Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1059 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. IAVAZZO LOREDANA Parte_1
presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. RUSSO Controparte_1
NICOLA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti come da verbale di udienza del 03/06/2025. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 31 ottobre 1987 in Casagiove, dal quale sono nati due figli, entrambi maggiorenni.
Si costituiva parte resistente, la quale non si è opposta alla domanda di divorzio.
All'udienza del 03/06/2025, disposta per la comparizione personale delle parti, i procuratori hanno chiesto definirsi la causa solo con la decisione sullo status e senza statuizioni accessorie.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 23.06.2022, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
L'assenza di domande e statuizioni accessorie esime il Tribunale da ogni ulteriore valutazione.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASAGIOVE il
31.10.1987 da nato il [...] in [...] e Parte_1 [...]
nata l'[...] in [...]; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAGIOVE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 61, parte II, serie A, anno 1987);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice est.
Dott.ssa Luigia Franzese