Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11908
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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La tutela dell'avviamento commerciale, apprestata dagli articoli da 34 a 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili, adibiti ad uso diverso dall'abitazione, utilizzati per un'attività commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori, non può essere concessa al conduttore che quell'attività eserciti senza le prescritte autorizzazioni, poiché il "presupposto" della tutela risiede nella liceità dell'esercizio dell'attività commerciale. Ne consegue che non può essere riconosciuto il diritto di riscatto al conduttore che svolga nell'unità immobiliare un'attività (nella specie, di cartoleria) senza la prescritta autorizzazione amministrativa - come non è, del pari, indennizzabile in tali ipotesi l'avviamento -, in quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive, frustrando l'applicazione di norme imperative che regolano le attività economiche, e lo stesso scopo "premiale" della disciplina dell'equo canone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11908
    Data del deposito : 7 agosto 2002

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