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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Daniele Pezza, elettivamente Parte_1 domiciliato in Piacenza, Stradone Farnese 3/a, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.02.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 07.02.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2023 Parte_1
0000662088000, formato il 24.11.2023 e notificato in data 29.12.2023, con il quale gli era richiesto il pagamento della somma di € 1.872,47 a titolo di contributi, sanzioni, interessi e spese per l'iscrizione alla Gestione Commercianti relativamente al periodo maggio 2022 – settembre 2022, chiedendo che lo stesso – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – fosse annullato. Deduceva, a tal fine, censurando
C l'operato dell'Amministrazione previdenziale, di non aver mai svolto, all'interno della società Pt_2
alcuna attività commerciale, né operativa in genere, e di essere, quindi, completamente estraneo al
[...]
ciclo produttivo della società, essendosi limitato, anche in considerazione della sua considerevole età
(82 anni), a rivestire la carica di mero socio di capitali, la cui partecipazione passiva si estrinsecava nella dazione di capitali. Rappresentava che la società in questione era gestita dal figlio, CP_3
il quale ivi rivestiva la carica di amministratore unico.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto e la CP_1 conseguente conferma del provvedimento di iscrizione e dell'avviso di addebito impugnato.
1.2) Con decreto del 07.02.2024, il G.I. accoglieva, inaudita altera parte, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto. Con successiva ordinanza del 10.05.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la discussione, l'udienza del
30.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.). In tale ultima sede, decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha contestato l'iscrizione coatta, da parte dell' , alla Gestione Commercianti, assumendo di non aver mai partecipato, con carattere di CP_1
abitualità e prevalenza (anche nel periodo indicato nell'avviso di addebito opposto, ossia maggio 2022
– settembre 2022), al lavoro aziendale della società Il Borgo s.r.l., esercente attività di compravendita di immobili, di cui era socio unico dal 27.05.2022, bensì di svolgere esclusivamente i compiti connessi alla carica sociale rivestita, i quali si limitavano alla mera dazione di capitali.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di di iscrizione nella Gestione Commercianti. Parte_1
2/6 Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, al fine di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione di in qualità di socio di una società a responsabilità limitata, Parte_1
alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultimo al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma
203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione de CP_1
qua in base alle seguenti circostanze: 1) la società non aveva, nel periodo in contestazione, dipendenti/collaboratori e, pertanto, non vi erano altri soggetti coinvolti, a nessun titolo, nell'attività sociale;
2) l'attività svolta non era sporadica, avuto riguardo alla documentazione in atti (redditi e volume di affari IVA di considerevole entità); 3) non svolgeva alcuna altra attività Parte_1
lavorativa e lo status di pensionato non era ostativo all'iscrizione alla Gestione Commercianti, in presenza dei relativi requisiti;
4) parte ricorrente non aveva prodotto alcun atto di delega alla gestione aziendale nei confronti del precedente amministratore, che, peraltro, aveva cessato il Persona_1
suo incarico, per essere sostituito dal nuovo amministratore, già a settembre 2021. CP_3
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
3/6 Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio di una s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 2013, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art.
2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali,
4/6 essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento – e l'effettiva CP_1
ricognizione, nel caso in oggetto – dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui – senza pretesa di esaustività – il Tribunale di Rovereto, con le sentenze del 17.05 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di Milano, sez. lav.,
CP_ sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che “ su cui incombe l'onere di provare
l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che abbia Parte_1
effettivamente svolto attività per Il Borgo s.r.l., partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nel periodo in contestazione. Invero, parte ricorrente (pur non essendo gravata da alcun onere a riguardo) ha dedotto e provato:
- che la società de qua aveva investito formalmente dell'amministrazione (in sostituzione CP_3
del precedente amministratore, già a far tempo dal 06.09.2021 e non, come rilevato Persona_1 dall' , dal giorno 30.09.2022; CP_1
- che, per via della natura dell'attività d'impresa (acquisto, vendita e permuta di immobili già esistenti), le prestazioni dell'amministratore unico erano di per sé sole sufficienti a garantirne l'effettivo svolgimento, senza necessità di ricorrere all'opera di terzi;
- che percepiva, da anni, un adeguato reddito da pensione di vecchiaia, che gli consentiva Parte_1 di non svolgere alcuna ulteriore attività, né all'interno de Il Borgo s.r.l., né altrove.
Per le ragioni esposte, essendo emerso, dalla prova documentale assunta, che non ha Parte_1
svolto alcuna attività operativa/commerciale per Il Borgo s.r.l., bensì solo quella di dazione di capitali, deve essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti
5/6 per il periodo maggio 2022 – settembre 2022 e deve essere disposto l'annullamento l'avviso di addebito impugnato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di alla Gestione Commercianti Parte_1 per il periodo maggio 2022 – settembre 2022, ordinando all' di provvedere alla sua cancellazione;
CP_1
3. annulla l'avviso di addebito n. 385 2023 0000662088000, formato dall' , Direzione provinciale CP_1
di Piacenza, in data 24.11.2023 e notificato in data 29.12.2023, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che si liquidano in € CP_1
1.250,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 76/2024 promossa da:
, rappresento e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Daniele Pezza, elettivamente Parte_1 domiciliato in Piacenza, Stradone Farnese 3/a, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente; RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 06.02.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 07.02.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 385 2023 Parte_1
0000662088000, formato il 24.11.2023 e notificato in data 29.12.2023, con il quale gli era richiesto il pagamento della somma di € 1.872,47 a titolo di contributi, sanzioni, interessi e spese per l'iscrizione alla Gestione Commercianti relativamente al periodo maggio 2022 – settembre 2022, chiedendo che lo stesso – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – fosse annullato. Deduceva, a tal fine, censurando
C l'operato dell'Amministrazione previdenziale, di non aver mai svolto, all'interno della società Pt_2
alcuna attività commerciale, né operativa in genere, e di essere, quindi, completamente estraneo al
[...]
ciclo produttivo della società, essendosi limitato, anche in considerazione della sua considerevole età
(82 anni), a rivestire la carica di mero socio di capitali, la cui partecipazione passiva si estrinsecava nella dazione di capitali. Rappresentava che la società in questione era gestita dal figlio, CP_3
il quale ivi rivestiva la carica di amministratore unico.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto e la CP_1 conseguente conferma del provvedimento di iscrizione e dell'avviso di addebito impugnato.
1.2) Con decreto del 07.02.2024, il G.I. accoglieva, inaudita altera parte, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto. Con successiva ordinanza del 10.05.2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09.05.2024 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per la discussione, l'udienza del
30.01.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.). In tale ultima sede, decideva il giudizio come da sentenza depositata nel fascicolo telematico.
2) Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha contestato l'iscrizione coatta, da parte dell' , alla Gestione Commercianti, assumendo di non aver mai partecipato, con carattere di CP_1
abitualità e prevalenza (anche nel periodo indicato nell'avviso di addebito opposto, ossia maggio 2022
– settembre 2022), al lavoro aziendale della società Il Borgo s.r.l., esercente attività di compravendita di immobili, di cui era socio unico dal 27.05.2022, bensì di svolgere esclusivamente i compiti connessi alla carica sociale rivestita, i quali si limitavano alla mera dazione di capitali.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, sarebbe stato onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il CP_1
sorgere dell'obbligo di di iscrizione nella Gestione Commercianti. Parte_1
2/6 Al riguardo, è utile richiamare la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Ciò premesso, si rileva che l'odierno opposto, al fine di provare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione e di contribuzione di in qualità di socio di una società a responsabilità limitata, Parte_1
alla Gestione Commercianti, avrebbe dovuto offrire elementi probatori circa l'abitualità e prevalenza della partecipazione personale di quest'ultimo al lavoro aziendale, come richiesto dall'art. 1, comma
203, della L. n. 662/1996.
Ebbene, l' , a mezzo della propria memoria difensiva, ha sostenuto la legittimità dell'iscrizione de CP_1
qua in base alle seguenti circostanze: 1) la società non aveva, nel periodo in contestazione, dipendenti/collaboratori e, pertanto, non vi erano altri soggetti coinvolti, a nessun titolo, nell'attività sociale;
2) l'attività svolta non era sporadica, avuto riguardo alla documentazione in atti (redditi e volume di affari IVA di considerevole entità); 3) non svolgeva alcuna altra attività Parte_1
lavorativa e lo status di pensionato non era ostativo all'iscrizione alla Gestione Commercianti, in presenza dei relativi requisiti;
4) parte ricorrente non aveva prodotto alcun atto di delega alla gestione aziendale nei confronti del precedente amministratore, che, peraltro, aveva cessato il Persona_1
suo incarico, per essere sostituito dal nuovo amministratore, già a settembre 2021. CP_3
La prospettazione perorata dall' , tuttavia, non persuade. CP_1
3/6 Vi è, infatti, da ritenere che alcun meccanismo larvatamente transitivo possa giustificare – a norma di legge – l'apertura di una posizione previdenziale (in seno alla Gestione dei commercianti) a carico del socio (nella specie, socio di una s.r.l.) di una compagine commerciale se non in presenza delle suddette stringenti condizioni enunciate dall'art. 1, comma 2013, della L. n. 662/1996, letto in combinato disposto con l'art. 1 della L. n. 1397/1960.
Come chiarito, al riguardo, da Cass, sez. Lav., sent. n. 27588/2016, “La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma primo, l. n.
160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli. Tenuto conto che l'art.
2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U. n. 3240 del 2010 – l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa”.
L'orientamento in discorso è stato ribadito, ancora di recente, dalla Corte nomofilattica, la quale ha precisato – con sent. n. 21511/2018 – come “La qualità di socio accomandatario non [sia] sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali,
4/6 essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la previsione di automatismi si risolve in un'inammissibile presunzione assoluta, la quale oblitera di considerare tutti i concorrenti parametri imposti dalla normativa di riferimento a giustificazione dell'eventuale provvedimento amministrativo d'apertura, a carico della persona fisica del socio, di una posizione assicurativa.
Il provvedimento deliberato da , d'altra parte, è silente circa l'approfondimento – e l'effettiva CP_1
ricognizione, nel caso in oggetto – dei sopraccitati requisiti (come esplicati dalla giurisprudenza richiamata), avuto peculiare riguardo allo “svolgimento di attività commerciale in qualità di titolare e gestore di imprese che siano dirette e organizzate prevalentemente con il lavoro proprio o di componenti familiari e partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità” (cfr., sul punto, Cass., sez. lav., ord. n. 3145/2013); in termini, peraltro, si è anche recentemente espressa la giurisprudenza di merito, fra cui – senza pretesa di esaustività – il Tribunale di Rovereto, con le sentenze del 17.05 e del 14.06.2016, nonché la Corte d'Appello di Milano, sez. lav.,
CP_ sent. n. 1446/2018, giusta la quale va evidenziato che “ su cui incombe l'onere di provare
l'esistenza degli elementi voluti dalla legge per sottoporre il cittadino all'obbligo contributivo, non ha in alcun modo dimostrato il compimento da parte del [ricorrente] di attività all'interno della Società con il carattere di prevalenza e abitualità, come richiesto dalla normativa in materia”.
Nel caso di specie, come detto, non è stato in alcun modo dimostrato che abbia Parte_1
effettivamente svolto attività per Il Borgo s.r.l., partecipando personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nel periodo in contestazione. Invero, parte ricorrente (pur non essendo gravata da alcun onere a riguardo) ha dedotto e provato:
- che la società de qua aveva investito formalmente dell'amministrazione (in sostituzione CP_3
del precedente amministratore, già a far tempo dal 06.09.2021 e non, come rilevato Persona_1 dall' , dal giorno 30.09.2022; CP_1
- che, per via della natura dell'attività d'impresa (acquisto, vendita e permuta di immobili già esistenti), le prestazioni dell'amministratore unico erano di per sé sole sufficienti a garantirne l'effettivo svolgimento, senza necessità di ricorrere all'opera di terzi;
- che percepiva, da anni, un adeguato reddito da pensione di vecchiaia, che gli consentiva Parte_1 di non svolgere alcuna ulteriore attività, né all'interno de Il Borgo s.r.l., né altrove.
Per le ragioni esposte, essendo emerso, dalla prova documentale assunta, che non ha Parte_1
svolto alcuna attività operativa/commerciale per Il Borgo s.r.l., bensì solo quella di dazione di capitali, deve essere dichiarato insussistente l'obbligo di iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti
5/6 per il periodo maggio 2022 – settembre 2022 e deve essere disposto l'annullamento l'avviso di addebito impugnato.
3) Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018, tenendo conto del pregio dell'opera difensiva prestata e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2. accerta e dichiara insussistente l'obbligo di iscrizione di alla Gestione Commercianti Parte_1 per il periodo maggio 2022 – settembre 2022, ordinando all' di provvedere alla sua cancellazione;
CP_1
3. annulla l'avviso di addebito n. 385 2023 0000662088000, formato dall' , Direzione provinciale CP_1
di Piacenza, in data 24.11.2023 e notificato in data 29.12.2023, dichiarando non dovute le somme ivi riportate;
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che si liquidano in € CP_1
1.250,00, oltre 15% rimborso spese generali, oltre IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge.
Piacenza, 31.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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