Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/06/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 329/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 329/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con l'avv. FABIO Parte_1 C.F._1
FEDERICO (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1
-appellante- nei confronti di
( , in persona Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 del suo l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ ”, con l'avv. Controparte_2
GIUSEPPE MAZZOTTA (C.F. ; CodiceFiscale_4 Email_2
(C.F. , in persona del Ministro p.t. e qui Controparte_3 P.IVA_2 di seguito anche solo “il Ministero” o ”, con Controparte_3
l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DI STATO DI REGGIO CALABRIA (C.F.
PartitaIVA_3 Email_3
-appellati-
Pagina 1 di 11
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1367/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata l'11/10/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 850/2017 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
13.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la parte
[...]
ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado Parte_1
(n. 850/2017) e ivi in particolare opponendosi alla cartella di pagamento n.
094/2015/0002437878000 (notificatagli in data 21.12.2015 e di importo pari a € 15.000,00), di cui ha altresì chiesto la sospensione, deducendo che, dopo aver impugnato la predetta cartella innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, quest'ultima aveva tuttavia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, declinandola in favore del Giudice Ordinario e assegnando termine di giorni 90 per riassunzione (giusta sent. n. 7843/2016 del 12.12.2016), riproponendo quindi le eccezioni già originariamente avanzate e in particolare lamentando la nullità della cartella per:
(A) inesistenza e/o mancata notifica del titolo esecutivo sotteso (sentenza n. 1684/2013, di cui tuttavia non era stato né parte, né era stata a lui notificata);
(B) omessa e/o carente motivazione.
I.1.2.- Con comparsa del 24.05.2017 si è poi costituita la Controparte_4
(oggi , contestando le avverse
[...] Controparte_2
Pagina 2 di 11 R.G. 329/2020.
prospettazioni e in particolare eccependo la propria estraneità rispetto alle avverse doglianze, nonché, in ogni caso, la loro integrale infondatezza.
I.1.3.- Con comparsa del 12.06.2017 si è poi costituito il TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA, anch'esso contestando le avverse deduzioni e in specie eccependo:
(a) la propria carenza di legittimazione passiva, essendo legittimato il solo
[...]
; Controparte_3
(b) l'infondatezza, in ogni caso, dei motivi di opposizione, attesa la pacifica sussistenza del titolo esecutivo sotteso alla cartella (costituito, in particolare, dal Decreto Penale di condanna n. 153/2012 – qui di seguito anche solo “D.P. n. 153/12” –, emesso all'esito del proc. n.
6440/11 R.G. GIP-n. 9893 R.G.N.R., depositato il 15.05.2012 e divenuto irrevocabile in data
18.09.2012, afferendo il codice “1684/13” solo all'iscrizione della partita di credito nel registro Mod. 3SG-Spese di giustizia).
I.1.3.- Nel corso del giudizio di 1° grado poi:
(A) con provvedimento del 14.06.2017 è stata autorizzata la rinnovazione della notifica nei confronti del e, una volta intervenuta la relativa vocatio, Controparte_3 quest'ultimo si è costituito con comparsa del 6.04.2017, nella quale ha ribadito l'infondatezza delle ragioni di opposizione per le medesime ragioni già evidenziate dal TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA [v. supra, sub I.1.2., punto (b)];
(B) con provvedimento del 14.05.2018, per le ragioni ivi indicate, è stata concessa la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta.
I.1.4.- All'esito, infine, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 1367/2019 dell'11/10/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato inammissibili i motivi rientranti nella disciplina dell'art. 617 c.p.c.;
(b) rigettato la domanda con riferimento al motivo rientrante nella disciplina dell'art. 615
c.p.c.
(c) condannato la parte opponente al pagamento delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello, in parte qua, dalla parte
, la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. Parte_1
Pagina 3 di 11 R.G. 329/2020.
329/2020), ivi in particolare contestando la pronuncia “nella sola parte relativa al rigetto della domanda ex art. 615, comma 1, c.p.c.” e dunque con esclusivo riguardo alla propria doglianza di inesistenza del titolo esecutivo, anche per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e altresì violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, comma II, c.c..
I.2.2.- Con comparsa del 14.01.2021 si è costituito il appellato, contestando le CP_3
avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità della domanda ex art 617 c.p.c.;
(B) il proprio difetto di legittimazione passiva;
(C) l'infondatezza, in ogni caso, dell'appello relativo alla motivazione della cartella.
I.2.3.- Con comparsa del 3.02.2021 si è poi costituita anche , Controparte_2 anch'essa contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) la tardività del ricorso e l'assoluta correttezza della sentenza appellata;
(B) la propria estraneità alle avverse doglianze e in ogni caso la loro inammissibilità, irrilevanza ed infondatezza.
I.2.4.- Con provvedimento del 3.03.2021 il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.5.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e di mutamento del relatore, all'esito dell'udienza del
13.03.2025 e con provvedimento del 17.03.2025 l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) il presente gravame risulta espressamente volto a contestare, come innanzi osservato, il solo “rigetto della domanda ex art. 615, comma 1, c.p.c.” [v. supra, sub I.2.1., nonché pag. 6, ult. cpv., dell'atto di appello], essendo conseguentemente ammissibile e qui scrutinabile [non vertendo sulla pronuncia, pacificamente “non … impugnabile con l'appello”, reiettiva dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (v. supra, sub I.1.4., punto (a), cfr., ex multis, Cass. civ., 16/01/2003, n. 568, nonché Cass. civ., 13/06/2006, n. 13655; Cass. civ.,
8/04/2003, n. 5506; Cass. civ., 18/01/2003, n. 711; Cass. civ., 9/07/2001, n. 9292), ma, come
Pagina 4 di 11 R.G. 329/2020.
detto, sulla sola statuizione di rigetto dell'opposizione all'esecuzione, senz'altro da impugnarsi ex art. 342 c.p.c. (occorrendo considerare che “quando le contestazioni contenute nell'opposizione esecutiva si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contiene sostanzialmente due decisioni distinte”, e dunque “l'impugnazione … deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”, risultando tali decisioni
“soggette, rispettivamente, ad appello ed a ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111
Cost.”: cfr., ex multis, Cass. civ., 26/07/2024, n. 20878; Cass. civ., 21/06/2016, n. 12730;
Cass. civ., 14/02/2020, n. 3722; Cass. civ., 11/02/2020, n. 3166; Cass. civ., 18/07/2016, n.
14661; Cass. civ., 29/09/2015, n. 19267; Cass. civ., 27/08/2014, n. 18312)];
(B) può qui ovviamente poi tenersi conto del solo compendio documentale di prime cure, risultando i documenti prodotti solo in questa sede (e in specie i documenti allegati dal in uno alla propria comparsa di costituzione del 14.01.2021, non sopravvenuti e di CP_3 cui non è stata né allegata né a fortiori dimostrata l'impossibilità, oggettiva e assoluta, di previa tempestiva produzione) pacificamente inammissibili [in quanto, come noto e ai sensi dell'art. 345, commi I e III, c.p.c. (nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile - risultando la sentenza di 1° grado pubblicata l'11.10.2019 e dunque trovando applicazione la disposizione come novellata dal D.L. n. 83/2012: cfr. Cass. civ., 28/07/2021,
n. 21606; Cass. civ., 9/11/2017, n. 26522; Cass. civ., 14/03/2017, n. 6590) “nel giudizio d'appello” “non possono essere prodotti nuovi documenti” - essendo pacifico che la norma
“pone un divieto” “assoluto” “di produzione di documenti nuovi”, “senza che assuma rilevanza” alcuna, nella formulazione qui da applicarsi, neanche l'eventuale
“indispensabilità” degli stessi” (cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 12/06/2024, n. 16289;
Cass. civ., 24/10/2023, n. 29506; Cass. n. 26522/2017, cit.);
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
Pagina 5 di 11 R.G. 329/2020.
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata, espressamente o implicitamente, in prime cure e qui non puntualmente gravata, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Ciò precisato, nel merito l'appello è poi da disattendersi, a ciò conseguendo la necessità di integralmente confermare la sentenza di prime cure.
V.- Il presente gravame verte, come innanzi osservato, sul dedotto difetto del titolo esecutivo sotteso alla cartella opposta n. 094/2015/0002437878000.
V.1.- In senso contrario a quanto precede, tuttavia e come già evidenziato in prime cure (cfr. pag. 3 della sentenza di 1° grado), occorre osservare che la cartella de qua è stata emessa sulla scorta di un titolo esecutivo esistente e ritualmente documentato – titolo costituito, in particolare, dal già menzionato D.P. n. 153/12, prodotto in prime cure dal [avendo CP_3 quest'ultimo ivi esibito, in specie, tanto la richiesta del P.M. del 22.12.2011, quanto il relativo provvedimento ex artt. 460 e ss. c.p.p. emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio
Calabria in data 26.06.2012 nei confronti del “ nato a [...]_1 il 21.10.1977” e a lui irrogante la “multa di “€ 15.000,00” (cfr. all. 3) e 4) della comparsa di costituzione del 6.04.2018), con provvedimento poi ritualmente notificatogli, con ricezione della raccomandata a.r. a mani proprie, nel luglio 2012 (cfr. all. 5) - nonché spec. l'avviso di ricevimento a pag. 2 di tale allegato - della medesima comparsa di costituzione)].
V.2.- Né, in senso contrario, può valorizzarsi la circostanza che nella cartella vi sia il riferimento a “1684/13” [cfr. pag. 1 del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado dell' ], trattandosi, come illustrato tanto dal TRIBUNALE Controparte_2
DI REGGIO CALABRIA, quanto dal e coerente con Controparte_3
quanto emergente per tabulas, del mero “codice di iscrizione della partita di credito nel relativo registro Mod. 3SG - Spese di Giustizia” (cfr. pagg.
2-3 della comparsa del 12.06.2017 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA e pagg.
2-3 della comparsa del 6.04.2018 del
, nonché l'effettivo riferimento a “3SG”, subito dopo il predetto codice “1684/13”, CP_3
Pagina 6 di 11 R.G. 329/2020.
ancora a pag. 1 del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado dell'
[...]
)], non potendosi pertanto ritenere che nella cartella si faccia riferimento a un CP_2 titolo “diverso” o “sostituito” rispetto a quello poi esibito ed effettivamente sussistente [titolo esclusivamente costituito, come detto (v. supra, sub V.1.), dal predetto D.P. n. 153/12 emesso nei confronti dell'opponente e odierno appellante proprio per la “multa” di € 15.000,00, poi oggetto della cartella n. 094/2015/0002437878000 (riguardante appunto il “recupero di multe
e ammende” per tale importo – cfr. pag. 1 sempre del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado dell' )]. Controparte_2
V.3.- Risultando, pertanto, il titolo esecutivo posto a fondamento della cartella oggetto di causa effettivamente sussistente e altresì comunicato alla parte [non occorrendo alcun passaggio ulteriore (e in specie alcun “invito al pagamento”, trattandosi di fase eliminata “già
a decorrere dall'introduzione dell'art. 227 ter, per mezzo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art.
52, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133” e qui pacificamente applicabile, fondandosi la cartella su provvedimento del 2012 – cfr., ex multis, Cass. civ., 30/01/2019, n. 2553 e Cass. civ., 31/01/2019, n. 27979), né alcuno specifico aggravio motivazionale - atteso che, fermo che “nella cartella esattoriale non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica” dell'atto precedente (cfr. Cass. n. 2553/2019, cit., e Cass. n.
27979/2019, cit.), nel caso di specie è poi pacifico che la cartella de qua non costituiva il
“primo atto” trasmesso alla parte (attesa la già menzionata ritualità della notifica, avvenuta a mani proprie, del menzionato D.P. n. 153/12, già recante l'importo dovuto e le ragioni della sua debenza), recando altresì puntuale specificazione delle causali degli importi ulteriori (per
“notifica”, “residuo compensi” e “altre spese”, non risultando applicati “interessi” – cfr. pag.
1 del doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione di 1° grado dell'
[...]
), non sussistendo pertanto, a fronte di atti già comunicati e già recanti CP_2
l'individuazione, la determinazione e la quantificazione delle spese dovute, né profili da ulteriormente motivare, né alcuna attività processuale specificamente inibita (cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., Sez. un., 14/07/2022, n. 22281; Cass. n. 2553/2019, cit.; Cass. n. 27979/2019, cit.; Cass. civ., 11/07/2018, n. 18224)], è evidente che ciò risulti del tutto assorbente e imponga il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata anche nella parte, reiettiva
Pagina 7 di 11 R.G. 329/2020.
dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., qui specificamente gravata (integrante, come già evidenziato, l'unica parte suscettibile di appello – v. supra, sub III., punto (C)).
VI.- Venendo, poi, al regolamento delle spese di lite, al quale provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (anche incidentale, non integrando ovviamente valida impugnativa sul punto né la mera richiesta dell'appellante di condanna alle spese con riguardo a “entrambi i gradi di giudizio” – trattandosi, in difetto di specifiche censure a tal riguardo, di mera invocazione dell'effetto ex art. 336 c.p.c. per l'evenienza, qui tuttavia non realizzatasi, di accoglimento della propria impugnativa -, né la mera istanza di una delle parti appellate di “vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio” – evidentemente non corroborata né da specifico interesse, né da alcuna ragione di censura avverso la pronuncia già emessa in prime cure, peraltro anche in suo favore, e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò ovviamente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024,
n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distintamente scrutinare i rapporti dell'appellante rispetto alle due parti appellate, valutando, in particolare, prima la posizione del [v. infra, sub VI.1.], Controparte_3
poi dell [v. infra, sub VI.2.]. Controparte_2
VI.1.- Quanto alla prima relazione processuale ( ), le spese Controparte_3
seguono la soccombenza e sono liquidate avendo riguardo:
(A) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
(B) alle voci di compenso per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello con riguardo alle domande comprese nello scaglione da € 5.2000,01 a € 26.000,00 [considerando il valore della causa, non mutato nel secondo di giudizio (€ 15.000,00)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, in questa sede da necessariamente liquidarsi considerando che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e
Pagina 8 di 11 R.G. 329/2020.
coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr., da ultimo ed ex multis, Cass. civ.,
27/10/2023, n. 29857];
(D) alla necessità di apportare tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (involgenti solo alcuni specifici e circoscritti profili), tutto ciò complessivamente giustificando, come già in prime cure, la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VI.2.- Quanto invece al secondo rapporto processuale ( ), occorre Controparte_2
osservare che, come evidenziato dalla parte impugnante [cfr. pagg.
1-2 delle note scritte del
20.02.2021], tale appellata risulta essersi costituita con avvocato del libero foro pur trattandosi di caso convenzionalmente riservato all'Avvocatura Erariale [rientrandosi, in particolare e considerando la difesa erariale ex lege dell'altra parte appellata – i.e. il
-, fra le “altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi Controparte_3
comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato” (cfr. art. 3.3., 3° linea, del protocollo d'intesa del 24/09/2020 tra l' e l'Avvocatura dello Stato)]. Controparte_2
A tal riguardo, è noto che le Sezioni unite (cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/11/2019, n. 30008), con principio poi costantemente ribadito anche in seguito (Cass. civ., 8/01/2024, n. 601), hanno chiarito che “l'Agente della Riscossione”, “ove si costituisca … in giudizio” e si verta “nei casi previsti … dalla convenzione” “come … riservati” all'Avvocatura erariale (come appunto nel caso di specie), “deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato” - salvo che ricorrano “casi speciali” giustificanti “l'avvalimento di avvocati del libero foro”
(trattandosi tuttavia di “ipotesi residuale” “subordinata alla preventiva adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente” “la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano” una siffatta opzione e altresì “da sottoporre all'organo di vigilanza”, e dunque una delibera qui pacificamente né prodotta né anche solo invocata) -, difettando, in
Pagina 9 di 11 R.G. 329/2020.
caso contrario, “le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 30008/2019, cit., e Cass. n. 601/2024, cit.).
A fronte, pertanto, di tale principio, al quale qui evidentemente attenersi [tanto per il suo valore nomofilattico (essendo pacifico che l'interpretazione delle Sezioni unite, in particolare in materia processuale, costituisca “oggettivazione convenzionale di significato” a cui uniformarsi non solo perché “da ritenersi … quella “esatta” o “almeno la più “esatta”
(possibile)”, ma anche perché “mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale”, con uniformità che poi “influ[isce] positivamente sulla prevedibilità delle successive decisioni e sulla riduzione del contenzioso che ne deriva”, costituendo “l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali”, in definitiva, “imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di “giustizia” del processo”: cfr., ex aliis, Cass. civ., Sez. un., 3/05/2019, n. 11747 e Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135), quanto in ragione della sua piena condivisibilità, risultando del tutto coerente al dato positivo (avendo l'art. 1, comma VIII, D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225/2016 previsto la centralità della “base convenzionale” proprio al fine di stabilire “l'ambito di concreta operatività del patrocinio c.d. autorizzato”, con la conseguenza che, “una volta adottata quella convenzione, si è avuta un'autolimitazione preventiva e per schemi astratti, ovvero generalizzata, della facoltà di avvalimento di avvocati del libero foro” (cfr. Cass., Sez. un., n.
30008/2019, cit.)], occorre osservare che per tale appellata, attesa “l'inammissibilità della costituzione”, “non sono dovute le spese processuali” [cfr. ancora Cass. civ. n. 601/2024, cit.,
e Cass., Sez. un., n. 30008/2019, cit.].
VI.3.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 329/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1367/2019 del Tribunale di Reggio Calabria,
Pagina 10 di 11 R.G. 329/2020.
pubblicata l'11/10/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 850/2017 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore dell'appellato , spese liquidate in € 2.906,00, oltre Controparte_3
R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) NULLA per le spese di;
Controparte_2
4) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 20 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 11 di 11