene questo giudicante che travalichino i limiti di difesa della parte talune espressioni offensive e sconvenienti sotto richiamate, in quanto “insinuazioni” del tutto gratuite che hanno fatto riferimento a gravi fatti di cronaca giudiziaria del tutto estranei alla presente vicenda, in modo decontestualizzato e lesivo del decoro del difensore di controparte che ha agito in giudizio e del
Tribunale di Roma Misure Prevenzioni che ha conferito l' incarico di agire attraverso gli organi della procedura;
si fa in particolare riferimento al seguente passaggio di cui a pag 3 delle note autorizzate dell'
11.05.2024 difesa “Vorrei ricordare il caso di Palermo dell'Amm.ne Giudiziaria e misure di CP_1
Prevenzione Giudice Saguto per i reati di corruzione e concussione..”
Va pertanto ordinata la cancellazione delle suddette espressioni come da dispositivo.
Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte conduttrice/resistente come da dispositivo, comprese quelle della fase di mediazione. Nonostante l' infondatezza delle eccezioni di parte resistente, ritiene questo giudicante che non sussistano i presupposti di cui all' art. 96 cpc, non trattandosi, in parte, di eccezioni temerarie o palesemente infondate ( eccezione di divieto di sublocazione, pagamento parziale canoni), essendo peraltro i presupposti della condanna per lite temeraria del tutto diversi da quelli di cui all' art 89 cpc. non attinente alla fondatezza della domanda o delle difese.
Motivazione contestuale.
PQM
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Accoglie la domanda proposta dalla Parte_1
come in epigrafe e, per l' effetto, dichiara risolto il
[...] contratto di locazione dell'1/7/2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 22/2/2021 al numero 001639 serie 3 T avente ad oggetto l' immobile sito in Sonnino (LT), Via Capocroce
n.°5000, piano primo interno 3, in NCEU Fg 32, part. 4037, sub 26 classe A/ 23, concesso in locazione al conduttore per grave inadempimento ex art 1453 c.c del Controparte_1 conduttore;
Per l' effetto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della Parte_1 complessiva somma di € 23.100,00 maturati a titolo di canoni di locazione non corrisposti fino alla data di rilascio avvenuto in data 27.11.2024 oltre interessi legali dalla domanda ad effettivo pagamento;
Conferma l' ordinanza di rilascio in atti emessa in corso di giudizio;
Rigetta le eccezioni di parte resistente in quanto infondate;
Ordina ai sensi dell' art 89 cpc la cancellazione della seguente espressione sconveniente ed ingiuriosa r“ Vorrei ricordare il caso di Palermo dell'Amm.ne Giudiziaria e misure di Prevenzione Giudice
Saguto per i reati di corruzione e concussione” contenuta a pag 3 delle note depositate in data
11.05.2024;
Rigetta la domanda ex art 96 cpc proposta da parte ricorrente;
Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite comprensive della fase di mediazione, liquidate in complessivi € 3500,00 per competenze € 145,00 per esborsi vivi fase di merito ed €
550,00 a titolo spese per mediazione;
Motivazione contestuale.
- Latina, 25.02.2025
IL Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
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