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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 10.07.2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ed a scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 133/2024 R.G.A.C., promossa dalla: società (P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, “per procura allegata in formato
[...] C.F._1 digitale e da intendersi in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Rocco Iemma (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Reggio C.F._2
Calabria alla Via Sant'Anna, I Tronco, n. 4”;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: ), “con sede in Roma Via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2
Grezar n. 14 (C.F.: e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso P.IVA_2 il Dott. in qualità di Responsabile del Contenzioso Calabria a ciò autorizzato, giusta Controparte_2 procura speciale rilasciata dall' con atto per Notaio Dr. Controparte_1 Persona_1
Rep. n. 180134 Racc. n. 12348 del 22/06/2023 (all. a), ente subentrante a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società gruppo , tra cui CP_3 [...]
in virtù del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. Controparte_4
225/2016, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Ombretta Alitto
(C.F.: ) presso il cui studio in Cosenza alla Via Beato Umile n. 14 é C.F._3 elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce alla “Comparsa di costituzione e di risposta” del
20.01.2024”;
- CONVENUTO ENTE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE -
Avente ad oggetto : opposizione avverso intimazione di pagamento e presupposta cartella esattoriale, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza, parte convenuta, unica presente, ha insistito per la liquidazione delle spese e competenze quale effetto dell'avvenuta rinuncia all'azione, per come formulata dalla controparte, in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel tralasciare, per motivi di brevità espositiva, le questioni che hanno caratterizzato l'oggetto della lite insorta tra i sopra indicati contendenti, non può lo scrivente che soffermare la propria attenzione sulla circostanza dirimente dell'avvenuta rinuncia all'azione, ad opera della parte attrice, odierna debitrice opponente, per come ritualmente avanzata alla luce della prodotta procura speciale, presente in atti.
Ciò che finisce col comportare, quale diretto effetto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse da parte degli stessi contendenti alla prosecuzione del processo, con conseguenziale, altresì, estinzione del giudizio oggetto di scrutinio.
Quanto, invece, alla liquidazione delle spese di lite, richiesta dal difensore dell'epigrafato ente convenuto, addetto al servizio di riscossione, occorre evidenziare che, l'avanzata rinuncia de qua, per come ritualmente posta in essere dalla parte sopra indicata, estinguendo oltre che il processo, anche l'azione, è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito delle ragioni oppositive a suo tempo articolate con l'atto introduttivo del giudizio, che non ammette per sua natura un interesse contrario ad opera delle controparti, sicché essa comporta anche l'obbligo, ex lege, per la stessa parte rinunciate, di rifondere le spese legali alla controparte, salvo diverso accordo intercorso con quest'ultima.
Chiarito tale aspetto, richiamato quanto testè specificato in ordine al diverso accordo intercorso tra i contendenti che, nel caso di specie non vi è stato, e premettendo che, ai fini della determinazione dei compensi richiesti, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo, occorre riferirsi agli ordinari criteri di accertamento delle voci di pretesa per compensi professionali secondo i valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa (compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare sia della fase istruttoria che del deposito di scritti defensionali conclusivi);
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
- dichiara, a seguito dell'avvenuta rinuncia all'azione da parte dell'odierna società attrice, la cessazione della materia del contendere tra le parti processuali, con conseguenziale estinzione del procedimento di cui in oggetto;
- dispone che, per l'effetto, la stessa parte rinunciante ( in qualità) provveda a Parte_3 rifondere il convenuto ente addetto alla riscossione delle spese di lite che si quantificano in complessivi
€ 3.800,00 (di cui € 2.300,00 per la fase di studio ed € 1.500,00 per quella introduttiva), oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ed a scioglimento dell'assunta Camera di Consiglio, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 133/2024 R.G.A.C., promossa dalla: società (P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, “per procura allegata in formato
[...] C.F._1 digitale e da intendersi in calce all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Rocco Iemma (C.F.:
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore in Reggio C.F._2
Calabria alla Via Sant'Anna, I Tronco, n. 4”;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F. e P.I.: ), “con sede in Roma Via Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2
Grezar n. 14 (C.F.: e P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per esso P.IVA_2 il Dott. in qualità di Responsabile del Contenzioso Calabria a ciò autorizzato, giusta Controparte_2 procura speciale rilasciata dall' con atto per Notaio Dr. Controparte_1 Persona_1
Rep. n. 180134 Racc. n. 12348 del 22/06/2023 (all. a), ente subentrante a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società gruppo , tra cui CP_3 [...]
in virtù del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. Controparte_4
225/2016, pubblicato sulla G.U. n. 249 del 24/10/2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Ombretta Alitto
(C.F.: ) presso il cui studio in Cosenza alla Via Beato Umile n. 14 é C.F._3 elettivamente domiciliata in virtù di procura in calce alla “Comparsa di costituzione e di risposta” del
20.01.2024”;
- CONVENUTO ENTE ADDETTO ALLA RISCOSSIONE -
Avente ad oggetto : opposizione avverso intimazione di pagamento e presupposta cartella esattoriale, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'odierna udienza, parte convenuta, unica presente, ha insistito per la liquidazione delle spese e competenze quale effetto dell'avvenuta rinuncia all'azione, per come formulata dalla controparte, in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel tralasciare, per motivi di brevità espositiva, le questioni che hanno caratterizzato l'oggetto della lite insorta tra i sopra indicati contendenti, non può lo scrivente che soffermare la propria attenzione sulla circostanza dirimente dell'avvenuta rinuncia all'azione, ad opera della parte attrice, odierna debitrice opponente, per come ritualmente avanzata alla luce della prodotta procura speciale, presente in atti.
Ciò che finisce col comportare, quale diretto effetto, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse da parte degli stessi contendenti alla prosecuzione del processo, con conseguenziale, altresì, estinzione del giudizio oggetto di scrutinio.
Quanto, invece, alla liquidazione delle spese di lite, richiesta dal difensore dell'epigrafato ente convenuto, addetto al servizio di riscossione, occorre evidenziare che, l'avanzata rinuncia de qua, per come ritualmente posta in essere dalla parte sopra indicata, estinguendo oltre che il processo, anche l'azione, è equivalente, quanto agli effetti, ad un rigetto nel merito delle ragioni oppositive a suo tempo articolate con l'atto introduttivo del giudizio, che non ammette per sua natura un interesse contrario ad opera delle controparti, sicché essa comporta anche l'obbligo, ex lege, per la stessa parte rinunciate, di rifondere le spese legali alla controparte, salvo diverso accordo intercorso con quest'ultima.
Chiarito tale aspetto, richiamato quanto testè specificato in ordine al diverso accordo intercorso tra i contendenti che, nel caso di specie non vi è stato, e premettendo che, ai fini della determinazione dei compensi richiesti, per la cui liquidazione si rimanda al dispositivo, occorre riferirsi agli ordinari criteri di accertamento delle voci di pretesa per compensi professionali secondo i valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta corrispondenza con il valore della causa (compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare sia della fase istruttoria che del deposito di scritti defensionali conclusivi);
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulle cause in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, così provvede:
- dichiara, a seguito dell'avvenuta rinuncia all'azione da parte dell'odierna società attrice, la cessazione della materia del contendere tra le parti processuali, con conseguenziale estinzione del procedimento di cui in oggetto;
- dispone che, per l'effetto, la stessa parte rinunciante ( in qualità) provveda a Parte_3 rifondere il convenuto ente addetto alla riscossione delle spese di lite che si quantificano in complessivi
€ 3.800,00 (di cui € 2.300,00 per la fase di studio ed € 1.500,00 per quella introduttiva), oltre al rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 10.07.2025
Il Giudice
( Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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