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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 278/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
PA ER MI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1757/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1.com Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500006601000 IRPEF-ALTRO 2021 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500006601000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500006601000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente Ricorrente_1 .Com s.r.l.s. ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, emessa in relazione alle cartelle esattoriali ivi indicate.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo, stante la natura di bene strumentale all'esercizio dell'attività svolta dal ricorrente.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'unico motivo di gravame, variamente articolato, parte ricorrente deduce la natura di bene strumentale all'esercizio dell'attività da lui svolta.
La censura è fondata.
2.1. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce una misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.
2.2. Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata.
2.3. Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività che verrebbe pregiudicata – o comunque danneggiata – dall'impossibilità di usufruire del bene sottoposto a fermo.
3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva la Corte che la ricorrente ha dimostrato l'inclusione dell'autoveicolo in esame nel registro dei beni ammortizzabili.
A ciò si aggiungono poi le fatture carburante relative al suddetto bene, nonché quelle di collaudo.
Infine, le foto in atti testimoniano chiaramente la strumentalità del veicolo rispetto all'attività svolta dalla società (riprese digitali in siti esterni).
Per tali ragioni, reputa la Corte assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.000,00 , oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente
PA ER MI, Relatore
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1757/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1.com Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Via San Nicola 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500006601000 IRPEF-ALTRO 2021 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500006601000 IVA-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 05980202500006601000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 156/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta.
Resistente: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società ricorrente Ricorrente_1 .Com s.r.l.s. ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe, emessa in relazione alle cartelle esattoriali ivi indicate.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto l'insussistenza del presupposto impositivo, stante la natura di bene strumentale all'esercizio dell'attività svolta dal ricorrente.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'unico motivo di gravame, variamente articolato, parte ricorrente deduce la natura di bene strumentale all'esercizio dell'attività da lui svolta.
La censura è fondata.
2.1. Il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce una misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.
2.2. Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata.
2.3. Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente. La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività che verrebbe pregiudicata – o comunque danneggiata – dall'impossibilità di usufruire del bene sottoposto a fermo.
3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva la Corte che la ricorrente ha dimostrato l'inclusione dell'autoveicolo in esame nel registro dei beni ammortizzabili.
A ciò si aggiungono poi le fatture carburante relative al suddetto bene, nonché quelle di collaudo.
Infine, le foto in atti testimoniano chiaramente la strumentalità del veicolo rispetto all'attività svolta dalla società (riprese digitali in siti esterni).
Per tali ragioni, reputa la Corte assolto l'onere probatorio gravante sul ricorrente.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna solidalmente le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.000,00 , oltre accessori di legge, se dovuti.