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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di EG IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 622/19 vertente tra
(C.F. ) – Corte di Appello di EG IA, Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Parte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG IA (C.F. , presso i cui Uffici P.IVA_2
in Via del Plebiscito n. 15, è legalmente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: , residente CP_1 C.F._1
in EG IA Via Trabocchetto II n. 9, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Aurelio Chizzoniti, del Foro di EG IA, presso il cui studio in Via San Francesco da Paola
n. 20 di EG IA è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di EG IA n° 122/2019 del
22.01.2019 resa nel procedimento R.G. 1748/2014.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 06.02.2014, il esponeva che: Parte_1
- il sig. , dipendente del in sevizio presso l' CP_1 Parte_1 Parte_2
della Corte di Appello di EG IA (di seguito UNEP), preposto al settore protesti
[...]
e incaricato della levata dei protesti cambiari, aveva la custodia degli “incassi degli effetti passati
al protesto delle banche e pagati dai debitori in fasi di accesso”;
- al termine della giornata lavorativa del 19.07.2011 il totale delle somme versate per la causale sopra indicata e riposta nella cassetta di metallo in sua dotazione per la custodia delle stesse,
ammontava a euro 62.397,09, mentre la mattina seguente, da un controllo effettuato alle ore 8.15,
constava che nella medesima cassetta mancava la somma di euro 22.897,09;
- a seguito della denuncia presentata dal Casile, veniva richiesto allo stesso di reintegrare l'ammanco e perdurando l'inadempimento veniva richiesto decreto ingiuntivo;
- con decreto ingiuntivo n. 259/2014 del 12.03.2014, RG 363/2014, il Tribunale di EG
IA, accoglieva il predetto ricorso monitorio, ingiungendo al debitore, sig. , di pagare CP_1
la somma di 22.897,09, oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2014, il sig. proponeva opposizione avverso CP_1
il predetto decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca per i seguenti motivi:
- preliminarmente rilevava “l'incompetenza ratione materiae”, ex art. 409 comma 5 c.p.c. del
Tribunale adito, avendo la parte istante instaurato il ricorso monitorio dinanzi alla Sezione Civile,
in luogo della Sezione Lavoro del Tribunale di EG IA;
contestava, inoltre, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda monitoria, stante l'asserita assenza di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito azionato. Infine, sempre in via preliminare, l'opponente contestava l'esistenza del “grave pregiudizio nel ritardo” e, conseguentemente l'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
2 Nel merito, l'opponente asseriva la “contraddittorietà del comportamento del ”, il quale Parte_1
da un lato, aveva decretato la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale (in quanto gli elementi istruttori raccolti dalla pubblica accusa non consentivano l'imputazione – al di là di ogni ragionevole dubbio – dei reati ascritti) e al contempo lo stesso richiedeva al sig. – sulla base dei medesimi elementi istruttori – le Parte_1 CP_1
somme mancanti.
Infine, parte attrice in primo grado deduceva la violazione dell'art. 146 e del 105 D.P.R. n.
1229/1959, che attribuisce l'esclusiva responsabilità della custodia delle somme al dirigente dell'Ufficio, qualità non ricoperta al tempo dei fatti dal sig. . CP_1
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il opposto, chiedendo il rigetto Parte_1
dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
- L'opponente in nessun modo aveva contestato di maneggiare denaro pubblico e che avrebbe dovuto custodire le somme riscosse al fine di restituirle ai creditori e che le stesse erano venute a mancare.
- Sulla dedotta erroneità del rito, evidenziava come tra due Sezioni del medesimo Tribunale non potesse predicarsi l'incompetenza ratione materiae, ma semplicemente una diversità di rito.
- Sulla richiesta di sospensione del processo civile, osservava che il risvolto penalistico della vicenda in questione non si poneva assolutamente come elemento costitutivo del processo civile,
pertanto – non configurandosi un caso di “pregiudizialità” in senso tecnico non poteva trovare applicazione l'art. 295 c.c.
- Infine, rilevava che dalla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale non poteva dedursi alcun argomento in favore della richiesta revoca del decreto ingiuntivo.
Nelle more del procedimento civile, interveniva la sentenza del Tribunale di EG IA,
Sezione Penale n. 97/2016 (proc. N.R.G.N.R. 7828/2011) emessa il 21.01.2016, con la quale
3 l'imputato veniva assolto dal reato di peculato (di cui all'art. 314 c.p.) e di simulazione di CP_1
reato aggravata (di cui agli articoli 367 e 61 n. 2 e 9 c.p.) per non aver commesso il fatto.
In data 22/01/2019 veniva emessa la sentenza impugnata, avente ad oggetto l'opposizione al D.I.,
con la quale il Giudice di prime cure riteneva che il (convenuto formale, ma attore in Parte_1
senso sostanziale) non avesse assolto al proprio onere della prova in relazione alla fonte del diritto di credito vantato dall'Amministrazione nei confronti del . In particolare, lo stesso Giudice CP_1
riteneva di fare proprie le risultanze istruttorie del processo penale e conseguentemente escludeva che l'opponente fosse tenuto al pagamento della somma ingiunta, non potendosi affermare con certezza che il predetto abbia sottratto la somma pari a quella ingiunta.
Sulla base di tali presupposti il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la prefata sentenza proponeva appello il eccependo l'erronea Parte_1
individuazione della fonte della pretesa monitoria azionata.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado ha sovrapposto l'obbligazione civilistica, di natura restitutoria e risarcitoria, nascente dal reato – che non è oggetto del presente giudizio e che effettivamente non ha ragione di esistere nei confronti del sig. , in considerazione CP_1
dell'intervenuta assoluzione dello stesso, con l'obbligazione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di custodia delle somme depositate – azionata in via monitoria dal , prima Parte_1
e indipendentemente dal giudizio penale.
Ad ulteriore specificazione di quanto già dedotto in ordine all'esistenza dell'obbligazione di custodia evidenziava quanto segue.
Dall'art. 74 R.D. 2440 del 1923 e art. 178 R.D. 827 del 1924, discende il principio generale secondo cui chiunque maneggi denaro pubblico è tenuto a fornire una rendicontazione della suddetta attività. In particolare, poi, dal combinato disposto dei predetti articoli con gli artt. 116 e s.s. del D.P.R. 15/12/1959, n. 1229 sull' “Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari”, deriva che in capo a ogni ufficiale giudiziario che riceve, nell'esercizio delle
4 proprie funzioni, denaro pubblico, sussiste l'obbligo di versare il denaro percepito nelle casse dello
Stato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. In altri termini, sussiste una generale obbligazione civilistica di consegnare il denaro incassato.
Nel caso di specie, il risulta inadempiente rispetto a entrambe le suddette obbligazioni. CP_1
La consegna del denaro pubblico riscosso nella giornata del 19.07.2011 è avvenuta in misura ridotta (con un ammanco di circa 23.000, pari alla somma ingiunta in via monitoria); inoltre, il
è inadempiente anche all'obbligazione di custodire il denaro da consegnare al proprio CP_1
ufficio, quale obbligazione ontologicamente connessa e sottesa alla predetta obbligazione di consegna di una cosa determinata.
In tema di responsabilità contrattuale, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure,
l'attore sostanziale (convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) che fa valere in giudizio l'inadempimento del debitore (attore), è tenuto a dimostrare ex art. 1218 c.c.
esclusivamente l'esistenza dell'obbligazione e l'inadempimento della stessa da parte del debitore.
È poi il debitore a dover dimostrare, per liberarsi dalla pretesa azionata, che l'inadempimento “è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Il Giudice di prime cure ha condannato il al pagamento delle spese del Parte_1
primo grado di giudizio, senza tenere in debita considerazione che, anche in caso di accoglimento dell'avversa opposizione, sussistevano motivi di compensazione delle spese legali, specialmente alla luce dei più recenti insegnamenti della Consulta, in ordine una certa elasticità nel disporre la compensazione delle spese, di cui può tenere conto il Giudice nella statuizione in questione.
Con comparsa di risposta del 20/11/2019 si costituiva in giudizio il contestando quanto CP_1
dedotto dall'appellante e chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello ed in via principale di respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 06/05/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Errata sovrapposizione dell'obbligazione civilistica, di natura restitutoria e risarcitoria,
nascente dal reato, con l'obbligazione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di custodia delle somme depositate azionata in via monitoria dal , prima e indipendentemente dal giudizio Parte_1
penale.
L'appello è infondato.
1.1) E' pacifico in atti che il è stato assolto dal Tribunale penale per non aver commesso CP_1
il fatto rispetto alle accuse che gli erano state mosse e che il procedimento disciplinare è stato archiviato. E' altrettanto pacifico che non sussiste un ordine di servizio che attribuiva al CP_1
l'incarico di preposto al settore protesti.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in seno al procedimento penale, risulta che la prassi consolidata, riguardante i settori dell'ufficio che incassavano somme di denaro, era la seguente: a fine giornata lavorativa (ore 13/14) ciascun preposto redigeva il foglio di cassa del proprio settore e lo consegnava alla dirigente e nello stesso tempo depositava in ufficio la cassetta portavalori (in cassaforte, armadi blindati etc.) e riportava giornalmente il totale generale del settore in quella data.
La teste ha riferito circa la prassi in uso presso tutto l'ufficio di tenere le cassette Testimone_1
vicino alla scrivania solo ed esclusivamente durante le operazioni di cassa, in tutti gli altri momenti le cassette portavalori erano riposte all'interno delle scrivanie dei funzionari UNEP, incluso il Sig.
. CP_1
Quel che interessa in questa sede, così come risulta dal dibattimento penale è che il Sig. , CP_1
dopo avere terminato la rendicontazione giornaliera, ha chiuso a chiave la cassetta metallica in uso e l'ha riposta all'interno del cassetto della propria scrivania, chiudendo anch'esso a chiave, prima di lasciare l'ufficio, per poi riprenderla dalla stessa il mattino seguente.
Pertanto, il Sig. , ha adoperato la necessaria diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 CP_1
c.c., chiudendo la cassetta porta valori e riponendola nella cassettiera della propria scrivania chiusa
6 a chiave. Chiunque avrebbe potuto appropriarsi del denaro in questione visto che esistevano più
chiavi delle cassette, così come delle porte (conservate in un unico posto), e che era possibile muoversi da una stanza all'altra dell'ufficio senza apparire nelle registrazioni di sicurezza.
Ciò che possa essere avvenuto dopo che, al termine dell'orario di lavoro, il Sig. è rientrato CP_1
presso la propria abitazione, non è in alcun modo ad esso imputabile, coerentemente la supposta mancata custodia e consegna delle somme è da attribuirsi esclusivamente a causa non imputabile al Funzionario Casile.
Sul punto, la sentenza di primo è più che chiara ed esaustiva, poiché grazie alla ricostruzione offerta dalla pronuncia assolutoria in sede penale, il Tribunale riconosce che tutti fatti emersi
(soprattutto alla luce delle diverse testimonianze circa il quotidiano funzionamento dell'ufficio)
non consentono di rimproverare alcun inadempimento in capo al Sig. in materia civile e/o CP_1
di individuare alcun profilo di responsabilità contrattualmente intesa.
2) Sulla condanna alle spese
2.1) La condanna alle spese del giudizio rappresenta una conseguenza della revoca del d.i. opposto e correttamente il giudice di prime cure ha concluso con una sentenza di condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, inoltre l'appellante in sede di conclusioni richiede solo la conferma del decreto ingiuntivo a suo tempo opposto e non anche la riforma della statuizione sulle spese del procedimento di primo grado.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 fino a €. 26.000,00 valori medi per fase studio (€.1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€.922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta
7 applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EG IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di EG IA n° 122/2019, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
8 conferma la sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.888,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in EG IA nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di EG IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 622/19 vertente tra
(C.F. ) – Corte di Appello di EG IA, Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Parte_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di EG IA (C.F. , presso i cui Uffici P.IVA_2
in Via del Plebiscito n. 15, è legalmente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: , residente CP_1 C.F._1
in EG IA Via Trabocchetto II n. 9, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv.
Aurelio Chizzoniti, del Foro di EG IA, presso il cui studio in Via San Francesco da Paola
n. 20 di EG IA è elettivamente domiciliato
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di EG IA n° 122/2019 del
22.01.2019 resa nel procedimento R.G. 1748/2014.
1 CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 06.02.2014, il esponeva che: Parte_1
- il sig. , dipendente del in sevizio presso l' CP_1 Parte_1 Parte_2
della Corte di Appello di EG IA (di seguito UNEP), preposto al settore protesti
[...]
e incaricato della levata dei protesti cambiari, aveva la custodia degli “incassi degli effetti passati
al protesto delle banche e pagati dai debitori in fasi di accesso”;
- al termine della giornata lavorativa del 19.07.2011 il totale delle somme versate per la causale sopra indicata e riposta nella cassetta di metallo in sua dotazione per la custodia delle stesse,
ammontava a euro 62.397,09, mentre la mattina seguente, da un controllo effettuato alle ore 8.15,
constava che nella medesima cassetta mancava la somma di euro 22.897,09;
- a seguito della denuncia presentata dal Casile, veniva richiesto allo stesso di reintegrare l'ammanco e perdurando l'inadempimento veniva richiesto decreto ingiuntivo;
- con decreto ingiuntivo n. 259/2014 del 12.03.2014, RG 363/2014, il Tribunale di EG
IA, accoglieva il predetto ricorso monitorio, ingiungendo al debitore, sig. , di pagare CP_1
la somma di 22.897,09, oltre interessi e spese della procedura.
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2014, il sig. proponeva opposizione avverso CP_1
il predetto decreto ingiuntivo, di cui chiedeva la revoca per i seguenti motivi:
- preliminarmente rilevava “l'incompetenza ratione materiae”, ex art. 409 comma 5 c.p.c. del
Tribunale adito, avendo la parte istante instaurato il ricorso monitorio dinanzi alla Sezione Civile,
in luogo della Sezione Lavoro del Tribunale di EG IA;
contestava, inoltre, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda monitoria, stante l'asserita assenza di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito azionato. Infine, sempre in via preliminare, l'opponente contestava l'esistenza del “grave pregiudizio nel ritardo” e, conseguentemente l'assenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione.
2 Nel merito, l'opponente asseriva la “contraddittorietà del comportamento del ”, il quale Parte_1
da un lato, aveva decretato la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale (in quanto gli elementi istruttori raccolti dalla pubblica accusa non consentivano l'imputazione – al di là di ogni ragionevole dubbio – dei reati ascritti) e al contempo lo stesso richiedeva al sig. – sulla base dei medesimi elementi istruttori – le Parte_1 CP_1
somme mancanti.
Infine, parte attrice in primo grado deduceva la violazione dell'art. 146 e del 105 D.P.R. n.
1229/1959, che attribuisce l'esclusiva responsabilità della custodia delle somme al dirigente dell'Ufficio, qualità non ricoperta al tempo dei fatti dal sig. . CP_1
Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio il opposto, chiedendo il rigetto Parte_1
dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi:
- L'opponente in nessun modo aveva contestato di maneggiare denaro pubblico e che avrebbe dovuto custodire le somme riscosse al fine di restituirle ai creditori e che le stesse erano venute a mancare.
- Sulla dedotta erroneità del rito, evidenziava come tra due Sezioni del medesimo Tribunale non potesse predicarsi l'incompetenza ratione materiae, ma semplicemente una diversità di rito.
- Sulla richiesta di sospensione del processo civile, osservava che il risvolto penalistico della vicenda in questione non si poneva assolutamente come elemento costitutivo del processo civile,
pertanto – non configurandosi un caso di “pregiudizialità” in senso tecnico non poteva trovare applicazione l'art. 295 c.c.
- Infine, rilevava che dalla sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale non poteva dedursi alcun argomento in favore della richiesta revoca del decreto ingiuntivo.
Nelle more del procedimento civile, interveniva la sentenza del Tribunale di EG IA,
Sezione Penale n. 97/2016 (proc. N.R.G.N.R. 7828/2011) emessa il 21.01.2016, con la quale
3 l'imputato veniva assolto dal reato di peculato (di cui all'art. 314 c.p.) e di simulazione di CP_1
reato aggravata (di cui agli articoli 367 e 61 n. 2 e 9 c.p.) per non aver commesso il fatto.
In data 22/01/2019 veniva emessa la sentenza impugnata, avente ad oggetto l'opposizione al D.I.,
con la quale il Giudice di prime cure riteneva che il (convenuto formale, ma attore in Parte_1
senso sostanziale) non avesse assolto al proprio onere della prova in relazione alla fonte del diritto di credito vantato dall'Amministrazione nei confronti del . In particolare, lo stesso Giudice CP_1
riteneva di fare proprie le risultanze istruttorie del processo penale e conseguentemente escludeva che l'opponente fosse tenuto al pagamento della somma ingiunta, non potendosi affermare con certezza che il predetto abbia sottratto la somma pari a quella ingiunta.
Sulla base di tali presupposti il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso la prefata sentenza proponeva appello il eccependo l'erronea Parte_1
individuazione della fonte della pretesa monitoria azionata.
Secondo l'appellante il Giudice di primo grado ha sovrapposto l'obbligazione civilistica, di natura restitutoria e risarcitoria, nascente dal reato – che non è oggetto del presente giudizio e che effettivamente non ha ragione di esistere nei confronti del sig. , in considerazione CP_1
dell'intervenuta assoluzione dello stesso, con l'obbligazione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di custodia delle somme depositate – azionata in via monitoria dal , prima Parte_1
e indipendentemente dal giudizio penale.
Ad ulteriore specificazione di quanto già dedotto in ordine all'esistenza dell'obbligazione di custodia evidenziava quanto segue.
Dall'art. 74 R.D. 2440 del 1923 e art. 178 R.D. 827 del 1924, discende il principio generale secondo cui chiunque maneggi denaro pubblico è tenuto a fornire una rendicontazione della suddetta attività. In particolare, poi, dal combinato disposto dei predetti articoli con gli artt. 116 e s.s. del D.P.R. 15/12/1959, n. 1229 sull' “Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari”, deriva che in capo a ogni ufficiale giudiziario che riceve, nell'esercizio delle
4 proprie funzioni, denaro pubblico, sussiste l'obbligo di versare il denaro percepito nelle casse dello
Stato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. In altri termini, sussiste una generale obbligazione civilistica di consegnare il denaro incassato.
Nel caso di specie, il risulta inadempiente rispetto a entrambe le suddette obbligazioni. CP_1
La consegna del denaro pubblico riscosso nella giornata del 19.07.2011 è avvenuta in misura ridotta (con un ammanco di circa 23.000, pari alla somma ingiunta in via monitoria); inoltre, il
è inadempiente anche all'obbligazione di custodire il denaro da consegnare al proprio CP_1
ufficio, quale obbligazione ontologicamente connessa e sottesa alla predetta obbligazione di consegna di una cosa determinata.
In tema di responsabilità contrattuale, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di prime cure,
l'attore sostanziale (convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) che fa valere in giudizio l'inadempimento del debitore (attore), è tenuto a dimostrare ex art. 1218 c.c.
esclusivamente l'esistenza dell'obbligazione e l'inadempimento della stessa da parte del debitore.
È poi il debitore a dover dimostrare, per liberarsi dalla pretesa azionata, che l'inadempimento “è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Il Giudice di prime cure ha condannato il al pagamento delle spese del Parte_1
primo grado di giudizio, senza tenere in debita considerazione che, anche in caso di accoglimento dell'avversa opposizione, sussistevano motivi di compensazione delle spese legali, specialmente alla luce dei più recenti insegnamenti della Consulta, in ordine una certa elasticità nel disporre la compensazione delle spese, di cui può tenere conto il Giudice nella statuizione in questione.
Con comparsa di risposta del 20/11/2019 si costituiva in giudizio il contestando quanto CP_1
dedotto dall'appellante e chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile l'appello ed in via principale di respingere l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 06/05/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Errata sovrapposizione dell'obbligazione civilistica, di natura restitutoria e risarcitoria,
nascente dal reato, con l'obbligazione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di custodia delle somme depositate azionata in via monitoria dal , prima e indipendentemente dal giudizio Parte_1
penale.
L'appello è infondato.
1.1) E' pacifico in atti che il è stato assolto dal Tribunale penale per non aver commesso CP_1
il fatto rispetto alle accuse che gli erano state mosse e che il procedimento disciplinare è stato archiviato. E' altrettanto pacifico che non sussiste un ordine di servizio che attribuiva al CP_1
l'incarico di preposto al settore protesti.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi in seno al procedimento penale, risulta che la prassi consolidata, riguardante i settori dell'ufficio che incassavano somme di denaro, era la seguente: a fine giornata lavorativa (ore 13/14) ciascun preposto redigeva il foglio di cassa del proprio settore e lo consegnava alla dirigente e nello stesso tempo depositava in ufficio la cassetta portavalori (in cassaforte, armadi blindati etc.) e riportava giornalmente il totale generale del settore in quella data.
La teste ha riferito circa la prassi in uso presso tutto l'ufficio di tenere le cassette Testimone_1
vicino alla scrivania solo ed esclusivamente durante le operazioni di cassa, in tutti gli altri momenti le cassette portavalori erano riposte all'interno delle scrivanie dei funzionari UNEP, incluso il Sig.
. CP_1
Quel che interessa in questa sede, così come risulta dal dibattimento penale è che il Sig. , CP_1
dopo avere terminato la rendicontazione giornaliera, ha chiuso a chiave la cassetta metallica in uso e l'ha riposta all'interno del cassetto della propria scrivania, chiudendo anch'esso a chiave, prima di lasciare l'ufficio, per poi riprenderla dalla stessa il mattino seguente.
Pertanto, il Sig. , ha adoperato la necessaria diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1768 CP_1
c.c., chiudendo la cassetta porta valori e riponendola nella cassettiera della propria scrivania chiusa
6 a chiave. Chiunque avrebbe potuto appropriarsi del denaro in questione visto che esistevano più
chiavi delle cassette, così come delle porte (conservate in un unico posto), e che era possibile muoversi da una stanza all'altra dell'ufficio senza apparire nelle registrazioni di sicurezza.
Ciò che possa essere avvenuto dopo che, al termine dell'orario di lavoro, il Sig. è rientrato CP_1
presso la propria abitazione, non è in alcun modo ad esso imputabile, coerentemente la supposta mancata custodia e consegna delle somme è da attribuirsi esclusivamente a causa non imputabile al Funzionario Casile.
Sul punto, la sentenza di primo è più che chiara ed esaustiva, poiché grazie alla ricostruzione offerta dalla pronuncia assolutoria in sede penale, il Tribunale riconosce che tutti fatti emersi
(soprattutto alla luce delle diverse testimonianze circa il quotidiano funzionamento dell'ufficio)
non consentono di rimproverare alcun inadempimento in capo al Sig. in materia civile e/o CP_1
di individuare alcun profilo di responsabilità contrattualmente intesa.
2) Sulla condanna alle spese
2.1) La condanna alle spese del giudizio rappresenta una conseguenza della revoca del d.i. opposto e correttamente il giudice di prime cure ha concluso con una sentenza di condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, inoltre l'appellante in sede di conclusioni richiede solo la conferma del decreto ingiuntivo a suo tempo opposto e non anche la riforma della statuizione sulle spese del procedimento di primo grado.
Per quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata, e pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da
5.201,00 fino a €. 26.000,00 valori medi per fase studio (€.1.134,00), introduttiva (€. 921,00) e decisionale (€. 1.911,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€.922,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta
7 applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17, L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data
16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”.
(Cass. civ. sez. II, 25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di EG IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di EG IA n° 122/2019, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
8 conferma la sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.4.888,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di rito;
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in EG IA nella camera di consiglio del 16/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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