Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1120 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a Terrasini in [...] Parte_1 C.F._1
01/01/1954, (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
Terrasini in data 19/08/1957 e (C.F. Parte_3
, nata a [...] in data [...], rappresentati C.F._3
e difesi dall'avv. Marcello Damiata (PEC Email_1
appellanti
CONTRO
(C.F. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._4 data 09/02/1941, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Casano (PEC
e dall'avv. Raffaele Bonsignore Email_2
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 2053/2015, pronunciata dal Tribunale di AL, in com- posizione monocratica, in data 21/1- 23/03/2015
OGGETTO: Responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri (art. 2048 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni gli appellanti:
«ritenere e dichiarare che la sentenza emessa dal Tribunale di AL n 2053/2015 del 21/01/2015, pubblicata in data 23/03/2015, per i motivi
Corte di Appello di AL pag. 1 di 12
[...]
della somma di € 56.839,35, oltre ulteriore rivalutazione mo- CP_1 netaria ed interessi fino al saldo o al passaggio in giudicato della presente ed eventualmente ai soli interessi al tasso legale da tale ultimo evento sino al saldo;
nonché al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sopportate da per il presente giudizio, quantificate per l'intero e Controparte_1 nella limitata misura, in € 7.254,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e c.p.a; conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile ed infondata, in fatto ed in diritto, e/o con qualsivoglia diversa statuizione, rigettare, la domanda di risarcimento dei danni formulata riconvenzional- mente da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, e , disponendo la riforma della im-
[...] Parte_1 Parte_2 pugnata sentenza;
- condannare l'odierno appellato al pagamento delle spese processuali, sia di primo che di secondo grado, in favore degli appellanti »
Conclusioni per l'appellato:
«-Preliminarmente, dichiarare inammissibile e/ improcedibile l'appello proposto da controparte, per i motivi di cui in narrativa;
-sempre in via preliminare, rigettare la chiesta sospensione della sentenza impugnata, per mancanza dei requisiti di legge, come meglio motivato in narrativa;
-nel merito rigettare l'appello e condannare controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, con rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi, con IVA e C.P.A.
-in via istruttoria, si chiede ammettere la produzione documentale relativa al verbale di ricezione querela del 31.08.2015 sporta da Controparte_3
[... ; sempre in via istruttoria, si chiede, ove la Ecc.ma Corte lo ritenesse opportuno, ammettere l'acquisizione del verbale di intervento dei Carabi- nieri di Villagrazia di in data 30.08.2015 sulla SS 113 al i KM.282 Pt_4 presso il negozio . CP_4
-si chiede, infine, la correzione dell'errore materiale come meglio indicato sopra.»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con di citazione dell'8/1/2010, e Parte_1 Parte_5 convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_6
Civile di AL , per l'instaurazione del giudizio di Controparte_1 merito ex art. 669 octies c.p.c. a seguito della pronuncia nei confronti del
Corte di Appello di AL pag. 2 di 12 medesimo di un sequestro conservativo, chiedendone la condanna al ri- sarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti agli epi- sodi delittuosi di violenza sessuale continuata commessi nei confronti di
, all'epoca dei fatti minorenne Parte_6 Persona_1
, già oggetto della costituzione di parte civile nel procedimento Per_2 penale definito in primo grado con sentenza di condanna del Tribunale di AL n. 1492/2009 del 4/6/2009.
2. Nell'ambito del giudizio si costituiva , opponendosi Controparte_1 all'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti e chiedendo, in via riconvenzionale, alla luce delle sopravvenute pronunce della Corte di Appello di AL n. 238/2010 del 28/1/2010 e della Corte di Cassa- zione n. 15636 del 2011, che ne avevano pronunciato in via definitiva l'assoluzione, la condanna degli attori al risarcimento del danno per il de- litto di calunnia commesso nei suoi confronti dalla minore
[...]
Parte_6
3. Nel corso del giudizio di primo grado, con comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata all'udienza del 3/11/2011, gli attori dichia- ravano di rinunciare alla domanda risarcitoria originariamente proposta e il giudizio proseguiva in relazione alla contrapposta domanda riconvenzio- nale proposta dal convenuto.
4. Con sentenza n. 2053/2015 dei 21/1-23/03/2015, il Tribunale di Paler- mo, definendo il giudizio, dichiarava inammissibili le nuove domande pro- poste dal con la memoria istruttoria depositata il 31/1/2012, di- CP_1 chiarava cessata la materia del contendere in ordine all'azione risarcitoria proposta dagli attori e, in parziale accoglimento delle domande riconven- zionali proposte dal convenuto, condannava gli attori, in solido fra loro, al pagamento dell'importo di euro 56.839,35, oltre accessori, a titolo di ri- sarcimento del danno, nonché alla refusione dei due terzi delle spese pro- cessuali sostenute dal convenuto, disponendo la compensazione del re- stante terzo.
5. Con citazione regolarmente notificata, Parte_1 Parte_7
e hanno proposto appello avverso la
[...] Parte_6 predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, il rigetto delle domande risarcitorie proposte nei loro confronti, con il favore delle spese.
6. L'appellato si è costituito con comparsa del Controparte_1
7/9/2015, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
7. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 2/10/2024 e con ordinanza del 7-
Corte di Appello di AL pag. 3 di 12 8/10/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei ter- mini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
8. Si impone, in via preliminare, l'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c..
9. Al riguardo questa Corte di Appello ritiene di aderire all'orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 27199/2017 secondo il quale il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esi- ge «che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la ne- cessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge».
10. La pronuncia citata precisa che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma che la maggiore o minore ampiezza e speci- ficità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado, di tal che ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della par- te non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consiste- re, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigo- rosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri, insomma, di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.
11. Viene, ulteriormente, chiarito che l'individuazione di un «percorso lo- gico alternativo a quello del primo giudice», però, non dovrà necessaria- mente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», e che il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di ap- pello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio.
12. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazio- ne del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costitu- zionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudi- ce superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il conte- nuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò,
Corte di Appello di AL pag. 4 di 12 inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.
13. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di impugnazione si evince che gli appellanti hanno, per un verso, dimostrato di aver compreso le ragioni del primo giudice e hanno, per altro verso, illustrato compiutamente le motivazioni in base alle quali ritengono che le stesse siano censurabili, con una accuratezza direttamente proporzionale alla completezza della moti- vazione del provvedimento impugnato.
14. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti contestano che il provvedimento impugnato abbia erroneamente applicato il principio dell'efficacia preclusiva del giudicato penale di assoluzione ai sensi dell'art. 652 c.p.p., estendendolo alla domanda risarcitoria proposta dall'imputato assolto nei confronti della parte lesa, evidenziando che tale efficacia opererebbe solo in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dal danneggiato contro l'imputato assolto, ma non viceversa. Rileva, in particolare, che tale principio dovrebbe essere interpretato strettamente, derogando al principio di separazione tra giudizio civile e penale, e che il Tribunale di AL avrebbe dovuto procedere a un autonomo accerta- mento dei fatti e della responsabilità civile, non essendo vincolato alle conclusioni del giudice penale in questo diverso contesto.
15. Al riguardo va rilevato che con la sentenza penale n. 1492/2009 del 4.6.2009 il Tribunale di AL ebbe a condannare l'odierno appellato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, avendolo ritenuto responsabile di reati di violenza sessuale avvinti dal vincolo della conti- nuazione in danno dell'allora minore , che Parte_6 frequentava la scuola di ballo gestita dal medesimo (cfr. doc. 1 in CP_1 fascicolo attoreo).
16. Con la sentenza n. 238/2010 del 28.1.2010, questa Corte di Appello ha riformato integralmente la precedente pronuncia, assolvendo il CP_1 con formula piena dalle accuse formulate nei suoi confronti, avendo ri- scontrato, per un verso, circostanze oggettive del tutto incompatibili con il resoconto fornito dalla pretesa vittima ed Parte_6 evidenziando, per altro verso, che l'impianto accusatorio si basava unica- mente sulla deposizione di quest'ultima, mancando alcuna confessione, alcuna prova testimoniale diretta, alcuna prove di natura tecnica così co- me di ogni altro tipo (cfr. sentenza citata, pag. 4, in doc. 5 del fascicolo di parte convenuta ed in doc. 6 allegato alla prima memoria istruttoria del medesimo). Tale ultima decisione è stata poi confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza della terza sezione penale, n. 15636
Corte di Appello di AL pag. 5 di 12 del 2011.
17. Come già puntualmente rilevato dal provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, come è quella suindicata, implica che nessuno degli elementi integrativi della fattispecie criminosa sia stato provato ed, entro questi limiti, esplica esplica efficacia di giudicato nel giudizio civile, sempreché la parte nei cui confronti l'imputato intende farla valere si sia costituita, quale parte civile, nel processo penale, dovendosi far riferimen- to, per delineare l'ambito di operatività della sentenza penale e la sua idoneità a provocare gli effetti preclusivi di cui agli artt. 652, 653 e 654 cod. proc. pen., non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione (così, Cass. n. 20252 del 2014, ma si v. anche Cass. n. 4767 del 2016).
18. Va, peraltro, rimarcato che, come già correttamente evidenziato dal provvedimento impugnato, nel caso di specie il è stato assolto CP_1 perché il fatto non sussiste con formula piena, ai sensi dell'art. 530, primo comma, c.p.p., e la pronuncia di assoluzione non contiene formule dubita- tive circa l'insussistenza degli episodi delittuosi ascritti al medesimo, ma giunge ad una sicura esclusione delle imputazioni formulate, non basan- dosi solo sull'insufficienza di prove ex art. 530, comma secondo, c.p.p., il che ulteriormente avvalora, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'efficacia di giudicato ai fini delle statuizioni civili (cf., sul punto, Cass., n. 17708 del 2023 e Cass., n. 3376 del 2011).
19. Non può, dunque, ritenersi che tale efficacia di giudicato abbia a og- getto solamente l'infondatezza della domanda risarcitoria originariamente proposta dalla persona offesa nei confronti dell'imputato, ma deve chia- ramente ribadirsi che la stessa ha a oggetto l'accertamento del fatto nella sua interezza.
20. Da ciò si ricava che la predetta pronuncia deve ritenersi aver accertato con efficacia di giudicato tra le parti non solo l'insussistenza dei fatti di reato attribuiti al , da cui deriva la infondatezza della domanda ri- CP_1 sarcitoria originariamente proposta dagli odierni appellanti ma, per ne- cessaria consequenzialità logica, altresì, la oggettiva falsità delle accuse mosse nei confronti del predetto appellato dall'allora minorenne
[...]
Parte_6
21. Alla luce di tali considerazioni, in virtù del giudicato formatosi sull'accertamento del fatto della insussistenza dei fatti di reato attribuiti al e della conseguente falsità delle accuse mosse nei suoi confronti CP_1 dalla non può trovare accoglimento il secondo motivo di impugna- Pt_6 zione, con il quale gli appellanti sollecitano una differente valutazione dei
Corte di Appello di AL pag. 6 di 12 fatti oggetto di causa, rilevando che il Tribunale di AL avrebbe erro- neamente ritenuto che essi appellanti non avessero contestato la rico- struzione dei fatti effettuata dalla Corte di Appello di AL con la sen- tenza penale che aveva assolto il . CP_1
22. Con il motivo in esame, infatti, gli appellanti evidenziano che già in se- no alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado avrebbero contestato la lettura dei fatti data dalla Corte d'Appello penale, offrendo una diversa interpretazione e richiamando elementi come la mancanza di prova dell'asserita attrazione sessuale provata da Parte_8
[..
nei confronti della figlia del , le inquietanti circostanze Pt_6 CP_1 emerse sul viaggio a Pantelleria, incluse le intercettazioni ambientali sul presunto abuso della figlia di , una diversa interpretazione dei bi- CP_1 gliettini scritti dalla stessa la valutazione della sua Parte_6 condizione psicologica, e la stessa posizione della Cassazione penale sulla paritaria logica delle opposte ricostruzioni dei fatti.
23. Tuttavia, va rilevato che il giudicato formatosi non può condurre all'automatico accoglimento delle pretese risarcitorie avanzate dal CP_5
[
, dovendosi ulteriormente verificare, in via incidentale, il ricorrere degli ulteriori presupposti, sia di carattere oggettivo che di carattere soggetti- vo, affinché la predetta condotta della possa integrare il diverso e Pt_6 ulteriore reato di calunnia. Al riguardo va richiamata la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale «la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio
o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o quere- lante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziati- va del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra de- nuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o quere- lato)» (così Cass., n. 30988 del 2018 e Cass. n. 11898 del 2016).
24. La sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi del reato di calunnia è stata contestata dagli appellanti innanzitutto con il quarto motivo di ap- pello, con il quale viene contestata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia, poiché la non avrebbe presentato alcuna de- Pt_6 nuncia o querela, idonea a dare origine al procedimento penale, ma si sa- rebbe limitata a delle mere segnalazioni agli operatori del "Telefono Az- zurro".
25. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha puntualmente rilevato
Corte di Appello di AL pag. 7 di 12 che per la consumazione del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p. non occorre una denuncia in senso formale, ma è sufficiente che la falsa accu- sa venga consapevolmente formulata dinanzi a un'autorità che abbia l'ob- bligo di riferire a quella giudiziaria e che, nel caso in esame,
[...] ebbe a raccontare dei pretesi abusi subiti alla sua inse- Parte_6 gnante di lettere, la quale, in quanto pubblico ufficiale, Controparte_6 era tenuta all'informativa ai sensi dell'art. 331 c.p.p..
26. Il provvedimento impugnato, al riguardo, ha dato puntuale applicazio- ne ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sia in merito alle connotazioni oggettive della condotta idonea a configurare il reato di ca- lunnia (cf. Cass. pen. n. 12076 del 2020, Cass. pen. n. 44594 del 2008, Cass. pen. n. 6574 del 1999), sia in merito alla riconducibilità dell'insegnante di una scuola pubblica alla categoria dei pubblici ufficiali (cf. Cass. pen. sent. n. 47241 del 2019, Cass. pen. sent, n. 15367 del 2014, Cass. pen., sent. n. 4033 del 1993). Va rammentato, peraltro, che nel caso il questione il reato oggetto delle accuse era procedibile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609-septies, quarto comma, cod. pen..
27. A ciò deve aggiungersi che, dalla sentenza pronunciata dal Tribunale di AL n. 1402/09 del 27/3-04/06/2009 emerge chiaramente che la
[...] ebbe a ribadire le proprie accuse anche dinanzi alle assistenti sociali Pt_9
e (cf. pag. 14 della sentenza citata), le Controparte_7 CP_8 quali devono anch'esse ritenersi pubblici ufficiali con obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. .
28. Il motivo di impugnazione in esame, tuttavia, non si confronta con tale puntuale ed esaustiva motivazione. In particolar modo, il fatto che, nel ca- so di specie, la predetta insegnante non abbia adempiuto al predetto ob- bligo, e non abbia, dunque, riferito direttamente all'autorità giudiziaria ri- sulta del tutto ininfluente ai fini della sussistenza degli estremi oggettivi del reato di calunnia. Dagli atti del processo penale risulta, infatti, che la predetta insegnante ebbe a contattare il servizio “Telefono Azzurro”, for- nendo tutti i dettagli della vicenda, compresi i nominativi delle persone coinvolte, e che a tale telefonata seguì una ulteriore comunicazione tele- fonica del dirigente dell'istituto scolastico dell'istituto Santi Savarino di Partinico, da lei allertato, così determinando l'inizio del procedimento pe- nale, di tal che deve ritenersi che il procedimento penale ebbe comunque a iniziare comunque per iniziativa del predetto pubblico ufficiale, seppur attraverso la mediazione del servizio “Telefono Azzurro”.
29. La sussistenza dell'ulteriore elemento soggettivo necessario per la configurazione del reato di calunnia è oggetto del quinto, sesto e settimo
Corte di Appello di AL pag. 8 di 12 motivo di impugnazione.
30. In particolar modo, con il quinto motivo di impugnazione, gli appellan- ti evidenziano che la pronuncia della Corte di Appello penale non avrebbe accertato la commissione da parte di del delitto di ca- Parte_6 lunnia, ma si sarebbe limitata a ritenere legittimi i sospetti della difesa per valutare l'incerta attendibilità delle sue dichiarazioni, mentre con il sesto motivo di appello viene rilevato che la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado, secondo cui avrebbe posto Parte_6 in essere una condotta ritorsiva nei confronti del non sarebbe CP_1 stata adeguatamente provata, dal momento che gli episodi richiamati, come l'asserita attrazione per l'insegnante, l'allontanamento dalla scuola, il presunto disagio psicologico legato all'omosessualità, l'aver additato il come causa dei disagi, non sarebbero stati accertati come fatti CP_1 provati nel giudizio penale, ma prospettati unicamente come elementi da cui trarre un dubbio sull'attendibilità della testimonianza della parte Pt_10
[..
.
31. Infine, con il settimo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano l'omesso esame delle risultanze delle ulteriori prove assunte nel giudizio civile e, in modo particolare, della deposizione del testimone _1
[
, del tutto ignorata, a fronte della valorizzazione della deposizione della testimone la quale aveva espresso mere valutazioni personali, in- Tes_2 vece di riferire fatti concreti.
32. L'esame congiunto di tutti i predetti motivi di impugnazione impone la rivalutazione dei fatti oggetto di causa alla luce delle censure svolte.
33. La motivazione impugnata, al riguardo, assume a base della decisione le stesse valutazioni già effettuate dalla sentenza penale di assoluzione della Corte d'Appello di AL (n. 238/2010), confermata dalla Corte di Cassazione (n. 15636/2011).
34. Dalla sentenza di questa Corte risulta accertato che la giovane
[...] nutriva un'attrazione particolarmente intensa nei Parte_6 confronti della sua insegnante di danza, , figlia Persona_3 dell'appellato. In particolar modo, nel giudizio penale, tale circostanza è stata accertata sia in virtù delle deposizioni delle allieve della scuola di danza GR OI e IA CU, della moglie del e della pre- CP_1 detta , tutte convergenti nel riportare le modalità partico- Persona_3 larmente insistenti con cui queste attenzioni venivano manifestate. Tali attenzioni trovano, peraltro, riscontro nelle lettere prodotte nel giudizio penale, qualificate come vere e proprie “missive d'amore”.
35. Le medesime fonti di prova hanno confermato la circostanza che Ma-
Corte di Appello di AL pag. 9 di 12 ria fu allontanata dalla scuola di ballo gestita dal Parte_6
proprio a causa di queste attenzioni e che, dopo CP_1
l'allontanamento, ebbe a dichiarare, testualmente «faccio scoppiare una bomba, faccio chiudere la scuola». Tale ultima circostanza è stata, peral- tro, confermata dalla testimone IA CU, sentita nel giudizio civile all'udienza del 21/11/2013. In proposito, non può trovare accoglimento l'eccezione secondo la quale le dichiarazioni rese dalla predetta testimone non sarebbero utilizzabili nel presente giudizio, in quanto aventi a oggetto l'espressione di giudizi di valore o mere opinioni, poiché sulla circostanza delle dichiarazioni rese dalla n occasione della sua espulsione dalla Pt_6 scuola di danza la testimone in questione ha deposto su un fatto specifico e circostanziato, ossia su frasi dalla stessa personalmente udite.
36. I predetti fatti risultano accertati in termini di certezza nel giudizio pe- nale, e non sono stati prospettati come elementi da cui trarre un dubbio sull'attendibilità della testimonianza della parte offesa, ma come elementi da cui è stata tratta la certezza della falsità di tale testimonianza, tanto da condurre a una pronuncia pienamente assolutoria.
37. Questa Corte, con la sentenza n. 238/2010 dei 28/1-21/4/2010 ha ri- tenuto accertati in modo univoco tali fatti, unitamente ad altre circostan- ze, come il fatto che la durante il considerevole arco di tempo in Pt_6 cui sarebbe stata vittima delle molestie aveva continuato a frequentare assiduamente il nucleo familiare del e a seguirli in vacanza a CP_1 [...]
, il fatto che la stessa sentita nel giudizio penale non era Pt_11 Pt_6 riuscita a spiegare il motivo per cui, durante il medesimo periodo avesse scritto al plurimi biglietti e messaggi in cui gli diceva di amarlo CP_1 come un padre e di aver capito cosa fosse la felicità solo dopo aver inizia- to a frequentarlo, dichiarandogli il suo grande affetto (così a pag. 9 della sentenza di questa Corte sez 2 ª penale, n. 238/2010 dei 28/1-21/4/2010).
38. L'accertamento di tali fatti deve ritenersi fare stato nel presente giudi- zio, in virtù del giudicato formatosi, e trova, peraltro, riscontro nell'attività istruttoria compiuta dal Tribunale di AL nell'ambito del giudizio civi- le, con specifico riferimento al fatto che la in occasione del suo al- Pt_6 lontanamento dalla scuola di danza ebbe a minacciare di far scoppiare una bomba e di farla chiudere.
39. Le ulteriori dichiarazioni del testimone nipote di Testimone_3 Pt_2
e cugino di udito nel giudizio civile
[...] Parte_6 all'udienza del 16/5/2013, il quale ha negato di aver ricevuto richieste dal- le familiari di confermare le accuse della cugina o di collaborare per acqui- sire le lettere e i biglietti indirizzate dalla cugina all'appellato e alla figlia di
Corte di Appello di AL pag. 10 di 12 questi, non possono certamente valere a scalfire il solido quadro probato- rio dal quale si evince che la giovane ebbe ad accusare il di gravi CP_1 fatti penalmente rilevanti, con la piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato.
40. Il rigetto dei motivi di impugnazione che precedono comporta, altresì, il rigetto dell'ultimo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti e contestano la sussistenza dei presup- Parte_2 Parte_1 posti necessari per configurare la loro responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.. L'unico profilo di contestazione mosso, infatti, riguarda l'asserita er- roneità dell'attribuzione della responsabilità per il reato di calunnia alla figlia, non essendo stati contestati tutti i restanti presupposti previsti dall'art. 2048 c.c. per l'attribuzione ai genitori della responsabilità per gli atti illeciti commessi dai figli minorenni con loro conviventi.
41. Sulla scorta di tutte le considerazioni sin qui svolte, l'impugnazione proposta non può trovare accoglimento.
42. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
43. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di AL, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti di av- Parte_3 Controparte_1 verso la sentenza n. 2053/2015, pronunciata dal Tribunale di AL, in composizione monocratica, in data 21/1- 23/03/2015;
• condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, che liquida in euro 7.500,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera de- gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 21/05/2025
Corte di Appello di AL pag. 11 di 12 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di AL pag. 12 di 12