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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 15/01/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 562/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER PP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401528188 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401528188 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401528188 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 14/01/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 30 gennaio 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA vantate dal medesimo ente, anni dal 2020 al 2022, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, concludendo per la parziale cessazione della materia del contendere, avendo in parte annullato l'atto impugnato.
Preliminarmente il giudizio va dichiarato parzialmente estinto, per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore, sia pure in relazione al solo tributo dovuto a partire dall'intero anno
2020 e fino al 31 agosto 2022, annullato l'atto impugnato.
Quanto alla residua pretesa tributaria, confinata al periodo che va da 1° settembre 2022 al 13 novembre 2022, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente assume l'illegittimità della ripresa a tassazione, avendo già corrisposto tutte le somme dovute, relativamente all'immobile sito in indirizzo il terzo Nominativo_1
, altro locatore del medesimo immobile.
In realtà, dagli atti risulta che per detto pure limitatissimo periodo (in totale 74 giorni) nessun pagamento è stato eseguito, risalendo l'ultima ricevuta di pagamento rilasciata all'altro conduttore alla data del 31 luglio 2022; sicché il motivo deve andare sul punto respinto.
Le spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della decisione, possono andare integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente estinto il giudizio;
respinge nel resto.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
US IC
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ER PP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3090/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401528188 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401528188 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401528188 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 122/2026 depositato il 14/01/2026 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato telematicamente il giorno 30 gennaio 2025,
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, notificato dal comune di Roma Capitale, per TARI e TEFA vantate dal medesimo ente, anni dal 2020 al 2022, affidando il gravame ad un unico mezzo.
Il comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio, concludendo per la parziale cessazione della materia del contendere, avendo in parte annullato l'atto impugnato.
Preliminarmente il giudizio va dichiarato parzialmente estinto, per cessazione della materia del contendere, avendo l'ente impositore, sia pure in relazione al solo tributo dovuto a partire dall'intero anno
2020 e fino al 31 agosto 2022, annullato l'atto impugnato.
Quanto alla residua pretesa tributaria, confinata al periodo che va da 1° settembre 2022 al 13 novembre 2022, con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente assume l'illegittimità della ripresa a tassazione, avendo già corrisposto tutte le somme dovute, relativamente all'immobile sito in indirizzo il terzo Nominativo_1
, altro locatore del medesimo immobile.
In realtà, dagli atti risulta che per detto pure limitatissimo periodo (in totale 74 giorni) nessun pagamento è stato eseguito, risalendo l'ultima ricevuta di pagamento rilasciata all'altro conduttore alla data del 31 luglio 2022; sicché il motivo deve andare sul punto respinto.
Le spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della decisione, possono andare integralmente compensate.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente estinto il giudizio;
respinge nel resto.
Spese compensate. Così deciso, nella camera di consiglio della XXVII sezione della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, il giorno 14 gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
US IC