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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2969/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 26 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Iannucci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Fabio Pontesilli)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Dringa Milito Pagliara)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2226/2018 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2226/18 il Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1770/14, ottenuto Parte_1
dalla per la somma di € 227.553,21 a titolo di canoni della Controparte_3
locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto a motore, affondata in data 11 ottobre 2009 nelle acque del Golfo di Gaeta, e ha posto a carico dell'opponente le spese di lite sostenute dall'opposta e dall' Controparte_2
chiamata in causa dalla stessa utilizzatrice.
[...]
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte: 1) In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) nel merito accogliere l'appello per i motivi di cui in premessa e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del d.i. n. 1770/2014. Con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio nonché delle spese di mediazione esitata negativamente a causa dell'assenza della Compagnia Unipolsai ritualmente convocata”. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che, nella Controparte_4
qualità di cessionaria dei crediti dell' ha rassegnato le Controparte_3
conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, anche istruttoria: A) in via preliminare - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, per quanto espresso in precedenza;
B) - comunque nel merito respingere il proposto appello e per l'effetto confermare l'appellata sentenza n.
2226/2018 del Tribunale di Velletri. C) - In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la debitrice appellante al pagamento a favore di di tutte le somme di cui Controparte_4
all'ingiunzione emessa dal Tribunale di Velletri in data 12/08/2014 (decreto ingiuntivo
n. 1770/2014 – R.G. n. 4725/2014). Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio “.
Costituitasi a sua volta in giudizio, l' ha concluso Controparte_2
come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e difesa: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso Parte_1
la sentenza n. 2226/2018 del Tribunale di Velletri poiché infondato per tutte le ragioni esposte in premessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ridurre il quantum richiesto perché spropositato e/o non provato e/o in ragione degli scoperti e/o franchigie di polizza e/o per qualsiasi ragione meglio vista. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 26 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa monitoria avanzata dall'
[...]
per ottenere il pagamento della somma di € 227.553,21, a titolo di canoni CP_3
maturati a seguito dell'affondamento dell'imbarcazione di diporto a motore concessa in locazione finanziaria con contratto stipulato il 19 ottobre 2005 a CP_5
, che il 29 dicembre 2006 ha ceduto il contratto alla la quale in
[...] Controparte_6
data 28 marzo 2007 ha effettuato, a sua volta, la cessione in favore dell'odierna appellante. Il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1770/14 in quanto, da un lato, non sussisteva il dedotto errore in merito alle caratteristiche dell'imbarcazione e alla mancanza dei certificati di sicurezza;
dall'altro, non ricorrevano i presupposti per l'invocata manleva, in quanto la polizza era stata stipulata con l' a copertura dei rischi Controparte_2
derivanti dalla circolazione del mezzo e non anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'utilizzatrice.
L'impugnazione è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., come può evincersi anche dalle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ed è, comunque, infondata nel merito.
Va, innanzitutto, premesso che l' ha ottenuto il decreto Controparte_3
ingiuntivo oggetto della presente opposizione in virtù del disposto degli artt. 17 e 23 del contratto, a norma dei quali la locazione finanziaria deve ritenersi risolta di diritto alla data in cui si verifica l'evento della distruzione totale dell'unità da diporto;
in tal caso, la concedente ha il diritto di percepire l'indennizzo, pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto, attualizzati al tasso individuato nelle condizioni particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione” oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come
Euribor 3 mesi divisore 365, in vigore tempo per tempo.
Nella presente fase di gravame la parte appellante non ha svolto alcuna contestazione in ordine ai conteggi elaborati dalla concedente e alle modalità di calcolo della somma pretesa in sede monitoria, che non viene, quindi, vagliata dalla Corte quanto alla correttezza dell'ammontare.
Ciò posto, con la prima censura la parte appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di “nullità del contratto di leasing per vizio ex artt. 1428
e 1429 c.c. - errore su requisiti essenziali del contratto riconoscibili dall'altro contraente”, ma non confuta affatto il ragionamento espresso dal Tribunale, che ha sottolineato la contraddizione insita nell'impostazione difensiva assunta dall'opponente, laddove la stessa ha sostenuto di non essersi avveduta che al momento della cessione del contratto il certificato di sicurezza era scaduto e, al tempo stesso, ha affermato che il certificato era valido, così da poter vantare la copertura assicurativa.
In sede d'impugnazione, la parte appellante cade nel medesimo equivoco dichiarando, da un lato, che la società cedente “non ha reso edotta la sig.ra , Parte_1
che ricordiamo non ha alcuna competenza in materia nautica, circa le condizioni in cui versava l'imbarcazione relativa ai dispositivi di sicurezza di bordo poiché scaduti in epoca anteriore alla firma del contratto di cessione” e, dall'altro, che “la certificazione periodica dei dispositivi di sicurezza di bordo avrebbe dovuto rinnovarsi in data 19/03/2011 per cui è indubbio che all'epoca del sinistro fosse ancora valida”.
In ogni caso, la censura è infondata nel merito.
Si legge, invero, nella cessione del contratto di leasing stipulata con la CP_6
in data 28 marzo 2007 che l'opponente ha dichiarato di “aver scrupolosamente
[...]
esaminato i beni e le relative pertinenze anche per conto del concedente, e di averli trovati conformi a tutte le norme di legge o regolamento, anche locali, e che essi sono muniti di tutte le licenze, omologazioni e autorizzazioni necessarie;
- di aver trovato i beni e le relative pertinenze in ottimo stato di conservazione e funzionamento, conformi alle proprie esigenze ed adatti all'uso per i quali essi sono concessi in leasing”.
La licenza di abilitazione alla navigazione dell'imbarcazione oggetto di causa reca la chiara indicazione dei presupposti di “sicurezza della navigazione”, esplicitando che “l'unità deve avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta” e che all'uopo la
Capitaneria di Porto deve rilasciare il “Certificato di Sicurezza”, avente, nel caso di specie, “validità fino al 18/03/2007”.
Ne consegue che la , per effetto della cessione del contratto, ha Parte_1
assunto la qualifica di armatore (come da nomina della concedente e contestuale revoca del titolo in capo alla e, in quanto tale, era tenuta al rinnovo del Controparte_6
“Certificato di Sicurezza“ - scaduto pochi giorni prima della stipula della cessione - in virtù dell'art. 12 del contratto di leasing che prescrive l'obbligo di “ usare l'unità da diporto in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regoleranno la navigazione;
l'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a munirsi, a sue spese e senza responsabilità alcuna per il Concedente o comunque manlevando quest'ultimo da tutti gli eventuali oneri, di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto,
l'importazione, il trasporto, l'uso, la detenzione e la navigazione dell'unità da diporto;
sarà inoltre tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre l'unità da diporto a tutte le revisioni, verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della
Pubblica Amministrazione”.
L'odierna appellante ha messo, invece, in circolazione il natante del tutto privo delle certificazioni previste dalla legge, navigando per oltre due anni, fino all'affondamento avvenuto l'11 ottobre 2009.
Non può, quindi, ravvisarsi alcuna ipotesi di errore incolpevole in capo alla cessionaria, che è stata posta nelle condizioni di conoscere i presupposti per la circolazione del mezzo;
del pari, non sussiste alcuna responsabilità in capo alla concedente, che non risulta aver partecipato alla trattativa intercorsa con la CP_6
per la cessione del contratto di locazione finanziaria e che ha fatto evidentemente
[...]
affidamento sulla circostanza che la avesse preso visione degli impegni Parte_1
assunti, tali, peraltro, da non richiedere il possesso di particolari cognizioni nautiche.
La seconda censura, con la quale la parte appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti dell'
[...]
chiamata in causa dalla stessa opponente nel giudizio di primo Controparte_7
grado, è del pari generica e, comunque, infondata. Come correttamente osservato dal Tribunale, il contratto di assicurazione non ha ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull'utilizzatrice in virtù del contratto di leasing, cosicché non è destinato a tutelare la dalle Parte_1
pretese avanzate dalla concedente e tantomeno a consentirle il conseguimento dell'indennizzo, in quanto la beneficiaria della polizza è pacificamente la società proprietaria.
Anche volendo ipotizzare che la domanda di manleva proposta in primo grado fosse tesa, invece, ad ottenere il pagamento dell'indennizzo in favore della concedente, la domanda non potrebbe, comunque, trovare ingresso per l'evidente ragione che la richiesta deve provenire dalla proprietaria del mezzo e non anche dalla , che Parte_1
è priva della titolarità del relativo diritto e non ha ricevuto il consenso ad agire in luogo dell'assicurata ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c..
Il terzo motivo non appare chiaramente esplicitato e non risulta riferito ad alcuna delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado.
L'appellante invoca, in particolare, la sospensione del pagamento dei canoni e, a tal fine, richiama il principio dettato dalla sentenza n. 19785/15 con la quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione si sono occupate del ben diverso caso dei vizi della cosa locata e del collegamento negoziale che sussiste tra il leasing traslativo e il contratto di fornitura.
Secondo l'assunto sostenuto dalla , a fronte dell'inerzia Parte_1
dell' che non si sarebbe attivata per chiedere il risarcimento dei Controparte_8
danni all' all'utilizzatore dovrebbe essere garantita “una Controparte_2
tutela sostanzialmente eguale a quella che gli deriverebbe dal riconoscimento di un'azione diretta nei confronti del fornitore”.
La censura è infondata per le ragioni sopra espresse e, inoltre, non tiene conto della circostanza che il sinistro - consistito nell'affondamento della barca a seguito dell'incendio del vano motore - non è stato indennizzato in ragione della condotta tenuta dalla stessa , che ha messo in circolazione un mezzo nautico privo Parte_1
delle prescritte autorizzazioni attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza per la navigazione.
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e rigettato.
Le spese, che seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti delle appellate, si liquidano come da dispositivo nella misura tabellare minima, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, che liquida per ciascuna in complessivi € 7.120,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2969/19 r.g., posta in deliberazione all'udienza del 26 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Filippo Iannucci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(Avv. Fabio Pontesilli)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Dringa Milito Pagliara)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2226/2018 emessa dal Tribunale di Velletri
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 2226/18 il Tribunale di Velletri ha respinto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 1770/14, ottenuto Parte_1
dalla per la somma di € 227.553,21 a titolo di canoni della Controparte_3
locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto a motore, affondata in data 11 ottobre 2009 nelle acque del Golfo di Gaeta, e ha posto a carico dell'opponente le spese di lite sostenute dall'opposta e dall' Controparte_2
chiamata in causa dalla stessa utilizzatrice.
[...]
ha proposto appello avverso la citata sentenza e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Ecc.ma Corte: 1) In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
2) nel merito accogliere l'appello per i motivi di cui in premessa e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva del d.i. n. 1770/2014. Con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio nonché delle spese di mediazione esitata negativamente a causa dell'assenza della Compagnia Unipolsai ritualmente convocata”. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la che, nella Controparte_4
qualità di cessionaria dei crediti dell' ha rassegnato le Controparte_3
conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta, anche istruttoria: A) in via preliminare - rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, in assenza di fumus boni iuris e periculum in mora, per quanto espresso in precedenza;
B) - comunque nel merito respingere il proposto appello e per l'effetto confermare l'appellata sentenza n.
2226/2018 del Tribunale di Velletri. C) - In via subordinata, nella malaugurata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la debitrice appellante al pagamento a favore di di tutte le somme di cui Controparte_4
all'ingiunzione emessa dal Tribunale di Velletri in data 12/08/2014 (decreto ingiuntivo
n. 1770/2014 – R.G. n. 4725/2014). Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio “.
Costituitasi a sua volta in giudizio, l' ha concluso Controparte_2
come segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e difesa: in via principale, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra avverso Parte_1
la sentenza n. 2226/2018 del Tribunale di Velletri poiché infondato per tutte le ragioni esposte in premessa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, ridurre il quantum richiesto perché spropositato e/o non provato e/o in ragione degli scoperti e/o franchigie di polizza e/o per qualsiasi ragione meglio vista. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA come per legge”.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 26 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa monitoria avanzata dall'
[...]
per ottenere il pagamento della somma di € 227.553,21, a titolo di canoni CP_3
maturati a seguito dell'affondamento dell'imbarcazione di diporto a motore concessa in locazione finanziaria con contratto stipulato il 19 ottobre 2005 a CP_5
, che il 29 dicembre 2006 ha ceduto il contratto alla la quale in
[...] Controparte_6
data 28 marzo 2007 ha effettuato, a sua volta, la cessione in favore dell'odierna appellante. Il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1770/14 in quanto, da un lato, non sussisteva il dedotto errore in merito alle caratteristiche dell'imbarcazione e alla mancanza dei certificati di sicurezza;
dall'altro, non ricorrevano i presupposti per l'invocata manleva, in quanto la polizza era stata stipulata con l' a copertura dei rischi Controparte_2
derivanti dalla circolazione del mezzo e non anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sull'utilizzatrice.
L'impugnazione è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., come può evincersi anche dalle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ed è, comunque, infondata nel merito.
Va, innanzitutto, premesso che l' ha ottenuto il decreto Controparte_3
ingiuntivo oggetto della presente opposizione in virtù del disposto degli artt. 17 e 23 del contratto, a norma dei quali la locazione finanziaria deve ritenersi risolta di diritto alla data in cui si verifica l'evento della distruzione totale dell'unità da diporto;
in tal caso, la concedente ha il diritto di percepire l'indennizzo, pari alla somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto, attualizzati al tasso individuato nelle condizioni particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione” oppure, in assenza di tale indicazione, al tasso individuato come
Euribor 3 mesi divisore 365, in vigore tempo per tempo.
Nella presente fase di gravame la parte appellante non ha svolto alcuna contestazione in ordine ai conteggi elaborati dalla concedente e alle modalità di calcolo della somma pretesa in sede monitoria, che non viene, quindi, vagliata dalla Corte quanto alla correttezza dell'ammontare.
Ciò posto, con la prima censura la parte appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di “nullità del contratto di leasing per vizio ex artt. 1428
e 1429 c.c. - errore su requisiti essenziali del contratto riconoscibili dall'altro contraente”, ma non confuta affatto il ragionamento espresso dal Tribunale, che ha sottolineato la contraddizione insita nell'impostazione difensiva assunta dall'opponente, laddove la stessa ha sostenuto di non essersi avveduta che al momento della cessione del contratto il certificato di sicurezza era scaduto e, al tempo stesso, ha affermato che il certificato era valido, così da poter vantare la copertura assicurativa.
In sede d'impugnazione, la parte appellante cade nel medesimo equivoco dichiarando, da un lato, che la società cedente “non ha reso edotta la sig.ra , Parte_1
che ricordiamo non ha alcuna competenza in materia nautica, circa le condizioni in cui versava l'imbarcazione relativa ai dispositivi di sicurezza di bordo poiché scaduti in epoca anteriore alla firma del contratto di cessione” e, dall'altro, che “la certificazione periodica dei dispositivi di sicurezza di bordo avrebbe dovuto rinnovarsi in data 19/03/2011 per cui è indubbio che all'epoca del sinistro fosse ancora valida”.
In ogni caso, la censura è infondata nel merito.
Si legge, invero, nella cessione del contratto di leasing stipulata con la CP_6
in data 28 marzo 2007 che l'opponente ha dichiarato di “aver scrupolosamente
[...]
esaminato i beni e le relative pertinenze anche per conto del concedente, e di averli trovati conformi a tutte le norme di legge o regolamento, anche locali, e che essi sono muniti di tutte le licenze, omologazioni e autorizzazioni necessarie;
- di aver trovato i beni e le relative pertinenze in ottimo stato di conservazione e funzionamento, conformi alle proprie esigenze ed adatti all'uso per i quali essi sono concessi in leasing”.
La licenza di abilitazione alla navigazione dell'imbarcazione oggetto di causa reca la chiara indicazione dei presupposti di “sicurezza della navigazione”, esplicitando che “l'unità deve avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni prescritte per la distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta” e che all'uopo la
Capitaneria di Porto deve rilasciare il “Certificato di Sicurezza”, avente, nel caso di specie, “validità fino al 18/03/2007”.
Ne consegue che la , per effetto della cessione del contratto, ha Parte_1
assunto la qualifica di armatore (come da nomina della concedente e contestuale revoca del titolo in capo alla e, in quanto tale, era tenuta al rinnovo del Controparte_6
“Certificato di Sicurezza“ - scaduto pochi giorni prima della stipula della cessione - in virtù dell'art. 12 del contratto di leasing che prescrive l'obbligo di “ usare l'unità da diporto in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano e ne regoleranno la navigazione;
l'Utilizzatore sarà inoltre tenuto a munirsi, a sue spese e senza responsabilità alcuna per il Concedente o comunque manlevando quest'ultimo da tutti gli eventuali oneri, di ogni concessione, licenza, autorizzazione, permesso ed omologazione di qualsiasi autorità od ente eventualmente occorrenti per l'acquisto,
l'importazione, il trasporto, l'uso, la detenzione e la navigazione dell'unità da diporto;
sarà inoltre tenuto ad effettuare tutte le denunce, a sottoporre l'unità da diporto a tutte le revisioni, verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della
Pubblica Amministrazione”.
L'odierna appellante ha messo, invece, in circolazione il natante del tutto privo delle certificazioni previste dalla legge, navigando per oltre due anni, fino all'affondamento avvenuto l'11 ottobre 2009.
Non può, quindi, ravvisarsi alcuna ipotesi di errore incolpevole in capo alla cessionaria, che è stata posta nelle condizioni di conoscere i presupposti per la circolazione del mezzo;
del pari, non sussiste alcuna responsabilità in capo alla concedente, che non risulta aver partecipato alla trattativa intercorsa con la CP_6
per la cessione del contratto di locazione finanziaria e che ha fatto evidentemente
[...]
affidamento sulla circostanza che la avesse preso visione degli impegni Parte_1
assunti, tali, peraltro, da non richiedere il possesso di particolari cognizioni nautiche.
La seconda censura, con la quale la parte appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di manleva proposta nei confronti dell'
[...]
chiamata in causa dalla stessa opponente nel giudizio di primo Controparte_7
grado, è del pari generica e, comunque, infondata. Come correttamente osservato dal Tribunale, il contratto di assicurazione non ha ad oggetto l'adempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull'utilizzatrice in virtù del contratto di leasing, cosicché non è destinato a tutelare la dalle Parte_1
pretese avanzate dalla concedente e tantomeno a consentirle il conseguimento dell'indennizzo, in quanto la beneficiaria della polizza è pacificamente la società proprietaria.
Anche volendo ipotizzare che la domanda di manleva proposta in primo grado fosse tesa, invece, ad ottenere il pagamento dell'indennizzo in favore della concedente, la domanda non potrebbe, comunque, trovare ingresso per l'evidente ragione che la richiesta deve provenire dalla proprietaria del mezzo e non anche dalla , che Parte_1
è priva della titolarità del relativo diritto e non ha ricevuto il consenso ad agire in luogo dell'assicurata ai sensi dell'art. 1891 comma 2 c.c..
Il terzo motivo non appare chiaramente esplicitato e non risulta riferito ad alcuna delle statuizioni assunte dal giudice di primo grado.
L'appellante invoca, in particolare, la sospensione del pagamento dei canoni e, a tal fine, richiama il principio dettato dalla sentenza n. 19785/15 con la quale le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione si sono occupate del ben diverso caso dei vizi della cosa locata e del collegamento negoziale che sussiste tra il leasing traslativo e il contratto di fornitura.
Secondo l'assunto sostenuto dalla , a fronte dell'inerzia Parte_1
dell' che non si sarebbe attivata per chiedere il risarcimento dei Controparte_8
danni all' all'utilizzatore dovrebbe essere garantita “una Controparte_2
tutela sostanzialmente eguale a quella che gli deriverebbe dal riconoscimento di un'azione diretta nei confronti del fornitore”.
La censura è infondata per le ragioni sopra espresse e, inoltre, non tiene conto della circostanza che il sinistro - consistito nell'affondamento della barca a seguito dell'incendio del vano motore - non è stato indennizzato in ragione della condotta tenuta dalla stessa , che ha messo in circolazione un mezzo nautico privo Parte_1
delle prescritte autorizzazioni attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza per la navigazione.
In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e rigettato.
Le spese, che seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti delle appellate, si liquidano come da dispositivo nella misura tabellare minima, in ragione della corrispondente complessità della controversia, con esclusione della fase trattazione/istruttoria atteso che la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si
è tenuta affatto.
Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile e rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle parti appellate, che liquida per ciascuna in complessivi € 7.120,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
3. dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025 La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino