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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5934/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. TOLLOT ANTONIA
RICORRENTI
contro
(P.I. e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
RESISTENTE CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni deposita- te telematicamente:
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi illustrati in atti (sia ex artt. 1218 e
1228 c.c., in ragione dell'inadempimento del contratto di prestazione sanitaria con- cluso dal de cuius, congiunto dei ricorrenti, con la convenuta, l' Controparte_2
, sia ex artt. 2043 e 2049 c.c., per violazione del principio del neminem
[...] laedere, quale criterio d'imputazione della responsabilità aquiliana colposa del per- sonale sanitario da esso dipendente), la responsabilità della convenuta nella causa- zione del decesso di , avvenuto in data 05.07.2018, condannarsi Persona_1
l' (P.I. e C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giustiniani n. 2 - 35128 Pa- dova a risarcire ai ricorrenti i nocumenti tutti diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi patiti e patiendi, che risulteranno, ex art. 1223 c.c., con- seguenza della/e condotta/e, commissiva/e e/o omissiva/e, ascritte ai sanitari dell' convenuta, nella misura che verrà accertata di giustizia, Controparte_2 alla luce dell' attività istruttoria espletata, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c., con la rivalutazione delle somme e con il riconoscimento degli interessi cc.dd. com- pensativi, secondo un determinando tasso annuo, da calcolarsi sulla scorta dell'insegnamento di cui alle sentenze della Suprema Corte nn. 1712/1995 e
61/2023, a decorrere dalla data dell'illecito;
-condannarsi l'Azienda sanitaria convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di ctu e di ctp, sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc RG. n. 1678/2022, svoltosi avanti al Tribunale di Padova, nonché a rifondere le spese di lite sostenute per ottenere l'assistenza legale necessaria ad avviare la procedura in parola, maggiorate delle spese generali, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con distra- zione in favore del procuratore attoreo, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
-rigettarsi tutte le eccezioni e le argomentazioni difensive svolte dall' Controparte_3
[..
resistente, in quanto infondate, in fatto e in diritto”.
La resistente ha concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni depo- sitata telematicamente:
- 2 - “NEL MERITO:
respingersi ogni avversa domanda, da chiunque formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta l' resistente da CP_1 ogni avversa pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dell'Azienda resi- stente e i danni lamentati dalla controparte, nonché di sussistenza di colpa profes- sionale in capo ai sanitari dell'Ente, mantenersi l'obbligazione in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità, tenuto conto delle condizioni pregresse del paziente;
elementi tutti da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali diret- tamente riconducibili a causa iatrogena e alle condotte dei sanitari dell' Parte_5
, in via strettamente proporzionale al grado accertata di responsabilità e ai
[...] reali danni subiti dai ricorrenti, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le av- verse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
- a seguito di proposizione di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti Pt_4
l'Intestato Tribunale iscritto al ruolo RG. n. 1678/2022 - con ricorso ex art. 281 de- cies c.p.c. evocarono in causa l' , chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti al decesso del proprio congiunto, signor
[...]
deceduto per ipossia cerebrale postintervento, arresto cardiocircola- Persona_2 torio ed insufficienza cardiaca. In particolare, si assume che il verificarsi di siffatta condizione di depressione respiratoria e di desaturazione arteriosa che condusse al decesso il signor sia stata conseguenza di una condotta negligente ed impe- Pt_2 rita dei sanitari nel trattamento dello stato di agitazione che aveva manifestato il paziente all'indomani dell'intervento chirurgico di asportazione del tumore.
Si costituì, dunque, l' (d'ora in poi Controparte_4 [...]
) contestando nel merito le censure dei ricorrenti e chiedendo in via CP_2 istruttoria la rinnovazione della c.t.u., nonché e preliminarmente la conversione del rito.
- 3 - Il Giudice, acquisì il fascicolo del procedimento tecnico preventivo ex art. 696 bis r.g.
n. 1678/2022 c.p.c. e convertì il rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. e conce- dendo termini per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., deposita- te le quali, tuttavia, la causa venne rimessa in decisione in assenza di ulteriore istruttoria..
Va evidenziato in fatto che in data 05.07.2018, all'età di 70 anni, decedeva, per ipossia cerebrale post-intervento, arresto cardiocircolatorio ed insufficienza cardia- ca, , rispettivamente coniuge e padre di Persona_1 Parte_1
, odierni concludenti. Il
[...] Parte_2 Parte_6 Parte_4
Sig. , affetto da “adenocarcinoma” dell'esofago inferiorecardias, in Persona_1 data 05/12/2016, era stato sottoposto ad intervento chirurgico programmato di
“esofagectomia parziale” e di “esofago-gastrostomia intratoracica” (“esofagoga- stroplastica”). L'intervento sembrava aver avuto buon esito, senonché durante la prima notte in Terapia Intensiva Post Operatoria, ove era stato trasferito dopo l'estubazione, tra il 05/12 ed il 06/12/2016, il congiunto degli attori si manifestava sempre dolorante e irrequieto, per cui, su prescrizione medica, la terapia antalgica di base già programmata veniva incrementata (come descritto nella cartella clinica).
Nella notte tra il 5/12 ed il 6/12/2016, i sanitari procedevano alla somministrazione combinata per più vie di infusione (epidurale, intramuscolare, endovenosa) di far- maci anestetici ipnotici, analgesici oppioidi e psicolettici antipsicotici e ciò avveniva in tesi senza il necessario monitoraggio dei fondamentali parametri respiratori e di quelli relativi ai livelli di sedazioni, con conseguenti effetti collaterali sinergici
(l'ultima somministrazione che probabilmente ha scatenato la finale depressione respiratoria è quella del propofol per infusione continua iniziata alle ore 2.30 del
07/12/2016). Verso le ore h 4.20 del 07/12/2016, veniva rilevato ed annotato nel diario medico un grave episodio di desaturazione arteriosa con conseguente bradi- cardia ed ipotensione fino all'asistolia in paziente non responsivo. A questo punto, i sanitari approntavano le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Peraltro, con una scelta che si assume ingiustificata, l'anestesita, optava per l'intubazione orotra- cheale mediante dispositivo sovraglottico I-Gel (anziché optare per l'intubazione con laringoscopia diretta), così determinando un allungamento dei tempi di inter- vento, di ben 6-8 minuti, con conseguente aggravamento dei danni anossici. Le ma- novre rianimatorie de quibus, tuttavia, pur consentendo un recupero della circola- zione spontanea (ROSC), non valevano ad evitare il verificarsi di un danno ipossico neurologico permanente, che si sarebbe ben presto manifestato in una grave condi- zione di disabilità e di severa disfagia in postumi di ipossia cerebrale. Dal grave dan- no encefalico su base ipossica, derivavano al congiunto degli attori una gravissima neurolesione ed una gravissima condizione di invalidità. Veniva, quindi, dimesso dall'Ospedale di in data 18.01.2018 e, in quello stesso giorno, trasferito CP_1
- 4 - presso l'Ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, ove la degenza si protraeva sino al 03.07.2017. Nel corso della degenza veniva sottoposto ad un lungo iter riabilitati- vo, che, tuttavia, non valeva a migliorarne le condizioni di severa invalidità, che, nel- la lettera di dimissioni dal citato , veniva descritta come segue: “ Diagno- Parte_7 si: DISABILITÀ ESTREMAMENTE SEVERA, DISFAGIA IN POSTUMI DI IPOSSIA CERE-
BRALE DA POST INTERVENTO DI Controparte_5 [...]
per adenocarcinoma dell'esofago inferiore-cardias, neoforma- Controparte_6 zione parotidea dx in accertamento, anemia multifattoriale, intercorrente recidiva di infezione da Clostridium Difficile”. In siffatte condizioni, senza alcuna evoluzione, rimaneva a domicilio fino al decesso, avvenuto il giorno 5/7/2018.
Invero, all'esito del procedimento di ATP il Collegio Peritale accertava, in sintesi: 1) che la causa del decesso del signor era correlabile esclusiva- Persona_1 mente alle conseguenze del danno anossico prodotto dall'arresto cardiorespiratorio del 7/12/2016…), che aveva causato una progressiva compromissione delle condi- zioni generali e respiratorie con ricorrenti episodi di stasi polmonare e ingombro bronco polmonare produttivo di desaturazioni arteriose ed episodi broncopolmoni- tici con necessità di broncoaspirazione e ossigenoterapia, sino al decesso per scom- penso cardiorespiratorio terminale;
2) che il danno anossico era conseguito al man- cato impiego delle necessarie cautele finalizzate alla prevenzione ed al trattamento tempestivo del deterioramento cognitivo e respiratorio da effetti depressivi centrali farmacologici sui centri respiratori, cautele costituite in particolare, dall'applicazione, come indicato dalle linee guida scientifiche, di scale a punteggio per la valutazione dei livelli di sedazione e di una stretta sorveglianza dei principali parametri respiratori.
La domanda attorea di risarcimento dei danni da perdita del congiunto azionata da- gli attori, all'esito dell'istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio, per mezzo della produzione della documentazione sanitaria attestante l'iter clinico pati- to dal de cuius e per mezzo della CTU, espletata nell'ambito del procedimento tec- nico preventivo, iscritto al n. R.G. 1678/2022, peraltro, già integrata da un elaborato a chiarimenti sugli specifici aspetti segnalati dall'Azienda sanitaria nell'ambito del suddetto procedimento di istruzione preventiva, deve ritenersi comprovata sotto il profilo dell'an debeatur.
Più precisamente, all'esito della CTU medico – legale e della sua successiva integra- zione, risultano comprovati tutti i presupposti della domanda risarcitoria id est: 1) IL
NESSO EZIOLOGICO tra i trattamenti sanitari cui venne sottoposto il congiunto degli attori, dopo l'intervento chirurgico programmato di “esofagectomia parziale” e di
“esofago-gastrostomia intratoracica” (“esofagogastroplastica”), che risultava aver avuto un buon esito e l'exitus di quest'ultimo, nonché tra i trattamenti sanitari sud-
- 5 - detti ed il lungo periodo di inabilità che è derivato dalle sequele del danno anossico.
Come emerge dalla lettura della CTU medico legale espletata nell'atp (cfr. pagg. dal- la 39 alla 41 (che si sono già riportati, alle pagg. 8 e 9 del ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, introduttivo del presente giudizio), nella notte tra il 6/12/2016 e il 7/12
/2016, il Signor presentava uno stato di agitazione e di delirio post- opera- Pt_2 torio, che veniva trattato dal personale della Terapia Intensiva, con la somministra- zione di una terapia polifarmacologica, e, più precisamente, in fasi successive, di analgesici oppiacei, sedativi, antipsicotici, ipnotici per via parenterale e di analgesici oppiacei e anestetici locali per via peridurale;
tale carico polifarmacologico per par- ticolare effetto sinergico degli analgesici oppiacei somministrati per nella notte tra il
6/12/2016 e il 7/12 /2016 causava effetti depressivi respiratori centrali con desatu- razione arteriosa e alle ore 4.18/4.20 del 7/12/16 l'innesco di una bradiasistolia e conseguente cerebropatia post anossica. Il danno post-anossico (per mancata ossi- genazione del cervello) cerebrale, conseguente al grave episodio di desaturazione arteriosa, bradicardia e arresto cardiocircolatorio delle ore 4.18/4.20 suddetto, pro- duceva un quadro neurologico e determinava una severa invalidità, nella misura del
100% del paziente e, durante gli ultimi mesi di vita presso strutture sanitarie e il proprio domicilio, causava una progressiva compromissione delle condizioni genera- li e respiratorie con ricorrenti episodi di stasi polmonare e ingombro bronco polmo- nare produttivo di desaturazioni arteriose ed episodi broncopolmonitici con neces- sità di broncoaspirazione e ossigenoterapia, sino al decesso per scompenso cardio- respiratorio terminale”. L'exitus non è correlabile ad alcun'altra causa, diversa dalla somministrazione di analgesici oppiacei, sedativi, antipsicotici, ipnotici per via pa- renterale e di analgesici oppiacei e anestetici locali per via peridurale.
Peraltro come precisato dal Collegio Peritale, in sede di ATP, DIFETTA, nella docu- mentazione sanitaria agli atti, qualsivoglia evidenza clinica e/o diagnostica strumen- tale e laboratoristica, comprovante la progressione della malattia neoplastica esofa- gea nei mesi successivi alla dimissione dall'Ospedale di CP_1
Per calmare lo stato di agitazione presentato dal paziente all'indomani dell'intervento chirurgico, i sanitari procedevano alla somministrazione di analgesici e di sedativi, a base di oppiacei, senza osservare le indicazioni e le cautele previste dalle linee guida per evitare il verificarsi degli effetti collaterali che sono correlati alla terapia de qua (tra i quali è noto proprio quello costituito dal verificarsi di de- pressione respiratoria), omettendo, in particolare, di monitorare i parametri respi- ratori e quelli relativi alla profondità dei livelli di sedazione (scala SAS oppure scala
RASS) e del dolore (scala VAS oppure NRS ) e di appontare una stretta osservazione del paziente, al fine di prevenire condizioni di light o over sedation e soprattutto di depressione respiratoria.
- 6 - Il Collegio Peritale, inoltre, a pag. 41 della CTU, ha concluso: “Il medico anestesista di guardia veniva allertato alle ore 4.26 e, giunto poco dopo al letto del paziente, proseguiva le manovre rianimatorie effettuando l'intubazione tracheale senza utiliz- zare in emergenza la laringoscopia diretta (procedura più veloce e prevedibilmente non difficoltosa dato che il paziente era già stato intubato il 5/12/16 senza difficoltà per l'intervento di chirurgia esofagea - Mallampati Score I) ma utilizzando il bronco- scopio tramite dispositivo sovraglottico I-Gel già posizionato dagli infermieri duran- te l'avvio della rianimazione;
la scelta di procedere con l'intubazione tracheale broncoscopica ha sicuramente richiesto più tempo rispetto l'intubazione tracheale in laringoscopia diretta e non è stata protettiva per il paziente che, come riportato in grafica, si è trovato in condizioni di ”Low Flow” respiratorio per circa “7 min” du- rante l'arresto cardiaco ed in condizioni di grave ipossia e ipercapnia arteriosa dan- nose per le strutture cerebrali”.
Invero, devono condividersi le risultanze della CTU medico legale espletata dal Col-
peritale. con metodo analitico e circostanziato e per questo da intendersi qui Pt_8 integralmente richiamata per relationem e condivisa, avendo accertato la derivazio- ne dei danni lamentati dalla condotta imperita dei medici.
Così accertata la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di nella causazio- CP_1 ne dell'exitus del Signor viene a sorgere, in capo all'Azienda con- Pt_2 CP_7 venuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1228, 1218, 2043 e 2049 c.c.,
l'obbligazione di risarcire i danni tutti patiti e patiendi dagli odierni ricorrenti.
Invero, i CTU, evidenziando quale sia la portata prescrittiva delle linee guida invoca- te, hanno precisato (cfr. pag. 52 della CTU) come le buone pratiche cliniche e le li- nee guida, in uso sia al tempo dei fatti in oggetto, sia a tutt'oggi, laddove riconosco- no all'operatore anestesista la facoltà di utilizzare i presidi tecnici “più appropriati e disponibili nell'immediatezza” (ad esempio video laringoscopio, maschera laringea,
IGel, Intubating Laringeal Mask, broncoscopio etc.), procedendo poi “a manovre più invasive, con l'unico obiettivo di assicurare l'ossigenazione del paziente”, si riferi- scano esclusivamente ai casi di intubazione tracheale che risultano, preventivamen- te o inaspettatamente, difficili o impossibili, dopo che si è tentata la laringoscopia diretta (ossia con visualizzazione diretta dell'aditus laringeo e delle corde vocali).
Nel caso di specie, invece, risulta che il signor fosse già stato intubato il Per_1
5/12/16 tramite laringoscopia diretta per l'intervento di chirurgia esofagea, senza alcuna difficoltà prevista o inaspettata (Visita Anestesiologica preoperatoria del
2/12/16: “… Mallampati 1 … Mobilità Cervicale Normale …”) Pertanto, l'intubazione tracheale tramite laringoscopia diretta, già effettuata il giorno 5/12/16 in sala ope- ratoria senza alcuna difficoltà a visualizzare l'aditus laringeo e le corde vocali e sen- za alcuna difficoltà a ventilare e ossigenare il paziente, poteva, quindi, essere effet-
- 7 - tuata al momento dell'arresto cardiaco con tempistiche pressoché immediate. La scelta ingiustificata dell'anestesita di non optare per l'intubazione tracheale imme- diata tramite laringoscopia diretta ed i tempi di allertamento dell'anestesista di
Guardia di ben 6-8 minuti hanno ingiustificatamente allungato le tempistiche di in- tubazione di un paziente che già stava soffrendo gli effetti ipossici e ipercapnici do- vuti alla depressione respiratoria da causa centrale farmacologica e che, come ripor- tato in grafica dal medico anestesista, si è trovato in condizioni di “Low Flow” respi- ratorie per ben “7 minuti.” Anche l'altra prospettazione eccepita, secondo cui non sussisterebbe il nesso eziologico tra i fatti di malpractice medica addebitati ai sani- tari e l'exitus, posto che l'infausto evento sarebbe ascrivibile alla ripresa della ma- lattia tumorale, risulta puntualmente rintuzzata dall'elaborato peritale integrativo.
Si ribadisce che il Collegio Peritale ha evidenziato come non vi sia “alcuna evidenza clinica e/o diagnostica strumentale e laboratoristica, nella documentazione sanitaria esaminata, comprovante la progressione della malattia neoplastica esofagea nei mesi successivi alla dimissione dall'ospedale di mentre il quadro clinico de- CP_1 gli ultimi tempi è legato all'allettamento”, allettamento derivato, appunto, dalla complicanza neurologica, conseguente al grave episodio di desaturazione arteriosa, bradicardia e arresto cardiocircolatorio e conseguente manifestazione del danno ipossico cerebrale, determinati dalla somministrazione non corretta della terapia algo – sedazionale, approntata senza osservare le indicazioni previste dalle linee guida per evitare il verificarsi degli effetti collaterali che sono correlati alla terapia de qua (tra i quali è noto proprio quello costituito dal verificarsi di depressione re- spiratoria) ovvero senza operare il monitoraggio dei fondamentali parametri respi- ratori e quelli relativi alla profondità dei livelli di sedazione (scala SAS oppure scala
RASS) e del dolore. La tesi eccepita in merito alla causa dell'exitus, pertanto, risulta del tutto privo di supporto probatorio. D'altro canto, la causa indicata dalla conve- nuta ovvero la progressione della malattia tumorale è priva del benchè minimo supporto probatorio, posto che i CTU hanno rimarcato che non sussiste agli atti al- cuna evidenza clinica di ciò.
Le condotte dei sanitari che hanno comportato il decesso del congiunto, hanno ar- recato ai ricorrenti incommensurabili danni di natura non patrimoniale (id est soffe- renze e perdite esistenziali), nonché danni patrimoniali, come qui di seguito descrit- ti.
DANNI NON PATRIMONIALI: Trattasi, in particolare, del “c.d. danno non patrimonia- le da perdita del congiunto”, derivante dalla violazione del fondamentale interesse dei deducenti a conservare l'integrità degli affetti famigliari. L'incommensurabile privazione esistenziale derivante dalla cessazione del rapporto affettivo con il pro- prio congiunto e le incommensurabili sofferenze morali che a tale condizione di perdita si accompagnano costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse pro-
- 8 - tetto, id est dell'interesse all'integrità degli affetti famigliari e dell'interesse all'integrità morale, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. La liquidazione della voce di danno de qua dovrà necessariamente avvenire in base ad una valuta- zione equitativa, che tenga conto di vari fattori ed in specie: dell'intensità del vinco- lo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez.
3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3, 06/09/2012 n. 14931). Poiché trattasi di pre- giudizio che si proietta nel futuro, la prova potrà essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerum- que accidit. All'uopo, nell'estimazione dell'entità del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti, verrà ad assumere rilievo la particolare intensità del vincolo parentale che intercorreva tra le vittime primarie e le vittime secondarie, essendo i ricorrenti rispettivamente la coniuge ed i figli della vittima primaria. Che il danno non patri- moniale da perdita del congiunto possa essere comprovato per la via necessaria- mente presuntiva, in particolare nei casi di ricorrenza di uno stretto vincolo parenta- le, tra la vittima primaria e le vittime secondarie, come nel caso di specie, in cui i ri- correnti sono, rispettivamente la coniuge ed i figli del de cuius, è assunto che rinvie- ne un supporto innegabile nel consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità, come confermato, ex pluribus dalla recente Cassazione civile sez. III -
11/11/2024, n. 29009, che ha confermato Cass. n. 21640/2023, già citata nel ricorso introduttivo, che ha ribadito i seguenti principi: “…spetta agli odierni appellanti, jure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, figura elabora- ta a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n.
26972/08. Il diritto al risarcimento del danno in questione rinviene il proprio fon- damento negli artt. 2,29 e 30 Cost., dal momento che gli interessi fatti valere in giu- dizio sono quelli costituzionalmente protetti all'intangibilità della sfera degli affetti, alla solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia ed alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona. Esso va ristorato attraverso l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del combinato disposto degli artt. 1223
e 2056 c.c. (Cass. civ., sez. IV, 9.05.2011, n. 10107) e il risarcimento va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti iure proprio allorché, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali e di ogni altra circostanza del caso concreto, abbiano subìto un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare a causa della perdita di un valido ed effettivo sostegno morale. La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto va effettuata me- diante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., Cass. Civ. ord. n.
19816/2010; Cass. civ. n. 2557/2011), che includa sia la sofferenza derivante dall'avvenimento luttuoso (qualificabile in termini di "cd. danno morale in senso stretto") sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (qualifi-
- 9 - cabile come "pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia"), anche desumibili dal notorio purché allegate, senza che siano ammissibili duplicazioni (cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. civ. n. 1072/2011), ma neanche ridu- zioni (Cass. Civ. 11/05/2012 n. 7272). Provato il fatto - base della sussistenza del rapporto di filiazione e di parentela tra fratelli, è, allora, da ritenersi che la privazio- ne di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni sia sull'assetto dei rap- porti interni al nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi all'esterno. Il quantum del risarcimento va determinato avuto riguardo alla intensità del rapporto familiare venuto meno con la morte della vittima dell'illecito (cfr. ex pluribus Cass. Civ. n.
9231/2013), dovendosi presumere che la sofferenza del familiare per la perdita del congiunto sia tanto più intensa quanto più sia stata significativa la relazione che lo legava allo stesso. Risponde infatti a regole di comune esperienza che, quanto più stretto è il rapporto parentale, tanto più intenso è il dolore (v. Cass. n. 15568/04), mentre - e per converso - la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire, nella condivisione, quella sofferenza, nei limiti di quanto possibile in eventi di tale portata come quello di specie
Nel conteggio per mezzo del sistema a punti assumeranno rilievo i seguenti fattori:
l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, il tipo di vincolo parentale, la convivenza, il numero dei sopravvissuti ecc. ed ogni altra circostanza. Parte conve- nuta, che ne era onerata, in forza del granitico insegnamento giurisprudenziale, non solo non ha provato, ma neppure nemmeno allegato circostanze atte a scalfire la presunzione della sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in capo agli stretti congiunti della vittima primaria (id est coniuge e figli), con la con- seguenza che la prova presuntiva ben potrà operare nella sua pienezza
Pertanto condivisi e richiamati nel dettaglio i conteggi della difesa attorea possono riconoscersi i seguenti importi:
al CONIUGE (73 enne al momento del fatto) ): € 346.362,58 Parte_1
al FIGLIO (41 enne) € 261.191,45 Parte_2
alla FIGLIA (37 enne al momento del fatto): € 266.869,53 Parte_3
alla (32 enne al momento del fatto): ): € 266.869,53 Parte_9
I danni patrimoniali emergenti passati patiti dalla Signora riconoscibili sono Pt_1
: Spese per la sepoltura del congiunto: € 3.789,53 (cfr. fattura e distinta di pagamen- to sub doc.12); I danni patrimoniali emergenti passati patiti dal Signor Parte_10
per pareri a firma del Dott. e del Prof. : € 2.500,00 + €
[...] Per_3 Per_4
- 10 - 3.050,00 = € 5.550,00 (cfr. fatture sub docc.13 e 14) -Spese sostenute per acquisire la documentazione sanitaria relativa all'intero iter clinico patito dal congiunto dei ricorrenti: € 98,83 cfr. sub doc.15).
Vi sono poi i DANNI NON PATRIMONIALI PATITI PER IL PERIODO DI INABILITA' TEM-
PORANEA DA TI NC E TRASMESSI IURE HEREDITARIO AI RICORREN-
TIdi 550 gg. (dal 01.01.2017 (momento in cui si è verificato il danno anossico) al
05.07.2018 (data del decesso) x € 170,00 pro die: € 93.500,00. Tale somma risarcito- ria, trasmessa iure ereditario agli eredi della vittima primaria, spetterà per 3/9 alla coniuge e per 2/9 a ciascuno dei tre figli.
Agli 'attori compete altresì - anche d'Ufficio - sulla somma sopra indicata, l'equiva- lente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art
1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del ri- sarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal Giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ., S.U. n.1712/95; Cass. civ., n. 608/2003; Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n.
18028; Cass. civ., 26.10.04, n. 20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 1-1-2017(data dell'evento lesivo ovverosia momento in cui si è verificato il danno anossico) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass.
Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del
20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo.
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU e CTP.
- 11 - Ai sensi dell'art. 59 DPR n. 131/1986 indica nella parte convenuta
[...]
la parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti deve essere Controparte_8 recuperata l'imposta di registro prenotata a debito .
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
DICHIARA la responsabilità professionale dei sanitari alle dipendenze della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla Controparte_2 causazione del decesso a seguito dell'intervento chirurgico eseguito dai predetti in data 5-12-2016; Per l'effetto, CONDANNA l in perso- Controparte_2 na del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle seguenti somme per le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale come riconosciute in parte motiva:
al CONIUGE (73 enne al momento del fatto) ): € 346.362,58 Parte_1
al (41 enne) € 261.191,45 Parte_11
(37 enne al momento del fatto): € 266.869,53 Parte_12
alla (32 enne al momento del fatto): ): € 266.869,53; Parte_9
oltre ad € 93.500,00 quale somma risarcitoria, trasmessa iure ereditario agli eredi della vittima primaria, spettante per 3/9 alla coniuge e per 2/9 a ciascuno dei tre fi- gli.
Nonché complessivi euro 9438,36 per danni patrimoniali da riconoscere ai rispettivi congiunti come indicati dalle difese attoree, già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 1-1-2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo. CONDANNA parte convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 29.193,00 per compensi oltre accessori di legge.
PONE le spese di C.T.U - separatamente liquidate - con vincolo di solidarietà nei con- fronti del CTU – e di CTP integralmente a carico della l Controparte_9
[..
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
- 12 - Ai sensi dell'art. 59 DPR n. 131/1986 indica nella parte convenuta
[...]
la parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti deve essere Controparte_8 recuperata l'imposta di registro prenotata a debito .
Padova, 18-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 13 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5934/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. TOLLOT ANTONIA
RICORRENTI
contro
(P.I. e C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
RESISTENTE CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni deposita- te telematicamente:
“Nel merito: accertata e dichiarata, per i motivi illustrati in atti (sia ex artt. 1218 e
1228 c.c., in ragione dell'inadempimento del contratto di prestazione sanitaria con- cluso dal de cuius, congiunto dei ricorrenti, con la convenuta, l' Controparte_2
, sia ex artt. 2043 e 2049 c.c., per violazione del principio del neminem
[...] laedere, quale criterio d'imputazione della responsabilità aquiliana colposa del per- sonale sanitario da esso dipendente), la responsabilità della convenuta nella causa- zione del decesso di , avvenuto in data 05.07.2018, condannarsi Persona_1
l' (P.I. e C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Giustiniani n. 2 - 35128 Pa- dova a risarcire ai ricorrenti i nocumenti tutti diretti ed indiretti, patrimoniali e non patrimoniali dai medesimi patiti e patiendi, che risulteranno, ex art. 1223 c.c., con- seguenza della/e condotta/e, commissiva/e e/o omissiva/e, ascritte ai sanitari dell' convenuta, nella misura che verrà accertata di giustizia, Controparte_2 alla luce dell' attività istruttoria espletata, anche in via equitativa, ex artt. 1226 c.c., con la rivalutazione delle somme e con il riconoscimento degli interessi cc.dd. com- pensativi, secondo un determinando tasso annuo, da calcolarsi sulla scorta dell'insegnamento di cui alle sentenze della Suprema Corte nn. 1712/1995 e
61/2023, a decorrere dalla data dell'illecito;
-condannarsi l'Azienda sanitaria convenuta a rifondere ai ricorrenti le spese di ctu e di ctp, sostenute nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc RG. n. 1678/2022, svoltosi avanti al Tribunale di Padova, nonché a rifondere le spese di lite sostenute per ottenere l'assistenza legale necessaria ad avviare la procedura in parola, maggiorate delle spese generali, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con distra- zione in favore del procuratore attoreo, che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
-rigettarsi tutte le eccezioni e le argomentazioni difensive svolte dall' Controparte_3
[..
resistente, in quanto infondate, in fatto e in diritto”.
La resistente ha concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni depo- sitata telematicamente:
- 2 - “NEL MERITO:
respingersi ogni avversa domanda, da chiunque formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto, mandandosi conseguentemente assolta l' resistente da CP_1 ogni avversa pretesa;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata ipotesi di accertato nesso di causa tra la condotta dell'Azienda resi- stente e i danni lamentati dalla controparte, nonché di sussistenza di colpa profes- sionale in capo ai sanitari dell'Ente, mantenersi l'obbligazione in via strettamente proporzionale al grado accertato di responsabilità, tenuto conto delle condizioni pregresse del paziente;
elementi tutti da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi, con limitazione del risarcimento ai soli cespiti e alle percentuali diret- tamente riconducibili a causa iatrogena e alle condotte dei sanitari dell' Parte_5
, in via strettamente proporzionale al grado accertata di responsabilità e ai
[...] reali danni subiti dai ricorrenti, in ogni caso radicalmente ridimensionandosi le av- verse pretese;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
- a seguito di proposizione di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. avanti Pt_4
l'Intestato Tribunale iscritto al ruolo RG. n. 1678/2022 - con ricorso ex art. 281 de- cies c.p.c. evocarono in causa l' , chiedendo il Controparte_1 risarcimento dei danni conseguenti al decesso del proprio congiunto, signor
[...]
deceduto per ipossia cerebrale postintervento, arresto cardiocircola- Persona_2 torio ed insufficienza cardiaca. In particolare, si assume che il verificarsi di siffatta condizione di depressione respiratoria e di desaturazione arteriosa che condusse al decesso il signor sia stata conseguenza di una condotta negligente ed impe- Pt_2 rita dei sanitari nel trattamento dello stato di agitazione che aveva manifestato il paziente all'indomani dell'intervento chirurgico di asportazione del tumore.
Si costituì, dunque, l' (d'ora in poi Controparte_4 [...]
) contestando nel merito le censure dei ricorrenti e chiedendo in via CP_2 istruttoria la rinnovazione della c.t.u., nonché e preliminarmente la conversione del rito.
- 3 - Il Giudice, acquisì il fascicolo del procedimento tecnico preventivo ex art. 696 bis r.g.
n. 1678/2022 c.p.c. e convertì il rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. e conce- dendo termini per il deposito di memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., deposita- te le quali, tuttavia, la causa venne rimessa in decisione in assenza di ulteriore istruttoria..
Va evidenziato in fatto che in data 05.07.2018, all'età di 70 anni, decedeva, per ipossia cerebrale post-intervento, arresto cardiocircolatorio ed insufficienza cardia- ca, , rispettivamente coniuge e padre di Persona_1 Parte_1
, odierni concludenti. Il
[...] Parte_2 Parte_6 Parte_4
Sig. , affetto da “adenocarcinoma” dell'esofago inferiorecardias, in Persona_1 data 05/12/2016, era stato sottoposto ad intervento chirurgico programmato di
“esofagectomia parziale” e di “esofago-gastrostomia intratoracica” (“esofagoga- stroplastica”). L'intervento sembrava aver avuto buon esito, senonché durante la prima notte in Terapia Intensiva Post Operatoria, ove era stato trasferito dopo l'estubazione, tra il 05/12 ed il 06/12/2016, il congiunto degli attori si manifestava sempre dolorante e irrequieto, per cui, su prescrizione medica, la terapia antalgica di base già programmata veniva incrementata (come descritto nella cartella clinica).
Nella notte tra il 5/12 ed il 6/12/2016, i sanitari procedevano alla somministrazione combinata per più vie di infusione (epidurale, intramuscolare, endovenosa) di far- maci anestetici ipnotici, analgesici oppioidi e psicolettici antipsicotici e ciò avveniva in tesi senza il necessario monitoraggio dei fondamentali parametri respiratori e di quelli relativi ai livelli di sedazioni, con conseguenti effetti collaterali sinergici
(l'ultima somministrazione che probabilmente ha scatenato la finale depressione respiratoria è quella del propofol per infusione continua iniziata alle ore 2.30 del
07/12/2016). Verso le ore h 4.20 del 07/12/2016, veniva rilevato ed annotato nel diario medico un grave episodio di desaturazione arteriosa con conseguente bradi- cardia ed ipotensione fino all'asistolia in paziente non responsivo. A questo punto, i sanitari approntavano le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Peraltro, con una scelta che si assume ingiustificata, l'anestesita, optava per l'intubazione orotra- cheale mediante dispositivo sovraglottico I-Gel (anziché optare per l'intubazione con laringoscopia diretta), così determinando un allungamento dei tempi di inter- vento, di ben 6-8 minuti, con conseguente aggravamento dei danni anossici. Le ma- novre rianimatorie de quibus, tuttavia, pur consentendo un recupero della circola- zione spontanea (ROSC), non valevano ad evitare il verificarsi di un danno ipossico neurologico permanente, che si sarebbe ben presto manifestato in una grave condi- zione di disabilità e di severa disfagia in postumi di ipossia cerebrale. Dal grave dan- no encefalico su base ipossica, derivavano al congiunto degli attori una gravissima neurolesione ed una gravissima condizione di invalidità. Veniva, quindi, dimesso dall'Ospedale di in data 18.01.2018 e, in quello stesso giorno, trasferito CP_1
- 4 - presso l'Ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, ove la degenza si protraeva sino al 03.07.2017. Nel corso della degenza veniva sottoposto ad un lungo iter riabilitati- vo, che, tuttavia, non valeva a migliorarne le condizioni di severa invalidità, che, nel- la lettera di dimissioni dal citato , veniva descritta come segue: “ Diagno- Parte_7 si: DISABILITÀ ESTREMAMENTE SEVERA, DISFAGIA IN POSTUMI DI IPOSSIA CERE-
BRALE DA POST INTERVENTO DI Controparte_5 [...]
per adenocarcinoma dell'esofago inferiore-cardias, neoforma- Controparte_6 zione parotidea dx in accertamento, anemia multifattoriale, intercorrente recidiva di infezione da Clostridium Difficile”. In siffatte condizioni, senza alcuna evoluzione, rimaneva a domicilio fino al decesso, avvenuto il giorno 5/7/2018.
Invero, all'esito del procedimento di ATP il Collegio Peritale accertava, in sintesi: 1) che la causa del decesso del signor era correlabile esclusiva- Persona_1 mente alle conseguenze del danno anossico prodotto dall'arresto cardiorespiratorio del 7/12/2016…), che aveva causato una progressiva compromissione delle condi- zioni generali e respiratorie con ricorrenti episodi di stasi polmonare e ingombro bronco polmonare produttivo di desaturazioni arteriose ed episodi broncopolmoni- tici con necessità di broncoaspirazione e ossigenoterapia, sino al decesso per scom- penso cardiorespiratorio terminale;
2) che il danno anossico era conseguito al man- cato impiego delle necessarie cautele finalizzate alla prevenzione ed al trattamento tempestivo del deterioramento cognitivo e respiratorio da effetti depressivi centrali farmacologici sui centri respiratori, cautele costituite in particolare, dall'applicazione, come indicato dalle linee guida scientifiche, di scale a punteggio per la valutazione dei livelli di sedazione e di una stretta sorveglianza dei principali parametri respiratori.
La domanda attorea di risarcimento dei danni da perdita del congiunto azionata da- gli attori, all'esito dell'istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio, per mezzo della produzione della documentazione sanitaria attestante l'iter clinico pati- to dal de cuius e per mezzo della CTU, espletata nell'ambito del procedimento tec- nico preventivo, iscritto al n. R.G. 1678/2022, peraltro, già integrata da un elaborato a chiarimenti sugli specifici aspetti segnalati dall'Azienda sanitaria nell'ambito del suddetto procedimento di istruzione preventiva, deve ritenersi comprovata sotto il profilo dell'an debeatur.
Più precisamente, all'esito della CTU medico – legale e della sua successiva integra- zione, risultano comprovati tutti i presupposti della domanda risarcitoria id est: 1) IL
NESSO EZIOLOGICO tra i trattamenti sanitari cui venne sottoposto il congiunto degli attori, dopo l'intervento chirurgico programmato di “esofagectomia parziale” e di
“esofago-gastrostomia intratoracica” (“esofagogastroplastica”), che risultava aver avuto un buon esito e l'exitus di quest'ultimo, nonché tra i trattamenti sanitari sud-
- 5 - detti ed il lungo periodo di inabilità che è derivato dalle sequele del danno anossico.
Come emerge dalla lettura della CTU medico legale espletata nell'atp (cfr. pagg. dal- la 39 alla 41 (che si sono già riportati, alle pagg. 8 e 9 del ricorso ex art. 281 decies e ss. cpc, introduttivo del presente giudizio), nella notte tra il 6/12/2016 e il 7/12
/2016, il Signor presentava uno stato di agitazione e di delirio post- opera- Pt_2 torio, che veniva trattato dal personale della Terapia Intensiva, con la somministra- zione di una terapia polifarmacologica, e, più precisamente, in fasi successive, di analgesici oppiacei, sedativi, antipsicotici, ipnotici per via parenterale e di analgesici oppiacei e anestetici locali per via peridurale;
tale carico polifarmacologico per par- ticolare effetto sinergico degli analgesici oppiacei somministrati per nella notte tra il
6/12/2016 e il 7/12 /2016 causava effetti depressivi respiratori centrali con desatu- razione arteriosa e alle ore 4.18/4.20 del 7/12/16 l'innesco di una bradiasistolia e conseguente cerebropatia post anossica. Il danno post-anossico (per mancata ossi- genazione del cervello) cerebrale, conseguente al grave episodio di desaturazione arteriosa, bradicardia e arresto cardiocircolatorio delle ore 4.18/4.20 suddetto, pro- duceva un quadro neurologico e determinava una severa invalidità, nella misura del
100% del paziente e, durante gli ultimi mesi di vita presso strutture sanitarie e il proprio domicilio, causava una progressiva compromissione delle condizioni genera- li e respiratorie con ricorrenti episodi di stasi polmonare e ingombro bronco polmo- nare produttivo di desaturazioni arteriose ed episodi broncopolmonitici con neces- sità di broncoaspirazione e ossigenoterapia, sino al decesso per scompenso cardio- respiratorio terminale”. L'exitus non è correlabile ad alcun'altra causa, diversa dalla somministrazione di analgesici oppiacei, sedativi, antipsicotici, ipnotici per via pa- renterale e di analgesici oppiacei e anestetici locali per via peridurale.
Peraltro come precisato dal Collegio Peritale, in sede di ATP, DIFETTA, nella docu- mentazione sanitaria agli atti, qualsivoglia evidenza clinica e/o diagnostica strumen- tale e laboratoristica, comprovante la progressione della malattia neoplastica esofa- gea nei mesi successivi alla dimissione dall'Ospedale di CP_1
Per calmare lo stato di agitazione presentato dal paziente all'indomani dell'intervento chirurgico, i sanitari procedevano alla somministrazione di analgesici e di sedativi, a base di oppiacei, senza osservare le indicazioni e le cautele previste dalle linee guida per evitare il verificarsi degli effetti collaterali che sono correlati alla terapia de qua (tra i quali è noto proprio quello costituito dal verificarsi di de- pressione respiratoria), omettendo, in particolare, di monitorare i parametri respi- ratori e quelli relativi alla profondità dei livelli di sedazione (scala SAS oppure scala
RASS) e del dolore (scala VAS oppure NRS ) e di appontare una stretta osservazione del paziente, al fine di prevenire condizioni di light o over sedation e soprattutto di depressione respiratoria.
- 6 - Il Collegio Peritale, inoltre, a pag. 41 della CTU, ha concluso: “Il medico anestesista di guardia veniva allertato alle ore 4.26 e, giunto poco dopo al letto del paziente, proseguiva le manovre rianimatorie effettuando l'intubazione tracheale senza utiliz- zare in emergenza la laringoscopia diretta (procedura più veloce e prevedibilmente non difficoltosa dato che il paziente era già stato intubato il 5/12/16 senza difficoltà per l'intervento di chirurgia esofagea - Mallampati Score I) ma utilizzando il bronco- scopio tramite dispositivo sovraglottico I-Gel già posizionato dagli infermieri duran- te l'avvio della rianimazione;
la scelta di procedere con l'intubazione tracheale broncoscopica ha sicuramente richiesto più tempo rispetto l'intubazione tracheale in laringoscopia diretta e non è stata protettiva per il paziente che, come riportato in grafica, si è trovato in condizioni di ”Low Flow” respiratorio per circa “7 min” du- rante l'arresto cardiaco ed in condizioni di grave ipossia e ipercapnia arteriosa dan- nose per le strutture cerebrali”.
Invero, devono condividersi le risultanze della CTU medico legale espletata dal Col-
peritale. con metodo analitico e circostanziato e per questo da intendersi qui Pt_8 integralmente richiamata per relationem e condivisa, avendo accertato la derivazio- ne dei danni lamentati dalla condotta imperita dei medici.
Così accertata la responsabilità dei sanitari dell'Ospedale di nella causazio- CP_1 ne dell'exitus del Signor viene a sorgere, in capo all'Azienda con- Pt_2 CP_7 venuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1228, 1218, 2043 e 2049 c.c.,
l'obbligazione di risarcire i danni tutti patiti e patiendi dagli odierni ricorrenti.
Invero, i CTU, evidenziando quale sia la portata prescrittiva delle linee guida invoca- te, hanno precisato (cfr. pag. 52 della CTU) come le buone pratiche cliniche e le li- nee guida, in uso sia al tempo dei fatti in oggetto, sia a tutt'oggi, laddove riconosco- no all'operatore anestesista la facoltà di utilizzare i presidi tecnici “più appropriati e disponibili nell'immediatezza” (ad esempio video laringoscopio, maschera laringea,
IGel, Intubating Laringeal Mask, broncoscopio etc.), procedendo poi “a manovre più invasive, con l'unico obiettivo di assicurare l'ossigenazione del paziente”, si riferi- scano esclusivamente ai casi di intubazione tracheale che risultano, preventivamen- te o inaspettatamente, difficili o impossibili, dopo che si è tentata la laringoscopia diretta (ossia con visualizzazione diretta dell'aditus laringeo e delle corde vocali).
Nel caso di specie, invece, risulta che il signor fosse già stato intubato il Per_1
5/12/16 tramite laringoscopia diretta per l'intervento di chirurgia esofagea, senza alcuna difficoltà prevista o inaspettata (Visita Anestesiologica preoperatoria del
2/12/16: “… Mallampati 1 … Mobilità Cervicale Normale …”) Pertanto, l'intubazione tracheale tramite laringoscopia diretta, già effettuata il giorno 5/12/16 in sala ope- ratoria senza alcuna difficoltà a visualizzare l'aditus laringeo e le corde vocali e sen- za alcuna difficoltà a ventilare e ossigenare il paziente, poteva, quindi, essere effet-
- 7 - tuata al momento dell'arresto cardiaco con tempistiche pressoché immediate. La scelta ingiustificata dell'anestesita di non optare per l'intubazione tracheale imme- diata tramite laringoscopia diretta ed i tempi di allertamento dell'anestesista di
Guardia di ben 6-8 minuti hanno ingiustificatamente allungato le tempistiche di in- tubazione di un paziente che già stava soffrendo gli effetti ipossici e ipercapnici do- vuti alla depressione respiratoria da causa centrale farmacologica e che, come ripor- tato in grafica dal medico anestesista, si è trovato in condizioni di “Low Flow” respi- ratorie per ben “7 minuti.” Anche l'altra prospettazione eccepita, secondo cui non sussisterebbe il nesso eziologico tra i fatti di malpractice medica addebitati ai sani- tari e l'exitus, posto che l'infausto evento sarebbe ascrivibile alla ripresa della ma- lattia tumorale, risulta puntualmente rintuzzata dall'elaborato peritale integrativo.
Si ribadisce che il Collegio Peritale ha evidenziato come non vi sia “alcuna evidenza clinica e/o diagnostica strumentale e laboratoristica, nella documentazione sanitaria esaminata, comprovante la progressione della malattia neoplastica esofagea nei mesi successivi alla dimissione dall'ospedale di mentre il quadro clinico de- CP_1 gli ultimi tempi è legato all'allettamento”, allettamento derivato, appunto, dalla complicanza neurologica, conseguente al grave episodio di desaturazione arteriosa, bradicardia e arresto cardiocircolatorio e conseguente manifestazione del danno ipossico cerebrale, determinati dalla somministrazione non corretta della terapia algo – sedazionale, approntata senza osservare le indicazioni previste dalle linee guida per evitare il verificarsi degli effetti collaterali che sono correlati alla terapia de qua (tra i quali è noto proprio quello costituito dal verificarsi di depressione re- spiratoria) ovvero senza operare il monitoraggio dei fondamentali parametri respi- ratori e quelli relativi alla profondità dei livelli di sedazione (scala SAS oppure scala
RASS) e del dolore. La tesi eccepita in merito alla causa dell'exitus, pertanto, risulta del tutto privo di supporto probatorio. D'altro canto, la causa indicata dalla conve- nuta ovvero la progressione della malattia tumorale è priva del benchè minimo supporto probatorio, posto che i CTU hanno rimarcato che non sussiste agli atti al- cuna evidenza clinica di ciò.
Le condotte dei sanitari che hanno comportato il decesso del congiunto, hanno ar- recato ai ricorrenti incommensurabili danni di natura non patrimoniale (id est soffe- renze e perdite esistenziali), nonché danni patrimoniali, come qui di seguito descrit- ti.
DANNI NON PATRIMONIALI: Trattasi, in particolare, del “c.d. danno non patrimonia- le da perdita del congiunto”, derivante dalla violazione del fondamentale interesse dei deducenti a conservare l'integrità degli affetti famigliari. L'incommensurabile privazione esistenziale derivante dalla cessazione del rapporto affettivo con il pro- prio congiunto e le incommensurabili sofferenze morali che a tale condizione di perdita si accompagnano costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse pro-
- 8 - tetto, id est dell'interesse all'integrità degli affetti famigliari e dell'interesse all'integrità morale, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione. La liquidazione della voce di danno de qua dovrà necessariamente avvenire in base ad una valuta- zione equitativa, che tenga conto di vari fattori ed in specie: dell'intensità del vinco- lo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore circostanza allegata (cfr. Cass. Sez.
3, 11/11/2003, n. 16946; Cass. Sez. 3, 06/09/2012 n. 14931). Poiché trattasi di pre- giudizio che si proietta nel futuro, la prova potrà essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, ovvero invocando massime di esperienza e l'id quod plerum- que accidit. All'uopo, nell'estimazione dell'entità del danno non patrimoniale patito dai ricorrenti, verrà ad assumere rilievo la particolare intensità del vincolo parentale che intercorreva tra le vittime primarie e le vittime secondarie, essendo i ricorrenti rispettivamente la coniuge ed i figli della vittima primaria. Che il danno non patri- moniale da perdita del congiunto possa essere comprovato per la via necessaria- mente presuntiva, in particolare nei casi di ricorrenza di uno stretto vincolo parenta- le, tra la vittima primaria e le vittime secondarie, come nel caso di specie, in cui i ri- correnti sono, rispettivamente la coniuge ed i figli del de cuius, è assunto che rinvie- ne un supporto innegabile nel consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità, come confermato, ex pluribus dalla recente Cassazione civile sez. III -
11/11/2024, n. 29009, che ha confermato Cass. n. 21640/2023, già citata nel ricorso introduttivo, che ha ribadito i seguenti principi: “…spetta agli odierni appellanti, jure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, figura elabora- ta a partire dalla pronuncia delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione n.
26972/08. Il diritto al risarcimento del danno in questione rinviene il proprio fon- damento negli artt. 2,29 e 30 Cost., dal momento che gli interessi fatti valere in giu- dizio sono quelli costituzionalmente protetti all'intangibilità della sfera degli affetti, alla solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia ed alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona. Esso va ristorato attraverso l'applicazione del criterio di valutazione equitativa in virtù del combinato disposto degli artt. 1223
e 2056 c.c. (Cass. civ., sez. IV, 9.05.2011, n. 10107) e il risarcimento va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti iure proprio allorché, in ragione del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali e di ogni altra circostanza del caso concreto, abbiano subìto un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare a causa della perdita di un valido ed effettivo sostegno morale. La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto va effettuata me- diante la determinazione di un importo omnicomprensivo (cfr., Cass. Civ. ord. n.
19816/2010; Cass. civ. n. 2557/2011), che includa sia la sofferenza derivante dall'avvenimento luttuoso (qualificabile in termini di "cd. danno morale in senso stretto") sia le conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (qualifi-
- 9 - cabile come "pregiudizio derivante dalla lesione dell'integrità della famiglia"), anche desumibili dal notorio purché allegate, senza che siano ammissibili duplicazioni (cfr., dopo S.U. n. 26972/2008 cit., tra le altre Cass. civ. n. 1072/2011), ma neanche ridu- zioni (Cass. Civ. 11/05/2012 n. 7272). Provato il fatto - base della sussistenza del rapporto di filiazione e di parentela tra fratelli, è, allora, da ritenersi che la privazio- ne di tale rapporto presuntivamente determini ripercussioni sia sull'assetto dei rap- porti interni al nucleo familiare, sia sul modo di relazionarsi all'esterno. Il quantum del risarcimento va determinato avuto riguardo alla intensità del rapporto familiare venuto meno con la morte della vittima dell'illecito (cfr. ex pluribus Cass. Civ. n.
9231/2013), dovendosi presumere che la sofferenza del familiare per la perdita del congiunto sia tanto più intensa quanto più sia stata significativa la relazione che lo legava allo stesso. Risponde infatti a regole di comune esperienza che, quanto più stretto è il rapporto parentale, tanto più intenso è il dolore (v. Cass. n. 15568/04), mentre - e per converso - la coesione del nucleo familiare della vittima può essere tale da lenire, nella condivisione, quella sofferenza, nei limiti di quanto possibile in eventi di tale portata come quello di specie
Nel conteggio per mezzo del sistema a punti assumeranno rilievo i seguenti fattori:
l'età della vittima primaria e delle vittime secondarie, il tipo di vincolo parentale, la convivenza, il numero dei sopravvissuti ecc. ed ogni altra circostanza. Parte conve- nuta, che ne era onerata, in forza del granitico insegnamento giurisprudenziale, non solo non ha provato, ma neppure nemmeno allegato circostanze atte a scalfire la presunzione della sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in capo agli stretti congiunti della vittima primaria (id est coniuge e figli), con la con- seguenza che la prova presuntiva ben potrà operare nella sua pienezza
Pertanto condivisi e richiamati nel dettaglio i conteggi della difesa attorea possono riconoscersi i seguenti importi:
al CONIUGE (73 enne al momento del fatto) ): € 346.362,58 Parte_1
al FIGLIO (41 enne) € 261.191,45 Parte_2
alla FIGLIA (37 enne al momento del fatto): € 266.869,53 Parte_3
alla (32 enne al momento del fatto): ): € 266.869,53 Parte_9
I danni patrimoniali emergenti passati patiti dalla Signora riconoscibili sono Pt_1
: Spese per la sepoltura del congiunto: € 3.789,53 (cfr. fattura e distinta di pagamen- to sub doc.12); I danni patrimoniali emergenti passati patiti dal Signor Parte_10
per pareri a firma del Dott. e del Prof. : € 2.500,00 + €
[...] Per_3 Per_4
- 10 - 3.050,00 = € 5.550,00 (cfr. fatture sub docc.13 e 14) -Spese sostenute per acquisire la documentazione sanitaria relativa all'intero iter clinico patito dal congiunto dei ricorrenti: € 98,83 cfr. sub doc.15).
Vi sono poi i DANNI NON PATRIMONIALI PATITI PER IL PERIODO DI INABILITA' TEM-
PORANEA DA TI NC E TRASMESSI IURE HEREDITARIO AI RICORREN-
TIdi 550 gg. (dal 01.01.2017 (momento in cui si è verificato il danno anossico) al
05.07.2018 (data del decesso) x € 170,00 pro die: € 93.500,00. Tale somma risarcito- ria, trasmessa iure ereditario agli eredi della vittima primaria, spetterà per 3/9 alla coniuge e per 2/9 a ciascuno dei tre figli.
Agli 'attori compete altresì - anche d'Ufficio - sulla somma sopra indicata, l'equiva- lente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art
1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c., provocato dal ritardato pagamento del ri- sarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal Giudice con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso, ex multis,
Cass. civ., S.U. n.1712/95; Cass. civ., n. 608/2003; Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671).
Per la liquidazione concreta del danno, si riconoscono, sulle somme rispettivamente riconosciute, da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno secondo gli indici Istat F.O.I. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.3.10, n. 5671; Cass. civ., Sez. II, 3.8.10, n.
18028; Cass. civ., 26.10.04, n. 20742; Cass. civ., n. 10565/02), gli interessi legali tempo per tempo vigenti, a decorrere dal 1-1-2017(data dell'evento lesivo ovverosia momento in cui si è verificato il danno anossico) sino alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile ed il cui correlativo debito si converte in debito di valuta (Cass.
Sez. II, Sentenza n. 1256 del 02/02/1995; Cass. Sez. III, Sentenza n. 3996 del
20/03/2001). Sulle somme risarcitorie finali di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno, dal dì successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale (tempo per tempo vigente), ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somme convertitasi - con la detta pubblicazione - in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. III,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come da disposi- tivo.
Pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU e CTP.
- 11 - Ai sensi dell'art. 59 DPR n. 131/1986 indica nella parte convenuta
[...]
la parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti deve essere Controparte_8 recuperata l'imposta di registro prenotata a debito .
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
DICHIARA la responsabilità professionale dei sanitari alle dipendenze della
[...]
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, in ordine alla Controparte_2 causazione del decesso a seguito dell'intervento chirurgico eseguito dai predetti in data 5-12-2016; Per l'effetto, CONDANNA l in perso- Controparte_2 na del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento delle seguenti somme per le voci di danno non patrimoniale e patrimoniale come riconosciute in parte motiva:
al CONIUGE (73 enne al momento del fatto) ): € 346.362,58 Parte_1
al (41 enne) € 261.191,45 Parte_11
(37 enne al momento del fatto): € 266.869,53 Parte_12
alla (32 enne al momento del fatto): ): € 266.869,53; Parte_9
oltre ad € 93.500,00 quale somma risarcitoria, trasmessa iure ereditario agli eredi della vittima primaria, spettante per 3/9 alla coniuge e per 2/9 a ciascuno dei tre fi- gli.
Nonché complessivi euro 9438,36 per danni patrimoniali da riconoscere ai rispettivi congiunti come indicati dalle difese attoree, già all'attualità, oltre, a titolo di ristoro del danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 1-1-2017 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre - sulle somme finali complessive di cui sopra (danno quivi liquidato + danno da ritardo nella liquidazione del primo) - gli interessi corrispettivi al tasso legale dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza al saldo. CONDANNA parte convenuta alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite liquidate in euro 518,00 per anticipazioni ed euro 29.193,00 per compensi oltre accessori di legge.
PONE le spese di C.T.U - separatamente liquidate - con vincolo di solidarietà nei con- fronti del CTU – e di CTP integralmente a carico della l Controparte_9
[..
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
- 12 - Ai sensi dell'art. 59 DPR n. 131/1986 indica nella parte convenuta
[...]
la parte obbligata al risarcimento, nei cui confronti deve essere Controparte_8 recuperata l'imposta di registro prenotata a debito .
Padova, 18-3-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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