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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.n 41525/2020
Parte_1 c / ed altro Controparte_1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 41525/2020 del R.G.A.C., vertente tra
in persona del curatore avv. Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Paolo Rubens 31 presso l'avv. Valerio
Pierangeli che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di citazione;
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace –
e elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3 Controparte_2
presso gli avv. Daniele Ciciarelli e Daniele Cicero che la rappresentano e difendono per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17 10.2023;
-parte convenuta -
OGGETTO: accertamento di simulazione relativa e revocatoriaex art 66 l.f. ed in subordine revocatoria ex art 67 co 2 l.f. di atto di cessione di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e quanto a parte attrice anche alla prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c. ,tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
1 di 11 R.G.n 41525/2020
LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
a. Con atto di citazione notificato in data 29.07.2020, il fallimento parte attrice indicato in epigrafe, ha chiesto
“a)in via principale, previo accertamento dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti riguardo al prezzo..” , la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti “..ai sensi dell'art.
64 l. fall.” de
A) l'atto di compravendita stipulato in data 2 agosto 2017 con il quale la Parte_1
in bonis ha ceduto l'azienda corrente in Roma, via del Governo Vecchio n. 76,
[...] avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
B) nonchè revocare B) il successivo atto di compravendita stipulato in data 9 ottobre 2019 con il quale ha a sua volta ceduto l'azienda de qua alla Controparte_1 CP_2
[...]
b) in subordine..”, la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti “..ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall” del “ ..A.. medesimo atto di compravendita stipulato in data 2 agosto 2017
…nonché ..” la revoca del “ .. B) …successivo atto di compravendita stipulato in data 9 ottobre 2019 con il quale ha a sua volta ceduto l'azienda de qua alla Controparte_1 [...]
Controparte_2
c “In entrambi i casi, per l'effetto..” la condanna della “ ..convenuta “ Controparte_2
a “ restituire al LL … il bene ceduto con gli atti de quibus, nonché ..” la condanna di
“ .. entrambe le convenute in solido tra loro al pagamento di una somma pari al suo valore alla data di trasferimento effettuato il 2 agosto 2017, e quindi di complessivi € 55.000,00,
…per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione del suddetto compendio nonché al pagamento ex art 614 bis c.p.c. di somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento..”
a tal fine allegando e deducendo :
-) la pronuncia della dichiarazione di fallimento di in data 1.02.2018, Parte_1
la risalenza al 2014 del suo stato d'insolvenza, quale palesato dai bilanci e dal contenuto e dalla documentazione delle successive domande di insinuazione al passivo fallimentare,
l'affitto in data 28 05 2015 del ramo di azienda relativo alla gestione del ristorante “Ciccia
Bomba” in Roma, via del Governo vecchio n. 76, in favore di , costituita Parte_4
solo pochi mesi prima, al canone annuale, per il primo anno di euro 132.000,00 e di euro
168.000,00 per il quarto anno ma poi ridotto ad euro 12.000,00 con atto del 26.01.2016 ed
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2 di 11 R.G.n 41525/2020
LL n. 76/2018 di Amici miei 2013 s.r.l.
c / ed altro Controparte_1 infine, in data 2.08.2017, la vendita di tale ramo aziendale alla convenuta Controparte_1
al prezzo di soli euro 55.000,00, da versarsi in due rate di pari importo, la prima scadente il
20 agosto 2017 e la seconda il 20 settembre 2017;
-) il mancato pagamento, da parte dell'acquirente di tale prezzo , confermato Controparte_1
dal mancato riscontro alle richieste di relativa prova da parte della curatela;
-) l'incremento del canone del perdurante affitto del complesso aziendale ceduto in favore di avvenuto pochi mesi dopo la cessione, precisamente in data 19.10.2017, Parte_4
da euro 12.000,00 ad euro 90.000,00;
-) la successiva ulteriore cessione del medesimo complesso aziendale da parte della convenuta alla convenuta n data 9 10 2019 Controparte_1 Controparte_2
al prezzo di euro 50.000,00 ma con la clausola per cui esso sarebbe stato pagato “ … mediante assegno circolare “non trasferibile” o mediante bonifico bancario sul conto corrente che la società cedente indicherà in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019..” e con l'accorso espresso per cui “ …. trascorsi 30 giorni dalla data del 31 dicembre 2019 stabilita per il pagamento del prezzo, senza che sia stata notificata alla società cessionaria l'intimazione di pagamento da parte della società cedente, il prezzo si intenderà integralmente pagato, senza ulteriore atto pubblico o scrittura privata autenticata di quietanza”;
-) la mala fede della subacquirente del ramo aziendale, e cioè Controparte_2
la consapevolezza ed anzi partecipazione di quest'ultima alla preordinazione distrattiva dell'azienda di ristorazione trasferita in danno dei creditori della prima alienante poi fallita dimostrata da una pluralità di indizi ex art 2729 c.c., quali Parte_1
• la circostanza per cui “..il legale rappresentante ed amministratore e socio unico della neo costituita è sig. , il quale altri non è Controparte_3 Controparte_4 che il cognato di una delle sorelle del signor , amministratore e Parte_5
socio unico della prima alienante poi fallita , “ .. ossia la sig.ra Parte_1
. moglie del sig. ” ( cfr pg.19 atto di citazione), Controparte_5 CP_4
• i “ tempi e modalità di pagamento del prezzo” di cessione del ramo aziendale di ristorazione in favore della subacquirente , e cioè la Controparte_2 previsione di “ ..incasso dell'intera cifra in un momento successivo al passaggio della proprietà dell'azienda e senza alcuna garanzia in favore del cessionario”, rivelando anzi essi la natura simulata della stessa onerosità anche di tale seconda cessione.
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3 di 11 R.G.n 41525/2020
LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
***
b.Tardivamente costituitasi la convenuta a chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande proposte nei propri confronti per infondatezza, eccependo
-) la propria estraneità alle vicende che hanno interessato l'acquisto dell'azienda poi cedutale da parte di;
Controparte_1
-) la modifica del prezzo e delle modalità del pagamento originariamente convenuti con l'atto di cessione dell'azienda di cui si tratta in proprio favore, avvenuta precisamente con atto del
26.11.2019 ed il completamento dei relativi pagamenti, dimostrato dalla contabile di bonifico e dalle quietanzate depositate;
-) in ogni caso, l'effettuazione dei pagamenti anche di alcuni dei canoni della locazione dell'immobile facente parte del complesso aziendale da essa acquistato ma di pertinenza della propria dante;
Controparte_6
-) l'inesistenza e comunque il difetto di prova in ordine ai rapporti di parentela o di affinità tra il legale rappresentante della società fallita venditrice ed il proprio.
2.Sviluppo processuale
-) Assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6 c.p.c. ed ammesso ed assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta , e, in seguito alla Controparte_2
riassegnazione del ruolo, dichiarata la contumacia della convenuta , la causa Controparte_1
è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e quanto a parte attrice anche alla prima memoria ex art 183 co 6
c.p.c.
3.Premesse di diritto
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276
c.p.c. – ma con il contemperamento della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ., V, ord. n. 363 del 9.01.2019; sent. n. 11458 dell'11.05.2018; SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent.
n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che
a. circa ambito applicativo dell'art 292 c.p.c.
-) secondo risalente ma non superato orientamento interpretativo di legittimità, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale non deve essere notificata al contumace quando questi
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LL n. 76/2018 di Amici miei 2013 s.r.l.
c / ed altro Controparte_1 non sia il soggetto chiamato a prestarlo ( cfr. Cass.civ, I, sent. n. 1688 dell'11.04.1978; III;
sent. n. 3435 del 24.11.1971);
***
b.circa la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di simulazione promosso dal terzo
-) in ottemperanza al criterio di distribuzione degli oneri di allegazione e prova posto dall'art. 2697 c.c., allorchè l'azione di simulazione sia proposta da soggetto terzo rispetto al contratto relativamente al quale è dedotta la fittizietà, quale è il creditore di una delle parti, e l'azione fondi su elementi presuntivi che indichino il carattere fittizio dell'onerosità del negozio, grava sull'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, onere che non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti ( cfr Cass.civ.,
II, ord. n. 18347 del 4 07 2024; VI-II, ord. n. 29540 del 14.11.2019; sent. n. 5326 del 2 03
2017);
***
c. circa la posizione del subacquirente a titolo oneroso del bene originariamente ceduto dal soggetto poi dichiarato fallito
-) Rilevato che la specifica disciplina posta in materia di revocatoria fallimentare dagli artt.
64 e ss l.f. non contiene alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente del debitore fallito, essa risulta inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti, onde trova a questi ultimi applicazione il regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. alla cui stregua “ L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” ;
-) pertanto, rispetto al terzo subacquirente il curatore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova consentita dall'art. 67 l.f. ma è tenuto a dimostrarne la malafede secondo le regole dell'onere della prova dell'azione revocatoria ordinaria, dimostrando, precisamente che il subacquirente fosse consapevole al momento del suo acquisto della revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, e cioè della consapevolezza che a sua volta il soggetto che ha acquistato dall'imprenditore poi dichiarato fallito aveva dello stato di insolvenza di quest'ultimo al momento del primo trasferimento ( cfr Cass.civ. VI-I, ,ord. n.
19918 del 9.08.2017; I, sent. n. 13500 dell' 8 06 2007 non massimata ).
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LL n. 76/2018 di Parte_1 Parte_1 c / ed altro Controparte_1
4. Rilievi in fatto e conclusioni
a. circa le domande principali di inefficacia degli atti di cessione del ramo d'azienda, per simulazione relativa al prezzo e per l'effetto ex art 64 l.f.
-) Nel presente giudizio, precisata pregiudizialmente la non necessità della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della subacquirente convenuta anche alla convenuta contumace Controparte_7 CP_8
, effettivamente non effettuata, si osserva che la procedura attrice ha esperito quali
[...]
domande principali quelle di accertamento della simulazione relativa, con riferimento al prezzo , di entrambi gli atti di cessione del compendio aziendale della fallita relativo alla attività di ristorazione esercitata in Roma in via del Governo Vecchio n. 76, e cioè sia del primo del 2 08 2017 da parte della fallita in bonis in favore della convenuta contumace
[...]
sia di quello successivo del 9.10.2019 da parte de in favore CP_8 Controparte_8
della convenuta costituita Controparte_7
-) si tratta, a ben vedere, di due domande autonome, e cioè di accertamento dell'inefficacia di ciascuno dei due trasferimenti ex art 64 l.f. perché ritenuti entrambi compiuti a titolo gratuito, in quanto con la domanda principale parte attrice non si è limitata a dedurre l'inefficacia del secondo trasferimento, da in favore di Controparte_1 Controparte_7
quale mero effetto della dedotta inefficacia del precedente, dalla fallita in bonis Parte_1
in favore de;
[...] Controparte_1
-) ne consegue che la verifica dell'assolvimento del relativo onere della prova da parte della procedura attrice va compiuta, innanzitutto relativamente alla domanda principale, con riferimento a ciascun atto di trasferimento.
***
a1. In particolare con riferimento al primo trasferimento del 2.08.2017 da Parte_1
a
[...] Controparte_1
-) Ciò precisato, si rileva, innanzitutto, che il primo trasferimento del compendio aziendale dalla fallita in bonis a è avvenuto in data 2.08.2017 ( cfr doc. 2 citazione) , Controparte_1
e dunque certamente nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 1 2
2018, rilevante per l'inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art 64 lf., oltre che invero, il giorno prima del compimento del semestre, egualmente computato a ritroso dalla data di fallimento, rilevante ex art 67 co 2 l.f.;
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
-) ebbene, tenuto conto dei principi sopra esposti in diritto, sono innanzitutto da sondare gli allegati indizi della dedotta appartenenza del primo trasferimento del compendio aziendale ad un più complessa preordinazione della sottrazione del relativo valore alla garanzia dei creditori della società cedente poi fallita, i quali risultano in fatto provati e giuridicamente caratterizzati dalla rilevanza qualificata ex art 2729 c.c. della gravità, precisione e concordanza;
-) vengono in particolare in rilievo :
• l'epoca stessa - 2 08 2017 - del primo trasferimento, non solo meno di sei mesi antecedente alla dichiarazione di fallimento della cedente , ma Parte_1
immediatamente successiva alla pubblicazione, in data 22 05 2017 ( doc. 10) ed in data
13.06.2017 ( doc. 11 ) di sentenze del giudice del lavoro che hanno condannato la cedente al pagamento di ingenti importi, nel complesso superiori ad euro 200.000,00 ma in relazione a rapporti di lavoro cessati già a maggio e dicembre del 2014, e cioè in un anno in cui il bilancio della cedente aveva registrato una perdita di esercizio di – euro 16.070,00 ( cfr doc. 16 citazione );
• la non risalente e soprattutto immotivata drastica riduzione, sostanzialmente equivalente a vanificazione, con atto del 26.1.2016 ( cfr doc. 18 citazione ) ad euro
12.000,00 annui, del canone di affitto a dell'azienda medesima, Parte_4
viceversa convenuto solo circa sei mesi prima, con il contratto di affitto del 28 05
2015 ( cfr doc. 15citazione ) in misura annualmente crescente da euro 132.000,00 ( euro 11.000,00 mensili) ad 168.000,00 ( euro 14.000,00 mensili) per i quattro anni di iniziale durata del rapporto;
• la circostanza che solo circa due mesi dopo la cessione del ramo d'azienda del
2.08.2017, e precisamente con atto del 19.10.2017 ( cfr doc. 19 citazione ) la cessionaria , subentrata nel rapporto d'affitto con Controparte_1 Parte_4
, abbia invece concordato con quest'ultima, ancora una volta immotivatamente, un incremento anch'esso radicale del canone di affitto, questa volta da euro 12.000,00 ad euro 90.000,00 annui;
• la circostanza che la cessionaria non abbia mai presentato bilanci e Controparte_8
già al 21.02.2018 risultava inattiva ( cfr visura CCIAA: doc. 21 citazione );
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
• non ultimo, il fatto che la cessione del ramo aziendale di cui si tratta a CP_1
appaia replicare una modalità operativa che la menzionata sentenza del giudice
[...]
del lavoro del 13 06 2017, non impugnata, aveva già accertato e così descritto nella motivazione : la “ ..gestione del ristorante per cui è causa è avvenuta sostanzialmente in modo consociativo fra le tre compagini..” - Governo Nuovo s.r.l., Smart Village
– “ …che si sono avvicendate l'una l'altra senza Parte_1
alcun mutamento sostanziale dell'azienda..” .
-) Ebbene, risulta a questo punto determinante che alla richiesta di pagamento del prezzo da parte della curatela, la cui ricezione da parte della convenuta è stata Controparte_1
documentalmente provata ( cfr doc. 34 della memoria ex art 183 co 6 n 2 c.p.c. ), quest'ultima non abbia dato alcun riscontro;
-) d'altro canto, la rilevanza di tale circostanza risulta amplificata dal fatto che lo stesso atto notarile di trasferimento del ramo aziendale del 2 08 2017 ( doc. 2 cit.) ha previsto il pagamento differito , in due tranches, del prezzo convenuto in euro 55.000,00, di cui euro
50.000,00 per avviamento ed euro 5.000,00 per attrezzature, ma anche senza alcuna concreta indicazione della relativa modalità.
-) In conclusione, l'insieme concordante di tutti gli elementi fattuali esposti, nella misura in cui palesa, da un canto, il progressivo solo formale depauperamento del valore dell'azienda poi ceduta tramite la vanificazione del corrispettivo del relativo affitto e, d'altro canto,
l'irrazionalità economica del trasferimento in favore di una società risultata inattiva e che non ha mai presentato bilanci, unitamente all'omessa prova del pagamento del prezzo di cessione, offrono prova indiziaria della natura simulata della onerosità della cessione del
2.08.2017 del ramo d'azienda dalla fallita in bonis a , onde la stessa ex art Controparte_1
64 l.f. , quale atto a titolo gratuito posto in essere nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della cedente , deve essere dichiarata inefficace rispetto alla Parte_1
procedura fallimentare di quest'ultima.
***
a2. Con riferimento al secondo trasferimento del 9.10.2019 da a Controparte_1 [...]
Controparte_2
-) Con riferimento a tale ulteriore vicenda traslativa risulta invece determinante in senso opposto l'esito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della subacquirente Food
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Parte_1 c / ed altro Controparte_1 il quale ha affermato l'appartenenza a sé della sottoscrizione delle quietanze Controparte_2
di pagamento di parte del prezzo di cessione di cui il successivo atto del 26.11.2019 ( doc. 1 costituzione ha lievemente incrementato l'importo , da euro 50.000,00 Controparte_2
ad euro 53.000,00 e analiticamente disciplinato le modalità di pagamento.
-) Pertanto, nei confronti della subacquirente la domanda principale di Controparte_2
accertamento della simulazione relativa e dunque dell'inefficacia ex art 64 l.f. dell'atto di cessione del 9 10 2019 risulta infondata e da respingere.
***
b. La domanda subordinata di revocatoria ex art 67 l.f. del secondo trasferimento del
9.10.2019 da a Controparte_1 Controparte_2
-) Nonostante l'insistita enfatizzazione da parte della difesa attorea dei rapporti di affinità tra i membri della famiglia avvicendatisi nella amministrazione della società fallita in Pt_5
bonis ed il socio unico ed amministratore unico di , Controparte_7 Controparte_4
questi ultimi non sono risultati in alcun modo provati, mancando in atti, e nonostante l'eccezione sul punto formulata sin dalla comparsa di costituzione dalla convenuta
[...]
, il documento 32, indicizzato in calce all'atto di citazione come lo stato di Controparte_2
famiglia di né avendo parte attrice in alcun modo colmato tale lacuna Controparte_4
probatoria;
-) anche le molteplici visure camerali offerte dal fallimento parte attrice e relative alle società in cui i componenti della famiglia hanno assunto partecipazioni o cariche Pt_5
amministrative, ovvero i verbali di approvazione dei bilanci della fallita in bonis ( cfr , in particolare , doc. 5, 6 , 20, 27, 28, 29 ) non dimostrano né offrono alcun indizio del suddetto allegato vincolo di affinità;
-) nessun elemento indiziario emerge poi dall'intimazione di sfratto della Controparte_7
da parte dei proprietari dell'immobile ove era esercitata l'attività di ristorazione per il mancato pagamento dei relativi canoni da novembre 2019, e cioè dal mese successivo a quello in cui, appunto in data 9.10.2019, il ramo aziendale di ristorazione è stato ceduto dal CP_1
a e dunque costituenti oggetto di obbligazione passiva proprio di
[...] Controparte_2 quest'ultima;
-) in definitiva, non apparendo da soli sufficienti , da una parte la visura camerale de
[...] in quanto soggetto diverso dalla prima cedente, e dall'altra i bilanci della prima Controparte_1
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1 cedente in quanto non diretta controparte di e Parte_1 Controparte_2
comunque privi di eclatanti segni di dissesto, mancano ulteriori elementi sintomatici della partecipazione anche di all'operazione di preordinata distrazione del Controparte_2
ramo aziendale ai creditori di e comunque, in concreto e nello Parte_1
specifico, della consapevolezza da parte di degli indizi dello stato Controparte_2
d'insolvenza in cui all'epoca dell'acquisto da parte della sua dante causa, Controparte_1
versava la cedente Parte_1
-) per tale motivo la domanda subordinata di revocatoria ex art 67l.f. risulta infondata e da respingere nei confronti di Controparte_2
***
c.Circa le domande attoree di condanna
-) Il rigetto della domanda di revocatoria nei confronti del soggetto che ha la disponibilità del ramo aziendale, comporta l'accoglibilità nei confronti della convenuta contumace CP_1
della sola domanda di condanna al pagamento del relativo controvalore, parametrato in
[...]
domanda al prezzo di cessione di euro 55.000,00;
-) in mancanza di domanda formulata con l'atto di citazione non possono invece essere riconosciuti gli interessi legali su tale importo, atteso che trattasi di obbligazione restitutoria avente natura di debito di valuta, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito, con la conseguenza per cui gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte ( cfr Cass.civ., SU;
sent. n. 6538 del 18.03.2010).
5.Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza onde, parametrate al prezzo delle compravendite in complessivi euro 7.600,00 di cui euro 1700,00 per fase studio, euro 1200,00 per fase introduttiva, euro 18000,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed euro 2900,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, sono poste a carico della convenuta contumace soccombente e liquidate in favore dell'Erario, avendo parte attrice usufruito del patrocinio a carico di quest'ultimo ex art 144 tu n. 115/02, e non avendo sul punto parte attrice allegato e documentato una sopravvenuta modifica dei relativi presupposti, e, quanto al rapporto processuale tra parte attrice e
[...]
, a carico della prima ed in favore di quest'ultima. Controparte_2
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LL n. 76/2018 di Amici Parte_1 c / ed altro Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, ritenute assorbite tutte le restanti domande subordinate e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) accoglie le domande principali del nei con- Parte_2
fronti di e per l'effetto Controparte_1
-) dichiara inefficace nei confronti del l'atto di Parte_2
compravendita stipulato in data 2 agosto 2017 con il quale 2013 s.r.l. in bonis ha Parte_1
ceduto l'azienda in Roma, via del Governo Vecchio n. 76, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a e Controparte_1
-)condanna al pagamento in favore del LL Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 55.000,00;
[...]
-) respinge tutte le domande attoree nei confronti di;
Controparte_2
-)condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente Controparte_1
giudizio liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
-) condanna il al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre Controparte_2
spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Roma, 4.04.2025 Il giudice dott.ssa Carmen Bifano
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11 di 11
Parte_1 c / ed altro Controparte_1
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in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA XIV sezione civile- sezione fallimentare in persona del giudice unico, dott.ssa Carmen Bifano, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 41525/2020 del R.G.A.C., vertente tra
in persona del curatore avv. Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Paolo Rubens 31 presso l'avv. Valerio
Pierangeli che lo rappresenta e difende per procura speciale congiunta all'atto di citazione;
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace –
e elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre n. 3 Controparte_2
presso gli avv. Daniele Ciciarelli e Daniele Cicero che la rappresentano e difendono per procura speciale congiunta alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17 10.2023;
-parte convenuta -
OGGETTO: accertamento di simulazione relativa e revocatoriaex art 66 l.f. ed in subordine revocatoria ex art 67 co 2 l.f. di atto di cessione di azienda
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e quanto a parte attrice anche alla prima memoria ex art 183 co 6 c.p.c. ,tutte da intendere qui richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Difese delle parti
Tribunale di Roma dottssa Carmen Bifano II sez civile
1 di 11 R.G.n 41525/2020
LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
a. Con atto di citazione notificato in data 29.07.2020, il fallimento parte attrice indicato in epigrafe, ha chiesto
“a)in via principale, previo accertamento dell'accordo simulatorio intercorso tra le parti riguardo al prezzo..” , la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti “..ai sensi dell'art.
64 l. fall.” de
A) l'atto di compravendita stipulato in data 2 agosto 2017 con il quale la Parte_1
in bonis ha ceduto l'azienda corrente in Roma, via del Governo Vecchio n. 76,
[...] avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
B) nonchè revocare B) il successivo atto di compravendita stipulato in data 9 ottobre 2019 con il quale ha a sua volta ceduto l'azienda de qua alla Controparte_1 CP_2
[...]
b) in subordine..”, la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti “..ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall” del “ ..A.. medesimo atto di compravendita stipulato in data 2 agosto 2017
…nonché ..” la revoca del “ .. B) …successivo atto di compravendita stipulato in data 9 ottobre 2019 con il quale ha a sua volta ceduto l'azienda de qua alla Controparte_1 [...]
Controparte_2
c “In entrambi i casi, per l'effetto..” la condanna della “ ..convenuta “ Controparte_2
a “ restituire al LL … il bene ceduto con gli atti de quibus, nonché ..” la condanna di
“ .. entrambe le convenute in solido tra loro al pagamento di una somma pari al suo valore alla data di trasferimento effettuato il 2 agosto 2017, e quindi di complessivi € 55.000,00,
…per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione del suddetto compendio nonché al pagamento ex art 614 bis c.p.c. di somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del richiesto provvedimento..”
a tal fine allegando e deducendo :
-) la pronuncia della dichiarazione di fallimento di in data 1.02.2018, Parte_1
la risalenza al 2014 del suo stato d'insolvenza, quale palesato dai bilanci e dal contenuto e dalla documentazione delle successive domande di insinuazione al passivo fallimentare,
l'affitto in data 28 05 2015 del ramo di azienda relativo alla gestione del ristorante “Ciccia
Bomba” in Roma, via del Governo vecchio n. 76, in favore di , costituita Parte_4
solo pochi mesi prima, al canone annuale, per il primo anno di euro 132.000,00 e di euro
168.000,00 per il quarto anno ma poi ridotto ad euro 12.000,00 con atto del 26.01.2016 ed
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LL n. 76/2018 di Amici miei 2013 s.r.l.
c / ed altro Controparte_1 infine, in data 2.08.2017, la vendita di tale ramo aziendale alla convenuta Controparte_1
al prezzo di soli euro 55.000,00, da versarsi in due rate di pari importo, la prima scadente il
20 agosto 2017 e la seconda il 20 settembre 2017;
-) il mancato pagamento, da parte dell'acquirente di tale prezzo , confermato Controparte_1
dal mancato riscontro alle richieste di relativa prova da parte della curatela;
-) l'incremento del canone del perdurante affitto del complesso aziendale ceduto in favore di avvenuto pochi mesi dopo la cessione, precisamente in data 19.10.2017, Parte_4
da euro 12.000,00 ad euro 90.000,00;
-) la successiva ulteriore cessione del medesimo complesso aziendale da parte della convenuta alla convenuta n data 9 10 2019 Controparte_1 Controparte_2
al prezzo di euro 50.000,00 ma con la clausola per cui esso sarebbe stato pagato “ … mediante assegno circolare “non trasferibile” o mediante bonifico bancario sul conto corrente che la società cedente indicherà in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019..” e con l'accorso espresso per cui “ …. trascorsi 30 giorni dalla data del 31 dicembre 2019 stabilita per il pagamento del prezzo, senza che sia stata notificata alla società cessionaria l'intimazione di pagamento da parte della società cedente, il prezzo si intenderà integralmente pagato, senza ulteriore atto pubblico o scrittura privata autenticata di quietanza”;
-) la mala fede della subacquirente del ramo aziendale, e cioè Controparte_2
la consapevolezza ed anzi partecipazione di quest'ultima alla preordinazione distrattiva dell'azienda di ristorazione trasferita in danno dei creditori della prima alienante poi fallita dimostrata da una pluralità di indizi ex art 2729 c.c., quali Parte_1
• la circostanza per cui “..il legale rappresentante ed amministratore e socio unico della neo costituita è sig. , il quale altri non è Controparte_3 Controparte_4 che il cognato di una delle sorelle del signor , amministratore e Parte_5
socio unico della prima alienante poi fallita , “ .. ossia la sig.ra Parte_1
. moglie del sig. ” ( cfr pg.19 atto di citazione), Controparte_5 CP_4
• i “ tempi e modalità di pagamento del prezzo” di cessione del ramo aziendale di ristorazione in favore della subacquirente , e cioè la Controparte_2 previsione di “ ..incasso dell'intera cifra in un momento successivo al passaggio della proprietà dell'azienda e senza alcuna garanzia in favore del cessionario”, rivelando anzi essi la natura simulata della stessa onerosità anche di tale seconda cessione.
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
***
b.Tardivamente costituitasi la convenuta a chiesto il rigetto Controparte_2
delle domande proposte nei propri confronti per infondatezza, eccependo
-) la propria estraneità alle vicende che hanno interessato l'acquisto dell'azienda poi cedutale da parte di;
Controparte_1
-) la modifica del prezzo e delle modalità del pagamento originariamente convenuti con l'atto di cessione dell'azienda di cui si tratta in proprio favore, avvenuta precisamente con atto del
26.11.2019 ed il completamento dei relativi pagamenti, dimostrato dalla contabile di bonifico e dalle quietanzate depositate;
-) in ogni caso, l'effettuazione dei pagamenti anche di alcuni dei canoni della locazione dell'immobile facente parte del complesso aziendale da essa acquistato ma di pertinenza della propria dante;
Controparte_6
-) l'inesistenza e comunque il difetto di prova in ordine ai rapporti di parentela o di affinità tra il legale rappresentante della società fallita venditrice ed il proprio.
2.Sviluppo processuale
-) Assegnati i richiesti termini ex art 183 co.6 c.p.c. ed ammesso ed assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta , e, in seguito alla Controparte_2
riassegnazione del ruolo, dichiarata la contumacia della convenuta , la causa Controparte_1
è stata assunta in decisione sulle conclusioni che le parti hanno precisato riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e quanto a parte attrice anche alla prima memoria ex art 183 co 6
c.p.c.
3.Premesse di diritto
Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio- arg. ex art. 276
c.p.c. – ma con il contemperamento della 'ragione più liquida' ( cfr Cass.civ., V, ord. n. 363 del 9.01.2019; sent. n. 11458 dell'11.05.2018; SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L, sent.
n. 12002 del 28.05.2014), si osserva che
a. circa ambito applicativo dell'art 292 c.p.c.
-) secondo risalente ma non superato orientamento interpretativo di legittimità, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale non deve essere notificata al contumace quando questi
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c / ed altro Controparte_1 non sia il soggetto chiamato a prestarlo ( cfr. Cass.civ, I, sent. n. 1688 dell'11.04.1978; III;
sent. n. 3435 del 24.11.1971);
***
b.circa la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio di simulazione promosso dal terzo
-) in ottemperanza al criterio di distribuzione degli oneri di allegazione e prova posto dall'art. 2697 c.c., allorchè l'azione di simulazione sia proposta da soggetto terzo rispetto al contratto relativamente al quale è dedotta la fittizietà, quale è il creditore di una delle parti, e l'azione fondi su elementi presuntivi che indichino il carattere fittizio dell'onerosità del negozio, grava sull'acquirente l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, onere che non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti ( cfr Cass.civ.,
II, ord. n. 18347 del 4 07 2024; VI-II, ord. n. 29540 del 14.11.2019; sent. n. 5326 del 2 03
2017);
***
c. circa la posizione del subacquirente a titolo oneroso del bene originariamente ceduto dal soggetto poi dichiarato fallito
-) Rilevato che la specifica disciplina posta in materia di revocatoria fallimentare dagli artt.
64 e ss l.f. non contiene alcun riferimento alla sorte dei diritti di coloro che abbiano subacquistato dal primo acquirente del debitore fallito, essa risulta inapplicabile agli atti di acquisto di tali subacquirenti, onde trova a questi ultimi applicazione il regime giuridico dell'azione revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c. alla cui stregua “ L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione” ;
-) pertanto, rispetto al terzo subacquirente il curatore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova consentita dall'art. 67 l.f. ma è tenuto a dimostrarne la malafede secondo le regole dell'onere della prova dell'azione revocatoria ordinaria, dimostrando, precisamente che il subacquirente fosse consapevole al momento del suo acquisto della revocabilità che inficiava l'atto di trasferimento originario, e cioè della consapevolezza che a sua volta il soggetto che ha acquistato dall'imprenditore poi dichiarato fallito aveva dello stato di insolvenza di quest'ultimo al momento del primo trasferimento ( cfr Cass.civ. VI-I, ,ord. n.
19918 del 9.08.2017; I, sent. n. 13500 dell' 8 06 2007 non massimata ).
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LL n. 76/2018 di Parte_1 Parte_1 c / ed altro Controparte_1
4. Rilievi in fatto e conclusioni
a. circa le domande principali di inefficacia degli atti di cessione del ramo d'azienda, per simulazione relativa al prezzo e per l'effetto ex art 64 l.f.
-) Nel presente giudizio, precisata pregiudizialmente la non necessità della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della subacquirente convenuta anche alla convenuta contumace Controparte_7 CP_8
, effettivamente non effettuata, si osserva che la procedura attrice ha esperito quali
[...]
domande principali quelle di accertamento della simulazione relativa, con riferimento al prezzo , di entrambi gli atti di cessione del compendio aziendale della fallita relativo alla attività di ristorazione esercitata in Roma in via del Governo Vecchio n. 76, e cioè sia del primo del 2 08 2017 da parte della fallita in bonis in favore della convenuta contumace
[...]
sia di quello successivo del 9.10.2019 da parte de in favore CP_8 Controparte_8
della convenuta costituita Controparte_7
-) si tratta, a ben vedere, di due domande autonome, e cioè di accertamento dell'inefficacia di ciascuno dei due trasferimenti ex art 64 l.f. perché ritenuti entrambi compiuti a titolo gratuito, in quanto con la domanda principale parte attrice non si è limitata a dedurre l'inefficacia del secondo trasferimento, da in favore di Controparte_1 Controparte_7
quale mero effetto della dedotta inefficacia del precedente, dalla fallita in bonis Parte_1
in favore de;
[...] Controparte_1
-) ne consegue che la verifica dell'assolvimento del relativo onere della prova da parte della procedura attrice va compiuta, innanzitutto relativamente alla domanda principale, con riferimento a ciascun atto di trasferimento.
***
a1. In particolare con riferimento al primo trasferimento del 2.08.2017 da Parte_1
a
[...] Controparte_1
-) Ciò precisato, si rileva, innanzitutto, che il primo trasferimento del compendio aziendale dalla fallita in bonis a è avvenuto in data 2.08.2017 ( cfr doc. 2 citazione) , Controparte_1
e dunque certamente nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 1 2
2018, rilevante per l'inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art 64 lf., oltre che invero, il giorno prima del compimento del semestre, egualmente computato a ritroso dalla data di fallimento, rilevante ex art 67 co 2 l.f.;
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
-) ebbene, tenuto conto dei principi sopra esposti in diritto, sono innanzitutto da sondare gli allegati indizi della dedotta appartenenza del primo trasferimento del compendio aziendale ad un più complessa preordinazione della sottrazione del relativo valore alla garanzia dei creditori della società cedente poi fallita, i quali risultano in fatto provati e giuridicamente caratterizzati dalla rilevanza qualificata ex art 2729 c.c. della gravità, precisione e concordanza;
-) vengono in particolare in rilievo :
• l'epoca stessa - 2 08 2017 - del primo trasferimento, non solo meno di sei mesi antecedente alla dichiarazione di fallimento della cedente , ma Parte_1
immediatamente successiva alla pubblicazione, in data 22 05 2017 ( doc. 10) ed in data
13.06.2017 ( doc. 11 ) di sentenze del giudice del lavoro che hanno condannato la cedente al pagamento di ingenti importi, nel complesso superiori ad euro 200.000,00 ma in relazione a rapporti di lavoro cessati già a maggio e dicembre del 2014, e cioè in un anno in cui il bilancio della cedente aveva registrato una perdita di esercizio di – euro 16.070,00 ( cfr doc. 16 citazione );
• la non risalente e soprattutto immotivata drastica riduzione, sostanzialmente equivalente a vanificazione, con atto del 26.1.2016 ( cfr doc. 18 citazione ) ad euro
12.000,00 annui, del canone di affitto a dell'azienda medesima, Parte_4
viceversa convenuto solo circa sei mesi prima, con il contratto di affitto del 28 05
2015 ( cfr doc. 15citazione ) in misura annualmente crescente da euro 132.000,00 ( euro 11.000,00 mensili) ad 168.000,00 ( euro 14.000,00 mensili) per i quattro anni di iniziale durata del rapporto;
• la circostanza che solo circa due mesi dopo la cessione del ramo d'azienda del
2.08.2017, e precisamente con atto del 19.10.2017 ( cfr doc. 19 citazione ) la cessionaria , subentrata nel rapporto d'affitto con Controparte_1 Parte_4
, abbia invece concordato con quest'ultima, ancora una volta immotivatamente, un incremento anch'esso radicale del canone di affitto, questa volta da euro 12.000,00 ad euro 90.000,00 annui;
• la circostanza che la cessionaria non abbia mai presentato bilanci e Controparte_8
già al 21.02.2018 risultava inattiva ( cfr visura CCIAA: doc. 21 citazione );
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1
• non ultimo, il fatto che la cessione del ramo aziendale di cui si tratta a CP_1
appaia replicare una modalità operativa che la menzionata sentenza del giudice
[...]
del lavoro del 13 06 2017, non impugnata, aveva già accertato e così descritto nella motivazione : la “ ..gestione del ristorante per cui è causa è avvenuta sostanzialmente in modo consociativo fra le tre compagini..” - Governo Nuovo s.r.l., Smart Village
– “ …che si sono avvicendate l'una l'altra senza Parte_1
alcun mutamento sostanziale dell'azienda..” .
-) Ebbene, risulta a questo punto determinante che alla richiesta di pagamento del prezzo da parte della curatela, la cui ricezione da parte della convenuta è stata Controparte_1
documentalmente provata ( cfr doc. 34 della memoria ex art 183 co 6 n 2 c.p.c. ), quest'ultima non abbia dato alcun riscontro;
-) d'altro canto, la rilevanza di tale circostanza risulta amplificata dal fatto che lo stesso atto notarile di trasferimento del ramo aziendale del 2 08 2017 ( doc. 2 cit.) ha previsto il pagamento differito , in due tranches, del prezzo convenuto in euro 55.000,00, di cui euro
50.000,00 per avviamento ed euro 5.000,00 per attrezzature, ma anche senza alcuna concreta indicazione della relativa modalità.
-) In conclusione, l'insieme concordante di tutti gli elementi fattuali esposti, nella misura in cui palesa, da un canto, il progressivo solo formale depauperamento del valore dell'azienda poi ceduta tramite la vanificazione del corrispettivo del relativo affitto e, d'altro canto,
l'irrazionalità economica del trasferimento in favore di una società risultata inattiva e che non ha mai presentato bilanci, unitamente all'omessa prova del pagamento del prezzo di cessione, offrono prova indiziaria della natura simulata della onerosità della cessione del
2.08.2017 del ramo d'azienda dalla fallita in bonis a , onde la stessa ex art Controparte_1
64 l.f. , quale atto a titolo gratuito posto in essere nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento della cedente , deve essere dichiarata inefficace rispetto alla Parte_1
procedura fallimentare di quest'ultima.
***
a2. Con riferimento al secondo trasferimento del 9.10.2019 da a Controparte_1 [...]
Controparte_2
-) Con riferimento a tale ulteriore vicenda traslativa risulta invece determinante in senso opposto l'esito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della subacquirente Food
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Parte_1 c / ed altro Controparte_1 il quale ha affermato l'appartenenza a sé della sottoscrizione delle quietanze Controparte_2
di pagamento di parte del prezzo di cessione di cui il successivo atto del 26.11.2019 ( doc. 1 costituzione ha lievemente incrementato l'importo , da euro 50.000,00 Controparte_2
ad euro 53.000,00 e analiticamente disciplinato le modalità di pagamento.
-) Pertanto, nei confronti della subacquirente la domanda principale di Controparte_2
accertamento della simulazione relativa e dunque dell'inefficacia ex art 64 l.f. dell'atto di cessione del 9 10 2019 risulta infondata e da respingere.
***
b. La domanda subordinata di revocatoria ex art 67 l.f. del secondo trasferimento del
9.10.2019 da a Controparte_1 Controparte_2
-) Nonostante l'insistita enfatizzazione da parte della difesa attorea dei rapporti di affinità tra i membri della famiglia avvicendatisi nella amministrazione della società fallita in Pt_5
bonis ed il socio unico ed amministratore unico di , Controparte_7 Controparte_4
questi ultimi non sono risultati in alcun modo provati, mancando in atti, e nonostante l'eccezione sul punto formulata sin dalla comparsa di costituzione dalla convenuta
[...]
, il documento 32, indicizzato in calce all'atto di citazione come lo stato di Controparte_2
famiglia di né avendo parte attrice in alcun modo colmato tale lacuna Controparte_4
probatoria;
-) anche le molteplici visure camerali offerte dal fallimento parte attrice e relative alle società in cui i componenti della famiglia hanno assunto partecipazioni o cariche Pt_5
amministrative, ovvero i verbali di approvazione dei bilanci della fallita in bonis ( cfr , in particolare , doc. 5, 6 , 20, 27, 28, 29 ) non dimostrano né offrono alcun indizio del suddetto allegato vincolo di affinità;
-) nessun elemento indiziario emerge poi dall'intimazione di sfratto della Controparte_7
da parte dei proprietari dell'immobile ove era esercitata l'attività di ristorazione per il mancato pagamento dei relativi canoni da novembre 2019, e cioè dal mese successivo a quello in cui, appunto in data 9.10.2019, il ramo aziendale di ristorazione è stato ceduto dal CP_1
a e dunque costituenti oggetto di obbligazione passiva proprio di
[...] Controparte_2 quest'ultima;
-) in definitiva, non apparendo da soli sufficienti , da una parte la visura camerale de
[...] in quanto soggetto diverso dalla prima cedente, e dall'altra i bilanci della prima Controparte_1
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LL n. 76/2018 di Parte_1 c / ed altro Controparte_1 cedente in quanto non diretta controparte di e Parte_1 Controparte_2
comunque privi di eclatanti segni di dissesto, mancano ulteriori elementi sintomatici della partecipazione anche di all'operazione di preordinata distrazione del Controparte_2
ramo aziendale ai creditori di e comunque, in concreto e nello Parte_1
specifico, della consapevolezza da parte di degli indizi dello stato Controparte_2
d'insolvenza in cui all'epoca dell'acquisto da parte della sua dante causa, Controparte_1
versava la cedente Parte_1
-) per tale motivo la domanda subordinata di revocatoria ex art 67l.f. risulta infondata e da respingere nei confronti di Controparte_2
***
c.Circa le domande attoree di condanna
-) Il rigetto della domanda di revocatoria nei confronti del soggetto che ha la disponibilità del ramo aziendale, comporta l'accoglibilità nei confronti della convenuta contumace CP_1
della sola domanda di condanna al pagamento del relativo controvalore, parametrato in
[...]
domanda al prezzo di cessione di euro 55.000,00;
-) in mancanza di domanda formulata con l'atto di citazione non possono invece essere riconosciuti gli interessi legali su tale importo, atteso che trattasi di obbligazione restitutoria avente natura di debito di valuta, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito, con la conseguenza per cui gli interessi possono attribuirsi solo su espressa domanda di parte ( cfr Cass.civ., SU;
sent. n. 6538 del 18.03.2010).
5.Spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza onde, parametrate al prezzo delle compravendite in complessivi euro 7.600,00 di cui euro 1700,00 per fase studio, euro 1200,00 per fase introduttiva, euro 18000,00 per fase di trattazione ed istruttoria ed euro 2900,00 per fase decisionale, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge, sono poste a carico della convenuta contumace soccombente e liquidate in favore dell'Erario, avendo parte attrice usufruito del patrocinio a carico di quest'ultimo ex art 144 tu n. 115/02, e non avendo sul punto parte attrice allegato e documentato una sopravvenuta modifica dei relativi presupposti, e, quanto al rapporto processuale tra parte attrice e
[...]
, a carico della prima ed in favore di quest'ultima. Controparte_2
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, ritenute assorbite tutte le restanti domande subordinate e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-) accoglie le domande principali del nei con- Parte_2
fronti di e per l'effetto Controparte_1
-) dichiara inefficace nei confronti del l'atto di Parte_2
compravendita stipulato in data 2 agosto 2017 con il quale 2013 s.r.l. in bonis ha Parte_1
ceduto l'azienda in Roma, via del Governo Vecchio n. 76, avente ad oggetto l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a e Controparte_1
-)condanna al pagamento in favore del LL Controparte_1 Parte_2
della somma di euro 55.000,00;
[...]
-) respinge tutte le domande attoree nei confronti di;
Controparte_2
-)condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese del presente Controparte_1
giudizio liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
-) condanna il al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 7.600,00, oltre Controparte_2
spese forfettarie in ragione del 15% ed oneri previdenziali e fiscali come per legge.
Roma, 4.04.2025 Il giudice dott.ssa Carmen Bifano
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