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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9517 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25452/2025 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. GHIRINGHELLI LUCA AMBROGIO ETTORE e dell'avv. VOGHERA ANDREA ( ) PIAZZALE AQUILEJA, 8 20144 MILANO;
C.F._4
( ) PIAZZALE AQUILEIA N. 8 Parte_4 C.F._5 20144 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE AQUILEJA, 8 20144 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI LUCA AMBROGIO ETTORE ATTORI
contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1 C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 tutte contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI Per 2 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare l'inesistenza del preteso credito nei confronti della sig.ra ovvero nei confronti dei suoi eredi legittimi, Parte_5 odierni attori, asseritamente portato del contratto di finanziamento CIT201701131H4FCXS di e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito che CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e Direzione CP_1 Generale italiana in Roma, via Sardegna 40, c.f. e/o in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f. , e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Controparte_3 con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f. pretenderebbero di vantare P.IVA_3 nei confronti della sig.ra ovvero nei confronti dei suoi eredi legittimi, Parte_5
pagina 1 di 9 odierni attori, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte degli attori alle società convenute per i fatti di cui è causa;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in ogni caso, stante la condotta delle convenute nella vicenda per cui è causa, condannare le convenute in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e Direzione Generale italiana in Roma, via Sardegna 40, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f.
, e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 Controparte_3 legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f. , in solido tra loro, al risarcimento di P.IVA_3 tutti i danni subiti e subendi dagli attori per i fatti per cui è causa, danni da quantificarsi in via equitativa, da parte del Giudice adito, e comunque in misura non inferiore ad € 5.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di meglio ed ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria, nel corso del processo entro i limiti di preclusione dettati dal rito. ***** Con vittoria di spese, e compensi da avvocato del presente giudizio, da liquidarsi nel massimo per ogni fase di cui alla tabella allegata al D.M. n. 147 / 2022 (“2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE”), compenso da maggiorarsi del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022), nonché del 15% rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.N.A., contributo unificato, bollo, diritti di copia e spese non imponibili in generale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e agiscono in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 (cfr. doc. 3) avverso e rimaste
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 contumaci, al fine di accertare l'inesistenza del preteso credito nei confronti della de cuius (ovvero dei suoi eredi legittimi, odierni attori), asseritamente derivante dal contratto di finanziamento CIT201701131H4FCXS di attualmente in titolarità della medesima società a seguito di CP_1 riacquisto del credito da parte della stessa e, in precedenza, ceduto a (la quale si Controparte_2 è avvalsa di per la relativa esazione). Controparte_3 Le società convenute sono rimaste contumaci. La domanda è fondata. Anzitutto, vi è comunicazione (sub doc. 7) della p.e.c. del 19.4.2017 dell'avv. Emanuele Salivetto, legale di ove si legge: “Gentile Collega, scrivo in nome e per conto di (che CP_1 CP_1 ci legge in copia) e faccio seguito al nostro colloquio telefonico della scorsa settimana per comunicarLe che la mia assistita ha appreso pochi giorni fa' di essere stata vittima di una truffa posta in essere da un soggetto ignoto il quale, con artifizi e raggiri, ha richiesto ed ottenuto un finanziamento a nome di “ fornendo false identità alla mia assistita. Tale circostanza è stata Parte_5 confermata oralmente dalla “vera” la quale avrebbe riferito alla società di Parte_5 recupero crediti incaricata da di non aver mai richiesto alcun finanziamento alla mia CP_1 assistita. È interesse di trasmetterLe tutte le informazioni relative alla posizione indicata CP_1 in oggetto affinchè la Sua assistita, sig.ra possa denunciare il fatto alla Parte_5 competente Autorità Giudiziaria […] e in data 10 aprile 2017 la società di recupero crediti su incarico di effettuava un accesso presso il domicilio della presunta “ ove CP_1 Parte_5 rinveniva la presenza della vera “ , la quale disconosceva di aver mai Parte_5 sottoscritto alcun contratto con e di non essere titolare di alcun conto corrente presso Controparte_4 la filiale di Bareggio. Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, evidente la totale estraneità CP_5 di ai fatti sopra indicati, la quale si riserva di sporgere denuncia querela contro ignoti per CP_1 truffa, ciò a seguito della ricezione di copia della denuncia effettuata dalla sua assistita Parte_5
”.
[...]
pagina 2 di 9 L'avv. Salivetto allega, sub docc. 8 e 9, il contratto e i documenti prodotti dalla richiedente il prestito al momento della domanda. Alla pag. 19 è allegata la carta d'identità esibita dalla donna che ha presentato la domanda di finanziamento, che differisce visibilmente, visivamente e in punto di ulteriori dati, dalla de cuius. Questa la de cuius:
Così invece la richiedente il finanziamento:
pagina 3 di 9 Più chiara la scansione prodotta sub doc. 9:
pagina 4 di 9 Plurime le incongruenze (firma – cfr. anche la perizia pro parte depositata sub doc. 33, attestante il carattere apocrifo della firma apposta sul contratto –, professione, colore degli occhi, CP_1 professione, immagine nella foto). Si tratta di documenti che, come esposto in querela, sono stati forniti alla de cuius a seguito di istanza della stessa.
A parte l'ammissione, propria tuttavia di un soggetto distinto dalle società convenute, vi è anche la denuncia della de cuius (doc. 4), la quale, se pure dichiarazione unilaterale di parte, assume rilievo alla stregua di prova (sia pure) atipica, in ragione delle conseguenze penali derivanti da una falsa denuncia. La documentazione allegata alla denuncia evidenzia poi come alla comunicazione dell'accoglimento del finanziamento in data 19.1.2023 presso una terza società, abbia fatto seguito nell'immediatezza (il 30.1.2023) la contestazione dei fatti da parte di un legale incaricato dalla medesima (pagg. 6 – Pt_5 8), i.e. l'avv. Parte_1
pagina 5 di 9 pagina 6 di 9 È quindi verosimile che la de cuius, lungi dall'avere sottoscritto i contratti di finanziamento in esame, fosse stata vittima di reato posto in essere da terzi soggetti. Coerentemente in tale senso, infatti, depone la presentazione di una seconda denuncia, relativa al finanziamento per il quale è causa. La de cuius provvedeva infatti a un'integrazione di denuncia, nella quale si evidenziava quanto segue (doc. 10):
pagina 7 di 9 La vicenda non è rimasta sul piano delle mere denunce. Come risulta dal doc. 12, vi è stata richiesta di rinvio a giudizio e fissazione di udienza preliminare avanti al g.u.p. del tribunale di Cremona nei confronti di plurimi imputati del reato di truffa e accesso abusivo a sistema informatico anche ai danni della de cuius.
Ciò premesso, in data 13.12.2024 YO s.a. cedeva il proprio credito a (doc. Controparte_2 13)
era però a conoscenza dei fatti;
infatti, nel 2022, la de cuius “decise di acquistare un nuovo
CP_1 autoveicolo, tramite finanziamento, che all'inizio non venne accettato, in quanto al CRIF risultava ancora una segnalazione afferente il famigerato finanziamento, frutto dell'attività truffaldina di terzi. Ciò si evince dal doc. 25 report CRIF 14.03.22.pdf, ossia Report “mister credit” del 14/03/2022, da cui si evince un indice di affidabilità creditizia “scarso”, proprio a causa del fantomatico finanziamento ancora (illegittimamente) iscritto. A seguito di diffida dell'11/03/2022, in data
CP_1 16/03/2022 l'Avv. Salivetto, legale di nviava p.e.c. del seguente tenore: “riscontro
CP_1 in nome e per conto di la Sua diffida del 11 marzo 2022 per confermarLe che ad oggi non
CP_1 sussiste più alcuna segnalazione pregiudizievole a nome di nei SIC con Parte_5 riferimento al contratto di finanziamento oggetto di denuncia” (doc. 26 pec da Avv. Salivetto_16.03.22.eml). Ed infatti, come si evince dal report CRIF del successivo 13/04/2022 (doc. 27 report CRIF 13.4.2022.PDF), effettivamente la convenuta aveva provveduto a
CP_1 cancellare la segnalazione, evidentemente ben conscia della sua totale infondatezza”. La stessa
, inoltre, già nel 2023, aveva preso parte (costituendosi parte civile) all'udienza preliminare CP_1 supra citata. Vale infine la email supra riprodotta dell'avv. Salivetto. Consegue che la de cuius non è mai stata debitrice in relazione al rapporto derivante dal contratto di finanziamento per il quale è causa, del quale non è mai stata parte.
pagina 8 di 9 In merito alla pretesa risarcitoria, si osserva che in data 25.5.2025 per conto di Controparte_3 [...]
ha allegato di avere acquistato in data 13.12.2024 il credito di verso la Controparte_2 CP_1 medesima de cuius (venuta a mancare in data 14.2.2025). Nonostante le diffide, ha inoltrato CP_2 solleciti in data 26.2.2025 (doc. 14). Di seguito, in data 17.6.2025 ha comunicato alla de CP_1 cuius (in un momento successivo al decesso) di avere riacquistato il credito (doc. 18); ancora:
[...]
, con comunicazione del 24.6.2025, ha preteso il pagamento del credito (benché la stessa agisse CP_3 per un soggetto, i.e. investimenti) che non era più titolare del credito. CP_2 Breve: Younited ha originato la circolazione di un credito che sapeva, con pressoché certezza, non essere dovuto;
non poteva non aspettarsi che ne derivasse, da parte del cessionario, il tentativo di pretenderne l'esazione. Del pari, parte era stata portata a conoscenza delle Controparte_2 circostanze di cui supra. Insomma: e erano consce di dare comunicazione Controparte_2 CP_1 agli eredi della de cuius di un credito verosimilmente inesistente. Tutto ciò premesso: fuori di discussione che e la de cuius nonché, di seguito, gli odierni CP_1 attori, fossero ormai avvinti da una relazione di collaborazione mirante a risolvere la questione ingenerata da un contratto apparente;
in questo contesto, ormai caratterizzato da una sorta di contatto sociale, pure atipico, appare notevole scorrettezza (art. 1175 c.c.) quella di nel dare CP_1 comunicazione formale, nel 2025, del riacquisto di un credito che la stessa sapeva essere inesistente (e che quindi non poteva essere riacquistato), come pure il fatto di di avere preteso il pagamento del CP_2 credito nel giugno 2025, quando non ne era più titolare, e ciò tanto più a fronte dei chiarimenti inoltrati ancora nell'aprile 2025 dal legale degli odierni attori sia a YO che a CP_2 Consegue la condanna, in solido, di e di YO s.a. (non anche di Controparte_2 CP_3
mera ausiliaria della prima) al pagamento di complessive € 5000,00, già liquidate all'attualità, in
[...] favore degli attori. Spese pari a € 5.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA L'inesistenza di ogni credito avverso e verso i suoi eredi, odierni attori, Parte_5 Pt_1
e in dipendenza del contratto
[...] Parte_2 Parte_3 CIT201701131H4FCXS di e dei suoi aventi causa o soggetti CP_1 Controparte_2 incaricati della riscossione Controparte_3 CONDANNA e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 e
[...] Parte_3 di complessivi € 5.000,00 a titolo di risarcimento di € 5.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. a titolo di spese processuali. Milano, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25452/2025 promossa da: C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con il patrocinio dell'avv. GHIRINGHELLI LUCA AMBROGIO ETTORE e dell'avv. VOGHERA ANDREA ( ) PIAZZALE AQUILEJA, 8 20144 MILANO;
C.F._4
( ) PIAZZALE AQUILEIA N. 8 Parte_4 C.F._5 20144 MILANO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE AQUILEJA, 8 20144 MILANO presso il difensore avv. GHIRINGHELLI LUCA AMBROGIO ETTORE ATTORI
contro
C.F. ) CP_1 P.IVA_1 C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 tutte contumaci
CONVENUTI
CONCLUSIONI Per 2 Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare l'inesistenza del preteso credito nei confronti della sig.ra ovvero nei confronti dei suoi eredi legittimi, Parte_5 odierni attori, asseritamente portato del contratto di finanziamento CIT201701131H4FCXS di e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito che CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e Direzione CP_1 Generale italiana in Roma, via Sardegna 40, c.f. e/o in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f. , e/o in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 Controparte_3 con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f. pretenderebbero di vantare P.IVA_3 nei confronti della sig.ra ovvero nei confronti dei suoi eredi legittimi, Parte_5
pagina 1 di 9 odierni attori, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte degli attori alle società convenute per i fatti di cui è causa;
ANCORA IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: in ogni caso, stante la condotta delle convenute nella vicenda per cui è causa, condannare le convenute in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e Direzione Generale italiana in Roma, via Sardegna 40, c.f. , in persona del legale P.IVA_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f.
, e in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 Controparte_3 legale in Milano, Piazza Della Trivulziana 4/A, c.f. , in solido tra loro, al risarcimento di P.IVA_3 tutti i danni subiti e subendi dagli attori per i fatti per cui è causa, danni da quantificarsi in via equitativa, da parte del Giudice adito, e comunque in misura non inferiore ad € 5.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
IN VIA ISTRUTTORIA: con espressa riserva di meglio ed ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria, nel corso del processo entro i limiti di preclusione dettati dal rito. ***** Con vittoria di spese, e compensi da avvocato del presente giudizio, da liquidarsi nel massimo per ogni fase di cui alla tabella allegata al D.M. n. 147 / 2022 (“2. GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE”), compenso da maggiorarsi del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (ex art. 4, comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022), nonché del 15% rimborso forfettario spese generali, oltre I.V.A. e C.P.N.A., contributo unificato, bollo, diritti di copia e spese non imponibili in generale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e agiscono in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 (cfr. doc. 3) avverso e rimaste
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 contumaci, al fine di accertare l'inesistenza del preteso credito nei confronti della de cuius (ovvero dei suoi eredi legittimi, odierni attori), asseritamente derivante dal contratto di finanziamento CIT201701131H4FCXS di attualmente in titolarità della medesima società a seguito di CP_1 riacquisto del credito da parte della stessa e, in precedenza, ceduto a (la quale si Controparte_2 è avvalsa di per la relativa esazione). Controparte_3 Le società convenute sono rimaste contumaci. La domanda è fondata. Anzitutto, vi è comunicazione (sub doc. 7) della p.e.c. del 19.4.2017 dell'avv. Emanuele Salivetto, legale di ove si legge: “Gentile Collega, scrivo in nome e per conto di (che CP_1 CP_1 ci legge in copia) e faccio seguito al nostro colloquio telefonico della scorsa settimana per comunicarLe che la mia assistita ha appreso pochi giorni fa' di essere stata vittima di una truffa posta in essere da un soggetto ignoto il quale, con artifizi e raggiri, ha richiesto ed ottenuto un finanziamento a nome di “ fornendo false identità alla mia assistita. Tale circostanza è stata Parte_5 confermata oralmente dalla “vera” la quale avrebbe riferito alla società di Parte_5 recupero crediti incaricata da di non aver mai richiesto alcun finanziamento alla mia CP_1 assistita. È interesse di trasmetterLe tutte le informazioni relative alla posizione indicata CP_1 in oggetto affinchè la Sua assistita, sig.ra possa denunciare il fatto alla Parte_5 competente Autorità Giudiziaria […] e in data 10 aprile 2017 la società di recupero crediti su incarico di effettuava un accesso presso il domicilio della presunta “ ove CP_1 Parte_5 rinveniva la presenza della vera “ , la quale disconosceva di aver mai Parte_5 sottoscritto alcun contratto con e di non essere titolare di alcun conto corrente presso Controparte_4 la filiale di Bareggio. Da quanto sopra esposto risulta, pertanto, evidente la totale estraneità CP_5 di ai fatti sopra indicati, la quale si riserva di sporgere denuncia querela contro ignoti per CP_1 truffa, ciò a seguito della ricezione di copia della denuncia effettuata dalla sua assistita Parte_5
”.
[...]
pagina 2 di 9 L'avv. Salivetto allega, sub docc. 8 e 9, il contratto e i documenti prodotti dalla richiedente il prestito al momento della domanda. Alla pag. 19 è allegata la carta d'identità esibita dalla donna che ha presentato la domanda di finanziamento, che differisce visibilmente, visivamente e in punto di ulteriori dati, dalla de cuius. Questa la de cuius:
Così invece la richiedente il finanziamento:
pagina 3 di 9 Più chiara la scansione prodotta sub doc. 9:
pagina 4 di 9 Plurime le incongruenze (firma – cfr. anche la perizia pro parte depositata sub doc. 33, attestante il carattere apocrifo della firma apposta sul contratto –, professione, colore degli occhi, CP_1 professione, immagine nella foto). Si tratta di documenti che, come esposto in querela, sono stati forniti alla de cuius a seguito di istanza della stessa.
A parte l'ammissione, propria tuttavia di un soggetto distinto dalle società convenute, vi è anche la denuncia della de cuius (doc. 4), la quale, se pure dichiarazione unilaterale di parte, assume rilievo alla stregua di prova (sia pure) atipica, in ragione delle conseguenze penali derivanti da una falsa denuncia. La documentazione allegata alla denuncia evidenzia poi come alla comunicazione dell'accoglimento del finanziamento in data 19.1.2023 presso una terza società, abbia fatto seguito nell'immediatezza (il 30.1.2023) la contestazione dei fatti da parte di un legale incaricato dalla medesima (pagg. 6 – Pt_5 8), i.e. l'avv. Parte_1
pagina 5 di 9 pagina 6 di 9 È quindi verosimile che la de cuius, lungi dall'avere sottoscritto i contratti di finanziamento in esame, fosse stata vittima di reato posto in essere da terzi soggetti. Coerentemente in tale senso, infatti, depone la presentazione di una seconda denuncia, relativa al finanziamento per il quale è causa. La de cuius provvedeva infatti a un'integrazione di denuncia, nella quale si evidenziava quanto segue (doc. 10):
pagina 7 di 9 La vicenda non è rimasta sul piano delle mere denunce. Come risulta dal doc. 12, vi è stata richiesta di rinvio a giudizio e fissazione di udienza preliminare avanti al g.u.p. del tribunale di Cremona nei confronti di plurimi imputati del reato di truffa e accesso abusivo a sistema informatico anche ai danni della de cuius.
Ciò premesso, in data 13.12.2024 YO s.a. cedeva il proprio credito a (doc. Controparte_2 13)
era però a conoscenza dei fatti;
infatti, nel 2022, la de cuius “decise di acquistare un nuovo
CP_1 autoveicolo, tramite finanziamento, che all'inizio non venne accettato, in quanto al CRIF risultava ancora una segnalazione afferente il famigerato finanziamento, frutto dell'attività truffaldina di terzi. Ciò si evince dal doc. 25 report CRIF 14.03.22.pdf, ossia Report “mister credit” del 14/03/2022, da cui si evince un indice di affidabilità creditizia “scarso”, proprio a causa del fantomatico finanziamento ancora (illegittimamente) iscritto. A seguito di diffida dell'11/03/2022, in data
CP_1 16/03/2022 l'Avv. Salivetto, legale di nviava p.e.c. del seguente tenore: “riscontro
CP_1 in nome e per conto di la Sua diffida del 11 marzo 2022 per confermarLe che ad oggi non
CP_1 sussiste più alcuna segnalazione pregiudizievole a nome di nei SIC con Parte_5 riferimento al contratto di finanziamento oggetto di denuncia” (doc. 26 pec da Avv. Salivetto_16.03.22.eml). Ed infatti, come si evince dal report CRIF del successivo 13/04/2022 (doc. 27 report CRIF 13.4.2022.PDF), effettivamente la convenuta aveva provveduto a
CP_1 cancellare la segnalazione, evidentemente ben conscia della sua totale infondatezza”. La stessa
, inoltre, già nel 2023, aveva preso parte (costituendosi parte civile) all'udienza preliminare CP_1 supra citata. Vale infine la email supra riprodotta dell'avv. Salivetto. Consegue che la de cuius non è mai stata debitrice in relazione al rapporto derivante dal contratto di finanziamento per il quale è causa, del quale non è mai stata parte.
pagina 8 di 9 In merito alla pretesa risarcitoria, si osserva che in data 25.5.2025 per conto di Controparte_3 [...]
ha allegato di avere acquistato in data 13.12.2024 il credito di verso la Controparte_2 CP_1 medesima de cuius (venuta a mancare in data 14.2.2025). Nonostante le diffide, ha inoltrato CP_2 solleciti in data 26.2.2025 (doc. 14). Di seguito, in data 17.6.2025 ha comunicato alla de CP_1 cuius (in un momento successivo al decesso) di avere riacquistato il credito (doc. 18); ancora:
[...]
, con comunicazione del 24.6.2025, ha preteso il pagamento del credito (benché la stessa agisse CP_3 per un soggetto, i.e. investimenti) che non era più titolare del credito. CP_2 Breve: Younited ha originato la circolazione di un credito che sapeva, con pressoché certezza, non essere dovuto;
non poteva non aspettarsi che ne derivasse, da parte del cessionario, il tentativo di pretenderne l'esazione. Del pari, parte era stata portata a conoscenza delle Controparte_2 circostanze di cui supra. Insomma: e erano consce di dare comunicazione Controparte_2 CP_1 agli eredi della de cuius di un credito verosimilmente inesistente. Tutto ciò premesso: fuori di discussione che e la de cuius nonché, di seguito, gli odierni CP_1 attori, fossero ormai avvinti da una relazione di collaborazione mirante a risolvere la questione ingenerata da un contratto apparente;
in questo contesto, ormai caratterizzato da una sorta di contatto sociale, pure atipico, appare notevole scorrettezza (art. 1175 c.c.) quella di nel dare CP_1 comunicazione formale, nel 2025, del riacquisto di un credito che la stessa sapeva essere inesistente (e che quindi non poteva essere riacquistato), come pure il fatto di di avere preteso il pagamento del CP_2 credito nel giugno 2025, quando non ne era più titolare, e ciò tanto più a fronte dei chiarimenti inoltrati ancora nell'aprile 2025 dal legale degli odierni attori sia a YO che a CP_2 Consegue la condanna, in solido, di e di YO s.a. (non anche di Controparte_2 CP_3
mera ausiliaria della prima) al pagamento di complessive € 5000,00, già liquidate all'attualità, in
[...] favore degli attori. Spese pari a € 5.000,00, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA L'inesistenza di ogni credito avverso e verso i suoi eredi, odierni attori, Parte_5 Pt_1
e in dipendenza del contratto
[...] Parte_2 Parte_3 CIT201701131H4FCXS di e dei suoi aventi causa o soggetti CP_1 Controparte_2 incaricati della riscossione Controparte_3 CONDANNA e al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 e
[...] Parte_3 di complessivi € 5.000,00 a titolo di risarcimento di € 5.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. a titolo di spese processuali. Milano, 10 dicembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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