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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2608/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 10 aprile 2025 all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Messina, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pietro Sidoti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato il 15.06.2023, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 626/23 del 03.05.2023, notificato il 16.05.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 33.300,56, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 20085837588201 (già n. 002817388), stipulato con Findomestic Banca S.p.a., in data 09.03.2004 e dal contratto di finanziamento n. 5205982, sottoscritto con Santander Consumer Bank S.p.a., in data 31.01.2008. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto e contestato l'applicazione ai rapporti bancari di interessi anatocistici.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 questo Giudice ha assegnato termine di quindici giorni per l'espletamento della procedura di mediazione;
con note di trattazione scritta dell'udienza del 20.03.2025, l'opponente ha contestato il mancato avvio da parte dell'opposta del procedimento di mediazione obbligatoria. La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. La domanda di pagamento proposta in via monitoria da Controparte_1
è improcedibile. Come è noto, l'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi del medesimo decreto, il cui mancato avvio, tanto nel caso di mediazione ante causam quanto nel caso in cui la stessa venga delegata dal Giudice, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale. In merito, va osservato che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, atteso che l'oggetto del giudizio di opposizione costituirebbe una - sia pur eventuale
- continuazione della fase monitoria nell'ambito di un'unica vicenda processuale che risulterebbe pendente sin dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. Civ., 04.09.2014, n. 18707; Cass. Civ., 03.09.2009, n. 19120), la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria. L'opposto, titolare della pretesa sostanziale azionata divenuta oggetto del giudizio di opposizione, ha quindi l'onere di promuovere il tentativo di mediazione, subendo, in mancanza, la declaratoria di improcedibilità della domanda. Alla base di una tale ricostruzione si pone la considerazione secondo cui, diversamente opinando, si finirebbe con il produrre un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che non solo subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui sulla base di una scelta discrezionale del creditore (cfr., Tribunale Varese, 18.05.2012; Tribunale Ferrara, 07.01.2015; Corte d'Appello Palermo, 17.05.2019; Corte d'Appello Bologna, 01.10.2019; Tribunale Benevento, 25.01.2016, n. 326; Tribunale Busto Arsizio, 03.02.2016, n. 199; Tribunale Cuneo, 01.10.2015, secondo cui, “dunque, diversamente da quanto affermato dai sostenitori della tesi opposta a quella che qui si preferisce, ben può ritenersi che l'attivazione della procedura di mediazione corrisponda all'interesse del creditore ingiungente giacché, ove quest'ultimo non provveda, il titolo monitorio è destinato alla caducazione per improcedibilità della domanda come originariamente proposta nei confronti del soggetto ingiunto”). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, la quale, dirimendo un contrasto interpretativo sorto in dottrina e giurisprudenza, ha precisato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto, militando in tal senso sia ragioni di carattere testuale, logico e sistematico sia una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria, che impongono di enunciare le ragioni della pretesa e comportano effetti favorevoli al creditore quali l'interruzione della prescrizione ed evitano la decadenza (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020 n. 19596: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010,
i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; v. in senso conforme, Cass. Civ., sez. III, 08.01.2021, n.159; Cass. Civ., sez. VI, 22.03.2021, n. 8015; Cass. Civ., 11.04.2022, n. 11598). A sostegno di tale posizione, è stato invero affermato che, se l'onere di promuovere la mediazione venisse riconosciuto a carico dell'opponente, dalla sua inosservanza conseguirebbe il passaggio in giudicato e la definitività del decreto ingiuntivo con un effetto potenzialmente lesivo anche del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., derivando, invece, dall'eventuale inerzia del convenuto opposto solo la revoca del decreto ingiuntivo, ossia, solo la revoca di un provvedimento che la parte potrà nuovamente ottenere, con la semplice riproposizione di un ricorso.
Dunque, sottoposta alla condizione di procedibilità è solo la domanda monitoria e non già l'opposizione che si configura come resistenza alla domanda (Tribunale Napoli, sez. II, 07.05.2022, n. 4337).
Applicando tali principi al caso di specie, sarebbe stato quindi onere di
[...] attivare il procedimento di mediazione al fine di evitare la revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto. La società opposta, ricorrente in monitorio, non ha, tuttavia, provveduto ad introdurre il predetto procedimento, così come disposto dal Giudice all'udienza dell'08.02.2024. Alla luce dei suddetti principi, il mancato esperimento del tentativo di mediazione ad istanza della società opposta e l'assenza di richiesta di rimessione in termini - la cui presentazione è, invero, necessaria, non potendo il Giudice provvedervi d'ufficio (Cass. Civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4841) - si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda dalla stessa originariamente azionata con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza determini la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente che preclude lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito dell'odierna res controversa
(Tribunale S. Maria Capua Vetere, 14.07.2022, n. 2824).
La domanda di pagamento azionata in via monitoria deve, quindi, essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della banca opposta in favore di e liquidate, tenuto conto della natura Parte_2 della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00,
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2608/2023 R.G., così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda di pagamento azionata in via monitoria da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
, delle spese di giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, l'8 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2608/2023 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 10 aprile 2025 all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Messina, giusta procura in atti, opponente contro (p. iva ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pietro Sidoti, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato il 15.06.2023, ha proposto Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 626/23 del 03.05.2023, notificato il 16.05.2023, con il quale il Tribunale di Messina gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 33.300,56, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 20085837588201 (già n. 002817388), stipulato con Findomestic Banca S.p.a., in data 09.03.2004 e dal contratto di finanziamento n. 5205982, sottoscritto con Santander Consumer Bank S.p.a., in data 31.01.2008. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito la prescrizione del credito ingiunto e contestato l'applicazione ai rapporti bancari di interessi anatocistici.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 questo Giudice ha assegnato termine di quindici giorni per l'espletamento della procedura di mediazione;
con note di trattazione scritta dell'udienza del 20.03.2025, l'opponente ha contestato il mancato avvio da parte dell'opposta del procedimento di mediazione obbligatoria. La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. La domanda di pagamento proposta in via monitoria da Controparte_1
è improcedibile. Come è noto, l'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 ha introdotto, quale condizione di procedibilità per le controversie aventi a oggetto, tra gli altri, i contratti bancari, l'esperimento di un procedimento obbligatorio di mediazione ai sensi del medesimo decreto, il cui mancato avvio, tanto nel caso di mediazione ante causam quanto nel caso in cui la stessa venga delegata dal Giudice, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale. In merito, va osservato che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, atteso che l'oggetto del giudizio di opposizione costituirebbe una - sia pur eventuale
- continuazione della fase monitoria nell'ambito di un'unica vicenda processuale che risulterebbe pendente sin dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(cfr. Cass. Civ., 04.09.2014, n. 18707; Cass. Civ., 03.09.2009, n. 19120), la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto la domanda sostanziale proposta in via monitoria. L'opposto, titolare della pretesa sostanziale azionata divenuta oggetto del giudizio di opposizione, ha quindi l'onere di promuovere il tentativo di mediazione, subendo, in mancanza, la declaratoria di improcedibilità della domanda. Alla base di una tale ricostruzione si pone la considerazione secondo cui, diversamente opinando, si finirebbe con il produrre un irragionevole squilibrio ai danni del debitore che non solo subisce l'ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura successiva alla fase sommaria viene pure gravato di altro onere che, nel procedimento ordinario, non spetterebbe a lui sulla base di una scelta discrezionale del creditore (cfr., Tribunale Varese, 18.05.2012; Tribunale Ferrara, 07.01.2015; Corte d'Appello Palermo, 17.05.2019; Corte d'Appello Bologna, 01.10.2019; Tribunale Benevento, 25.01.2016, n. 326; Tribunale Busto Arsizio, 03.02.2016, n. 199; Tribunale Cuneo, 01.10.2015, secondo cui, “dunque, diversamente da quanto affermato dai sostenitori della tesi opposta a quella che qui si preferisce, ben può ritenersi che l'attivazione della procedura di mediazione corrisponda all'interesse del creditore ingiungente giacché, ove quest'ultimo non provveda, il titolo monitorio è destinato alla caducazione per improcedibilità della domanda come originariamente proposta nei confronti del soggetto ingiunto”). Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dalla Suprema Corte, a Sezioni
Unite, la quale, dirimendo un contrasto interpretativo sorto in dottrina e giurisprudenza, ha precisato che l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto, militando in tal senso sia ragioni di carattere testuale, logico e sistematico sia una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia di mediazione obbligatoria, che impongono di enunciare le ragioni della pretesa e comportano effetti favorevoli al creditore quali l'interruzione della prescrizione ed evitano la decadenza (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020 n. 19596: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010,
i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”; v. in senso conforme, Cass. Civ., sez. III, 08.01.2021, n.159; Cass. Civ., sez. VI, 22.03.2021, n. 8015; Cass. Civ., 11.04.2022, n. 11598). A sostegno di tale posizione, è stato invero affermato che, se l'onere di promuovere la mediazione venisse riconosciuto a carico dell'opponente, dalla sua inosservanza conseguirebbe il passaggio in giudicato e la definitività del decreto ingiuntivo con un effetto potenzialmente lesivo anche del diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost., derivando, invece, dall'eventuale inerzia del convenuto opposto solo la revoca del decreto ingiuntivo, ossia, solo la revoca di un provvedimento che la parte potrà nuovamente ottenere, con la semplice riproposizione di un ricorso.
Dunque, sottoposta alla condizione di procedibilità è solo la domanda monitoria e non già l'opposizione che si configura come resistenza alla domanda (Tribunale Napoli, sez. II, 07.05.2022, n. 4337).
Applicando tali principi al caso di specie, sarebbe stato quindi onere di
[...] attivare il procedimento di mediazione al fine di evitare la revoca del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto. La società opposta, ricorrente in monitorio, non ha, tuttavia, provveduto ad introdurre il predetto procedimento, così come disposto dal Giudice all'udienza dell'08.02.2024. Alla luce dei suddetti principi, il mancato esperimento del tentativo di mediazione ad istanza della società opposta e l'assenza di richiesta di rimessione in termini - la cui presentazione è, invero, necessaria, non potendo il Giudice provvedervi d'ufficio (Cass. Civ., sez. II, 26.03.2012, n. 4841) - si ripercuotono in termini di improcedibilità della domanda dalla stessa originariamente azionata con il ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo de quo.
Non vi è dubbio, infatti, che tale circostanza determini la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, ponendo così una questione pregiudiziale che assume valore assorbente e dirimente che preclude lo scrutinio delle argomentazioni difensive svolte nel merito dell'odierna res controversa
(Tribunale S. Maria Capua Vetere, 14.07.2022, n. 2824).
La domanda di pagamento azionata in via monitoria deve, quindi, essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto revocato. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico della banca opposta in favore di e liquidate, tenuto conto della natura Parte_2 della controversia e delle attività spiegate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00,
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2608/2023 R.G., così provvede:
1. dichiara improcedibile la domanda di pagamento azionata in via monitoria da e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto;
2. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
, delle spese di giudizio, liquidate in € 286,00 per spese ed € 3.809,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi.
Così deciso in Messina, l'8 maggio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti