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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1282/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1282/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FANTI LUCIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UGO OJETTI 16 00137 ROMApresso il difensore avv. FANTI LUCIANO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO CENTRO 390 41122 MODENApresso il difensore avv.
BONFATTI SIDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentire dichiarare Controparte_2
pagina 2 di 5 responsabile per i danni subiti per effetto di illegittima segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto.
II. Assume il , che per effetto di revoca di Parte_1 affidamento e successiva segnalazione (sin dal 2004) in Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia avrebbe subito illegittimamente danni patrimoniali e non patrimoniali, non avendo potuto accedere al mercato del credito, in tal modo subendo danni patrimoniali e reputazionali.
L'attore ha dedotto che in realtà era lui a vantare credito nei confronti della Banca, non viceversa, come emerge da sentenza passata in giudicato pronunziata in data 5 ottobre 2017 dalla Corte d'Appello di Perugia, che ha riconosciuto a suo favore la somma di € 58.097,33
e che, nonostante ciò, la segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi non era stata eliminata se non in tempi recenti.
III. La responsabilità risarcitoria dedotta da parte attrice nei confronti della , con riguardo ad illegittima segnalazione alla CP_1
Banca d'Italia, riveste natura extracontrattuale, sottostando alla regola generale che impone a carico del creditore l'onere probatorio con riguardo a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito; quali, condotta, nesso eziologico e danno.
In tal senso, ad es., si legge: “in caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, la Cassazione ha ricordato che il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento pagina 3 di 5 secondo equità” (Cass. 5 marzo 2015, n. 4443; Cass. 6 marzo 2023, n.
6589; Cass. 6 novembre 2024, n. 28.536. Si veda, pure, Trib. Modena,
11 gennaio 2019, in dejure).
IV. Premesso quanto sopra in diritto, in fatto e nella specie, non è ravvisabile il nesso eziologico tra preteso danno e condotta di illegittima segnalazione alla Banca d'Italia da parte dell'istituto di credito.
Consta in atti che il è stato segnalato a sofferenza Parte_1 nella Centrale Rischi (doc. 21 e 22), come pure che il medesimo, sia stato riconosciuto creditore di Banca Carige nel giudizio conclusosi con pronunzia passata in giudicato della Corte d'Appello di Perugia, nel quale è stato riconosciuto un rapporto dare-avere favorevole al medesimo attore, con riguardo ad un rapporto di c.c. di corrispondenza intrattenuto con essa.
D'altro canto, consta in atti richiesta di finanziamento ed estensione di fido a favore di avanzata a Banca Parte_2
Etruria da parte del , in qualità di presidente della Parte_1 società (doc. 15), come pure il successivo rifiuto della Banca, che ha ritenuto “insussistenti i presupposti per potere accogliere la richiesta” (doc. 16).
Come emerge in modo trasparente, il rifiuto del finanziamento ha riguardato la società Alimentare 95, ritenuta non affidabile da un punto di vista econoico patrimoniale e creditizio, non il Parte_1 quale persona fisica segnalata in Centrale Rischi, che della società era solo componente della compagine.
Non consta che il giudizio di inaffidabilità creditizia sia stato espresso nei confronti del presidente della società Parte_2
95 - il chè sarebbe nei fatti non ipotizzabile nella realtà – ma piuttosto sulla società richiedente il fido, sulla quale la banca finanziatrice ha, evidentemente, espresso giudizio negativo in termini di affidabilità.
pagina 4 di 5 La circostanza emerge e trova conferma postuma nel fatto che tale società sia stata dichiarata fallita nel 2009 (v. p. 4 comparsa).
In difetto di nesso eziologico intercorrente tra pretesa condotta di illegittima segnalazione e danno subito, la domanda è reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5 marzo 2024,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 30.000 (di cui € 300 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1282/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 20 marzo 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1282/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FANTI LUCIANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA UGO OJETTI 16 00137 ROMApresso il difensore avv. FANTI LUCIANO
ATTORE Contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. BONFATTI SIDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE DEL CANALETTO CENTRO 390 41122 MODENApresso il difensore avv.
BONFATTI SIDO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] per sentire dichiarare Controparte_2
pagina 2 di 5 responsabile per i danni subiti per effetto di illegittima segnalazione alla centrale Rischi della Banca d'Italia.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo il rigetto.
II. Assume il , che per effetto di revoca di Parte_1 affidamento e successiva segnalazione (sin dal 2004) in Centrale
Rischi presso la Banca d'Italia avrebbe subito illegittimamente danni patrimoniali e non patrimoniali, non avendo potuto accedere al mercato del credito, in tal modo subendo danni patrimoniali e reputazionali.
L'attore ha dedotto che in realtà era lui a vantare credito nei confronti della Banca, non viceversa, come emerge da sentenza passata in giudicato pronunziata in data 5 ottobre 2017 dalla Corte d'Appello di Perugia, che ha riconosciuto a suo favore la somma di € 58.097,33
e che, nonostante ciò, la segnalazione a sofferenza presso la
Centrale Rischi non era stata eliminata se non in tempi recenti.
III. La responsabilità risarcitoria dedotta da parte attrice nei confronti della , con riguardo ad illegittima segnalazione alla CP_1
Banca d'Italia, riveste natura extracontrattuale, sottostando alla regola generale che impone a carico del creditore l'onere probatorio con riguardo a tutti gli elementi costitutivi dell'illecito; quali, condotta, nesso eziologico e danno.
In tal senso, ad es., si legge: “in caso di illecito trattamento dei dati personali, nella fattispecie per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, la Cassazione ha ricordato che il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere "in re ipsa", ma deve essere allegato e provato da parte dell'attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall'onere della prova più favorevole, come descritto all'art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento pagina 3 di 5 secondo equità” (Cass. 5 marzo 2015, n. 4443; Cass. 6 marzo 2023, n.
6589; Cass. 6 novembre 2024, n. 28.536. Si veda, pure, Trib. Modena,
11 gennaio 2019, in dejure).
IV. Premesso quanto sopra in diritto, in fatto e nella specie, non è ravvisabile il nesso eziologico tra preteso danno e condotta di illegittima segnalazione alla Banca d'Italia da parte dell'istituto di credito.
Consta in atti che il è stato segnalato a sofferenza Parte_1 nella Centrale Rischi (doc. 21 e 22), come pure che il medesimo, sia stato riconosciuto creditore di Banca Carige nel giudizio conclusosi con pronunzia passata in giudicato della Corte d'Appello di Perugia, nel quale è stato riconosciuto un rapporto dare-avere favorevole al medesimo attore, con riguardo ad un rapporto di c.c. di corrispondenza intrattenuto con essa.
D'altro canto, consta in atti richiesta di finanziamento ed estensione di fido a favore di avanzata a Banca Parte_2
Etruria da parte del , in qualità di presidente della Parte_1 società (doc. 15), come pure il successivo rifiuto della Banca, che ha ritenuto “insussistenti i presupposti per potere accogliere la richiesta” (doc. 16).
Come emerge in modo trasparente, il rifiuto del finanziamento ha riguardato la società Alimentare 95, ritenuta non affidabile da un punto di vista econoico patrimoniale e creditizio, non il Parte_1 quale persona fisica segnalata in Centrale Rischi, che della società era solo componente della compagine.
Non consta che il giudizio di inaffidabilità creditizia sia stato espresso nei confronti del presidente della società Parte_2
95 - il chè sarebbe nei fatti non ipotizzabile nella realtà – ma piuttosto sulla società richiedente il fido, sulla quale la banca finanziatrice ha, evidentemente, espresso giudizio negativo in termini di affidabilità.
pagina 4 di 5 La circostanza emerge e trova conferma postuma nel fatto che tale società sia stata dichiarata fallita nel 2009 (v. p. 4 comparsa).
In difetto di nesso eziologico intercorrente tra pretesa condotta di illegittima segnalazione e danno subito, la domanda è reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione Parte_1 notificato in data 5 marzo 2024,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna l'attore a rimborsare le spese processuali che si liquidano in complessivi € 30.000 (di cui € 300 per anticipazioni), oltre accessori.
Modena, 20 marzo 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 5