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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 10.03.2025 nella causa iscritta al n. di r.g. 12288 del 2024.
Per l'appellante è presente l'Avv. Cristina Leone, che conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio, con attribuzione al difensore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Per la è presente CP_1 il procuratore dello Stato , che conclude per il rigetto dell'appello. È presente Controparte_2 per la pratica forense la dottoressa . Al termine della discussione, il Giudice Persona_1 si ritira in camera di consiglio e di difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del
Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 12288/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 04.06.2024 e depositato in pari data
DA
, nato a [...] il [...], cod. fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na), c.so San Giovanni a Teduccio n. 1018, presso lo studio degli Avv.ti Adolfo Nereo Leone e Cristina Leone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_3
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3 presso la cui sede, in via A. Diaz n. 11, domicilia ex lege CP_3
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni prot. n.
M_IT PR_NAUTG 00528537 e prot. n. M_IT PR_NAUTG 00528538, entrambe notificate in data
08.01.2022, con cui la prefettura di ha sanzionato per la violazione dell'art. CP_3 Parte_1
157, commi 6 e 8, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, in quanto in data 05.06.2021 e 07.06.2021, in Portici, corso Garibaldi, l'autovettura di sua proprietà, una Mercedes targata CM998YE,
“sostava in area di sosta a pagamento senza esporre alcun titolo, omettendo pertanto di porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta”.
Alla base delle ordinanze impugnate vi sono i verbali n. 81-2021/2131506 e n. 81-
2021/2341510 elevati dalla polizia municipale rispettivamente il 05.06.2021 ed il 07.06.2021.
1 Con sentenza n. 42706/2023, pubblicata in data 11.12.2023 e non notificata, il giudice di pace di ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Il giudice ha motivato nel CP_3 modo seguente la sua decisione: “la domanda proposta deve essere rigettata in quanto il ricorrente non adduceva validi motivi così come risulta da un attento esame della documentazione allegata. Lo stesso non produceva, oltre alle argomentazioni addotte chiaramente strumentali e non provate, documentazioni tali da confutare quanto dichiarato nei verbali suddetti della Polizia Municipale di Portici”.
Avverso la suddetta sentenza, il ha interposto appello e, con un unico motivo, ha Pt_1 contestato l'assenza di motivazione, atteso non era comprensibile l'iter logico alla base del rigetto il ricorso. Ciò dedotto, ha concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
La si è costituita difendendo la legittimità delle ordinanze ingiunzioni e Controparte_3 concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
*****
§ 2. L'appello è inammissibile per motivi processuali.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente in seno alla Corte di Cassazione, è inammissibile l'appello con cui ci si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito, a meno che detti vizi siano tali che, in caso di accoglimento del gravame, si avrebbe una rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e
354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20799 del 20/08/2018, Cass. n. 2682 dell'11/02/2015, Cass. n. 2053 del 29/01/2010, Cass., sez. un., n. 12644 del 19/05/2008, Cass. n. 6031 del 15/03/2007, Cass.
n. 27296 del 09/12/2005, Cass. n. 17026 del 26/08/2004, Cass., sez. un., n. 12541 del
14/12/1998). Al di fuori dei casi previsti da tali articoli, l'appello fondato esclusivamente su motivi di rito è inammissibile “oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione” (cfr. Cass., sez. un., n. 12541 del 14/12/1998). L'appellante, quindi, accanto ai vizi processuali, deve dedurre anche le questioni poste a fondamento della domanda.
Come osservato nella giurisprudenza di merito, “il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo allo stadio precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello, di porre rimedio all'omissione trattenendo la causa e decidendola nel merito. Di conseguenza l'appellante deve denunciare e documentare il vizio ed al contempo indicare le ragioni poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di omessa pronuncia in una causa di inammissibilità del gravame” (cfr. tribunale di Bologna, sez. II, 10/09/2024, n.2399).
Ebbene, nel caso di specie l'appellante non ha mosso alcuna censura al merito della decisione, essendosi limitato a manifestare generiche perplessità in ordine alla motivazione, senza spiegare per quali ragioni la sua opposizione doveva essere accolta invece che respinta.
Poiché il vizio in esame non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (sulla tassatività dei casi di rimessione cfr., ex multis, ,
2 Cass. n. 8604 del 26/04/2005, Cass. n. 27516 del 30/12/2016), l'appello è inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia (€ 232,92).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. CP_3
42706/2023, proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
b) condanna al rimborso delle spese di lite della liquidate in € Parte_1 CP_1
332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 10.03.2025 Il Giudice
3
Per l'appellante è presente l'Avv. Cristina Leone, che conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite del doppio grado del giudizio, con attribuzione al difensore costituito, il quale dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari. Per la è presente CP_1 il procuratore dello Stato , che conclude per il rigetto dell'appello. È presente Controparte_2 per la pratica forense la dottoressa . Al termine della discussione, il Giudice Persona_1 si ritira in camera di consiglio e di difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del
Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 12288/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con atto di citazione notificato in data 04.06.2024 e depositato in pari data
DA
, nato a [...] il [...], cod. fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in San Giorgio a Cremano (Na), c.so San Giovanni a Teduccio n. 1018, presso lo studio degli Avv.ti Adolfo Nereo Leone e Cristina Leone, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
in persona del Controparte_3
Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_3 presso la cui sede, in via A. Diaz n. 11, domicilia ex lege CP_3
APPELLATA resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni prot. n.
M_IT PR_NAUTG 00528537 e prot. n. M_IT PR_NAUTG 00528538, entrambe notificate in data
08.01.2022, con cui la prefettura di ha sanzionato per la violazione dell'art. CP_3 Parte_1
157, commi 6 e 8, del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, in quanto in data 05.06.2021 e 07.06.2021, in Portici, corso Garibaldi, l'autovettura di sua proprietà, una Mercedes targata CM998YE,
“sostava in area di sosta a pagamento senza esporre alcun titolo, omettendo pertanto di porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta”.
Alla base delle ordinanze impugnate vi sono i verbali n. 81-2021/2131506 e n. 81-
2021/2341510 elevati dalla polizia municipale rispettivamente il 05.06.2021 ed il 07.06.2021.
1 Con sentenza n. 42706/2023, pubblicata in data 11.12.2023 e non notificata, il giudice di pace di ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. Il giudice ha motivato nel CP_3 modo seguente la sua decisione: “la domanda proposta deve essere rigettata in quanto il ricorrente non adduceva validi motivi così come risulta da un attento esame della documentazione allegata. Lo stesso non produceva, oltre alle argomentazioni addotte chiaramente strumentali e non provate, documentazioni tali da confutare quanto dichiarato nei verbali suddetti della Polizia Municipale di Portici”.
Avverso la suddetta sentenza, il ha interposto appello e, con un unico motivo, ha Pt_1 contestato l'assenza di motivazione, atteso non era comprensibile l'iter logico alla base del rigetto il ricorso. Ciò dedotto, ha concluso per la dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e per l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
La si è costituita difendendo la legittimità delle ordinanze ingiunzioni e Controparte_3 concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di giudizio.
*****
§ 2. L'appello è inammissibile per motivi processuali.
Secondo l'orientamento assolutamente prevalente in seno alla Corte di Cassazione, è inammissibile l'appello con cui ci si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito, a meno che detti vizi siano tali che, in caso di accoglimento del gravame, si avrebbe una rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e
354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20799 del 20/08/2018, Cass. n. 2682 dell'11/02/2015, Cass. n. 2053 del 29/01/2010, Cass., sez. un., n. 12644 del 19/05/2008, Cass. n. 6031 del 15/03/2007, Cass.
n. 27296 del 09/12/2005, Cass. n. 17026 del 26/08/2004, Cass., sez. un., n. 12541 del
14/12/1998). Al di fuori dei casi previsti da tali articoli, l'appello fondato esclusivamente su motivi di rito è inammissibile “oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione” (cfr. Cass., sez. un., n. 12541 del 14/12/1998). L'appellante, quindi, accanto ai vizi processuali, deve dedurre anche le questioni poste a fondamento della domanda.
Come osservato nella giurisprudenza di merito, “il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo allo stadio precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello, di porre rimedio all'omissione trattenendo la causa e decidendola nel merito. Di conseguenza l'appellante deve denunciare e documentare il vizio ed al contempo indicare le ragioni poste a fondamento della domanda non esaminata nel merito, risolvendosi altrimenti la sola prospettazione del vizio di omessa pronuncia in una causa di inammissibilità del gravame” (cfr. tribunale di Bologna, sez. II, 10/09/2024, n.2399).
Ebbene, nel caso di specie l'appellante non ha mosso alcuna censura al merito della decisione, essendosi limitato a manifestare generiche perplessità in ordine alla motivazione, senza spiegare per quali ragioni la sua opposizione doveva essere accolta invece che respinta.
Poiché il vizio in esame non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (sulla tassatività dei casi di rimessione cfr., ex multis, ,
2 Cass. n. 8604 del 26/04/2005, Cass. n. 27516 del 30/12/2016), l'appello è inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia (€ 232,92).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. X, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di n. CP_3
42706/2023, proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_3
b) condanna al rimborso delle spese di lite della liquidate in € Parte_1 CP_1
332,00 per compenso del difensore (di cui € 66,00 per la fase di studio, € 66,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 100,00 per la fase istruttoria, € 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 10.03.2025 Il Giudice
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