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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 559/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Soattini (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Biandronno (VA), via Trieste 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(P. IVA ), con sede in via Sacco n. 5, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Sindaco (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 C.F._3
Giuseppe Macchi (C.F. ) ed Elena Macchi (C.F. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in BU SI (VA), via Mameli 3/15, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Nel merito.
In via principale.
Previo accertamento della responsabilità ex art 2051 cc del per i motivi articolati Controparte_1 in narrativa, condannare il a corrispondere all'odierno attore la somma di euro Controparte_1
6.689,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo delle spese mediche pari ad euro 25,00, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad esito di idonea istruttoria.
Vinte le spese.
In via subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta insussistenza di responsabilità ex art 2051 cc, previo accertamento della responsabilità ex art 2043 cc a carico dell'ente locale, condannare il CP_1
a corrispondere all'odierno attore la somma di euro 6.689,25 a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale comprensivo delle spese mediche pari ad euro 25,00, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad esito di idonea istruttoria.
Vinte le spese.
In via istruttoria.
II^ La richiesta di prova testimoniale.
Si chiede ammettersi a prova testimoniale la sig. , residente in [...]
Garibaldi n. 42, sui capitoli ariticolati in memoria ex art 183 comma VI n. II cpc.
I^ “Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. vedeva il sig. Testimone_1 Pt_1
che, camminando sul marciapiede di via Sanvito Silvestro che costeggia il Palace Hotel in
[...] direzione Carrefour, inciampava nella buca che costeggia il tombino illustrata dalle fotografie che si rammostrano (doc. 1 e 10) e cadeva a terra?”
II^ “Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. vedeva il sig. Testimone_1 Pt_1
che, camminando sul marciapiede di via Sanvito Silvestro che costeggia il Palace Hotel in
[...] direzione Carrefour, poggiava il piede nella buca che costeggia il tombino illustrata dalle fotografie che si rammostrano (doc. 1 e 10) e cadeva a terra?” III^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. vedeva il sig. Testimone_1 Pt_1
che, mentre camminava sul marciapiede di via Sanvito Silvestro, cadeva a terra inciampando
[...] nella buca che costeggia il tombino sito in in via Sanvito Silvestro illustrata dalle fotografie CP_1 che si rammostrano (doc. 1 e 10) e riportava ferite?”
III^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la buca che costeggia il tombino sito in
(21100) in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostano (doc. 1 e 10), CP_1 era illuminata?
IV^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la buca che costeggia il tombino sito in
(21100) in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostano (doc. 1 e 10), CP_1 era indicata da cartello o altro dispositivo di segnalazione?”
V^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la buca che costeggia il tombino sito in
(21100) in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostano (doc. 1 e 10), CP_1 era visibile?”
VI “Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. , dopo aver visto Testimone_1 inciampare e cadere il sig. nella buca che costeggia il tombino sito in (21100) Parte_1 CP_1 in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostrano (doc. 1 e 10), lo aiutava a rialzarsi”?”
III^La richiesta di CTU.
Si chiede di ammettere CTU medico legale sulla persona del sig. sul seguente quesito: Parte_1
“Dica il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminato ed acquisito ogni documento ritenuto utile per l'indagine, visitato il sig. , se sussiste nesso eziologico tra i danni lamentati Parte_1 dallo stesso e l'eziologia del sinistro;
in caso affermativo ne quantifichi il CTU l'incidenza in termini di invalidità permanente e di inabilità temporanea”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale di Varese, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito e merito, assolvere il da ogni domanda contro di esso proposta. In via di subordine, Controparte_1 ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 11.2.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del sindaco in carica, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento Controparte_1 di € 6.689,25, in via principale, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito extracontrattuale ex art 2043 c.c..
A sostegno della propria pretesa, l'attore deduceva di essere inciampato su una buca presente sul manto stradale del marciapiede, non segnalata dal comune, né illuminata, né altrimenti visibile, riportando gravi lesioni.
In data 6 giugno 2023 si costituiva in giudizio il chiedendo di essere assolto da Controparte_1 ogni domanda contro di esso proposta o, in via di subordine, di ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Alla prima udienza di comparizione il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c..
La causa veniva successivamente istruita, tramite prova testimoniale, all'udienza del 24.1.2024, ad esito della quale, con ordinanza del 26.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., con ordinanza del 5.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande proposte dall'attore devono essere rigettate per le ragioni di cui si dirà.
In via di principio, giova ricordare come l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c.,
c.d. responsabilità da custodia, pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Il fondamento della suddetta responsabilità risiede nella relazione tra persona e res, intesa come potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi. Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati a terzi da cose in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla stessa. Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, è suo preciso onere dimostrare, anzitutto, l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. Il danneggiato, pertanto, deve provare che la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, dovendo l'evento essere conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità.
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., nn. 6306 /2013, 2660/2013).
Non è, pertanto, sufficiente, per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ma è necessaria la presenza di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determini la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno ( Cass. n. 11592/2010).
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto rilevante il concetto di insidia anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., affermando che l'insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (Cass., nn. 24428/2009, Cass., n. 2660/2013).
Mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. nn. 26051/2008,
376/2005), quale anche la condotta imprevista e imprevedibile della vittima (Cass., n. 22807/2009) o di un terzo (Cass., n. 24755/2008).
Tali principi sono stati di recente confermati dalla Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n.
20943/2022, secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Tanto premesso, deve rilevarsi che, all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
In primo luogo, va osservato come l'accaduto non risulta esser stato accertato da nessuna autorità, trovando conferma esclusivamente nella deposizione resa dall'unico teste escusso, la sig.ra Tes_1
La teste, nello specifico, ha affermato che “vero, io ero dietro di lui, non lo conoscev(a)o e l'ho visto cadere”. In relazione alla presenza della buca riferiva “vero, c'era un foro. Il teste indica il lato sx del tombino raffigurato nella foto n.
1. Camminavamo entrambi vero il Carrefour, guardando la foto la direzione era dall'alto verso il basso”.
Sul punto va osservato come il doc. 1 rammostrato al teste sia costituito da una fotografia, priva di data certa, raffigurante un tombino sito su un marciapiede. Dall'inquadratura della foto non risulta possibile comprendere l'effettiva collocazione del tombino, in particolare se, come riferito dall'attore, risulta sito in via Sanvito Silvestro.
Parte attrice, poi, in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha depositato ulteriore documentazione fotografica dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente, maggiormente esplicativa rispetto alla precedente, in quanto raffigurante non solo il tombino, ma anche l'ambiente circostante allo stesso. La stessa risulta presumibilmente datata 27.9.23, così come risulta dalla scritta riportata in alto a destra e scattata, pertanto, dopo quasi sei mesi dall'accaduto e, come tale, non rilevante ai fini del decidere.
In ogni caso, anche a voler analizzare le foto in atti, ciò che si ravvisa è solo una fessura, longitudinale rispetto alla asserita direzione di marcia del pedone, esistente tra il tombino e il cordolo del marciapiede. Tale quindi, per le sue dimensioni e per la sua posizione, da non necessitare di una precisa segnalazione circa la sua presenza, così come contestata invero dall'attore.
La presenza di tale fessura va analizzata anche in relazione all'ulteriore circostanza allegata dal danneggiato, ossia l'assenza di illuminazione della strada in questione.
La teste, sul punto, ha affermato che “falso, non c'era luci. Era buio. Intorno e in lontananza c'era illuminazione, la buca tuttavia non era illuminata”.
Anche sul punto giova rilevare come le foto prodotte risultano tutte scattate di giorno e non risultano tali quindi da provare l'effettivo stato dei luoghi di sera.
Il di a prova contraria, ha allegato foto diretta ad attestare la presenza in via S. Vito CP_1 CP_1
Silvestro di illuminazione pubblica per tutta la sua lunghezza, compreso il tratto nei pressi del viale di accesso al parco dell'hotel “Palace”, luogo in cui sarebbe avvenuta l'asserita caduta (doc. 3). Tuttavia, anche tale foto risulta esser priva di una data certa e confrontata la stessa con le immagini prodotte dall'attore sub doc. 10, si ritiene che non raffiguri effettivamente i luoghi di causa, così come descritti e allegati dall'attore.
In ogni caso, proprio in punto di illuminazione, va osservato come la fessura predetta risulta essere posta ai margini del marciapiede, incompatibile con la fisiologica marcia di un pedone, che si presume avvenga al centro del marciapiede, piuttosto che sul cordolo dello stesso, soprattutto qualora si aderisca alla ricostruzione dell'attore circa l'assenza di illuminazione del luogo.
La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., infatti, esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità.
Nel caso di specie, viene allegata la mera caduta, senza che sia chiara la dinamica della stessa.
In assenza di elementi specifici a supporto nei termini predetti, la caduta non risulta di per sé sufficiente a provare non solo la potenzialità lesiva della res - tale da attestare un'obiettiva situazione di pericolosità, che renda molto probabile, se non inevitabile, il danno – ma anche la derivazione casuale.
L'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce, infatti, di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass., n. 20986/2023).
Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi predetti, deve rilevarsi, pertanto, l'assenza di prova della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia, necessaria ai fini dell'invocata affermazione di responsabilità.
Ciò non consente di ritenere provata l'invocata responsabilità del convenuto né sotto il CP_1 profilo ex art. 2051 c.c., né sotto quello ex art. 2043 c.c., invocato in via subordinata dall'attore.
Le domande, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Tenuto conto delle oggettive difficoltà probatorie conseguenti all'assenza di altri testi presenti alla caduta e il contenuto apporto istruttorio fornito, in questa sede, dalla convenuta, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
559/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: - rigetta le domande proposte da Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, 28.2.2025
nei confronti di;
Controparte_1
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 559/2023 promossa da:
(C.F. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Soattini (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Biandronno (VA), via Trieste 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(P. IVA ), con sede in via Sacco n. 5, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Sindaco (C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_2 C.F._3
Giuseppe Macchi (C.F. ) ed Elena Macchi (C.F. ), C.F._4 C.F._5 elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in BU SI (VA), via Mameli 3/15, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
Oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c. CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Nel merito.
In via principale.
Previo accertamento della responsabilità ex art 2051 cc del per i motivi articolati Controparte_1 in narrativa, condannare il a corrispondere all'odierno attore la somma di euro Controparte_1
6.689,25 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo delle spese mediche pari ad euro 25,00, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad esito di idonea istruttoria.
Vinte le spese.
In via subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta insussistenza di responsabilità ex art 2051 cc, previo accertamento della responsabilità ex art 2043 cc a carico dell'ente locale, condannare il CP_1
a corrispondere all'odierno attore la somma di euro 6.689,25 a titolo di risarcimento del
[...] danno non patrimoniale comprensivo delle spese mediche pari ad euro 25,00, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia ad esito di idonea istruttoria.
Vinte le spese.
In via istruttoria.
II^ La richiesta di prova testimoniale.
Si chiede ammettersi a prova testimoniale la sig. , residente in [...]
Garibaldi n. 42, sui capitoli ariticolati in memoria ex art 183 comma VI n. II cpc.
I^ “Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. vedeva il sig. Testimone_1 Pt_1
che, camminando sul marciapiede di via Sanvito Silvestro che costeggia il Palace Hotel in
[...] direzione Carrefour, inciampava nella buca che costeggia il tombino illustrata dalle fotografie che si rammostrano (doc. 1 e 10) e cadeva a terra?”
II^ “Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. vedeva il sig. Testimone_1 Pt_1
che, camminando sul marciapiede di via Sanvito Silvestro che costeggia il Palace Hotel in
[...] direzione Carrefour, poggiava il piede nella buca che costeggia il tombino illustrata dalle fotografie che si rammostrano (doc. 1 e 10) e cadeva a terra?” III^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. vedeva il sig. Testimone_1 Pt_1
che, mentre camminava sul marciapiede di via Sanvito Silvestro, cadeva a terra inciampando
[...] nella buca che costeggia il tombino sito in in via Sanvito Silvestro illustrata dalle fotografie CP_1 che si rammostrano (doc. 1 e 10) e riportava ferite?”
III^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la buca che costeggia il tombino sito in
(21100) in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostano (doc. 1 e 10), CP_1 era illuminata?
IV^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la buca che costeggia il tombino sito in
(21100) in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostano (doc. 1 e 10), CP_1 era indicata da cartello o altro dispositivo di segnalazione?”
V^ Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la buca che costeggia il tombino sito in
(21100) in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostano (doc. 1 e 10), CP_1 era visibile?”
VI “Vero che in data 15 aprile 2021 alle ore 20.45 circa la sig. , dopo aver visto Testimone_1 inciampare e cadere il sig. nella buca che costeggia il tombino sito in (21100) Parte_1 CP_1 in via San Vito Silvestro, illustrata dalle fotografie che si rammostrano (doc. 1 e 10), lo aiutava a rialzarsi”?”
III^La richiesta di CTU.
Si chiede di ammettere CTU medico legale sulla persona del sig. sul seguente quesito: Parte_1
“Dica il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, esaminato ed acquisito ogni documento ritenuto utile per l'indagine, visitato il sig. , se sussiste nesso eziologico tra i danni lamentati Parte_1 dallo stesso e l'eziologia del sinistro;
in caso affermativo ne quantifichi il CTU l'incidenza in termini di invalidità permanente e di inabilità temporanea”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia al Tribunale di Varese, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito e merito, assolvere il da ogni domanda contro di esso proposta. In via di subordine, Controparte_1 ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato via PEC in data 11.2.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
in persona del sindaco in carica, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento Controparte_1 di € 6.689,25, in via principale, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da illecito extracontrattuale ex art 2043 c.c..
A sostegno della propria pretesa, l'attore deduceva di essere inciampato su una buca presente sul manto stradale del marciapiede, non segnalata dal comune, né illuminata, né altrimenti visibile, riportando gravi lesioni.
In data 6 giugno 2023 si costituiva in giudizio il chiedendo di essere assolto da Controparte_1 ogni domanda contro di esso proposta o, in via di subordine, di ridurre l'ammontare del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Alla prima udienza di comparizione il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c..
La causa veniva successivamente istruita, tramite prova testimoniale, all'udienza del 24.1.2024, ad esito della quale, con ordinanza del 26.1.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., con ordinanza del 5.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande proposte dall'attore devono essere rigettate per le ragioni di cui si dirà.
In via di principio, giova ricordare come l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art.2051 c.c.,
c.d. responsabilità da custodia, pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla res custodita, salvo il caso fortuito.
Il fondamento della suddetta responsabilità risiede nella relazione tra persona e res, intesa come potere fisico del soggetto sulla cosa, al quale inerisce il dovere di vigilare sulla stessa per impedire che produca danni a terzi. Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità per danni cagionati a terzi da cose in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla stessa. Al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, è suo preciso onere dimostrare, anzitutto, l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. Il danneggiato, pertanto, deve provare che la cosa sia stata la causa e non la mera occasione del danno, dovendo l'evento essere conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, della cosa considerata nella sua globalità.
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., nn. 6306 /2013, 2660/2013).
Non è, pertanto, sufficiente, per la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., un'oggettiva relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, ma è necessaria la presenza di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determini la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno ( Cass. n. 11592/2010).
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto rilevante il concetto di insidia anche nella responsabilità ex art. 2051 c.c., affermando che l'insidia è una situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra pericolo occulto ed è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cosa in custodia (Cass., nn. 24428/2009, Cass., n. 2660/2013).
Mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. nn. 26051/2008,
376/2005), quale anche la condotta imprevista e imprevedibile della vittima (Cass., n. 22807/2009) o di un terzo (Cass., n. 24755/2008).
Tali principi sono stati di recente confermati dalla Cassazione a Sezioni Unite con pronuncia n.
20943/2022, secondo cui “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Tanto premesso, deve rilevarsi che, all'esito dell'istruttoria condotta in corso di causa, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore.
In primo luogo, va osservato come l'accaduto non risulta esser stato accertato da nessuna autorità, trovando conferma esclusivamente nella deposizione resa dall'unico teste escusso, la sig.ra Tes_1
La teste, nello specifico, ha affermato che “vero, io ero dietro di lui, non lo conoscev(a)o e l'ho visto cadere”. In relazione alla presenza della buca riferiva “vero, c'era un foro. Il teste indica il lato sx del tombino raffigurato nella foto n.
1. Camminavamo entrambi vero il Carrefour, guardando la foto la direzione era dall'alto verso il basso”.
Sul punto va osservato come il doc. 1 rammostrato al teste sia costituito da una fotografia, priva di data certa, raffigurante un tombino sito su un marciapiede. Dall'inquadratura della foto non risulta possibile comprendere l'effettiva collocazione del tombino, in particolare se, come riferito dall'attore, risulta sito in via Sanvito Silvestro.
Parte attrice, poi, in seno alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. ha depositato ulteriore documentazione fotografica dei luoghi in cui è avvenuto l'incidente, maggiormente esplicativa rispetto alla precedente, in quanto raffigurante non solo il tombino, ma anche l'ambiente circostante allo stesso. La stessa risulta presumibilmente datata 27.9.23, così come risulta dalla scritta riportata in alto a destra e scattata, pertanto, dopo quasi sei mesi dall'accaduto e, come tale, non rilevante ai fini del decidere.
In ogni caso, anche a voler analizzare le foto in atti, ciò che si ravvisa è solo una fessura, longitudinale rispetto alla asserita direzione di marcia del pedone, esistente tra il tombino e il cordolo del marciapiede. Tale quindi, per le sue dimensioni e per la sua posizione, da non necessitare di una precisa segnalazione circa la sua presenza, così come contestata invero dall'attore.
La presenza di tale fessura va analizzata anche in relazione all'ulteriore circostanza allegata dal danneggiato, ossia l'assenza di illuminazione della strada in questione.
La teste, sul punto, ha affermato che “falso, non c'era luci. Era buio. Intorno e in lontananza c'era illuminazione, la buca tuttavia non era illuminata”.
Anche sul punto giova rilevare come le foto prodotte risultano tutte scattate di giorno e non risultano tali quindi da provare l'effettivo stato dei luoghi di sera.
Il di a prova contraria, ha allegato foto diretta ad attestare la presenza in via S. Vito CP_1 CP_1
Silvestro di illuminazione pubblica per tutta la sua lunghezza, compreso il tratto nei pressi del viale di accesso al parco dell'hotel “Palace”, luogo in cui sarebbe avvenuta l'asserita caduta (doc. 3). Tuttavia, anche tale foto risulta esser priva di una data certa e confrontata la stessa con le immagini prodotte dall'attore sub doc. 10, si ritiene che non raffiguri effettivamente i luoghi di causa, così come descritti e allegati dall'attore.
In ogni caso, proprio in punto di illuminazione, va osservato come la fessura predetta risulta essere posta ai margini del marciapiede, incompatibile con la fisiologica marcia di un pedone, che si presume avvenga al centro del marciapiede, piuttosto che sul cordolo dello stesso, soprattutto qualora si aderisca alla ricostruzione dell'attore circa l'assenza di illuminazione del luogo.
La natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., infatti, esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dall'onere di fornire la prova del nesso di causalità.
Nel caso di specie, viene allegata la mera caduta, senza che sia chiara la dinamica della stessa.
In assenza di elementi specifici a supporto nei termini predetti, la caduta non risulta di per sé sufficiente a provare non solo la potenzialità lesiva della res - tale da attestare un'obiettiva situazione di pericolosità, che renda molto probabile, se non inevitabile, il danno – ma anche la derivazione casuale.
L'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce, infatti, di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode (Cass., n. 20986/2023).
Nel caso di specie, alla luce di tutti gli elementi predetti, deve rilevarsi, pertanto, l'assenza di prova della derivazione causale del danno dalla cosa in custodia, necessaria ai fini dell'invocata affermazione di responsabilità.
Ciò non consente di ritenere provata l'invocata responsabilità del convenuto né sotto il CP_1 profilo ex art. 2051 c.c., né sotto quello ex art. 2043 c.c., invocato in via subordinata dall'attore.
Le domande, pertanto, non possono trovare accoglimento.
Tenuto conto delle oggettive difficoltà probatorie conseguenti all'assenza di altri testi presenti alla caduta e il contenuto apporto istruttorio fornito, in questa sede, dalla convenuta, appare equo compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.n.
559/2023, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: - rigetta le domande proposte da Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese, 28.2.2025
nei confronti di;
Controparte_1
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra