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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4176 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
E-Distribuzione spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to
Ferdinando Quagliata presso il cui studio ha eletto domicilio in Marigliano (NA) al Corso Umberto
I n. 711;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Mariano Amato presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola alla Via Padre Paolino
Mancusi n. 106;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2454/2019 il Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Esposito, ha accolto la domanda proposta dalla società nei confronti di E-Distribuzione spa, avente ad oggetto Controparte_1
il risarcimento dei danni occorsi agli attrezzi utilizzati il giorno 18 giugno 2016 – nell'esecuzione di lavori per la realizzazione di una condotta elettrica nell'immobile sito in Nola e di proprietà di
– a causa di un'errata immissione nella rete di distribuzione di un voltaggio di Controparte_2
corrente di 380 v. Ha condannato la E-Distribuzione spa al risarcimento dei danni quantificati in euro 2.800,00, nonché al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore costituito.
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte, E-Distribuzione
spa ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola: per avere rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
per non aver riscontrato l'eccepita carenza di legittimazione passiva;
per aver ritenuto applicabile la responsabilità ex art. 2050 c.c. e provato il nesso di causalità e i danni subiti;
per avere quantificato gli asseriti danni, in assenza di prova, sulla scorta dei prezzi di mercato e della comune esperienza. Ha pertanto insistito per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese con distrazione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello; sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, appare infondato il primo motivo di gravame, dovendosi ritenere corretta la statuizione del primo Giudice che ha rigettato l'eccezione di nullità, ex art. 163 e
164 c.p.c., dell'atto di citazione.
Invero – come sottolineato anche nella sentenza di primo grado – nel giudizio innanzi al Giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dall'art. 318 c.p.c. e nel caso di specie l'atto introduttivo contiene tutti i requisiti previsti da detta disposizione codicistica.
Peraltro, costituisce ius receptum che per aversi nullità dell'atto introduttivo è necessario che il
petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Tale ipotesi, come correttamente ritenuto dal Giudice
di prime cure, non ricorre nella specie per cui è causa ove è possibile - dalla piana lettura dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate - individuare in maniera chiara che ciò che l'attore chiede è il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'eccessivo voltaggio di energia elettrica immessa nella rete di distribuzione il giorno 18.6.2016.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con in quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere accolto la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Infatti, i fatti di causa (ovvero risarcimento dei danni per l'eccessivo voltaggio di energia elettrica immessa nella rete di distribuzione il giorno 18.6.2016) vanno ricondotti, come giustamente ritenuto anche dal primo Giudice, nell'alveo dell'art. 2050 c.c. che regolamenta la responsabilità da esercizio di attività pericolose, applicabile, per consolidata giurisprudenza, anche in ipotesi di attività di produzione e fornitura di energia elettrica (“la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici da uno sbalzo di corrente. La società
erogatrice svolte un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta
responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito”:
Cass. n. 11193 del 15.5.2007).
L'odierna appellata non ha agito nelle vesti di parte contrattuale del rapporto di fornitura, e sul punto può essere condivisa quella giurisprudenza secondo cui “la produzione di energia elettrica
integra una causa di responsabilità di natura extracontrattuale da svolgimento di attività
pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. qualora a subire un danno sia un terzo e non la parte del
contratto di fornitura di energia elettrica che lamenti l'inadempimento della controparte” (C. App.
Napoli, sentenza n. 839 del 24.2.2023).
Pertanto – diversamente da quanto asserito da parte appellante - dalla circostanza per cui tra le parti non sia intercorso un contratto di fornitura non deriva il difetto di legittimazione/titolarità passiva,
potendo senz'altro (per i motivi sopra evidenziati) i fatti di causa essere sussunti nella disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c..
Il terzo e il quarto motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente, sono invece fondati nei termini di seguito indicati.
La riconducibilità della fattispecie de quo nell'alveo dell'art. 2050 c.c. comporta che il danneggiato deve provare l'effettiva verificazione dei fatti storici, i danni lamentati e la riferibilità eziologica degli stessi ai fatti di causa;
colui che svolge l'attività pericolosa deve, invece, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda ritenendo emersa la prova - oltre del fatto storico dell'elevata potenza di energia elettrica - anche dei danni lamentati e del nesso di causa tra gli stessi e l'evento occorso.
Detti assunti non possono essere condivisi dovendosi ritenere, all'esito del riesame delle risultanze istruttorie, che la società attrice/attuale appellata non abbia sufficientemente adempiuto l'onere della prova cui era tenuta. Difatti - anche a voler ritenere provata la circostanza relativa all'eccessivo voltaggio di energia elettrica immessa nella rete di distribuzione - la società appellata non ha provato l'esistenza dei lamentati danni, in relazione ai quali difettano anche adeguate allegazioni e deduzioni.
Al riguardo si osserva che nell'atto di citazione l'attuale appellata ha genericamente asserito che venivano danneggiati una troncatrice, un martello pneumatico ed una scanalatrice.
Manca tuttavia qualsivoglia allegazione e deduzione – prima ancora che prova - sul tipo di danno riportato dagli strumenti in questione, e sulla tipologia specifica di detta attrezzatura (marca e/o modello), né tantomeno è stato dedotto se gli strumenti asseritamente danneggiati sino stati riparati
(e nel caso quali) oppure sostituiti, se dette riparazioni/sostituzioni siano state concretamente effettuate e i costi eventualmente sostenuti.
La società appellata, inoltre, in primo grado ha versato in atti due fatture del 10/08/2017 e del
07/09/2017 relative all'acquisto, di una scanalatrice e una smerigliatrice OS (la prima fattura) e di un trapano e un demolitore OS (la seconda fattura). Ha inoltre prodotto un preventivo del
20/6/2016 relativo alla riparazione di due diverse scanalatrici una RM e una BA.
Detta documentazione non appare però idonea a provare i danni subiti per una pluralità di ragioni.
Le fatture, peraltro non accompagnate dalla prova del relativo pagamento, risalgono ad oltre un anno dopo l'asserito danneggiamento della strumentazione, e per ciò solo appare inverosimile che,
in tal caso, la società abbia atteso un anno per acquistarne di nuovi;
peraltro, le dette fatture si riferiscono anche a strumentazione (es. smerigliatrice, demolitore e trapano) della quale nemmeno è
stato dedotto il danneggiamento.
Solo il preventivo del 20.6.2016 si colloca temporalmente in prossimità dell'evento denunciato
(accaduto il 18.6.2016), ma in ogni caso non è idoneo a provare i danni eventualmente subiti dall'appellata, non essendo stato in alcun modo dimostrato che tali riparazioni siano state effettivamente eseguite e pagate;
peraltro il detto preventivo si riferisce a due diversi modelli di scanalatrice (e la fattura del 2017 fa riferimento ad un terzo modello di scanalatrice), laddove parte attrice nell'atto di citazione di primo grado ha dedotto il danneggiamento di una sola – ma in alcun modo specificamente individuata - scanalatrice.
In definitiva la documentazione versata in atti dall'attrice/attuale appellata è inidonea – a maggior ragione a fronte della genericità di allegazioni sopra evidenziata – a provare i danni subiti.
Né a colmare tale carenza probatoria appiano sufficienti i rilievi fotografici versati in atti dai quali non si evince il danno eventualmente subito dai macchinari rappresentati in foto, né ovviamente che i medesimi fossero funzionanti prima del fatto per cui è causa.
Né, ancora, elementi probatori di rilievo sono emersi nel corso della prova orale espletata in primo grado. I testi escussi hanno, infatti, riferito di aver sentito un odore di bruciato e del danneggiamento del martello pneumatico, di una scanalatrice e di un flex (quest'ultimo peraltro non indicato nell'atto di citazione tra la strumentazione danneggiata). Dalle dichiarazioni dei testi –
prive, ovviamente, di qualsivoglia valutazione di natura tecnica - non è tuttavia emerso il tipo di danneggiamento subito dalla strumentazione, né tantomeno il tipo di riparazioni/sostituzione eventualmente resesi necessarie, né se le stesse furono effettivamente effettuate, ed i costi sostenuti.
In definitiva l'attrice/attuale appellata non ha assolto l'onere di provare i danni subiti nonché il nesso causale tra gli stessi e l'evento occorso.
Aggiungasi, altresì, che alla stregua delle considerazioni appena effettuate, stante la mancata descrizione analitica dei problemi riscontrati in ciascun bene danneggiato, va decisamente escluso che l'accertamento dei danni e del nesso di causa possa essere demandato ad una CTU (la quale, nel caso di specie, assolverebbe funzione esplorativa di mezzo di ricerca della prova).
Va esclusa, infine, la possibilità di liquidare il danno in via equitativa. Per insegnamento costante della Suprema Corte “La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella
sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata
dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata
raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per
la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad
una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire
alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela
risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai
la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di
utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o
altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno” (cfr. Cass. sez. III, n.6957/2024; Cass., n.
10393/2017; Cass., n. 8662/2017; Cass., n. 27447/2011).
Per tali motivi l'appello è fondato e la domanda attorea va rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, la società in persona del legale rappresentante p.t., va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di E-distribuzione spa delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza) tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è
ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
2. Condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di E-distribuzione Spa, che si liquidano, per il primo grado in euro 671,00 per compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Nola, 15.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4176 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, ed avente ad oggetto: “appello avverso sentenza del giudice di pace”
T R A
E-Distribuzione spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to
Ferdinando Quagliata presso il cui studio ha eletto domicilio in Marigliano (NA) al Corso Umberto
I n. 711;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Mariano Amato presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nola alla Via Padre Paolino
Mancusi n. 106;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, i procuratori delle parti costituite si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2454/2019 il Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Esposito, ha accolto la domanda proposta dalla società nei confronti di E-Distribuzione spa, avente ad oggetto Controparte_1
il risarcimento dei danni occorsi agli attrezzi utilizzati il giorno 18 giugno 2016 – nell'esecuzione di lavori per la realizzazione di una condotta elettrica nell'immobile sito in Nola e di proprietà di
– a causa di un'errata immissione nella rete di distribuzione di un voltaggio di Controparte_2
corrente di 380 v. Ha condannato la E-Distribuzione spa al risarcimento dei danni quantificati in euro 2.800,00, nonché al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore costituito.
Con atto di appello, regolarmente e tempestivamente notificato alla controparte, E-Distribuzione
spa ha proposto gravame avverso la sentenza di primo grado censurandola: per avere rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione;
per non aver riscontrato l'eccepita carenza di legittimazione passiva;
per aver ritenuto applicabile la responsabilità ex art. 2050 c.c. e provato il nesso di causalità e i danni subiti;
per avere quantificato gli asseriti danni, in assenza di prova, sulla scorta dei prezzi di mercato e della comune esperienza. Ha pertanto insistito per la riforma della sentenza di primo grado con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio la società eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, contestandone nel merito la fondatezza e chiedendone il rigetto con vittoria di spese con distrazione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello; sul punto pare sufficiente precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte
argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a
critica vincolata” (Cfr. Cass. Sez. Un. 27199 del 16.11.2017).
Non vi è dubbio, difatti, che l'appello consenta la facile individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza e delle ragioni specifiche idonee a confutare e contrastare le ragioni della medesima.
Venendo al merito dell'impugnazione, appare infondato il primo motivo di gravame, dovendosi ritenere corretta la statuizione del primo Giudice che ha rigettato l'eccezione di nullità, ex art. 163 e
164 c.p.c., dell'atto di citazione.
Invero – come sottolineato anche nella sentenza di primo grado – nel giudizio innanzi al Giudice di pace il contenuto dell'atto di citazione è disciplinato dall'art. 318 c.p.c. e nel caso di specie l'atto introduttivo contiene tutti i requisiti previsti da detta disposizione codicistica.
Peraltro, costituisce ius receptum che per aversi nullità dell'atto introduttivo è necessario che il
petitum, inteso sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto l'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento o la negazione, sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto. Tale ipotesi, come correttamente ritenuto dal Giudice
di prime cure, non ricorre nella specie per cui è causa ove è possibile - dalla piana lettura dell'atto introduttivo e dalle conclusioni ivi rassegnate - individuare in maniera chiara che ciò che l'attore chiede è il ristoro dei danni subiti in conseguenza dell'eccessivo voltaggio di energia elettrica immessa nella rete di distribuzione il giorno 18.6.2016.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame con in quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere accolto la sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Infatti, i fatti di causa (ovvero risarcimento dei danni per l'eccessivo voltaggio di energia elettrica immessa nella rete di distribuzione il giorno 18.6.2016) vanno ricondotti, come giustamente ritenuto anche dal primo Giudice, nell'alveo dell'art. 2050 c.c. che regolamenta la responsabilità da esercizio di attività pericolose, applicabile, per consolidata giurisprudenza, anche in ipotesi di attività di produzione e fornitura di energia elettrica (“la società erogatrice di energia elettrica deve risarcire il cliente per i danni causati agli elettrodomestici da uno sbalzo di corrente. La società
erogatrice svolte un'attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, dunque, va ritenuta
responsabile e tenuta al risarcimento, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito”:
Cass. n. 11193 del 15.5.2007).
L'odierna appellata non ha agito nelle vesti di parte contrattuale del rapporto di fornitura, e sul punto può essere condivisa quella giurisprudenza secondo cui “la produzione di energia elettrica
integra una causa di responsabilità di natura extracontrattuale da svolgimento di attività
pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. qualora a subire un danno sia un terzo e non la parte del
contratto di fornitura di energia elettrica che lamenti l'inadempimento della controparte” (C. App.
Napoli, sentenza n. 839 del 24.2.2023).
Pertanto – diversamente da quanto asserito da parte appellante - dalla circostanza per cui tra le parti non sia intercorso un contratto di fornitura non deriva il difetto di legittimazione/titolarità passiva,
potendo senz'altro (per i motivi sopra evidenziati) i fatti di causa essere sussunti nella disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 2050 c.c..
Il terzo e il quarto motivo di gravame, da esaminarsi congiuntamente, sono invece fondati nei termini di seguito indicati.
La riconducibilità della fattispecie de quo nell'alveo dell'art. 2050 c.c. comporta che il danneggiato deve provare l'effettiva verificazione dei fatti storici, i danni lamentati e la riferibilità eziologica degli stessi ai fatti di causa;
colui che svolge l'attività pericolosa deve, invece, dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda ritenendo emersa la prova - oltre del fatto storico dell'elevata potenza di energia elettrica - anche dei danni lamentati e del nesso di causa tra gli stessi e l'evento occorso.
Detti assunti non possono essere condivisi dovendosi ritenere, all'esito del riesame delle risultanze istruttorie, che la società attrice/attuale appellata non abbia sufficientemente adempiuto l'onere della prova cui era tenuta. Difatti - anche a voler ritenere provata la circostanza relativa all'eccessivo voltaggio di energia elettrica immessa nella rete di distribuzione - la società appellata non ha provato l'esistenza dei lamentati danni, in relazione ai quali difettano anche adeguate allegazioni e deduzioni.
Al riguardo si osserva che nell'atto di citazione l'attuale appellata ha genericamente asserito che venivano danneggiati una troncatrice, un martello pneumatico ed una scanalatrice.
Manca tuttavia qualsivoglia allegazione e deduzione – prima ancora che prova - sul tipo di danno riportato dagli strumenti in questione, e sulla tipologia specifica di detta attrezzatura (marca e/o modello), né tantomeno è stato dedotto se gli strumenti asseritamente danneggiati sino stati riparati
(e nel caso quali) oppure sostituiti, se dette riparazioni/sostituzioni siano state concretamente effettuate e i costi eventualmente sostenuti.
La società appellata, inoltre, in primo grado ha versato in atti due fatture del 10/08/2017 e del
07/09/2017 relative all'acquisto, di una scanalatrice e una smerigliatrice OS (la prima fattura) e di un trapano e un demolitore OS (la seconda fattura). Ha inoltre prodotto un preventivo del
20/6/2016 relativo alla riparazione di due diverse scanalatrici una RM e una BA.
Detta documentazione non appare però idonea a provare i danni subiti per una pluralità di ragioni.
Le fatture, peraltro non accompagnate dalla prova del relativo pagamento, risalgono ad oltre un anno dopo l'asserito danneggiamento della strumentazione, e per ciò solo appare inverosimile che,
in tal caso, la società abbia atteso un anno per acquistarne di nuovi;
peraltro, le dette fatture si riferiscono anche a strumentazione (es. smerigliatrice, demolitore e trapano) della quale nemmeno è
stato dedotto il danneggiamento.
Solo il preventivo del 20.6.2016 si colloca temporalmente in prossimità dell'evento denunciato
(accaduto il 18.6.2016), ma in ogni caso non è idoneo a provare i danni eventualmente subiti dall'appellata, non essendo stato in alcun modo dimostrato che tali riparazioni siano state effettivamente eseguite e pagate;
peraltro il detto preventivo si riferisce a due diversi modelli di scanalatrice (e la fattura del 2017 fa riferimento ad un terzo modello di scanalatrice), laddove parte attrice nell'atto di citazione di primo grado ha dedotto il danneggiamento di una sola – ma in alcun modo specificamente individuata - scanalatrice.
In definitiva la documentazione versata in atti dall'attrice/attuale appellata è inidonea – a maggior ragione a fronte della genericità di allegazioni sopra evidenziata – a provare i danni subiti.
Né a colmare tale carenza probatoria appiano sufficienti i rilievi fotografici versati in atti dai quali non si evince il danno eventualmente subito dai macchinari rappresentati in foto, né ovviamente che i medesimi fossero funzionanti prima del fatto per cui è causa.
Né, ancora, elementi probatori di rilievo sono emersi nel corso della prova orale espletata in primo grado. I testi escussi hanno, infatti, riferito di aver sentito un odore di bruciato e del danneggiamento del martello pneumatico, di una scanalatrice e di un flex (quest'ultimo peraltro non indicato nell'atto di citazione tra la strumentazione danneggiata). Dalle dichiarazioni dei testi –
prive, ovviamente, di qualsivoglia valutazione di natura tecnica - non è tuttavia emerso il tipo di danneggiamento subito dalla strumentazione, né tantomeno il tipo di riparazioni/sostituzione eventualmente resesi necessarie, né se le stesse furono effettivamente effettuate, ed i costi sostenuti.
In definitiva l'attrice/attuale appellata non ha assolto l'onere di provare i danni subiti nonché il nesso causale tra gli stessi e l'evento occorso.
Aggiungasi, altresì, che alla stregua delle considerazioni appena effettuate, stante la mancata descrizione analitica dei problemi riscontrati in ciascun bene danneggiato, va decisamente escluso che l'accertamento dei danni e del nesso di causa possa essere demandato ad una CTU (la quale, nel caso di specie, assolverebbe funzione esplorativa di mezzo di ricerca della prova).
Va esclusa, infine, la possibilità di liquidare il danno in via equitativa. Per insegnamento costante della Suprema Corte “La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella
sua esistenza ontologica, cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata
dimostrata ovvero sia incontestata. Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata
raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per
la liquidazione di quanto richiesto. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad
una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire
alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela
risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai
la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né può pensarsi di
utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o
altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno” (cfr. Cass. sez. III, n.6957/2024; Cass., n.
10393/2017; Cass., n. 8662/2017; Cass., n. 27447/2011).
Per tali motivi l'appello è fondato e la domanda attorea va rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione.
All'accoglimento dell'appello segue d'ufficio una nuova regolamentazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c. (cfr. Cass. n. 15857/2019), che deve avvenire in base all'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n. 9064 del 12/04/2018; n. 1775 del 24/01/2017; n. 11423 del
01/06/2016; n. 19122 del 28/09/2015), dovendosi prendere in considerazione, ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), non già l'esito del singolo grado di giudizio, ma l'approdo cui il giudizio è pervenuto all'esito dell'appello, rispetto alla originaria domanda formulata dall'attore.
Conseguentemente, la società in persona del legale rappresentante p.t., va Controparte_1
condannata al pagamento in favore di E-distribuzione spa delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
La relativa liquidazione viene operata, in difetto del deposito di specifica notula, come in dispositivo, con applicazione, per entrambi i gradi di giudizio, dei parametri previsti dal D.M.
55/2014 (avendo riguardo, quanto alla sentenza di primo grado, alla formulazione vigente al momento di pubblicazione della sentenza) tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è
ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello de
quo, così provvede:
1. Accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
2. Condanna la società , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite in favore di E-distribuzione Spa, che si liquidano, per il primo grado in euro 671,00 per compensi, e per il presente grado di giudizio in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Nola, 15.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)