TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2971/2024 R.G. iniziata con atto di citazione notifica- to il 07/6/2024, da
TRA , c.f.: , eletti- Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 vamente domiciliato in VIA FOSCOLO, 13 35131 PADOVA presso lo studio dell'Avv. NEVONI ROBERTO, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in VIA DEL PROGRESSO 10 , Parte_3 presso lo studio dell'Avv. FORTUNA ELISABETTA, c.f.:
[...]
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
- CONVENUTO OPPOSTO - nonché
Arch. (c.f. ) nato a [...] CP_2 CP_3 CodiceFiscale_4 il 16.08.1994, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Agostino
Cacciavillani del foro di Padova (c.f. ) e con domi- CodiceFiscale_5 cilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del mede- simo: – come da registri di Giustizia;
Email_1
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA - Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.894/2024 emesso da questo Tribunale il 29/4/2025.
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice opponente: “rigettata ogni contraria domanda e/o istanza, anche istruttoria, e rigettata ogni contraria eccezione e/o difesa per le ragioni esposte in atti
1. NEI CONFRONTI DELL'OPPOSTO ARCH. Controparte_1 revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. ing. 894/2024 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Padova in data 29.04.2024 e/o comunque accer- tare che nulla è dovuto da all'arch. e ciò per le ragioni esposte in Parte_4 CP_1 atti.
2. NEI CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO ARCH. Controparte_4 In via principale: per la denegata ipotesi in cui fosse confermato, in tutto o in parte, il decre- to ingiuntivo opposto, o comunque fosse tenuta a corri- Controparte_5 spondere qualsivoglia importo in forza della asserita garanzia prestata, accertato l'avvenuto pagamento da parte della garante per la complessiva somma di Euro 33.603,49, condannare l'Arch. quale debitore principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1950, Controparte_4 comma 1, c.c., a rimborsare a la predetta somma di Euro Controparte_5 33.603,49, o la diversa somma che risulterà di giustizia. In ogni caso: condannare l'Arch. a corrispondere a Pro- Controparte_4 Controparte_5 gli interessi legali sulla somma pagata, a decorrere dal giorno del pagamento e Parte_5 sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1950, comma 3, c.c. condannare, altresì, l'Arch. a rimborsare a Controparte_4 Parte_6 sti tutte le spese che la stessa ha sostenuto per resistere all'azione del creditore Arch. CP_6
, ai sensi dell'art. 1950, comma 2, c.c.
[...] 3. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da porsi a ca- rico solidale dell'Arch. e dell'Arch. o secondo giusti- Controparte_1 Controparte_4 zia.
di parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza avver- saria disattesa: In via preliminare, rigettare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di com- petenza ratione materiae e di sospensione pregiudiziale del procedimento ex art. 295 c.p.c., formulate dal terzo chiamato CP_2 in via principale e nel merito, affermata la propria competenza, rigettare l'opposizione for- mulata da avverso il decreto ingiuntivo Parte_7 emesso in data 29.04.2024, n. 894, da codesto Tribunale, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'ingiunzione; in via subordinata accertare e dichiarare che l'Arch. è creditore di Controparte_1
per le ragioni esposte in narrativa, Parte_7 della somma di € 31.000,00 e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della som- ma di € 31.000,00, oltre agli interessi di mora decorrenti dalla notificazione del decreto in- giuntivo e fino al saldo effettivo in favore dell'opposto; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e del monitorio.”
del terzo chiamato: “1) in via preliminare di rito: voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Padova dichiarare la propria incompetenza e/o carenza di giurisdizione ai sensi
- 2 - dell'art. 13 dello Statuto della secondo il quale Controparte_5
“Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili dei soci … che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio o tra gli stessi soci (ivi compresi i loro eredi) … saranno devo- lute alla Camera Arbitrale di Padova”;
2) ancora in via preliminare di rito: voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Padova dichiarare la propria incompetenza a favore di quella delle Sezioni Specializzate di cui all'art. 3, secondo comma, lettera a) e/o lettera b), del D.Lgs. 27.06.2003 n. 168 e successive modificazioni;
3) ancora in via preliminare di rito: voglia codesto Ecc.mo Tribunale Ordinario di Padova sospendere il presente giudizio, ex art. 295 C.p.c. (sospensione necessaria del processo) in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio avverso il “parallelo” decreto ingiuntivo n. 203/2024 pubblicato il 24.01.2024 rivolto allo stesso arch. qua- CP_4 le preteso debitore principale;
4) nel merito, in principalità: revocare o dichiarare nullo o infondato il predetto decreto in- giuntivo qui opposto, n. 894/2024 pubblicato il 29.04.2024, in quanto ne difettavano i pre- supposti per l'emissione;
5) nel merito, in linea subordinata: previo accertamento del prevalente e anteriore inadem- pimento dell'arch. , accertare la non-debenza di alcun importo a favore CP_1 dell'inadempiente arch. , ex art. 1460 C.c.; CP_1
6) in ogni caso: con rifusione di spese, contributo unificato e onorari di giudizio, come gene- rale norma.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Le eccezioni di nullità della fideiussione per difetto di causa oppure di ineffi- cia della stessa, per superamento dei poteri rappresentativi, sollevate entrambe dall'opponente, sono infondate. Pertanto, la garanzia prestata da MM SR TP in favore di per l'obbligazione assunta da Controparte_1 CP_4 nei confronti di quest'ultimo (restituzione di €31.000,00), è valida ed
[...] efficace in quanto nella transazione in cui essa è prevista, la società opponente persegue finalità proprie.
La domanda di rivalsa proposta dall'opponente nei confronti di CP_7
è fondata e va pertanto accolta.
[...]
MM SR TP avendo pagato a la somma ingiunta col Controparte_1 decreto n.894/2024, ha diritto ai sensi dell'art. 1950 c.c., alla restituzione da parte di della somma versata all'opposto. Controparte_4
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
- 3 - 1) Il 01/4/2021, è stata costituita la professionisti Parte_7
(vedasi doc. 3 opponente), che aveva come soci, (quota di CP_8 compartecipazione: 33,33%), (quota di compartecipazione: Parte_8
26,67%), (quota di compartecipazione: 26,67%) e Controparte_1 [...]
(quota di compartecipazione: 33,33%). Persona_1
2) Il 31/5/2022, l'opposto ha prestato a €31.000,00# (cir- Controparte_4
costanza pacifica – vedasi peraltro punto D della premessa della transazione del 17/02/2023 – doc. 2 opponente). Tale somma è stata utilizzata dal terzo chiamato per l'acquisto, unitamente agli altri soci e Parte_8 CP_1
di un palazzetto denominato “Levorato” sito in Vigonza, indivi-
[...] duato catastalmente con tre subalterni;
ciascuno dei predetti soci ha acquistato in proprio e per sè, un subalterno del cespite suindicato. La citata compraven- dita era finalizzata ad un investimento (vedasi punto E della premessa della premessa della transazione del 17/02/2023 – doc. 2 opponente).
4) Il 17/02/2023, MM SR TP ed i suoi soci, hanno stipulato un contratto denominato atto di transazione (vedasi doc. 2 opponente), che, è volto a com- porre bonariamente tutti i possibili conflitti che potevano insorgere tra i soci oppure con la società, in occasione della fuoriuscita dalla compagine, di
[...]
ed incide pertanto sia sui rapporti sociali che su quelli privati, Parte_9 esistenti tra soci.
Il punto G della transazione, precisa quali sono gli obiettivi dell'accordo e cioè l'uscita bonaria di dalla società opponente;
la manleva CP_1 dell'opposto per l'attività professionale da lui svolta in MM SR TP;
la restituzione dei prestiti erogati da in favore di e;
la CP_1 CP_4 CP_8 vendita di 3 unità immobiliari, difficili da alienare separatamente ed acquista- te per un investimento da effettuare tramite MM SR TP;
la soluzione del- la questione dell'utilizzo senza licenza del software Archicad.
- 4 - 5) All'art. 6 della succitata transazione, si è obbligato a re- Controparte_4
stituire a €31.000,00#, in unica soluzione ed entro il Controparte_1
31/12/2023 (termine essenziale).
6) All'art. 12, comma 2 della transazione del 17/02/2023, Controparte_5
si è obbligata a garantire a il pagamento
[...] Controparte_1 della somma di denaro di cui al precedente punto 5, da parte di CP_7
[...]
7) L'opposto ha azionato in via monitoria, nei confronti di MM SR TP, la garanzia prestata al citato art. 12, comma 2 della transazione. Nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso, la somma ingiunta è sta- ta pagata dall'opponente a a seguito dell'ordinanza giu- Controparte_1 diziale del 14/01/2025, con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.894/2024.
Ad avviso dello scrivente, la fideiussione inserita nella transazione del
17/02/2023, è strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale. Alla luce di quanto esposto al precedente punto 4, infatti, con la transazione, vengono evi- tate molteplici controversie che avrebbero potuto insorgere tra i soci (trasfe- rimento della quota sociale di ad alcuni soci ad un prezzo concor- CP_1 dato, da versarsi entro un termine prefissato – art. 2); tra alcuni di essi e la so- cietà (distribuzione degli utili dell'esercizio 2021 – art. 3) oppure tra il socio uscente e MM SR TP (copertura esclusiva da parte di Controparte_9
, di eventuali sue responsabilità professionali per l'attività da lui svolta
[...] per la società opponente – art. 4).
Tali potenziali conflitti avrebbero di sicuro, influito negativamente sul buon funzionamento della compagine sociale;
ecco perché MM SR TP a fronte della loro soluzione bonaria, ha garantito il pagamento sia di €31.000,00# che deve effettuare in favore di (art.12, Controparte_4 Controparte_1
- 5 - comma 2), che del prezzo concordato per l'acquisto da parte di e Pt_8
della quota sociale del socio uscente (art.2, comma 2). CP_4
Le eccezioni di incompetenza per materia e di compromesso, sollevate dal terzo chiamato, sono infondate e vanno pertanto rigettate.
Quanto alla prima, lo scrivente rileva che la fideiussione riguarda un prestito personale che l'opposto ha erogato al terzo chiamato, che non riguarda il rap- porto societario di MM SR s.t.p.; il bene compravenduto, infatti, non è entrato nel patrimonio sociale;
nè ha inciso in alcun modo sulle partecipazioni sociali della citata compagine societaria. Per tale motivo non è applicabile l'art. 3, comma 2 del d.lgs. n.168/2003, che rimette alle sezioni specializzate in materia di impresa, le cause relative ai rapporti societari.
Anche l'eccezione di compromesso è infondata in quanto nella transazione del 17/02/2023, i contraenti e cioè tutti i soci e la società, hanno derogato alla clausola compromissoria prevista nello statuto all'art.13, stabilendo testual- mente all'art. 14, comma 4: “Le parti convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione della presente transazione sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Padova.”
Infine, non vi è pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., tra il giudizio pendente in se- de di appello, avente ad oggetto l'esistenza del prestito di €31.000,00#, effet- tuato da in favore di ed il presente, che riguarda l'esistenza CP_1 CP_4 della fideiussione prestata su di esso da MM SR TP. Il rapporto tra fi- deiussione ed obbligazione principale è sì di solidarietà ma secondo la regola dell'art. 1306 c.c., il quale recita testualmente al primo comma: “La sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido […] non ha effetto contro gli altri debitori […]” (vedasi in senso conforme sent. Cass.
n.6982/2023).
L'eccezione inadimplenti non est adimplendum, sollevata dal terzo chiamato, non è opponibile nella fattispecie, in quanto gli asseriti e peraltro non dimo-
- 6 - strati inadempimenti di riguardano le obbligazioni da Controparte_1 quest'ultimo assunte nei confronti di MM SR TP.
In considerazione dell'esito della lite, le spese e competenze per essa sostenu- te, vanno poste a carico dell'attore opponente in favore dell'opposto, liquidan- dole in €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
Le spese e competenze sostenute dall'opponente vanno poste invece, a carico del terzo chiamato, liquidandole in €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.894/2024 depo- sitato il 29/4/2024.
Condanna a pagare a in Controparte_4 Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quanto da quest'ultima versato a in ottemperanza all'ordinanza giudiziale del Controparte_1
14/01/2025, maggiorato ex art. 1950, comma 3 c.c., degli interessi legali a far data dal pagamento e fino all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rappre- Controparte_5 sentante pro-tempore, a pagare a le spese di lite così co- Controparte_1 me liquidate in parte motiva.
Condanna a pagare a in Controparte_4 Controparte_5 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 25 settembre 2025.
Il giudice onorario: dott. Raffaele Sannicandro
- 7 - - 8 -