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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2024, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Mariachiara Sannino Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 403/2024 del Ruolo Generale avente ad oggetto: divorzio congiunto, promosso da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Perdifumo, 14, e nata ad [...] il [...], residente in Parte_2
Perdifumo alla Via Provinciale Mercato C.to, 29, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Avino, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ottaviano, al Viale Elena 142, giusta procura in atti.
RICORRENTI nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Lodato e avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del Pt_1 Parte_2 matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in data 9.10.2021 in
Perdifumo e che dalla loro unione non sono nati figli.
Deducevano, poi, di essersi successivamente separati consensualmente con sentenza n. 36/2024 emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania e depositata in data 11.1.2024, prevedendo che:
“i separandi coniugi rinunciano a qualsivoglia addebito e si riconoscono il diritto a vivere separati, nel reciproco rispetto, sin dalla data di sottoscrizione dei presenti patti.
1 I separandi si riconoscono piena libertà di fissare la propria residenza. Il sig. continuerà ad Pt_1 abitare la casa coniugale. La sig.ra vivrà presso la casa materna e porterà via dalla casa Pt_2 coniugale: il proprio corredo (biancheria, tende, servizi di piatti, bicchieri, posate), consolle bianca, poltrona rossa, bimby, abbigliamento personale, puff con cuori e suo contenuto, tavolino rosa e documenti personali.
Il sig. verserà all'atto della sottoscrizione di detto verbale una tantum di € 5.000,00 a Parte_1 mezzo assegno bancario, alla sig.ra e la sig.ra si Parte_2 Parte_2 impegna all'accredito dell'importo sul proprio conto corrente a ritirare la denuncia querela sporta in data 3.8.2023.
Il sig. si onererà di volturare tutte le utenze della casa coniugale a suo nome o a nome della Pt_1
a cui ha intestato l'immobile e, comunque, provvederà al pagamento di tutte Controparte_1 le utenze domestiche e della Tari pregresse qualora, per qualsivoglia motivo, non siano state pagate nel corso del matrimonio.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti dei predetti patti e condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di emissione della sentenza predetta, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto nel giudizio di separazione, con la sola aggiunta della statuizione accessoria per cui il sig. riconosce alla sig.ra Parte_1 la somma di € 9.000,00 (da versarsi dilazionata per n. 6 mesi a partire dalla Parte_2 firma dal mese di maggio 2024 con assegni bancari BCC Aquara nr. 0003262491-11 dell'importo di
€ 1.500,00, nr. 00326492-12 di € 1.500,00, nr. 0003262493-00, nr. 0003262494-01, nr.
0003262495-02, nr. 0003262496-03) a titolo una tantum per le spese sostenute nella casa coniugale, abitata dal sig. dal giorno della separazione. Pt_1
Sul punto, giova evidenziare che, previa dichiarazione delle parti espressa nelle forme di legge di rinunciare a comparire personalmente e a riconciliarsi, alla prima udienza tenuta a trattazione scritta le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate in sede di ricorso insistendo per l'accoglimento ed il Giudice relatore designato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al
2 ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
con aggiunta di un ulteriore prescrizione, nei termini sopra richiamati.
Nella specie:
- Immutate le condizioni stabilite con la separazione giudiziale;
- il sig. riconosce alla sig.ra la somma di € Parte_1 Parte_2
9.000,00 (da versarsi dilazionata per n. 6 mesi a partire dalla firma dal mese di maggio
2024 con assegni bancari BCC Aquara nr. 0003262491-11 dell'importo di € 1.500,00, nr.
00326492-12 di € 1.500,00, nr. 0003262493-00, nr. 0003262494-01, nr. 0003262495-02, nr. 0003262496-03) a titolo una tantum per le spese sostenute nella casa coniugale, abitata dal sig. dal giorno della separazione. Pt_1
Ciò posto, devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in data 9.10.2021 in
Perdifumo tra e , trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Perdifumo - Anno 2021 - Parte II -
Serie A - N. 3;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perdifumo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Il Giudice est. dott.ssa Mariachiara Sannino
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