Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr.1044/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27.12.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F. nella Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
Caltanissetta il giorno 01/05/2024, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Granvillano e dall'avv. Giorgio Borgetto ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta nella P.zza Europa n. 6
- ricorrente
Contro
in persona del Presidente pro tempore, e Controparte_1
difeso dagli Avv.ti DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO ed elettivamente domiciliato in
Caltanissetta nella via Val d'Aosta 14/d - presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.07.2022, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate al consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi Persona_1
la sussistenza dello status di cieca assoluta.
1044/20228 R.G., si concludeva con la confermava alla ricorrente della condizione di: “cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L.
382/1970 e 508/1988)”.
Ciò premesso, chiedeva disporsi nuova CTU allo scopo di accertare la gravità delle patologie e i conseguenti benefici richiesti.
Instauratosi il contraddittorio resisteva l' spiegando difese volte al rigetto CP_1 dell'opposizione.
Veniva disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica ma nelle more, a causa di un peggioramento delle condizioni cliniche, la ricorrente decedeva in data 01/05/2024.
In data 23.09.2024, con memoria di costituzione in prosecuzione, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi di i ricorrenti indicati in epigrafe, facendo proprie le richieste Persona_1
e conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rinviata all'udienza del 27.12.2024, per la discussione e la decisione.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione, fuori udienza, della sentenza.
***
Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso va parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale nominato Dott. Dott.
è pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “la Periziata, sig.ra Persona_2
di anni 84, risulta essere affetta in entrambi gli occhi da: “OO: Persona_1
RETINOPATIA DIABETICA PROLIFERANTE PARZIALMENTE LASER TRATTATA
COMPLICATA A MACULOPATIA DIABETICA EVOLUTA IN FASE ATROFICO-CICATRIZIALE
CON VISUS NATURALE IN OO = MOTU MANU NON MIGLIORABILE CON LENTE”.
Appare opportuno riportare stralcio della relazione peritale: “Dallo studio attento ed accurato della documentazione allegata al fascicolo di causa e di quella esibita dalla Periziata, dall'esame clinico effettuato per la presente CTU si deduce che la Periziata, sig.ra Per_1
di anni 84, risulta essere affetta in entrambi gli occhi da: “OO: RETINOPATIA
[...]
DIABETICA PROLIFERANTE PARZIALMENTE LASER TRATTATA COMPLICATA A
MACULOPATIA DIABETICA EVOLUTA IN FASE ATROFICO-CICATRIZIALE CON VISUS
NATURALE IN OO = MOTU MANU NON MIGLIORABILE CON LENTE”. La condizione fin qui descritta e riscontrata in capo alla Periziata, per quanto riguarda la valutazione della funzionalità visiva, consente di definire la stessa quale CIECO CIVILE
ASSOLUTO. Infatti la funzionalità visiva in atto riscontrabile in entrambi gli occhi della Parte_4
risulta essere ridotta alla mera percezione del movimento di una mano presentata a pochi cm di distanza dai suoi occhi, cioè la riesce con grande difficoltà a capire se la mano Parte_4
presentatale dinanzi ai suoi occhi è ferma ovvero compie un movimento.
La condizione visiva riscontrata e descritta si caratterizza per l'impossibilità di riconoscere stimoli visivi strutturati, infatti, la Periziata non riesce a contare le dita della mano posta a pochi cm di distanza dai suoi occhi, riesce appena e con difficoltà ad intuire se la stessa mano è immobile ovvero effettua uno spostamento.
Tale residuo visivo non è migliorabile con uso di lenti oftalmiche e caratterizza lo stato di
[...]
. Tale condizione si riscontra in entrambi gli occhi. Controparte_2
Il deficit visivo riscontrato è da ricondurre alla malattia diabetica che affligge la da molti Parte_4
anni e di cui è la più temibile complicanza.
Infatti, in tutti coloro che soffrono di diabete sia di tipo I che di tipo II può svilupparsi a causa di un danno del micro circolo retino-coroideale, provocato dalla condizione di iperglicemia, a seguito del quale si determina un indebolimento delle pareti dei vasi sanguigni, la formazione di microaneurismi che danneggiandosi possono provocare sanguinamenti in ambito retinico;
in ogni caso il danno vascolare microcircolatorio che si determina provoca alterazioni funzionali del tessuto retinico e anche a carico del nervo ottico che, nel tempo, se non correttamente trattato provoca gravi alterazioni a carico della retina e dello stesso nervo ottico responsabili di un deficit visivo che talora, come nel caso in esame, può provocare la cecità.
Nel caso in esame, sia il riscontro obiettivo effettuato in occasione della visita oculistica per la presente CTU sia i dati strumentali estrapolabili dall'esame OCT della macula, richiesti dallo scrivente CTU poiché ritenuti fondamentali per la valutazione del caso, hanno consentito di mettere in evidenza una grave alterazione anatomo-patologica a carico della regione del polo posteriore e maculare di entrambi gli occhi, infatti, si è potuto riscontrare una grave alterazione strutturale caratterizzata dal sovvertimento del profilo retinico maculare rilevato all'esame OCT e una evoluzione atrofico-cicatriziale del tessuto retinico del polo posteriore dell'occhio.
I dati obiettivi appena descritti caratterizzano alterazioni morfostrutturali riscontrate a carico della regione maculare bilateralmente in entrambi gli occhi idonee a determinare lo stato di cieco assoluto dichiarato dalla Periziata e riscontrato dallo scrivente CTU. A sostegno di tale affermazione è il dato strumentale che si può estrapolare dall'esame OCT della macula che lo scrivente ha richiesto in occasione della visita per la CTU, infatti, l'esame OCT macula rileva: “OO: sovvertimento del profilo retinico per presenza di placca iperiflettente in sede sub foveale in OD e per presenza di marcata distrofia dell'EPR/corio capillare in OS”.
Nel complesso i dati strumentali dell'OCT assieme ai dati riscontrati all'esame obiettivo confermano il grave deficit visivo presentato dal Periziato che consente di riconoscere la stessa come cieco civile assoluto.
Per quanto riguarda la decorrenza di tale condizione dallo scrivente oggi riscontrata, è corretto evidenziare che in allegato al fascicolo di causa sono evidenti certificazioni di struttura pubblica che in data 18/11/2020 certificavano OD: VN 1/20 NMCL, OS: VN MOTU MANU NMCL.
In data 02/08/2021 venne riscontrato OO: VN 1/100 NMCL.
Da tali certificazioni si evince che ancora alla data del 02/08/2021 la presentava un Parte_4
grave deficit visivo che, comunque, non possedeva le connotazioni previste per poter essere dichiarata una condizione di cecità totale.
Il requisito visivo di 1/100 in entrambi gli occhi, seppur minimo, non permette di poter riconoscere lo status di cieco assoluto.
È evidente che nel corso dei mesi successivi stante il progredire del danno retinico, ricordiamo che ad oggi la retina del polo posteriore della Periziata risulta totalmente sovvertita e sostituita da tessuto atrofico cicatriziale quindi con funzione visiva totalmente abolita, si è determinata la condizione che ha portato alla cecità assoluta.
In considerazione della naturale evoluzione dimostrata dalla patologia invalidante riscontrata in capo alla Periziata, in considerazione dei riscontri obiettivi odierni, si può affermare, che lo stato di cecità assoluta, al di là di ogni ragionevole dubbio, può essere retrodatato con decorrenza dal
01/12/2022.
La condizione di cieco civile parziale ventesimista è da riconoscere dal 15/10/2019, data della domanda in via amministrativa, al 30/11/2022.
Per tutto quanto fin qui esposto la ricorrente, sig.ra , è da riconoscere cieco Persona_1
civile parziale dal 15/10/2019 al 30/11/2022.
Cieco civile assoluto dal 01/12/2022.
Conclude, infine il perito medico: “In conclusione rispondo ai quesiti posti dal Sig. Giudice affermando che la sig.ra , di anni 84, per le patologie da cui è affetta a livello Persona_1
oculare, è da considerare:
“CIECO CIVILE PARZIALE VENTESIMISTA AI SENSI DELLA LEGGE 382/70 E 508/88 DAL
15/10/2019 AL 30/11/2022 E CIECO CIVILE ASSOLUTO DAL 01/12/2022”. Quanto alla decorrenza il CTU ha, quindi, ritenuto il riconoscimento dei benefici richiesti dal 01.12.2022, epoca in cui sui certifica un severo peggioramento della patologia.
In conclusione, i riferimenti ai precedenti anamnestici sono stati puntualmente riportati nella consulenza tecnica e fanno apprezzare una gravità del quadro clinico in misura diversa e più grave di quella riscontrata dal consulente tecnico all'atto della visita nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
L'esito della perizia è esaustivo, congruo ed immune da censure, anche sul piano logico.
Sulla base delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere dichiarato che la signora era da considerare cieco civile parziale ventesimista ai sensi della legge Persona_1
382/70 E 508/88 dal 15/10/2019 al 30/11/2022 e cieco civile assoluto dal 01/12/2022 fino al decesso.
Quanto al regime delle spese, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle stesse in considerazione del riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere da epoca successiva sia ad deposito del ricorso per ATP che del presente giudizio di opposizione.
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accerta e dichiara che a decorrere dal 01/12/2022 e fino al decesso, si Persona_1
trovava nelle condizioni sanitarie di cieco civile assoluto;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Caltanissetta, 20 gennaio 2025 Il G.O.P
Maria Zammito