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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 6330/20 R.G.A.C., 6334/20 RGAC, 406/21 R.G.AC e 801/21
RGAC, poste in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024; promosse da
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. nato a [...] il Pt_2 C.F._2 Parte_3
27.06.2000 C.F. , nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in Catania Via Vittorio Emanuele Orlando CodiceFiscale_4
n°26 presso lo studio dell'avv. Alfredo Fisichella dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura alle liti versata in atti,
opponenti
e
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliato CP_1 C.F._5
in Catania Via San Filippo Neri n. 4, presso lo studio dell'avvocato Stefano Massimino dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procure alle liti in atti;
opponente
pagina 1 di 9 contro
Controparte_2
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, siti in Catania via Vecchia
Ognina n. 149,
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.06.2020 , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2
organizzata al fine di chiedere ed ottenere, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e,
nel merito, l'annullamento delle intimazioni di pagamento delle indennità per occupazione abusiva –
l'una dell'importo di € 8.579,10 per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Catania, via Aosta,
identificato al NCEU, foglio 69, particella 18590, sub. 10 e l'altra dell'importo di € 41.949,69 per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Catania, via Oliveto Scammacca n. 25/A, identificato al
NCEU, foglio 69, particella 18453, sub. 12, notificate a (proprietario degli immobili e CP_1
destinatario del decreto n. 160/15 di confisca emesso dal Tribunale di Catania in data 27.06.2015 e divenuto definito il 15.06.2017) e ai suoi familiari, odierne parti opponenti in data 24 aprile 2020.
Si costituiva in giudizio l' opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione perché CP_2
pagina 2 di 9 infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 26.10.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e con successiva ordinanza del 07.02.2022 disposta la consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il
quantum effettivo dell'indennità di occupazione abusiva richiesta dall convenuta. CP_2
Con separato atto di opposizione adiva questo Tribunale impugnando le stesse CP_1
intimazioni sopra indicate e sollevando le medesime doglianze.
Si costituiva l' opposta contestando le deduzioni di controparte. CP_2
Con ulteriori atti di opposizione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e adivano questo Tribunale impugnando le ulteriori intimazioni di pagamento
[...] CP_1
loro notificate sulla base dei medesimi presupposti delle prime, ma con la differenza del solo importo richiesto essendo maturato ulteriore periodo di occupazione abusiva. Sollevano diversi motivi di doglianza.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'Agenzia opposta contestando le deduzioni di controparte.
I giudizi venivano tutti riuniti.
Disposta ed espletata ctu nell'ambito del solo giudizio n. 6334/20 RG, all'udienza del 7.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
E' versata in atti l'ordinanza di sgombero n. 13738 del 3 aprile 2020 emessa dall' Controparte_2
convenuta, ex art. 47, comma II, D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti di – attore in giudizio CP_1
riunito - e dei suoi familiari conviventi (parti attrici nel presente giudizio) in relazione all'immobile sito in Catania, Via Oliveto Scamacca 25/A, contraddistinto al foglio 69, particella 18453, sub 12, nonché
all'immobile sito in Catania, via Aosta, contraddistinto al foglio 69, particella 18590, sub 10 (all. 2 atto di citazione).
pagina 3 di 9 E' pacifico (ed emerge dalle intimazioni opposte) che con decreto n. 160/15 del Tribunale di Catania
– emesso in data 27.06.2014 nell'ambito del procedimento n. 32/2014 R.S.S. – parzialmente confermato dalla Corte d'Appello di Catania con decreto n. 87/2016 del 31.05.2016, divenuto definitivo in data 15.06.2017, veniva disposta in danno di la confisca dei beni sopra CP_1
identificati.
Per l'effetto della confisca, i predetti beni immobili venivano devoluti al patrimonio dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di settore confluita nel D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dall' per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Controparte_2
L'ordinanza di sgombero veniva emessa a seguito della nota dell'1/04/2020 acquisita al prot. Anbsc
n. 13358 in pari data, con la quale personale della Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale di
Catania, a seguito di apposito sopralluogo, comunicava che gli immobili oggetto di confisca, ubicati nel medesimo territorio comunale, risultavano occupati da , , CP_1 Parte_1 [...]
e Pt_2 Parte_3 Parte_4
Veniva così intimato e notificato in data 24.04.2020 agli occupanti sine titulo – e i CP_1
familiari conviventi - il pagamento dell'indennità dovuta per l'abusiva occupazione dei cespiti, a far data dal 15.06.2017 (data confisca definitiva) all'08/04/2020, trasmessa agli organi competenti per la notifica in data 14/04/2020 (prot. Anbsc n. 14915/20) e, successivamente, a correzione di uno degli importi indicati, con nuova richiesta, in sostituzione della prima, trasmessa in data 15 aprile 2020 (prot.
Anbsc n. 15093/20). (all. 3 e 4).
Ciò premesso va chiarito il quadro normativo di riferimento della fattispecie per cui è causa.
L'intimazione di pagamento per indennità di occupazione abusiva di un immobile confiscato è un atto legale che si invia a chi occupa abusivamente un bene confiscato, richiedendo il pagamento di un'indennità per il tempo di occupazione. Questa indennità copre la perdita di disponibilità del bene per il proprietario (o per lo Stato in questo caso) e si calcola in base al valore locativo dell'immobile.
Nel rispetto della normativa che regola la confisca dei beni e la devoluzione al patrimonio dello pagina 4 di 9 Stato, l'occupazione dell'immobile diviene illegittima per effetto dell'intervenuta confisca definitiva,
con il contestuale sorgere del relativo potere/dovere dell'ente pubblico di adottare l'ordinanza di sgombero (che costituisce un atto dovuto, avendo il bene acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione) e di percepire la dovuta indennità
per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, sempre agendo in autotutela ex art. 823 co.2 c.c., che legittima, tra l'altro, anche il mancato ricorso agli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo (es. mancanza di comunicazione di avvio del procedimento).
Con diverse pronunce, la giustizia amministrativa ha chiarito che tale “potere-dovere non è in alcun
modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso” (Consiglio di
Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169): infatti il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art.
2-nonies, co1, L.575/65) in via di autotutela (c.d. autotutela esecutiva) prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art.
2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni. (cfr. Consiglio di Stato Sez. III del
31.10.2018).
In particolare, sull'occupazione sine titulo di un immobile confiscato è stato ribadito che “da un lato
ha costituito una condizione ostativa alla possibilità di utilizzare il bene la cui libertà da persone e da
cose costituisce una condizione imprescindibile per la sua destinazione e, per altro, ha distolto lo
stesso, anche se solo temporaneamente, dal “vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che
determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del
patrimonio indisponibile” (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 24-11-2017, n. 11657;
Tribunale di Torino, Sentenza n. 1916/2024 del 26-03-2024).
Da ultimo sull'utilizzo di un bene confiscato a norma della legislazione antimafia, il Tribunale di
Palermo con sentenza 16 giugno 2023, n. 2965/2023 ha chiarito che “per effetto della confisca a norma
della legislazione antimafia gli immobili acquisiscono, difatti, una impronta rigidamente pubblicistica,
pagina 5 di 9 che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella
normativamente stabilita ("finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile", ovvero
"finalità istituzionali o sociali" in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni”.
Pertanto, va riconosciuto che, a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità
pubbliche (che rappresenta il nucleo dell'istituto della confisca, ancor prima dell'adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall' nazionale per il CP_2
singolo bene di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, i quali devono essere conseguentemente resi liberi da vincoli precedentemente esistenti, e ciò coerentemente con la natura pubblicistica acquisita dagli stessi" (Corte
di Cassazione n. 6867 del 2/03/2022).
Fatte queste necessarie premesse, ne segue che l'ordinanza di sgombero del 3.04.2020 (non opposta in questa sede) emessa dall' convenuta è legittima ed è intervenuta a fronte Controparte_2
dell'utilizzo dei cespiti immobiliari da parte degli attori, divenuti sine titulo a seguito della cessazione,
ex lege, degli effetti dell'originario titolo che la giustificava, giusto decreto n. 160/15 del 27.06.2015.
Nessuna violazione è stata, pertanto, compiuta dall' convenuta per l'omessa notifica degli CP_2
atti prodromici alle intimazioni opposte, né è stato violato il diritto di difesa come eccepito con l'atto introduttivo dagli odierni attori.
L'atto prodromico all'ordinanza di sgombero e all'intimazione di pagamento per indennità di occupazione sine titulo è il decreto di confisca che divenuto definitivo, comporta la devoluzione della proprietà del bene all'Erario dello Stato e successiva gestione all la quale per Controparte_2
l'effetto, come evidenziato nelle intimazioni contestate, si è avvalsa del potere di autotutela di cui all'art. 823 c.c., previsto dall'art. 47 co.2° D. Lgs. n. 159/2011.
Va ribadito come nessuna impugnazione dell'ordinanza di sgombero è mai stata proposta nel presente giudizio (né è stata dedotta altra impugnazione), con la conseguenza il diritto in capo all' di riottenere il bene sussiste. CP_2
pagina 6 di 9 Ne discende . quindi - il rigetto della domanda con riferimento alle sollevate eccezioni.
Legittima è – per l'effetto - la successiva richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione sine
titulo del 15.04.2020, limitata al periodo di occupazione decorrente dal 15.06.2017 (data confisca definitiva) all 28.10.2020 (come indicato nella seconda intimazione notificata) emessa a tutela del patrimonio del soggetto pubblico che ha la titolarità del cespite ed a cui compete la relativa gestione.
Nel merito, circa il quantum delle intimazioni di pagamento contestato dagli attori, il ctu nominato dopo avere effettuato il sopralluogo degli immobili e descrittone le caratteristiche e lo stato dei luoghi,
a pag. 5 della consulenza ha precisato che “…Il calcolo della superficie commerciale degli immobili è
stato effettuato considerando le indicazioni dell'allegato C del DPR 138/1998, ovvero: a) 100% delle
superfici calpestabili;
b) 100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali sino ad uno
spessore massimo di 50 cm;
c) 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti sino ad uno
spessore massimo di 25 cm;
mentre le superfici scoperte seguono i seguenti parametri: d) 30% dei
balconi e delle terrazze scoperte applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%...” e che “La
stima dei cespiti sarà determinata tenendo conto delle caratteristiche, dell'epoca di costruzione e dello
stato di conservazione dell'edificio di cui gli immobili fanno parte, oltre al grado di finitura e alle
condizioni di manutenzione proprie degli immobili. Ciò sarà ottenuto applicando i coefficienti
correttivi di seguito riportati…” (cfr. pagg. da 6 a 8 della perizia).
Applicati i valori registrati per semestralità con riferimento alle annualità passate riportati sul sito dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) e i coefficienti correttivi, così da rispettare le contrazioni del mercato immobiliare per lo specifico periodo storico di riferimento, considerava per la stima in esame il valore locativo medio, ottenuto dalla media aritmetica tra i valori espressi sul sito
OMI in relazione alla tipologia di immobile.
Giungeva così alle seguenti conclusioni “ Per l'appartamento sono state considerate 31 mensilità
per il periodo dal 15/06/2017 al 31/12/2019 e 3,3 mensilità per il periodo dal 01/01/2020 al
08/04/2020. Per il garage sono state considerate 25 mensilità per il periodo dal 15/06/2017 al
pagina 7 di 9 30/06/2019 e 9,3 mensilità per il periodo dal 01/07/2019 al 08/04/2020”… “Pertanto gli importi
dovuti, calcolati in riferimento al valore locativo degli immobili per il periodo temporale in cui si è
verificata l'occupazione abusiva da parte del , sono: - Appartamento: Vl = € 40.028,60 - CP_1
Garage: Vl = 5.551,28”. Su tali somme dovranno essere quindi calcolati gli interessi legali maturati
per le annualità in cui si è verificata l'occupazione degli immobili indagati”.
Alle predette somme vanno aggiunte le indennità per le mensilità fino al 28.10.2020, data di occupazione indicata nelle seconde intimazioni notificate. E così vanno sommate per l'appartamento l'ulteriore somma di € 7050.00 e per il garage la somma di € 1465.80. Ne discende che la somma complessiva dovuta è pari ad € 47068.70 per l'appartamento ed € 7017.08.
Ne segue che le somme accertate come dovute a titolo di indennità di occupazione sono superiori a quelle oggetto delle intimazioni impugnate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
contro dei beni sequestrati e confiscati Controparte_2
alla criminalità organizzata, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
rigetta le opposizioni;
condanna le parti opponenti al pagamento in favore dell' l' Controparte_2 Controparte_2
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata delle spese del presente
[...]
giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 30 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
pagina 8 di 9 .
(dott. Giorgio Marino)
pagina 9 di 9
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 6330/20 R.G.A.C., 6334/20 RGAC, 406/21 R.G.AC e 801/21
RGAC, poste in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 ottobre 2024; promosse da
, nata a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. nato a [...] il Pt_2 C.F._2 Parte_3
27.06.2000 C.F. , nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_4
, tutti elettivamente domiciliati in Catania Via Vittorio Emanuele Orlando CodiceFiscale_4
n°26 presso lo studio dell'avv. Alfredo Fisichella dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura alle liti versata in atti,
opponenti
e
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente domiciliato CP_1 C.F._5
in Catania Via San Filippo Neri n. 4, presso lo studio dell'avvocato Stefano Massimino dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procure alle liti in atti;
opponente
pagina 1 di 9 contro
Controparte_2
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, C.F. , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura P.IVA_1
distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, siti in Catania via Vecchia
Ognina n. 149,
opposta
OGGETTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 2.06.2020 , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale l' Pt_2 Parte_3 Parte_4 [...]
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_2
organizzata al fine di chiedere ed ottenere, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva e,
nel merito, l'annullamento delle intimazioni di pagamento delle indennità per occupazione abusiva –
l'una dell'importo di € 8.579,10 per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Catania, via Aosta,
identificato al NCEU, foglio 69, particella 18590, sub. 10 e l'altra dell'importo di € 41.949,69 per l'abusiva occupazione dell'immobile sito in Catania, via Oliveto Scammacca n. 25/A, identificato al
NCEU, foglio 69, particella 18453, sub. 12, notificate a (proprietario degli immobili e CP_1
destinatario del decreto n. 160/15 di confisca emesso dal Tribunale di Catania in data 27.06.2015 e divenuto definito il 15.06.2017) e ai suoi familiari, odierne parti opponenti in data 24 aprile 2020.
Si costituiva in giudizio l' opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione perché CP_2
pagina 2 di 9 infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 26.10.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e con successiva ordinanza del 07.02.2022 disposta la consulenza tecnica d'ufficio, al fine di quantificare il
quantum effettivo dell'indennità di occupazione abusiva richiesta dall convenuta. CP_2
Con separato atto di opposizione adiva questo Tribunale impugnando le stesse CP_1
intimazioni sopra indicate e sollevando le medesime doglianze.
Si costituiva l' opposta contestando le deduzioni di controparte. CP_2
Con ulteriori atti di opposizione , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e adivano questo Tribunale impugnando le ulteriori intimazioni di pagamento
[...] CP_1
loro notificate sulla base dei medesimi presupposti delle prime, ma con la differenza del solo importo richiesto essendo maturato ulteriore periodo di occupazione abusiva. Sollevano diversi motivi di doglianza.
Si costituiva in entrambi i giudizi l'Agenzia opposta contestando le deduzioni di controparte.
I giudizi venivano tutti riuniti.
Disposta ed espletata ctu nell'ambito del solo giudizio n. 6334/20 RG, all'udienza del 7.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex
art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
E' versata in atti l'ordinanza di sgombero n. 13738 del 3 aprile 2020 emessa dall' Controparte_2
convenuta, ex art. 47, comma II, D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti di – attore in giudizio CP_1
riunito - e dei suoi familiari conviventi (parti attrici nel presente giudizio) in relazione all'immobile sito in Catania, Via Oliveto Scamacca 25/A, contraddistinto al foglio 69, particella 18453, sub 12, nonché
all'immobile sito in Catania, via Aosta, contraddistinto al foglio 69, particella 18590, sub 10 (all. 2 atto di citazione).
pagina 3 di 9 E' pacifico (ed emerge dalle intimazioni opposte) che con decreto n. 160/15 del Tribunale di Catania
– emesso in data 27.06.2014 nell'ambito del procedimento n. 32/2014 R.S.S. – parzialmente confermato dalla Corte d'Appello di Catania con decreto n. 87/2016 del 31.05.2016, divenuto definitivo in data 15.06.2017, veniva disposta in danno di la confisca dei beni sopra CP_1
identificati.
Per l'effetto della confisca, i predetti beni immobili venivano devoluti al patrimonio dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di settore confluita nel D.Lgs. n.159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, dall' per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Controparte_2
L'ordinanza di sgombero veniva emessa a seguito della nota dell'1/04/2020 acquisita al prot. Anbsc
n. 13358 in pari data, con la quale personale della Legione Carabinieri Sicilia, Comando Provinciale di
Catania, a seguito di apposito sopralluogo, comunicava che gli immobili oggetto di confisca, ubicati nel medesimo territorio comunale, risultavano occupati da , , CP_1 Parte_1 [...]
e Pt_2 Parte_3 Parte_4
Veniva così intimato e notificato in data 24.04.2020 agli occupanti sine titulo – e i CP_1
familiari conviventi - il pagamento dell'indennità dovuta per l'abusiva occupazione dei cespiti, a far data dal 15.06.2017 (data confisca definitiva) all'08/04/2020, trasmessa agli organi competenti per la notifica in data 14/04/2020 (prot. Anbsc n. 14915/20) e, successivamente, a correzione di uno degli importi indicati, con nuova richiesta, in sostituzione della prima, trasmessa in data 15 aprile 2020 (prot.
Anbsc n. 15093/20). (all. 3 e 4).
Ciò premesso va chiarito il quadro normativo di riferimento della fattispecie per cui è causa.
L'intimazione di pagamento per indennità di occupazione abusiva di un immobile confiscato è un atto legale che si invia a chi occupa abusivamente un bene confiscato, richiedendo il pagamento di un'indennità per il tempo di occupazione. Questa indennità copre la perdita di disponibilità del bene per il proprietario (o per lo Stato in questo caso) e si calcola in base al valore locativo dell'immobile.
Nel rispetto della normativa che regola la confisca dei beni e la devoluzione al patrimonio dello pagina 4 di 9 Stato, l'occupazione dell'immobile diviene illegittima per effetto dell'intervenuta confisca definitiva,
con il contestuale sorgere del relativo potere/dovere dell'ente pubblico di adottare l'ordinanza di sgombero (che costituisce un atto dovuto, avendo il bene acquisito, per effetto della confisca, la natura pubblicistica che non consente neanche una temporanea distrazione) e di percepire la dovuta indennità
per l'occupazione sine titulo del bene confiscato sino all'effettivo rilascio, sempre agendo in autotutela ex art. 823 co.2 c.c., che legittima, tra l'altro, anche il mancato ricorso agli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo (es. mancanza di comunicazione di avvio del procedimento).
Con diverse pronunce, la giustizia amministrativa ha chiarito che tale “potere-dovere non è in alcun
modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione dello stesso” (Consiglio di
Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169): infatti il potere/dovere di tutelare il demanio dello Stato di cui si tratta (art.
2-nonies, co1, L.575/65) in via di autotutela (c.d. autotutela esecutiva) prescinde del tutto dal provvedimento di destinazione (art.
2-decies, commi 2 e 3, l. n. 575 del 965), il quale consegue ad un diverso procedimento, da attivare successivamente alla definitività della confisca, con riferimento ad un bene, che deve risultare libero da precedenti usi e destinazioni. (cfr. Consiglio di Stato Sez. III del
31.10.2018).
In particolare, sull'occupazione sine titulo di un immobile confiscato è stato ribadito che “da un lato
ha costituito una condizione ostativa alla possibilità di utilizzare il bene la cui libertà da persone e da
cose costituisce una condizione imprescindibile per la sua destinazione e, per altro, ha distolto lo
stesso, anche se solo temporaneamente, dal “vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche che
determinano l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del
patrimonio indisponibile” (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 24-11-2017, n. 11657;
Tribunale di Torino, Sentenza n. 1916/2024 del 26-03-2024).
Da ultimo sull'utilizzo di un bene confiscato a norma della legislazione antimafia, il Tribunale di
Palermo con sentenza 16 giugno 2023, n. 2965/2023 ha chiarito che “per effetto della confisca a norma
della legislazione antimafia gli immobili acquisiscono, difatti, una impronta rigidamente pubblicistica,
pagina 5 di 9 che tipicizza la condizione giuridica e la destinazione dei beni, non potendo essere distolti da quella
normativamente stabilita ("finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile", ovvero
"finalità istituzionali o sociali" in caso di trasferimento degli immobili nel patrimonio dei comuni”.
Pertanto, va riconosciuto che, a seguito dell'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità
pubbliche (che rappresenta il nucleo dell'istituto della confisca, ancor prima dell'adozione del provvedimento di individuazione della concreta destinazione prescelta dall' nazionale per il CP_2
singolo bene di cui si tratta), il regime giuridico dei beni confiscati è assimilabile a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile, i quali devono essere conseguentemente resi liberi da vincoli precedentemente esistenti, e ciò coerentemente con la natura pubblicistica acquisita dagli stessi" (Corte
di Cassazione n. 6867 del 2/03/2022).
Fatte queste necessarie premesse, ne segue che l'ordinanza di sgombero del 3.04.2020 (non opposta in questa sede) emessa dall' convenuta è legittima ed è intervenuta a fronte Controparte_2
dell'utilizzo dei cespiti immobiliari da parte degli attori, divenuti sine titulo a seguito della cessazione,
ex lege, degli effetti dell'originario titolo che la giustificava, giusto decreto n. 160/15 del 27.06.2015.
Nessuna violazione è stata, pertanto, compiuta dall' convenuta per l'omessa notifica degli CP_2
atti prodromici alle intimazioni opposte, né è stato violato il diritto di difesa come eccepito con l'atto introduttivo dagli odierni attori.
L'atto prodromico all'ordinanza di sgombero e all'intimazione di pagamento per indennità di occupazione sine titulo è il decreto di confisca che divenuto definitivo, comporta la devoluzione della proprietà del bene all'Erario dello Stato e successiva gestione all la quale per Controparte_2
l'effetto, come evidenziato nelle intimazioni contestate, si è avvalsa del potere di autotutela di cui all'art. 823 c.c., previsto dall'art. 47 co.2° D. Lgs. n. 159/2011.
Va ribadito come nessuna impugnazione dell'ordinanza di sgombero è mai stata proposta nel presente giudizio (né è stata dedotta altra impugnazione), con la conseguenza il diritto in capo all' di riottenere il bene sussiste. CP_2
pagina 6 di 9 Ne discende . quindi - il rigetto della domanda con riferimento alle sollevate eccezioni.
Legittima è – per l'effetto - la successiva richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione sine
titulo del 15.04.2020, limitata al periodo di occupazione decorrente dal 15.06.2017 (data confisca definitiva) all 28.10.2020 (come indicato nella seconda intimazione notificata) emessa a tutela del patrimonio del soggetto pubblico che ha la titolarità del cespite ed a cui compete la relativa gestione.
Nel merito, circa il quantum delle intimazioni di pagamento contestato dagli attori, il ctu nominato dopo avere effettuato il sopralluogo degli immobili e descrittone le caratteristiche e lo stato dei luoghi,
a pag. 5 della consulenza ha precisato che “…Il calcolo della superficie commerciale degli immobili è
stato effettuato considerando le indicazioni dell'allegato C del DPR 138/1998, ovvero: a) 100% delle
superfici calpestabili;
b) 100% delle superfici delle pareti divisorie interne e perimetrali sino ad uno
spessore massimo di 50 cm;
c) 50% delle superfici delle pareti perimetrali confinanti sino ad uno
spessore massimo di 25 cm;
mentre le superfici scoperte seguono i seguenti parametri: d) 30% dei
balconi e delle terrazze scoperte applicabile fino a 25mq, l'eccedenza va calcolata al 10%...” e che “La
stima dei cespiti sarà determinata tenendo conto delle caratteristiche, dell'epoca di costruzione e dello
stato di conservazione dell'edificio di cui gli immobili fanno parte, oltre al grado di finitura e alle
condizioni di manutenzione proprie degli immobili. Ciò sarà ottenuto applicando i coefficienti
correttivi di seguito riportati…” (cfr. pagg. da 6 a 8 della perizia).
Applicati i valori registrati per semestralità con riferimento alle annualità passate riportati sul sito dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.) e i coefficienti correttivi, così da rispettare le contrazioni del mercato immobiliare per lo specifico periodo storico di riferimento, considerava per la stima in esame il valore locativo medio, ottenuto dalla media aritmetica tra i valori espressi sul sito
OMI in relazione alla tipologia di immobile.
Giungeva così alle seguenti conclusioni “ Per l'appartamento sono state considerate 31 mensilità
per il periodo dal 15/06/2017 al 31/12/2019 e 3,3 mensilità per il periodo dal 01/01/2020 al
08/04/2020. Per il garage sono state considerate 25 mensilità per il periodo dal 15/06/2017 al
pagina 7 di 9 30/06/2019 e 9,3 mensilità per il periodo dal 01/07/2019 al 08/04/2020”… “Pertanto gli importi
dovuti, calcolati in riferimento al valore locativo degli immobili per il periodo temporale in cui si è
verificata l'occupazione abusiva da parte del , sono: - Appartamento: Vl = € 40.028,60 - CP_1
Garage: Vl = 5.551,28”. Su tali somme dovranno essere quindi calcolati gli interessi legali maturati
per le annualità in cui si è verificata l'occupazione degli immobili indagati”.
Alle predette somme vanno aggiunte le indennità per le mensilità fino al 28.10.2020, data di occupazione indicata nelle seconde intimazioni notificate. E così vanno sommate per l'appartamento l'ulteriore somma di € 7050.00 e per il garage la somma di € 1465.80. Ne discende che la somma complessiva dovuta è pari ad € 47068.70 per l'appartamento ed € 7017.08.
Ne segue che le somme accertate come dovute a titolo di indennità di occupazione sono superiori a quelle oggetto delle intimazioni impugnate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – quinta sezione civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_1
contro dei beni sequestrati e confiscati Controparte_2
alla criminalità organizzata, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
rigetta le opposizioni;
condanna le parti opponenti al pagamento in favore dell' l' Controparte_2 Controparte_2
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata delle spese del presente
[...]
giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4500.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Catania addì 30 aprile 2025
IL GIUDICE ISTRUTTORE
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(dott. Giorgio Marino)
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