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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
1497/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1497/2025, dinanzi al Collegio composto dai magistrati:
Dott. MA TT Presidente rel.
Dott. Giulio Bovicelli Giudice
Dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Sono presenti le parti personalmente e gli avv.ti Fabbiani e Bonaiti, che si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
All'esito di breve discussione, visto che allo stato attuale è pacifica quantomeno la minore frequentazione del padre con il figlio rispetto al regime concordato nel 2021, il Tribunale formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
“In parziale modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 30.9.2021, rilevato che all'attualità il padre viene
a trovare il figlio a Grosseto un weekend al mese (rispetto ai due fine settimana già previsti), la Pt_1 continuerà a percepire integralmente l'assegno unico, oggi pari ad € 275,00 complessivi, mentre il Pt_2 verserà alla entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da quello in corso, la somma di € 330,00 a titolo Pt_1 di mantenimento ordinario del minore , con la rivalutazione annuale ISTAT, e le rimborserà il 60% Per_1 delle spese straordinarie secondo le previsioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Grosseto;
spese di lite integralmente compensate”.
Le parti aderiscono alla proposta e ne chiedono il recepimento con apposita sentenza.
Il Collegio
Dato atto che il verbale è redatto con strumenti informatici e che della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati;
ritenuto che
le condizioni condivise dalle parti, su proposta del Tribunale, non contrastano con la legge, rimette la causa in decisione ex art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c., per recepirle con apposita sentenza che allega in calce al presente verbale.
Grosseto, 04/12/2025
Il Presidente
MA TT N. R.G. 1497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. MA TT Presidente rel. dott. Giulio Bovicelli Giudice dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1497/2025 pendente tra
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Fabbiani Laura;
Parte_3 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea Bonaiti e Matteo Notaro;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal Collegio, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al verbale sopra esteso.
***** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, 04/12/2025
Il Presidente
dott. MA TT
Tribunale Ordinario di Grosseto
SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1497/2025, dinanzi al Collegio composto dai magistrati:
Dott. MA TT Presidente rel.
Dott. Giulio Bovicelli Giudice
Dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Sono presenti le parti personalmente e gli avv.ti Fabbiani e Bonaiti, che si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
All'esito di breve discussione, visto che allo stato attuale è pacifica quantomeno la minore frequentazione del padre con il figlio rispetto al regime concordato nel 2021, il Tribunale formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
“In parziale modifica del decreto del Tribunale di Lecco del 30.9.2021, rilevato che all'attualità il padre viene
a trovare il figlio a Grosseto un weekend al mese (rispetto ai due fine settimana già previsti), la Pt_1 continuerà a percepire integralmente l'assegno unico, oggi pari ad € 275,00 complessivi, mentre il Pt_2 verserà alla entro il 5 di ogni mese, con decorrenza da quello in corso, la somma di € 330,00 a titolo Pt_1 di mantenimento ordinario del minore , con la rivalutazione annuale ISTAT, e le rimborserà il 60% Per_1 delle spese straordinarie secondo le previsioni contenute nel Protocollo del Tribunale di Grosseto;
spese di lite integralmente compensate”.
Le parti aderiscono alla proposta e ne chiedono il recepimento con apposita sentenza.
Il Collegio
Dato atto che il verbale è redatto con strumenti informatici e che della sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati;
ritenuto che
le condizioni condivise dalle parti, su proposta del Tribunale, non contrastano con la legge, rimette la causa in decisione ex art. 473-bis.21, ultimo comma c.p.c., per recepirle con apposita sentenza che allega in calce al presente verbale.
Grosseto, 04/12/2025
Il Presidente
MA TT N. R.G. 1497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. MA TT Presidente rel. dott. Giulio Bovicelli Giudice dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1497/2025 pendente tra
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Fabbiani Laura;
Parte_3 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Andrea Bonaiti e Matteo Notaro;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI all'odierna udienza, all'esito del tentativo di conciliazione esperito dal Collegio, le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di cui al verbale sopra esteso.
***** dato atto dell'intervenuta comunicazione del decreto di fissazione di udienza al Pubblico Ministero di sede;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti e incorporate nelle conclusioni congiunte dalle stesse rassegnate risultano conformi alla legge;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle sopra indicate conclusioni congiunte, omologando e prendendo atto delle condizioni nelle medesime incorporate.
Spese di lite integralmente compensate.
Grosseto, 04/12/2025
Il Presidente
dott. MA TT