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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9149 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 10/12/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.27973 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Emanuele De Lucia presso il quale
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia convenuto
E
, CP_2 Controparte_3 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti dagli Avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi presso cui elettivamente domiciliano convenuto
E
Controparte_4 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco MA e dall'Avv. Neil
EW MA presso i quali è elettivamente domiciliato convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con ricorso depositato il 18.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente del dal 01.09.2010 e in servizio presso l Parte_3
- con inquadramento nel profilo di ricercatore di III livello
[...] Pt_4 professionale II fascia del ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ha chiesto “1) accertare e dichiarare l'erroneità della valutazione dei titoli A.1 Prodotti Scelti e A.
2. Ulteriori prodotti della ricerca del ricorrente, previa eventuale disapplicazione del decreto di approvazione definitiva della graduatoria e dei verbali della commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al Bando n. 315.21 ai sensi dell'art. 15 co. 5 del CCNL 07.04.2006 per l'attribuzione di 14 posti per la progressione di livello nel profilo di primo ricercatore II livello professionale da destinare Parte all'area strategica “ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni”; 2) condannare il e la
Commissione d'esame a rideterminare il punteggio del ricorrente con riferimento alla valutazione dei titoli nei termini specificati, ritenendo la piena attinenza all'area strategica del bando dei titoli A.1 Prodotti della ricerca, con conseguente assegnazione del punteggio di 30, o il diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia, e di valutare i titoli A.2
Ulteriori prodotti della ricerca, senza considerare la pertinenza all'area strategica del bando, ed ammetterlo di conseguenza alla fase del colloquio.” Con vittoria di spese
Nel resistere alla domanda le parti convenute ne hanno chiesto il rigetto con diverse argomentazioni.
*****
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente ha ottenuto, in pendenza di giudizio, quanto richiesto con il ricorso in esame. Ed infatti il ricorrente, avendo vinto il Bando CNR n. 315.63_03 ha conseguito il passaggio a primo ricercatore con la medesima decorrenza giuridica ed economica – 01.01.2023 - di quella di cui al bando n. 315.21, la cui graduatoria ha formato oggetto del presente giudizio
L'attore pertanto non ha più interesse a proseguire la presente causa, come dallo stesso inequivocabilmente dichiarato, avendo le parti raggiunto un'intesa anche in ordine al regime delle spese giudiziali (cfr note di trattazione scritta depositate da tutte le parti del giudizio e relativi documenti allegati).
La cessazione della materia del contendere, qui richiesta, è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ( cfr. Cass. SU., 28 settembre 2000, n. 1048). Ed infatti, la evidenziata circostanza verificatasi successivamente al deposito del ricorso, da un lato, fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti in causa e, con essa, l'interesse dell'attore a proseguire il giudizio, dall'altro, l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nei termini da ciascuna di esse indicato nelle note di trattazione scritta depositate, vanno conseguentemente compensate per intero
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di questo giudizio tra tutte le parti processuali.
Napoli 10/12/2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.27973 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Emanuele De Lucia presso il quale
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, in persona del legale rappr.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici ex lege domicilia convenuto
E
, CP_2 Controparte_3 rapp.ti e difesi, giusta procura in atti dagli Avv.ti Antonio Ambrosino e Gabriele Rinaldi presso cui elettivamente domiciliano convenuto
E
Controparte_4 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Francesco MA e dall'Avv. Neil
EW MA presso i quali è elettivamente domiciliato convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con ricorso depositato il 18.12.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente del dal 01.09.2010 e in servizio presso l Parte_3
- con inquadramento nel profilo di ricercatore di III livello
[...] Pt_4 professionale II fascia del ccnl relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ha chiesto “1) accertare e dichiarare l'erroneità della valutazione dei titoli A.1 Prodotti Scelti e A.
2. Ulteriori prodotti della ricerca del ricorrente, previa eventuale disapplicazione del decreto di approvazione definitiva della graduatoria e dei verbali della commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui al Bando n. 315.21 ai sensi dell'art. 15 co. 5 del CCNL 07.04.2006 per l'attribuzione di 14 posti per la progressione di livello nel profilo di primo ricercatore II livello professionale da destinare Parte all'area strategica “ingegneria dei sistemi e delle comunicazioni”; 2) condannare il e la
Commissione d'esame a rideterminare il punteggio del ricorrente con riferimento alla valutazione dei titoli nei termini specificati, ritenendo la piena attinenza all'area strategica del bando dei titoli A.1 Prodotti della ricerca, con conseguente assegnazione del punteggio di 30, o il diverso punteggio che il giudice vorrà ritenere di giustizia, e di valutare i titoli A.2
Ulteriori prodotti della ricerca, senza considerare la pertinenza all'area strategica del bando, ed ammetterlo di conseguenza alla fase del colloquio.” Con vittoria di spese
Nel resistere alla domanda le parti convenute ne hanno chiesto il rigetto con diverse argomentazioni.
*****
Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che parte ricorrente ha ottenuto, in pendenza di giudizio, quanto richiesto con il ricorso in esame. Ed infatti il ricorrente, avendo vinto il Bando CNR n. 315.63_03 ha conseguito il passaggio a primo ricercatore con la medesima decorrenza giuridica ed economica – 01.01.2023 - di quella di cui al bando n. 315.21, la cui graduatoria ha formato oggetto del presente giudizio
L'attore pertanto non ha più interesse a proseguire la presente causa, come dallo stesso inequivocabilmente dichiarato, avendo le parti raggiunto un'intesa anche in ordine al regime delle spese giudiziali (cfr note di trattazione scritta depositate da tutte le parti del giudizio e relativi documenti allegati).
La cessazione della materia del contendere, qui richiesta, è riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, per sopravvenuta caducazione del reciproco interesse delle parti alla sua naturale conclusione ( cfr. Cass. SU., 28 settembre 2000, n. 1048). Ed infatti, la evidenziata circostanza verificatasi successivamente al deposito del ricorso, da un lato, fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti in causa e, con essa, l'interesse dell'attore a proseguire il giudizio, dall'altro, l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese del presente giudizio, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nei termini da ciascuna di esse indicato nelle note di trattazione scritta depositate, vanno conseguentemente compensate per intero
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa interamente le spese di questo giudizio tra tutte le parti processuali.
Napoli 10/12/2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)