Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1712/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. SILVIA BONALDI e l'avv. STEFANIA LUNARDI
e
CLAUDIO MERLO
Con l'avv. PAOLA MARZIALI ricorrenti ha pronunciato la
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 11/04/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di VENEZIA (VE) – Atto n. 7, P. 2, S. A, Anno 2015 –; considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 03 ottobre 2024 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.; ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nelle note depositate in data
25/09/2024 per il sig. RL e in data 27/09/2024 per la sig.ra , siano conformi alla legge e non Pt_1
siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori e;
Per_1 Persona_2
visto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
RL DI e IG.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Venezia Parte_1 di annotare la relativa omologa nell'atto di matrimonio n. 7/p.2/s.A/uff.8/.2015; 2. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. la casa coniugale - sita in Spinea (VE), Via Roma
n.34/3- di proprietà del IG. RL DI viene assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi che la compongono;
4. i minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione prevalente presso la madre nella nuova abitazione in Spinea via Roma n. 108/A;
5. il padre potrà tenere con sé i figli nei giorni di martedì e mercoledì con pernotti durante le settimane in cui la madre è in trasferta per lavoro (2 al mese), nelle restanti due settimane in cui la madre non è in trasferta per lavoro, in una settimana il padre terrà i figli il venerdì con pernotto
(oltre ad un ulteriore giorno infrasettimanale con pernotto in caso di necessità e su richiesta della madre ed in base alla disponibilità del padre) e nell'altra settimana dal venerdì dopo la fine della scuola alla domenica sera (in caso di necessità durante la giornata della domenica da parte del sig.
RL, quest'ultimo è sin d'ora autorizzato a chiedere l'intervento della sig.ra ); sette giorni Pt_1
anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche di Natale, tre giorni durante le vacanze scolastiche di Pasqua, 15 giorni durante il mese di luglio e 15 giorni durante i mese di agosto da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno;
6. relativamente ai periodi di vacanza o di sospensione scolastica, le visite ai bambini decoreranno, secondo le modalità stabilite al punto precedente, dal mattino alle ore 9:00; 7. il sig. RL verserà alla IG la somma di € Pt_1
1.000,00 entro il giorno 10 di ciascun mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 500,00
a figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie. Il signor RL, inoltre, a titolo di contributo per il cambio abbigliamento stagionale dei due figli, verserà alla IG la somma di € 1.000,00 al Pt_1 cambio stagione primavera/estate ed € 1.000,00 al cambio stagione autunno/inverno, indicativamente nei mesi di aprile e settembre di ciascun anno;
8. il signor RL verserà alla IG
la somma di € 100,00 mensili entro il giorno 10 di ciascun mese per 24 mensilità a decorrere Pt_1
dal mese di aprile 2024 a titolo di contributo per la locazione contratta dalla sig.ra ;
9. Pt_1 autorizzazione reciproca al rilascio dei documenti per l'espatrio dei minori”; spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia, al suo passaggio in giudicato.
Così deciso il 7.1.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison