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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 324 dell'anno 2024 depositato da:
con sede in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Monica Baccarini (C.F. ), in virtù di procura in C.F._1
atti;
RICORRENTE nei confronti di:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e
[...] P.IVA_2
socio accomandatario (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con sede legale in Casoria alla Via Padula n. 121, cap 80026, Interno Mercato
Ortofrutticolo;
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso è stato notificato alla società a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII mediante inserimento nell'area web, mentre al socio accomandatario a cura della parte a mezzo ufficiale giudiziario, tuttavia la parte resistente non si è costituita in giudizio. 2. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 co. 3 lett.
c) CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
3. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente per crediti da fornitura di energia elettrica pari ad € 47.915,08, come quantificati nell'atto di precetto, discendenti dal decreto ingiuntivo n. 1667/2023 emesso dal Tribunale di Bologna per originari € 38.882,15.
4. Il debitore resistente possiede la qualifica di impresa minore, che preclude la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) CCII, ma che non preclude l'apertura della liquidazione controllata, allorché l'impresa debitrice versi in stato di sovraindebitamento ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 268
CCII.
Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria infatti non è emerso il positivo superamento delle soglie dimensionali;
al contrario, la sostanziale inattività della società negli ultimi esercizi commerciali consente di presumere con ogni probabilità che l'attivo e i ricavi si siano progressivamente contratti, se non sostanzialmente azzerati. Tanto è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, che ha riscontrato l'omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni e che, a seguito di un sopralluogo, avrebbe verificato l'assenza dell'impresa presso i locali commerciali già da lungo tempo;
la stessa circostanza sarebbe stata confermata dall'amministratore durante la sua audizione.
Anche l'ammontare dei debiti non assume importi significativi: il credito del ricorrente, sommato alle pendenze iscritte a ruolo per € 118.365,65 e ai crediti ingiunti in altra sede (cfr. decreti ingiuntivi acquisiti da questa Cancelleria), non superano nemmeno i € 300.000,00 e sono dunque ben lungi dal superare la soglia di legge di € 500.000,00.
5. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di € 50.000,00 di cui all'art. 268 co. 2.
6. Lo stato di insolvenza del debitore, necessaria per fondare lo stato di sovraindebitamento ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 268 CCII, si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
inadempimento di obbligazioni nei confronti del ricorrente, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
decreti ingiuntivi emessi in favore di altri creditori, a dimostrazione che quello verso il ricorrente non costituisce inadempimento isolato;
debiti iscritti a ruolo per oltre € 100.000,00;
irreperibilità della società presso la sede legale (si vedano la relazione della
Guardia di Finanza e la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario).
7. Sussistono quindi tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato su istanza del creditore.
L'apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile ai sensi degli artt. 256 e 270 CCII.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. Controparte_1
) nonché del socio accomandatario (C.F. P.IVA_2 Controparte_1
); C.F._2
NOMINA
Giudice delegato: dott. Antonio Cirma.
Liquidatore: dott.ssa Rosalba Fulgente.
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e la pubblicazione sul registro delle imprese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dott. Giovanni Di Giorgio Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo Giudice relatore
Visto il ricorso iscritto nel Ruolo Generale dei Procedimenti Unitari al n. 324 dell'anno 2024 depositato da:
con sede in Imola (BO), Via Molino Rosso n. 8 (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Monica Baccarini (C.F. ), in virtù di procura in C.F._1
atti;
RICORRENTE nei confronti di:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e
[...] P.IVA_2
socio accomandatario (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
con sede legale in Casoria alla Via Padula n. 121, cap 80026, Interno Mercato
Ortofrutticolo;
RESISTENTE NON COSTITUITA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Il ricorso è stato notificato alla società a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 7 CCII mediante inserimento nell'area web, mentre al socio accomandatario a cura della parte a mezzo ufficiale giudiziario, tuttavia la parte resistente non si è costituita in giudizio. 2. Va affermata la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art 27 co. 3 lett.
c) CCII, in quanto l'impresa debitrice ha sede legale in un comune del circondario.
3. Sussiste la legittimazione attiva della ricorrente per crediti da fornitura di energia elettrica pari ad € 47.915,08, come quantificati nell'atto di precetto, discendenti dal decreto ingiuntivo n. 1667/2023 emesso dal Tribunale di Bologna per originari € 38.882,15.
4. Il debitore resistente possiede la qualifica di impresa minore, che preclude la dichiarazione di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 121 e 2 co. 1 lett. d) CCII, ma che non preclude l'apertura della liquidazione controllata, allorché l'impresa debitrice versi in stato di sovraindebitamento ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 268
CCII.
Dagli accertamenti svolti nel corso dell'istruttoria infatti non è emerso il positivo superamento delle soglie dimensionali;
al contrario, la sostanziale inattività della società negli ultimi esercizi commerciali consente di presumere con ogni probabilità che l'attivo e i ricavi si siano progressivamente contratti, se non sostanzialmente azzerati. Tanto è emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, che ha riscontrato l'omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni e che, a seguito di un sopralluogo, avrebbe verificato l'assenza dell'impresa presso i locali commerciali già da lungo tempo;
la stessa circostanza sarebbe stata confermata dall'amministratore durante la sua audizione.
Anche l'ammontare dei debiti non assume importi significativi: il credito del ricorrente, sommato alle pendenze iscritte a ruolo per € 118.365,65 e ai crediti ingiunti in altra sede (cfr. decreti ingiuntivi acquisiti da questa Cancelleria), non superano nemmeno i € 300.000,00 e sono dunque ben lungi dal superare la soglia di legge di € 500.000,00.
5. L'ammontare degli inadempimenti complessivamente accertati a seguito della istruttoria supera il limite di € 50.000,00 di cui all'art. 268 co. 2.
6. Lo stato di insolvenza del debitore, necessaria per fondare lo stato di sovraindebitamento ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 268 CCII, si ricava da una pluralità di elementi sintomatici:
inadempimento di obbligazioni nei confronti del ricorrente, nonostante la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto;
decreti ingiuntivi emessi in favore di altri creditori, a dimostrazione che quello verso il ricorrente non costituisce inadempimento isolato;
debiti iscritti a ruolo per oltre € 100.000,00;
irreperibilità della società presso la sede legale (si vedano la relazione della
Guardia di Finanza e la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario).
7. Sussistono quindi tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato su istanza del creditore.
L'apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile ai sensi degli artt. 256 e 270 CCII.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. Controparte_1
) nonché del socio accomandatario (C.F. P.IVA_2 Controparte_1
); C.F._2
NOMINA
Giudice delegato: dott. Antonio Cirma.
Liquidatore: dott.ssa Rosalba Fulgente.
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori, dei bilanci e delle scritture fiscali e contabili obbligatorie;
ASSEGNA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA altresì, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Napoli Nord e la pubblicazione sul registro delle imprese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Benedetta Magliulo
Il Presidente
Dott. Michelangelo Petruzziello