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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12227/2024, pendente tra n. q. di genitore di Parte_1
Persona_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giovanni MAGGIO, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.41 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
12227 R.G. L. 2024, promossa
D A
, n. q. di genitore di esercente la potestà sul Parte_1 Per_ _____________ minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Antonio Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed ______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, ______________________
Via Nicolò Turrisi 38/a; per ___________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
Il Cancelliere
Controparte_2
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato 2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento della domanda proposta da dichiara che Parte_2
ha i requisiti sanitari per l'indennità mensile di frequenza, a Persona_1 decorrere dalla data della visita di revisione (2/10/2023);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/11/2023, , n. q. di genitore del minore Parte_1 Per_1
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di
[...] CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza invalidità, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (2/10/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 09/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
3 Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto Persona_1
da “Disabilità Intellettiva (o Ritardo Mentale) lieve” e ha concluso che “le condizioni sanitarie del
periziando integrano gli estremi per il riconoscimento della indennità di frequenza;
la sua decorrenza va fatta
risalire al momento della visita di revisione (Ottobre 2023) perché, come risulta dalla anamnesi e dai certificati
agli atti, in quella occasione erano presenti gli stati morbosi che ne danno diritto e termina con l'età adulta (
che è stata raggiunta nel Febbraio 2025)” .
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Part Conseguentemente, la domanda proposta , n. q. di genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale su va accolta, dichiarando che quest'ultimo possedeva i Persona_1
requisiti sanitari per l'indennità mensile di frequenza a decorrere dalla data della visita di
revisione (2/10/2023) e fino al raggiungimento dell'età adulta Febbraio 2025).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 12/06/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 12227/2024, pendente tra n. q. di genitore di Parte_1
Persona_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. Giovanni MAGGIO, in sostituzione dell'Avv. Antonio Walter
GULOTTA, per parte ricorrente e l'Avv. Maria Grazia SPARACINO per l' CP_1
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.41 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
12227 R.G. L. 2024, promossa
D A
, n. q. di genitore di esercente la potestà sul Parte_1 Per_ _____________ minore , rappresentata e difesa dall'Avv. Persona_1 Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. Antonio Walter GULOTTA, giusta procura in atti, ed ______________________ elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, in Palermo, ______________________
Via Nicolò Turrisi 38/a; per ___________________
- Ricorrente - ______________________
CONTRO ______________________
Il Cancelliere
Controparte_2
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
[...]
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59;
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato 2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In accoglimento della domanda proposta da dichiara che Parte_2
ha i requisiti sanitari per l'indennità mensile di frequenza, a Persona_1 decorrere dalla data della visita di revisione (2/10/2023);
Condanna l' al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi, che CP_1 liquida in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA;
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche CP_1 espletate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/11/2023, , n. q. di genitore del minore Parte_1 Per_1
, in contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di
[...] CP_1
accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza invalidità, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (2/10/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo confermarsi CP_1
quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza dei suddetti requisiti sanitari.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 09/08/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_1
deducendo sia la insussistenza del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 12/06/2025, la causa è stata posta in decisione.
3 Il ricorso è fondato.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto Persona_1
da “Disabilità Intellettiva (o Ritardo Mentale) lieve” e ha concluso che “le condizioni sanitarie del
periziando integrano gli estremi per il riconoscimento della indennità di frequenza;
la sua decorrenza va fatta
risalire al momento della visita di revisione (Ottobre 2023) perché, come risulta dalla anamnesi e dai certificati
agli atti, in quella occasione erano presenti gli stati morbosi che ne danno diritto e termina con l'età adulta (
che è stata raggiunta nel Febbraio 2025)” .
Le suddette conclusioni, difformi da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Part Conseguentemente, la domanda proposta , n. q. di genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale su va accolta, dichiarando che quest'ultimo possedeva i Persona_1
requisiti sanitari per l'indennità mensile di frequenza a decorrere dalla data della visita di
revisione (2/10/2023) e fino al raggiungimento dell'età adulta Febbraio 2025).
L' rimasto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali, da CP_1
liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Walter GULOTTA, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già CP_1
liquidate e poste provvisoriamente carico dell . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 12/06/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
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